15 dicembre 2010

ancora sul decreto flussi; seminario asgi

Cari amici,

1) mi fanno giustamente osservare da piu' parti come l'art. 3 del
decreto flussi che vi ho appena segnalato riservi una quota di 30.000
unita' all'ingresso per lavoro domestico dai soli paesi per i quali
non sono previste quote privilegiate.

Ora, tra i 173.000 permessi per lavoro domestico richiesti a seguito
dell'ultima regolarizzazione, alla data del 5/7/2010, ben 136.000
corrispondono a lavoratori provenienti da uno dei paesi con quota
privilegiata:

7.400 Albania
600 Algeria
9.270 Bangladesh
5.900 Egitto
6.300 Filippine
2.300 Ghana
20.000 Marocco
20.200 Moldavia
2.200 Nigeria
5.000 Pakistan
6.400 Senegal
4.000 Sri Lanka
3.400 Tunisia
9.000 India
7.100 Peru'
26.500 Ucraina
----------------
136.000 totale da paesi con quota privilegiata
173.000 totale dei permessi richiesti alla data del 5/7/2010


Viene da chiedersi quindi cosa avessero in mente coloro che hanno
redatto il testo del decreto flussi quando hanno riservato la quota
per lavoro domestico ai lavoratori di paesi "non privilegiati".
Forse, improbabili badanti canadesi.

E' vero che l'art. 8 del decreto consente, come al solito, una
ridistribuzione delle quote quando si evidenzino esigenze del mercato
molto diverse da quelle attese. Non si capisce pero' per quale motivo
non si faccia uno sforzo per far somigliare le attese al dato
empirico.


2) Walter Citti mi prega di segnalare il seminario sul divieto di
discriminazione organizzato dall'ASGI a Firenze per i giorni
21-22/1/2011. Potrete trovare il programma alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/novembre/semin-asgi-discrim-fi.pdf


Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto flussi

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/dicembre/testo-decreto-flussi.pdf
potrete trovare il testo del decreto-flussi per il 2010, di imminente
pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ringrazio Elvio Pasca e il sito Stranieriinitalia, che l'hanno messo
a disposizione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 dicembre 2010

disegno di legge sicurezza-2

Cari amici,
alla pagina di Dicembre 2010 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete il testo (ufficioso) del disegno di legge recante "Nuove misure in materia di sicurezza pubblica", che fa  parte del secondo pacchetto sicurezza recentemente varato dal Governo.

Ringrazio Sergio Bontempelli per avermelo inviato.

Troverete anche un quadro sinottico, preparato dallo stesso Sergio Bontempelli (secondo ringraziamento), delle norme dei decreti legislativi 286/1998 e 30/2007 su cui il disegno di legge interviene, che mostra il confronto tra la versione vigente e quella modificata.

Cerco di dare, qui di seguito, un sommario delle principali novita' che risulterebbero dall'approvazione del disegno di legge. Seguo, a questo scopo, l'ordine degli articoli rilevanti.

1) Possono essere applicate le misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 nei confronti di chi eserciti la prostituzione mettendo in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica o turbando la civile e pacifica convivenza. Osservo come questa disposizione, non modificando le categorie elencate dall'art. 1 L. 1423/1956 (ma limitandosi ad estendere l'applicabilita' delle misure previste da quella legge) non incide sulle norme relative allo straniero. Nell'ambito di tali norme, infatti, rileva l'appartenenza ad una delle categorie di cui al suddetto art. 1, non il fatto di essere destinatario di una misura di prevenzione. Potrebbe incidere sulle norme relative al cittadino comunitario o ai suoi familiari, dal momento che ai fini dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza si tiene conto proprio dell'applicazione di una tale misura. Vedremo pero' in seguito (punto 10) come la condizione di sufficiente gravita' della minaccia ai diritti fondamentali della persona o all'incolumita' pubblica, richiesta perche' si possa parlare di motivi imperativi di pubblica sicurezza, renda arduo il riferimento a tali motivi quando si tratti di semplice turbamento della tranquillita' pubblica.

2) Il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo che disciplini il parziale trasferimento agli enti locali delle competenze in materia di rinnovo del permesso di soggiorno. Osservo come la rubrica dell'articolo indica specificamente i Comuni, mentre il testo lascia la determinazione dell'opportuno ambito territoriale al Governo.

3) Viene soppresso il Documento programmatico triennale in materia di immigrazione. Lascia un vuoto incolmabile nella testa di chi l'aveva concepito (una delle piu' inutili boiate che la storia della politica migratoria italiana ricordi).

4) Viene resa piu' agile la programmazione dei flussi, stabilendo che in mancanza del decreto adottato con procedura "ordinaria" (quanto rara) - quella, cioe', che passa attraverso la richiesta di parere alle commissioni parlamentari - il Presidente del Consiglio possa procedere con proprio decreto senza il vincolo rappresentato dalla quota fissata col precedente decreto. Per questo tipo di programmazione (che diventera', ovviamente, quello standard), deve essere richiesto il parere alla Conferenza unificata, ma, trascorsi trenta giorni senza che il parere sia stato reso, si procede. Anche la morte della vecchia procedura ordinaria non ci lascera' a lutto per troppo tempo (perche' mai la Commissione Affari costituzionali dovrebbe essere titolata a stabilire se ci sia bisogno di centomila badanti o di centodiecimila?).

5) E' garantito il rinnovo transitorio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fino a coprire tutto il periodo (anche di durata superiore a sei mesi) in cui il titolare, rimasto disoccupato, percepisce il sussidio di disoccupazione o gode di altro istituto analogo di sostegno al reddito.

6) Si prescinde, ai fini del diritto di soggiorno fino a tre mesi del familiare straniero del cittadino comunitario e del rilascio allo stesso familiare della carta di soggiorno, dal fatto che l'interessato sia entrato in Italia legalmente. Questa modifica risultava indispensabile dopo la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-127/08, come osservato anche da una comunicazione della Commissione dell'Unione europea (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

7) Si impone, ai fini della valutazione della disponibilita' di risorse da parte del cittadino comunitario che soggiorni per studio o per altri motivi diversi dal lavoro, di valutare la situazione complessiva dell'interessato. Anche questo rende la normativa italiana piu' aderente al dettato della Direttiva 2004/38/CE, anche se l'indicazione resta piuttosto vaga. E' auspicabile che l'Amministrazione faccia riferimento alle indicazioni fornite dalla Commissione nella comunicazione citata.

8) Si chiarisce che il possesso di un documento attestante la titolarita' del diritto di soggiorno non e' condizione per l'esercizio di tale diritto ne' di quelli derivati. La formulazione adottata e' ambigua, non chiarendo se il riferimento sia a una condizione necessaria o sufficiente. La lettura dell'art. 25, co. 1 della Direttiva 2004/38/CE, pero', sgombra il campo da ogni dubbio: "4. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova." Il testo va quindi interpretato nel modo seguente: "il possesso di un documento ... etc... non e' condizione necessaria per l'esercizio ... etc."

9) Ai fini della valutazione della pericolosita' del cittadino comunitario o del suo familiare per la sicurezza dello Stato si tiene conto anche di condanne in Italia per un delitto contro la personalita' dello Stato.

10) Vengono ridefiniti in modo piu' coerente con le disposizioni comunitarie i motivi imperativi di pubblica sicurezza, col riferimento a una minaccia sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona o all'incolumita' pubblica.

11) La competenza relativa all'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per motivi di ordine pubblico e' assegnata al prefetto (oggi e' del Ministro dell'interno).

12) Si stabilisce che l'allontanamento e' eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera in tutti i casi di pericolosita' (non solo quando l'allontanamento sia adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza), ma solo quando vi sia incompatibilita' della permanenza del soggetto con la "civile e sicura convivenza".

13) Si chiarisce, coerentemente col dettato della Direttiva, che il ricorso del cittadino comunitario o del suo familiare al sistema di assistenza pubblica non e' motivo automatico per il loro allontanamento per mancanza dei requisiti.

14) Si stabilisce che il soggetto allontanato per mancanza di requisiti che sia ritrovato in Italia, dopo la scadenza dei termini fissati per l'allontanamento, senza che abbia provveduto a presentarsi al consolato italiano all'estero per dimostrare l'avvenuto allontanamento, possa essere allontanato coattivamente per motivi di ordine pubblico. Viene invece soppressa la sanzione, attualmente prevista per la stessa situazione, dell'arresto e dell'ammenda. Osservo come la disposizione sia scritta (volutamente?) in modo difficilmente applicabile. Non basta infatti, per dar luogo all'allontanamento coattivo, che l'interessato sia trovato in Italia, a termine scaduto, senza che si sia presentato al consolato; e' necessario anche che non abbia mai lasciato l'Italia prima di quel termine. L'onere della prova spettera' al prefetto che intende adottare il provvedimento, e sara' facile per il cittadino in questione, con le modalita' gia' descritte in altri messaggi, sostenere di essersi allontanato per tempo e di essere rientrato solo da un paio di giorni.

Cordiali saluti
sergio briguglio



29 novembre 2010

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/novembre/manuale-normativa-12.html
troverete la versione del mio "manuale" sulla normativa, aggiornata
al 31 Ottobre 2010.

Segnalazioni di errori, imprecisioni o lacune saranno sempre benvenute.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 novembre 2010

errata-corrige

Cari amici,
nel messaggio che ho inviato ieri, il punto 2) faceva riferimento all'impegno del governo ad "aumentare dagli attuali sei mesi ad un anno il tempo necessario per il rinnovo dei permessi di soggiorno".

La cosa e' frutto per un verso di una redazione dell'ordine del giorno Turco ed altri sotto l'evidente effetto di sostanze tossiche; per altro verso della fretta con cui ho estratto dal testo integrale(*) gli elementi rilevanti (e qui il ruolo del tossicodipendente lo gioco io...)

Da una lettura meno frettolosa del testo si ricava che la raccomandazione al Governo consiste nel prolungare da sei mesi a un anno la durata garantita del periodo di ricerca di lavoro per lo straniero che rimanga disoccupato.

Ringrazio Chiara Righetti, che mi ha fatto notare l'insensatezza di quel punto.

Cordiali saluti
sergio briguglio


(*) http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/novembre/odg-turco-ac-3778-a.html

22 novembre 2010

ordine del giorno turco

Cari amici,
il Governo, nell'ambito del dibattito alla Camera sulla legge di
stabilita', ha accettato un ordine del giorno presentato da Turco ed
altri, che lo impegna a valutare l'opportunita' di:

1) adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere la
regolarizzazione a quei settori dell'economia italiana in cui vi sia
un'alta incidenza di manodopera irregolare e/o straniera;

2) aumentare dagli attuali sei mesi ad un anno il tempo necessario
per il rinnovo dei permessi di soggiorno;

3) convocare un tavolo istituzionale sul tema delle truffe a danno
degli immigrati e prevedere una normativa in tempi brevi che permetta
a questi stranieri di denunciare la truffa subita senza il pericolo
di essere espulsi dal territorio italiano;

4) attuare tutte le misure per combattere ogni forma di sfruttamento
del lavoro, attraverso una rigorosa applicazione della normativa
vigente e l'introduzione di nuove specifiche norme.


Ringrazio Silvia canciani, per la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 novembre 2010

pacchetto sicurezza 2

Cari amici,

il Consiglio dei ministri di venerdi' scorso ha approvato alcuni provvedimenti di modifica della normativa sui cittadini stranieri e sui cittadini comunitari.

Non conosco ancora il testo di questi provvedimenti e devo quindi far riferimento alle notizie diffuse dalla stampa.

Mi soffermo qui su quanto e' stato anticipato in relazione all'allontanamento dei cittadini comunitari che soggiornino in Italia senza essere in possesso dei requisiti che conferiscono loro il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Ricordo che la normativa vigente (D. Lgs. 30/2007) prevede che al cittadino comunitario che sia privo di tali requisiti (o che venga a perderli) il prefetto puo' ordinare di lasciare l'Italia entro un termine non inferiore a trenta giorni. Il cittadino allontanato puo' rientrare in Italia solo dopo essersi presentato ad un qualunque consolato italiano all'estero, in modo da dimostrare di aver ottemperato all'ordine di allontanamento. Qualora sia trovato in Italia, dopo la scadenza del termine fissato per l'allontanamento e prima di aver provveduto a presentarsi al consolato, e' punito con la sanzione dell'arresto da un mese a sei mesi e dell'ammenda da 200 a 2.000 euro. Non e' invece prevista, neanche in caso di mancato allontanamento, alcuna possibilita' di accompagnamento coattivo alla frontiera (salvo, naturalmente, che l'interessato non risulti pericoloso per l'ordine o per la sicurezza pubblica): il prefetto non puo' far altro che reiterare l'ordine di allontanamento.

Queste disposizioni risultano coerenti con il dettato della Direttiva 2004/38/CE, che fissa, con gli artt. 15, 30 e 31, garanzie procedurali relative ai provvedimenti di allontanamento, prevedendo, in particolare, che la concessione di un termine piu' breve di un mese e' ammissibile solo in casi di comprovata urgenza, anche quando l'allontanamento sia basato su motivi legati alla tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica (a fortiori, quindi, quando sia basato sulla semplice, e non pericolosa, mancanza dei requisiti).

Sembra che le modifiche volute da Maroni prevedano ora che il mancato rispetto dei termini fissati per l'allontanamento sia considerato minaccia all'ordine pubblico e, come tale, sia sanzionato con l'accompagnamento coattivo alla frontiera. Sospetto che quanto riportato dai mezzi di stampa sia impreciso: a meno che il Governo non voglia apportare piu' profonde modifiche al D. Lgs. 30/2007, la possibilita' di un accompagnamento coattivo alla frontiera e' previsto solo quando vi siano motivi di sicurezza dello Stato o "motivi imperativi di pubblica sicurezza".

Quale che sia l'esatta formulazione delle disposizioni proposte dal Governo, mi sembrano rilevanti le tre osservazioni che seguono.

26 ottobre 2010

sezioni unite della cassazione su art. 31, co. 3

Cari amici,


alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/sent-cass-21799-2010.pdf troverete la sentenza con cui la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rivede la questione dei presupposto per l'applicazione dell'art. 31, co. 3 D. Lgs. 286/1998.

La sentenza cerca di mostrarsi equidistante tra i due precedenti orientamenti - quello restrittivo, finora dominante, che esigeva l'esistenza di situazioni di assoluta emergenza e bisogni di carattere temporaneo, e quello, minoritario, che si limitava a richiedere il rischio che il minore subisca un danno grave dall'allontanamento dell'adulto -, bacchettandoli entrambi.

In realta', le Sezioni Unite sposano sostanzialmente il secondo orientamento, limitandosi a criticare le corrispondenti sentenze sulla base di difetti interpretativi inesistenti.

Viene fatta giustizia, cosi', di una lettura dell'art. 31, co. 3 clamorosamente errata.

Sullo stesso tema le Sezioni Unite hanno adottato anche la sentenza n. 21803/2010. Non l'ho letta, ma immagino che sancisca lo stesso principio.



Cordiali saluti

sergio briguglio



p.s.: appendo qui sotto un mio precedente messaggio sull'argomento.


25 ottobre 2010

accordo di integrazione: una virgola e 16 punti

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/somm-accordo-integrazione.html troverete un sommario delle principali disposizioni contenute nello schema di regolamento relativo all'accordo di integrazione.

Il riferimento e' al testo comunicato dalla Presidenza del Consiglio ai Ministri competenti, alla Conferenza delle Regioni e delle Province auronome e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/schema-reg-acc-integraz.pdf), in parte diverso da quello a suo tempo pubblicato da diversi siti web. In particolare, e' prevista l'assegnazione di un bonus iniziale di 16 punti ed e' scomparsa la previsione di una possibile influenza dell'inadempimento parziale da parte dello straniero sulle decisioni dell'amministrazione in materia di concessione della cittadinanza.

Vi propongo qui due osservazioni - la prima seria, la seconda meno - sui contenuti dello schema di regolamento.


1) E' previsto che la risoluzione dell'accordo per inadempimento determini la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione.

Questa disposizione non sembra sufficientemente rispettosa del dettato della legge. L'articolo 4-bis D. Lgs. 286/1998 impone infatti che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [od a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" - in tutti i casi, cioe', in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee.

Non mi e' dato di comprendere i motivi di uno scostamento cosi' marcato della disposizione regolamentare da quella di rango superiore.


2) Lo schema di regolamento chiarisce che i 16 punti di bonus iniziale corrispondono, coerentemente con quanto riportato nell'Allegato B allo stesso schema, al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (10 punti) e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia (6 punti). Se al momento della verifica dell'accordo si rileva come lo straniero non abbia raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati. Primo dubbio: dato che accumulazione e perdita di punti hanno effetto solo a partire dal momento in cui la verifica viene effettuata (due anni dopo la sottoscrizione dell'accordo), quale importanza puo' avere il fatto che lo Stato scommetta sul fatto che lo straniero riuscira' comunque a raggiungere quei livelli minimi di conoscenza? Puo' forse lo straniero utilizzare la dotazione iniziale di punti, in attesa che la verifica abbia luogo, per conquistare piu' facilmente l'elegante tostapane di Carrefour(*)?

Lo schema continua disponendo che, qualora invece in sede di verifica siano accertati livelli di conoscenza superiori ai minimi corrispondenti al bonus iniziale, "si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato". Ho riportato tra virgolette il frammento perche' la punteggiatura gioca qui, a fini ermeneutici, un ruolo fondamentale.

Se la parola aggiuntivi non fosse preceduta da una virgola, si potrebbe interpretare il testo nel senso che - poniamo - il conseguimento di un livello A2 nella conoscenza della lingua italiana comporti l'assegnazione allo straniero di ulteriori 10 punti (tale e' la differenza di punteggio prevista tra i due livelli nell'Allegato B). Se cosi' fosse, l'assegnazione del bonus iniziale risulterebbe totalmente priva di significato. Avrebbe infatti rilievo solo il punteggio calcolato a seguito della verifica, e nelle more di questa, a meno di improbabili convenzioni con la Carrefour, lo straniero potrebbe fare dei 16 punti di bonus un uso che il decoro mi vieta di esplicitare.

La virgola pero' c'e' e impone una diversa interpretazione: il conseguimento del livello A2 (resto all'esempio di prima) comporta l'assegnazione di 20 punti oltre ai 16 inizialmente concessi allo straniero. Se e' vero che questa e' l'unica interpretazione possibile della disposizione regolamentare, ne derivano due conseguenze. La prima - positiva, sotto il profilo della tecnica normativa - e' che l'assegnazione del bonus non resta priva di significato: basta infatti conseguire livelli di conoscenza superiori a quelli minimi per incamerare, nei fatti, per due volte il punteggio previsto per gli stessi minimi(**).

La seconda conseguenza - meno positiva sotto quello stesso profilo - e' che tutta la complessa definizione dei punteggi che spettano allo straniero che venga insignito alla medaglia d'oro al valor civile, si laurei alla Normale di Pisa o faccia venti ore settimanali di volontariato alle Misericordie ha rilievo solo quando lo stesso straniero sia uno sfaticato, un formidabile evasore fiscale, un delinquente di mezza tacca e/o un pessimo automobilista. Vediamo perche'.

Qualora lo straniero abbia figli in eta' da obbligo scolastico, l'inadempimento colpevole di tale obbligo comporta l'inadempimento dell'accordo, quale che sia il punteggio conseguito. Assumiamo allora che non vi siano figli, o che, essendovene, l'obbligo scolastico sia debitamente rispettato. Assumiamo anche, per il momento, che lo straniero sia sufficientemente coscienzioso da frequentare il corso di educazione civica organizzato dallo Sportello Unico e che non commetta reati ne' illeciti amministrativi o tributari. Sotto queste ipotesi, lo straniero non puo' conseguire  un punteggio negativo. Potrebbe conseguire un punteggio pari a zero, ma solo se fallisse nel raggiungere perfino il livello minimo di conoscenza della lingua italiana e quello minimo di conoscenza della cultura civica; gli bastera' pero', in casi del genere, scegliere il medico di base per ottenere 4 punti utili a scongiurare il rischio di inadempimento dell'accordo. E' evidente come anche in questa ipotesi la dettagliata corrispondenza tra azioni e punteggi di cui all'Allegato B perda gran parte della propria importanza (fatta eccezione, naturalmente, per quanto previsto per la citata scelta del medico).

Mi si potrebbe obiettare che un peso, invece, quella classificazione lo acquisti quando si tratti di decidere se l'accordo si estingua per adempimento (e vissero tutti felici e contenti) o se piuttosto se ne debba decretare l'inadempimento parziale (con incerti strascichi nei futuri rapporti tra straniero e Stato). Farei allora osservare che l'estinzione per adempimento richiede, si', che siano conseguiti almeno 30 punti, ma  anche che siano raggiunti il livello A2 di conoscenza dell'italiano e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica. Se tali livelli non vengono raggiunti, il punteggio conseguito per altri meriti non conta nulla. Se invece vengono raggiunti, il punteggio conseguito non puo' essere inferiore, per quanto detto sopra, a 36 punti(***), a prescindere, ancora una volta, da ulteriori meriti; l'indicazione del medico di base, poi, portera' certamente lo straniero ai 40 punti richiesti per ottenere le ambite facilitazioni per la partecipazione ad attivita' culturali quali la cerimonia dell'ampolla sul Po, le visite guidate da Moretti e Gasparri a via Gradoli o i concerti di Apicella e Letizia a Villa Certosa.

Diverso e' il caso, naturalmente, dello straniero che perda punti - mettiamo - marinando il corso di educazione civica e/o accumulando ammende di 200mila euro per evasione fiscale, condanne a quattro anni di reclusione per avere messo sotto un ciclista in una notte di pioggia o a tre mesi di arresto per qualche reato bagatellare. In tutti questi casi, l'ammissione dello straniero all'Accademia dei Lincei non sara', ai fini dell'adempimento dell'accordo, avara di benefiche conseguenze.

Cordiali saluti
sergio briguglio


(*) B. Landucci, Aforismi, Adelphi.

(**)Il lettore che nutra dei dubbi sull'affermazione sopra riportata confronti le due seguenti situazioni:

a) straniero che consegua il livello A2 e il livello buono nella conoscenza della cultura civica, in assenza di bonus iniziale: gli spettano

        20 punti (livello A2) +
        9 punti (livello buono) =
        =       10 punti (livello A1) +
                6 punti (livello sufficiente) +
                10 punti (differenza tra livello A2 e livello A1) +
                3 punti (differenza tra livello buono e livello sufficiente) =
        = 29 punti

b) stesso straniero, in presenza di bounus iniziale: gli spettano

        16 punti (bonus = livello A1 + livello sufficiente) +
        20 punti (livello A2) +
        9 punti (livello buono) =
        =       2x10 punti (livello A1) +
                2x6 punti (livello sufficiente) +
                  10 punti (differenza tra livello A2 e livello A1) +
                  3 punti (differenza tra livello buono e livello sufficiente) =
        = 45 punti

(***) Per il lettore laureato al Cepu: 16 punti di bonus + 20 punti aggiuntivi per il livello A2 = 36 punti.

22 ottobre 2010

sentenza corte costituzionale n. 299/2010

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/sent-corte-cost-299-2010.html, troverete una interessante sentenza della Corte Costituzionale (n. 299/2010), con la quale la Corte accoglie in minima parte il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio contro molte disposizioni contenute nella Legge Regione Puglia 32/2009 ("Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia"), e lo respinge in misura preponderante.

Le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime sono quelle che garantiscono

a) il diritto di difesa dello straniero soggiornante a qualunque titolo (si tratta di materia di competenza statale);

b) l'applicazione dei principi della Convenzione ONU 18/12/1990 sui diritti dei migranti e delle loro famiglie (la Convenzione non e' stata ratificata dall'Italia e le Regioni non possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalle leggi di ratifica).

Viene invece dichiarata infondata la questione di legittimita' di diverse altre disposizioni. Di particolare interesse e' il giudizio relativo alle disposizioni in materia di assistenza sanitaria.

La Legge Regione Puglia 32/2009 prevede che gli stranieri assistiti con il codice STP abbiano diritto alla scelta del medico di base (cosa non prevista dalle disposizioni nazionali). La Corte dichiara legittima questa disposizione, dato che non altera le restrizioni sul tipo di cure cui lo straniero irregolarmente soggiornante ha diritto (cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo).

La Legge in questione prevede anche che "ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice ENI e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi individuate per gli STP". La Corte, dichiara legittima anche questa disposizione, osservando come essa sia coerente con l'interpretazione delle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 offerta dalla Circ. Minsalute 19/2/2008.

La cosa e' rilevante perche' quella circolare indicava come il fondamento del rilascio del codice ENI fosse proprio nel principio costituzionale della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.). Ora, e' la stessa Corte Costituzionale a benedire quella tesi, mettendo al riparo la circolare dai tagli di Tremonti.

Vi chiederete: cosa c'entra Tremonti? C'entra. Fu lui a far modificare, con la L. 133/2008, l'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, che, nella vecchia formulazione, garantiva l'applicazione al cittadino comunitario delle disposizioni previste per lo straniero, quando queste risultassero a ui piu' favorevoli. L'intento della modifica (la formulazione che ne deriva (*) e' insulsa come un pensiero di Cota) era proprio quello di evitare che il cittadino comunitario non iscritto in anagrafe potesse fruire di assistenza sanitaria gratuita, al pari dello straniero irregolarmente presente. La circolare citata, non agganciandosi alla formulazione originale dell'art. 1, co. 2, ma - come detto - all'art. 32 Cost., era sopravvissuta alla modifica voluta da Tremonti, ma restava appesa a un filo. Ora, quel filo diventa un cavo d'acciaio.

Anzi, l'operazione stessa di modifica dell'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 viene vanificata (rispetto alla finalita' di limitazione degli interventi assistenziali) da un ulteriore giudizio della Corte Costituzionale: quello relativo alla disposizione della Legge Regione Puglia che, riecheggiando la vecchia formulazione del medesimo art. 1, co. 2, stabilisce che le disposizioni della legge regionale "si applicano, qualora piu' favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari"(**). Il Presidente del Consiglio solleva la questione di legittimita' costituzionale di questa disposizione proprio sulla scorta della modifica apportata all'art. 1, co. 2 dalla L. 133/2008. La Corte respinge la censura, dichiarando che "i criteri relativi al diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea ... devono essere armonizzati con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto all'istruzione, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali, spettanti ai cittadini neocomunitari in base all'art. 18 del TFUE (gia' art. 12 del Trattato CE), che impone sia garantita, ai cittadini comunitari che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto dell'Unione europea, la parita' di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro".

Ne deriva, secondo la Corte, quanto gia' affermato nella sentenza n. 269/2010: sono legittime le disposizioni regionali che intendano assicurare anche ai cittadini comunitari "quelle prestazioni ad essi dovute nell'osservanza di obblighi comunitari e riguardanti settori di propria competenza, concorrente o residuale, riconducibili al settore sanitario, dell'istruzione, dell'accesso al lavoro ed all'edilizia abitativa e della formazione professionale".

L'infondatezza delle censure concernenti questa disposizione della Legge Regione Puglia comporta il difetto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, nel testo modificato da L. 133/2008. Tale questione era stata proposta in linea subordinata dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. Peccato: se esaminata, sarebbe stata probabilmente respinta (i pensieri di Cota, benche' insulsi, sono in genere costituzionalmente legittimi); ma la Corte avrebbe potuto chiarire se una clausola di salvaguardia come quella cassata da Tremonti debba essere considerata implicitamente vigente nel nostro ordinamento. Sara' per la prossima volta...

Cordiali saluti
sergio briguglio



(*) "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario."

(**) Il riferimento ai "neocomunitari", anziche' ai "comunitari" o, meglio ancora, ai "cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea" e' frutto dell'analfabetismo della nostra classe politica - inclusa quella pugliese.




21 ottobre 2010

versiona aggiornata del manuale

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/manuale-normativa-11.html
potrete trovare una versione del mio manuale sulla normativa in
materia di immigrazione e asilo, aggiornata al 30 settembre 2010.

Segnalazioni di lacune o errori sono sempre gradite.

Cordiali saluti
sergio briguglio

13 ottobre 2010

maroni, rumeni, numeri

Cari amici,
il Ministro Maroni, per non lasciare l'esclusiva delle corbellerie a Veltroni, e' intervenuto ieri sulla questione dei rumeni, della minaccia da essi rappresentata e delle misure adottabili per il loro allontanamento.

In particolare, Maroni ha dichiarato che

a) l'ingresso della Romania nel sistema Schengen puo' dar luogo a nuovi imponenti flussi di cittadini rumeni verso il nostro paese;

b) oggi, in base alla normativa europea, e' possibile allontanare i cittadini comunitari dall'Italia solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza;

c) a chi invece resti in Italia per piu' di tre mesi, pur non avendo i requisiti previsti per il soggiorno prolungato, non sono applicabili sanzioni.

Maroni ha anche sostanziato le sue affermazioni, ricordando che, nei primi nove mesi del 2010, ''sono stati rintracciati 1.412 romeni in posizione irregolare: 327 sono stati rimpatriati coattivamente, 858 hanno lasciato volontariamente l'Italia e 227 non sono stati allontanati" (il mancato allontanamento di questi ultimi essendo dovuto appunto, a parere di Maroni, alle carenze della normativa).

Osservo, sotto un profilo puramente tecnico, quanto segue.

1) Gia' oggi, in quanto cittadini dell'Unione europea, i rumeni possono viaggiare negli Stati membri a condizione che siano provvisti di carta d'identita' valida per l'espatrio. Gia' oggi, per i rumeni che preoccupano Maroni (gli "spiantati", che un biglietto aereo non possono permetterselo), alla frontiera (terrestre) italiana non ha luogo alcun controllo, trattandosi di una frontiera interna all'Area Schengen. Controlli dei documenti, da parte delle autorita' italiane, sono possibili sul territorio, e il rumeno (ma anche il francese) che venga trovato privo di quella carta d'identita' (o di passaporto) puo' essere allontanato; e questo proprio in virtu' della normativa europea sulla libera circolazione, come interpretata dalla Corte di Giustizia europea (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/aprile/sent-corte-giust-c-215-03.pdf).

L'ingresso della Romania nel sistema Schengen lascera' sostanzialmente inalterato questo quadro: verranno meno anche i controlli alle attuali frontiere esterne (es.: la frontiera tra Romania e Ungheria), ma i rumeni che dovessero attraversarle privi del documento di identita' potranno essere allontanati, una volta arrivati in Italia, come lo sono oggi.

2) I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea sono allontanabili, gia' oggi, sia quando rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica, sia quando non soddisfino i requisiti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi. Quest'ultima forma di allontanamento e' disciplinata, in Italia, dall'art. 21 D. Lgs. 30/2007.

3) L'art. 21 appena citato stabilisce che alla persona da allontanare per mancanza dei requisiti per il soggiorno di durata superiore a tre mesi sia assegnato un termine per lasciare l'Italia. Lo stesso articolo punisce con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 2.000 euro la persona intimata che sia ritrovata in Italia, dopo la scadenza del termine, a meno che non abbia provveduto a presentarsi ad un consolato italiano all'estero (il che dimostrerebbe che l'allontanamento ha avuto luogo). Non e' vero quindi che non siano previste sanzioni per chi non rispetti l'ordine di allontanamento.

4) Maroni puo' obiettare che questa procedura non prevede, per il comunitario privo dei requisiti per il soggiorno, possibilita' di rimpatrio coattivo, ne' divieto di reingresso. In questo ha ragione; ma e' il principio di libera circolazione intra-europea a imporre queste limitazioni. E questo principio e' uno dei cardini dell'Unione europea. Ad esso, la nostra normativa nazionale deve uniformarsi in base all'art. 117 della Costituzione.

5) Se le persone che Maroni non riesce ad allontanare fossero pericolose per la sicurezza pubblica, potrebbero essere adottate misure coercitive. Se non sono pericolose, non si vede perche' il Ministro dell'interno consideri la presenza di duecentoventisette poveracci non pericolosi argomento di interesse prioritario.

6) La ratio della disposizione che prevede che i cittadini comunitari, per poter soggiornare per piu' di tre mesi consecutivi in uno Stato membro diverso da quello d'appartenenza, debbano soddisfare certi requisiti di natura economica sta nell'esigenza di evitare che la presenza di persone prive di sufficiente forza economica gravino in modo eccessivo sulle strutture assistenziali pubbliche. In una sotuazione, come la nostra, in cui tipicamente persone in queste condizioni non ricevono alcun tipo di assistenza, quell'esigenza e' sensibilmente indebolita. In altri termini: se lascio che si arrangino per campare (in modo lecito), senza occuparmi di soccorrerli, perche' mi agito tanto per rimandarli in patria? Mi da' fastidio che campino?

7) La difficolta' nell'allontanare cittadini comunitari per il semplice fatto che non soddisfino i requisiti per il soggiorno prolungato e' rappresentata, piu' che dalle modalita' di attuazione del provvedimento (coercitive o meno), dall'onere della prova del fatto che il soggiorno del cittadino abbia superato la durata di tre mesi. Ogni nuova uscita dal territorio italiano, con successivo reingresso, fa scattare una nuova franchigia di tre mesi.

Il Governo Prodi, sull'onda delle pressioni veltroniane di cui dicevo nell'ultimo messaggio, aveva tentato, in modo piuttosto maldestro, di risolvere la questione aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 5 D. Lgs. 30/2007:

"In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi."

Se non che, il decreto del Ministro dell'interno che avrebbe dovuto disciplinare le modalita' di dichiarazione della presenza non e' mai stato adottato (neanche da Maroni, che e' in carica da oltre due anni). La cosa non e' frutto di dimenticanza, ma del fatto che quel decreto averebbe dovuto concedere un lasso di tempo utile al cittadino comunitario per effettuare la dichiarazione (il turista straniero ha otto giorni di tempo per provvedere, e non si puo' trattare un cittadino comunitario peggio di uno straniero: a tutto c'e' un limite...).

Immaginate, allora, che il decreto sia stato adottato e che conceda, appunto, otto giorni di tempo dall'ingresso per l'adempimento relativo alla dichiarazione. Immaginate anche che un poliziotto si imbatta in un comunitario spiantato e che gli chieda se abbia effettuato la dichiarazione di presenza. Il comunitario spiantato biascichera' (se anche alcolizzato) che no, non l'ha effettuata. Il poliziotto, forte del comma 5-bis, gli contestera' allora di aver sforato il termine dei tre mesi, aggiungendo che, ove abbia invece prove che non sia cosi', e' quello il momento di produrle, che' altrimenti scattera' l'allontanamento. Il comunitario spiantato, che e' alcolizzato, ma non idiota, ribattera' che no, non ha alcuna prova di essere entrato solo tre giorni fa; ma che, essendo entrato proprio tre giorni fa, non e' ancora scaduto il termine per presentare la dichiarazione e l'onere della prova non grava ancora sulle sue deboli spalle. Aggiungera' che intende proprio recarsi al commissariato di zona in mattinata, per provvedere con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine; e cosi' fara', se il signor poliziotto sara' cosi' gentile da smetterla di fargli perdere ulteriormente tempo ed energie preziose.

Poco potra' fare il poliziotto, se non chiedere al questore di predisporre, per i successivi tre mesi, tre turni giornalieri di otto ore ciascuna, per provare che il comunitario spiantato non abbia mai lasciato l'Italia. La risposta del questore la lascio alla vostra immaginazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 ottobre 2010

veltroni: ammissione a punti

Cari amici,
nell'ambito dell'assemblea nazionale del PD sono state presentate proposte relative a una riforma della politica di immigrazione.

Una di queste mi preoccupa, almeno per come e' stata presentata dalla stampa. Il Corriere della Sera di sabato l'ha attribuita a Veltroni. Prendo per buona questa attribuzione, anche se non escludo che sia un po' imprecisa.

Riporto qui due brevi stralci della proposta:

"Vogliamo assicurare attraverso l'introduzione di un sistema d'ammissione a punti che avremo gli immigrati di cui la nostra economia ha bisogno, ma non di piu'. Con il ritorno della crescita vogliamo vedere crescenti livelli di occupazione e salari crescenti, ma non crescente immigrazione."

"Eta', sesso, stato civile, istruzione, specializzazione, conoscenza della lingua, della cultura, dell'ordinamento del paese, si combinano in un punteggio, o valutazione, dell'ammissibilita' dei candidati all'immigrazione."

Veltroni - sia detto per inciso - in passato si e' distinto per interventi improvvidi in materia di immigrazione. Penso a quando, da sindaco di Roma, all'indomani dell'omicidio Reggiani, pretese dal Governo l'adozione immediata di un decreto-legge che facilitasse l'espulsione dei rumeni. Il decreto-legge (181/2007) decadde senza essere convertito in legge; fu sdoppiato in due provvedimenti: un nuovo decreto-legge (249/2007), anch'esso lasciato decadere, e un decreto legislativo, varato poi con opportune modifiche. Veltroni stesso, presentatosi, a conclusione di quel periodo, come candidato premier e segretario del PD, decadde. Ora ci propone nuovi frutti del suo pensiero.

Spiego perche' non sono d'accordo con la proposta.

1) La selezione per competenza linguistica e per conoscenza della cultura italiana. L'Italia ha un problema grave di riequilibrio demografico. Per risolverlo, se le famiglie italiane non la smettono di perdere tempo davanti alla TV, ha bisogno di un flusso di immigrazione non certo inferiore a quello (di 100-200 mila ingressi per anno) attuale. Pensare che un flusso di queste dimensioni possa essere costituito, in misura preponderante, da persone altamente qualificate e' pura utopia. Ma, se si tratta invece di persone di qualificazione per lo piu' medio-bassa, esigere una conoscenza preventiva dilingua e cultura italiana non e' realistico: dove, queste persone, dovrebbero acquisire queste competenze? Quanto al fatto che altri paesi europei adottino criteri del genere, si veda come lo studio commissionato da Parlamento europeo e OIM a una commissione di esperti (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/febbraio/parl-ue-comp-leg-imm.pdf) censuri la cosa.

2) La selezione per eta'. L'eta' media degli italiani e' di circa 44 anni; quella degli immigrati stranieri in Italia e' di 32 anni (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/settembre/eurostat-stranieri-in-ue.pdf). La selezione per eta' avviene gia' in modo naturale. Perche' il legislatore o il governo dovrebbero imporre qualcosa che gia' si verifica? Per sentire che finalmente qualcosa nel mondo obbedisce alla loro volonta'? Ma perche' allora non introdurre anche, con la Legge Veltroni, un criterio per la partecipazione a Miss Italia che privilegi le diciottenni rispetto alle settantenni?

3) La selezione per stato civile. Come li vuole Veltroni? Sposati e con molti figli? Celibi? Ma insomma: solo i governatori del PD e i premier del PDL hanno diritto ad amministrare la loro vita privata secondo i propri gusti?

4) La selezione per specializzazione. Chi la certifica? Il solerte funzionario del consolato italiano a Casablanca, dopo aver verificato la congruita' dei percorsi scolastico-formativi? E in quanto tempo? In Italia, per valutare una richiesta di naturalizzazione lo Stato impiega due anni; e si tratta di una valutazione non molto diversa da quella, dei "meriti", che Veltroni propone ai fini dell'ingresso. I lavoratori finirebbero per entrare alle soglie del pensionamento... E se poi, a selezione avvenuta, ho bisogno di un badante, e mi ritrovo solo informatici indiani e ingegneri nucleari cinesi, chi mi accompagna al bagno se ne ho bisogno? Forse Veltroni, con la sua laurea honoris causa in public services?

5) In Italia, da ventiquattro anni a questa parte, i criteri per entrare sono molto rigidi (un posto di lavoro pronto). In teoria, significa che l'ingresso ha luogo solo a seguito di una selezione effettuata dal soggetto piu' interessato (il datore di lavoro). In pratica, significa che il flusso scorre per conto suo, e la sua condizione di legalita' viene sancita ex post. Non mi e' dato di capire perche', se lo Stato si interponesse tra datore di lavoro e lavoratore, pretendendo di selezionare il lavoratore a nome del datore, si dovrebbe ottenere un'immigrazione piu' rispondente alle necessita' della nostra societa'. Sul piano teorico, le cose potrebbero solo peggiorare. Su quello pratico, resterebbero invariate.

6) Diversa e' la questione se si usa l'approccio "a punti" non in un'ottica di restrizione, ma in un'ottica premiale. Ai fini dell'ingresso, potrebbe essere adoperata per costruire un canale di immigrazione altamentre qualificata (blue card), complementare a quello principale a qualificazione medio-bassa. Ma non si tratterebbe di far giudicare lo scienziato straniero da qualche ottuso burocrate nostrano; quanto, piuttosto, di convincere quello scienziato a venire da noi nonostante il burocrate nostrano. Ai fini del soggiorno, e piu' significativamente, potrebbe essere usata per stimolare percorsi di integrazione: chi, gia' soggiornante in Italia, matura un punteggio alto ottiene un permesso a tempo indeterminato (o la cittadinanza) in anticipo e in deroga agli altri requisiti.

Avanzo timidamente una mia proposta: se aiutassimo Veltroni a casa sua?

Cordiali saluti
sergio briguglio

24 settembre 2010

sentenza del tar lombardia

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/settembre/tar-lombardia-sussidio.html
del mio sito troverete un'interessante sentenza del TAR Lombardia. Il
TAR accoglie il ricorso con cui una cittadina straniera, titolare di
un ordinario permesso di soggiorno, impugna il provvedimento con cui
il Comune di Milano le revoca un sussidio sulla base della mancanza
di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

La sentenza e' interessante, curiosamente, perche' si limita a
richiamare il dettato di art. 41 D. Lgs, 286/1998 (che parifica al
cittadino italiano, ai fini della fruizione della prestazioni di
assistenza sociale, lo straniero titolare di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno) e di art. 80, co. 19 L. 388/2000 (che
limita tale beneficio ai titolari di permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo quando si tratti di prestazioni che costituiscono
diritto soggettivo in base alla legislazione vigente in materia di
servizi sociali).

Non giocano invece un ruolo significativo ne' i divieti di
discriminazione, ne' le recenti sentenze con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita'
costituzionale della disposizione di cui all'art. 80, co. 19 L.
388/2000.

Il TAR accoglie il ricorso per il semplice fatto che il sussidio in
questione, elargito dal Comune di Milano in base a una libera scelta
dell'amministrazione comunale, e non in virtu' di un diritto
soggettivo dei destinatari definito dalla legge, non ricade tra le
misure che art. 80, co. 19 L. 388/2000 riserva ai titolari di
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Resta invece
disciplinato dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e spetta quindi anche
allo straniero titolare di un qualunque permesso rilasciato con
durata non inferiore a un anno.

La decisione del TAR mi sembra perfettamente fondata. Mette in luce,
pero', in modo chiaro un quadro che rischia di dar luogo a effetti
paradossali. Le prestazioni da erogare a tutela di un diritto
soggettivo hanno tipicamente natura piu' fondamentale di quelle
elargite in base a scelte discrezionali. Tant'e' che la legge stessa
impone le prime, quando siano verificati i requisiti che fanno
sorgere il diritto, mentre lascia libere le amministrazioni locali
riguardo all'erogazione delle seconde.

Ora, se una prestazione puo' essere erogata o meno, a seconda di una
libera scelta di un'amministrazione locale, sembra meno grave che la
stessa prestazione venga riservata ad una platea piu' ristretta (ad
esempio, soli cittadini nazionali e stranieri titolari di permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo). Sembra invece piu' grave che una
tale limitazione possa essere prevista per una prestazione di
carattere fondamentale, garantita dalla legge come diritto soggettivo.

Osservo come l'inaccettabilita' delle restrizioni introdotte dalla L.
388/2000 e' stata messa in evidenza dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 306/2008, n. 11/2009 e n. 187/2010. Con le prime
due, la Corte ha censurato il fatto che l'erogazione di una
prestazione (l'indennita' di accompagnamento o la pensione di
inabilita' ) finalizzata a dare sostegno a persone strutturalmente
prive della capacita' di produrre reddito venisse condizionata, tra
le altre cose, proprio alla dimostrazione di tale capacita'. Con la
terza, la Corte censura il fatto che l'accesso a una prestazione
(l'assegno mensile di invalidita') mirata a garantire il sostegno
vitale a una persona possa essere condizionato a requisiti piu'
onerosi quando si tratti di straniero.

E' da aspettarsi - lo osserva anche il TAR Lombardia - che in futuro
la censura cadra', sulla stessa disposizione, anche con riferimento
ad altre prestazioni assistenziali.

Se questo avverra', il paradosso sara' rimosso.

Restera' pero' in piedi una delle due facce del problema:
l'impossibilita', per un'amministrazione locale, di elargire
prestazioni ulteriori, rispetto a quelle garantite come diritto
soggettivo dalla legge, restringendo la platea dei beneficiari ai
soli cittadini nazionali.

In un sistema a risorse infinite questo sarebbe solo un bene.

In un sistema a risorse limitate, indurra' le amministrazioni a
limitare la spesa ricorrendo a criteri restrittivi di altro genere o
abbassando l'importo delle prestazioni (e' da notare come
l'inclusione, nella platea, di tutti gli stranieri titolari di
permesso di durata non inferiore a un anno costituisce un ampliamento
non trascurabile di quella, data la condizione economica spesso
precaria degli stranieri).

Una restrizione della platea non direttamente discriminatoria
potrebbe essere ottenuta introducendo, tra i requisiti, la pregressa
residenza pluriennale nel territorio. Questo criterio, pero', e'
stato piu' volte, di recente, dichiarato illegittimo dai giudici
(perche' indirettamente discriminatorio nei confronti dei non
italiani, e non proporzionato allo scopo - di per se' legittimo - di
controllo della spesa pubblica). Difficilmente, quindi, potra' essere
utilizzato efficacemente.

Non restera' che innalzare la soglia del bisogno richiesto per
l'erogazione delle prestazioni o, appunto, ridurre l'importo delle
prestazioni stesse.

In entrambi i casi, i (numerosi) non italiani poveri verranno
percepiti sempre piu' come presenza ostile e dannosa dagli italiani
poveri.

Piuttosto che gettare a mare l'art. 41 D. Lgs. 286/1998, cui sono
molto affezionato per questioni legate a vecchi ricordi (*), troverei
piu' saggio che la giurisprudenza rivedesse l'orientamento sul
carattere di illegittimita' del requisito di residenza. In
particolare, troverei saggio che questo requisito, almeno con
riferimento a certe prestazioni fosse ritenuto proporzionato (e
quindi legittimo, ancorche' indirettamente discriminatorio)
all'obiettivo (certamente legittimo) di contenimento della spesa.

So pero' che questa mia opinione puo' destare molte critiche. Sono
interessato a riceverle.

Cordiali saluti
sergio briguglio


(*)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/1997/settembre/emendamenti-aula.html

13 settembre 2010

versione aggiornata di manuale e quadro della normativa

Cari amici,
alla pagina di Settembre 2010 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete

1) la versione del mio "manuale" sulla normativa aggiornata al
31/8/2010
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/settembre/manuale-normativa-10.html);

2) la versione del quadro completo della normativa, aggiornata alla
stessa data
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/settembre/sinottico-normativa-23.html).

In particolare, in quest'ultimo documento, ho riportato l'effetto di
recenti sentenze della Corte Costituzionale e il testo del D. Lgs.
59/2010 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno").

Saro' grato a chi mi segnalera' imprecisioni o lacune. La gratitudine
sara' imperitura nei confronti di chi mi indichera' la presenza, nel
manuale, di link non funzionanti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

2 settembre 2010

ingressi per formazione e tirocinio

Cari amici,
alla pagina di Settembre 2010 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del
Decreto del Ministro del lavoro 6/7/2010, con cui vengono fissati i
limiti numerici per gli ingressi per formazione e tirocinio.

Il decreto e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/8/2010.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 luglio 2010

sentenze corte costituzionale (ronde; legge Toscana); registro dei senza fissa dimora

Cari amici,
alla pagina di Luglio 2010 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/) potrete trovare, tra gli altri documenti,

1) la sentenza della corte Costituzionale n. 226/2010, con la quale si dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (quello sulle ronde), nella parte in cui consente di segnalare situazioni di disagio sociale. Chiedo venia per non essermi accorto per tempo della pubblicazione di questa sentenza;

2) la sentenza della corte Costituzionale n. 274/2010, che censura, entro gli stessi limiti, il decreto del Ministro dell'interno 8/8/2009 (quello che disciplina le ronde (*));

3) la sentenza della corte Costituzionale n. 269/2010, con la quale si respinge il ricorso del Presidente del Consiglio contro alcune disposizioni contenute nella legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

4) il decreto del Ministro dell'interno 6/7/2010, che disciplina il funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora.

Cordiali saluti
sergio briguglio


(*) Appendo qui sotto, a mo' di lettura da ombrellone, una parte del messaggio che vi avevo mandato all'indomani della pubblicazione del decreto in questione.


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Cari amici,
sabato scorso e' entrata in vigore la L. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Il Ministero dell'interno e' intervenuto, in questi giorni, con un decreto che disciplina gli ambiti operativi delle associazioni di
osservatori volontari (le cosiddette ronde) e la loro iscrizione in apposito elenco presso la prefettura. Potrete trovare il decreto alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto del mio sito.

Il quadro che emerge dalla lettura del decreto e' assai intrigante.

Ricordo che, in base all'art. 3, co. 40-44 L. 94/2009, il sindaco puo' avvalersi di tali associazioni per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale.

Le associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c). Ne' possono ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e).

Gli osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente, troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b). Indossano casacconi giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta "osservatore volontario" (che li distingue da tutti coloro che casacconi simili indossano per semplice buon gusto).

Per evitare che gli osservatori, equivocando, si segnalino a vicenda alle forze dell'ordine quali fomiti di insicurezza urbana, il decreto, dopo averli vestiti da fari antinebbia, esclude dal ruolo i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b).

Sempre per evitare che l'attivita' di segnalazione si sviluppi solo in chiave endoassociativa, sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti incalliti e quanti presentino o abbiano presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d).

Gli ossevatori non potranno usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2). Per compensare la limitazione che ne deriva, si richiede loro di avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b).

Quanto alla capacita' visiva, invece, non e' richiesta. Si esige pero' una adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5, co. 1, lettera b), indispensabile - suppongo - per un coordinamento tra osservatori fatto piu' di maschi ammiccamenti che di faticose locuzioni.

Quando sia necessario effettuare una segnalazione (ad esempio, in presenza di persona colta da malore nel piazzale antistante la stazione), gli osservatori devono fare uso di cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art. 2, co. 4). Sembra escluso che, in mancanza di quest'ultima dotazione e di campo o credito per il cellulare, gli osservatori siano legittimati a usare il telefono a gettoni del bar della stazione. In compenso, il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che, almeno alle chiamate fatte col cellulare o con la rice-trasmittente, i viglili urbani rispondano (art. 2, co. 5).

Mi resta un solo dubbio.

Supponiamo che un gruppo di tifosi della curva Di Maio dello stadio di Treviso decida, per ingannare l'attesa del mercoledi' di coppa, di dedicare tutti i martedi' sera ad una perlustrazione del quartiere. Il gruppo e' formato da ventitre diciassettenni. Sette di loro hanno perso quasi completamente l'olfatto per via di un uso di cocaina da villa in Sardegna. Gli stessi, forse per difendersi da possibili rivendicazioni del pusher di fiducia, non si separano mai dal proprio pitbull. Tutti indossano la gloriosa maglia biancoceleste trevigiana, impreziosita da una piccola svastica nera.

E' evidente che mai, per quanto disposto dal decreto in questione, il sindaco di Treviso potra' affidare loro, in convenzione, i compiti di segnalazione degli eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza urbana e delle situazioni di disagio sociale.

E' altrettanto evidente che nessuno potra' impedire al gruppo di svolgere l'attivita' di perlustrazione, di per se' lecita. Almeno fino a quando non venga adottato a carico dei componenti un provvedimento restrittivo per qualcuna delle altre attivita' da loro intraprese.

Mi chiedo: quando gli ultras dovessero imbattersi in una minaccia alla sicurezza urbana o in una situazione di disagio sociale (altre - beninteso - da quelle da loro stessi rappresentate) e dovessero telefonare, a gettoni, alla polizia minicipale, i vigili terranno conto della chiamata o eccepiranno la mancata iscrizione del gruppo nell'albo prefettizio?

Per dirla garbatamente, non e' che tutta questa storia delle ronde e della loro regolamentazione sia un'ulteriore solennissima minchiata?

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 luglio 2010

sentenze della Corte Costituzionale

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/luglio/index.html
troverete alcune sentenze di rilievo della Corte Costituzionale.

Nella prima di queste (n. 249/2010) viene dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis c.p. (l'aggravante costituita
dalla condizione di soggiorno illegale dello straniero).
Conseguentemente decadono anche l'art. 1, co. 1 L. 94/2009 e l'art.
656, co. 9, lettera a) c.p.p., limitatamente alle parole "e per i
delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma,
numero 11-bis), del medesimo codice,".

La Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta
dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero.
Paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata
due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante
per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio,
per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e
l'introduzione del reato di soggiorno illegale. Il primo renderebbe
evidente - a parere della Corte - come l'aggravante non intenda
colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non
cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero. La seconda
darebbe luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in
idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima
infrazione.

Nelle altre tre sentenze viene presa in esame la legittimita'
costituzionale delle disposizioni che definiscono il reato di
ingresso e/o soggiorno illegale (art. 10 bis D. Lgs. 286/1998). La
Corte respinge, per infondatezza o per inammissibilita', tutte le
censure esaminate.

La piu' interessante di queste sentenze - la sentenza n. 250/2010 -
dichiara infondata la questione, dal momento che

a) la penalizzazione di una condotta e' scelta del Legislatore, non
censurabile dalla Corte Costituzionale, a meno che si tratti di
scelta manifestamente irragionevole o arbitraria;

b) non viene punito, in questo caso, un semplice modo di essere della
persona, ma una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato
allontanamento);

c) la norma tutela un bene giuridico: l'interesse dello Stato al
controllo dei flussi migratori, con conseguente tutela della
collettivita' e di coloro che hanno rispettato le norme in materia;

d) la norma non presume nulla sulla pericolosita' del soggetto
incriminato, ma si limita a reprimere un comportamento antigiuridico;

e) data la competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei
casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer solo per
aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilita'
per particolare tenuita' del fatto (art. 34 D. Lgs. 274/2000).
Nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento all'esiguita'
dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della
violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato
dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia o di salute dell'imputato;

f) la Corte Costituzionale non e' legittimata a sindacare la norma
sotto il profilo del rapporto costi/benefici o dell'efficacia;

g) l'assenza dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un
"giustificato motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale non
preclude l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di
quella dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e delle
cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza
inevitabile della legge penale di cui all'art. 5 c.p., alla luce
della sent. Corte Cost. n. 364/1988). Si applica inoltre il principio
"ad impossibilia nemo tenetur" (es.: straniero privo, per cause
indipendenti dalla sua volonta', dei documenti necessari per lasciare
l'Italia).

La questione e' dichiarata poi inammissibile con riferimento al
rischio di autodenuncia per lo straniero illegalmente soggiornante
responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico per il figlio
minore. Il problema, in questo caso, deriverebbe dalla mancata
previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso
del ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se',
dalla disposizione in esame.


Cordiali saluti
sergio briguglio

17 giugno 2010

decreto mininterno test italiano per carta di soggiorno

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/giugno/decr-interno-4-6-2010.html
troverete il testo del Decreto del Ministro dell'interno 4 Giugno
2010, relativo al test di italiano per il rilascio del permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo.

Il decreto esonera dal test, in modo opportuno, i soggetti che per
eta' o patologie non siano in grado di apprendere la lingua.

Cordiali saluti
sergio briguglio

31 maggio 2010

sentenza corte costituzionale 187/2010

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/maggio/sent-corte-cost-187-2010.html
troverete la Sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010, con cui
si dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L.
388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di
invalidita' (Legge 118/1971).

Ricordo come l'art. 41 D. Lgs. 286/1998 avesse stabilito
l'equiparazione dello straniero titolare di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno al cittadino italiano ai fini del
godimento delle misure di asistenza sociale (incluse quelle previste
per gli invalidi civili).

Successivamente, la legge 388/2000, con la disposizione ora
censurata, aveva limitato ai titolari di carta di soggiorno il
godimento dell'assegno sociale e delle provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali.

Di recente, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il
combinato disposto di questa restrizione (con riferimento ad assegno
di invalidita' e indennita' di accompagnamento) e della disposizione
che subordina il rilascio della carta di soggiorno (ora permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo) alla disponibilita' di un reddito
superiore all'importo dell'assegno sociale.

La Corte aveva infatti ritenuto illogico che si richiedesse
indirettamente la disponibilita' di un reddito per l'erogazione di
misure mirate a supplire all'incapacita' della persona di produrre
reddito.

Restava, pero', di per se' impregiudicata la richiesta del requisito
di soggiorno quinquennale pregresso.

Ora anche questa richiesta viene giudicata illegittima, sulla base
del fatto che quando si tratti di una provvidenza destinata a
garantire il sostentamento minimo della persona (e non semplicemente
a integrarne il reddito), qualsiasi discrimine tra cittadini e
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato,
fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, contrasta
con il principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, per come esso e' interpretato dalla Corte di
Strasburgo.

Questa sentenza da' quindi un colpo quasi definitivo alla restrizione
introdotta da art. 80, co. 19 L. 388/2000, restando in piedi, per il
momento, la possibilita' di richiedere il soggiorno quinquennale
pregresso solo per misure che, appunto, costituiscano semplice
integrazione di un reddito gia' sufficiente a garantire il
sostentamento vitale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

21 maggio 2010

regolamento accordo di integrazione

Cari amici,
il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri lo schema di regolamento relativo all'accordo di integrazione.

Una bozza non ufficiale di questo regolamento, con i relativi allegati, potete trovarla alla pagina di Maggio 2010 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

Non e' detto, naturalmente, che la bozza coincida col testo approvato. Da una prima (e superficiale) lettura della bozza emergono le osservazioni che seguono.

a) Nel testo non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti. La legge prevede (art. 4-bis T.U.) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o di] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare". Si tratta - come vedete - di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee.

b) Un numero molto grande di stranieri rientreranno nella fascia intermedia (ne' esaurimento di crediti, ne' pieno adempimento dell'accordo). Questo dara' luogo alla proroga di un anno del periodo oggetto della valutazione. Anche alla scadenza della proroga, pero', gli stranieri in condizioni di "inadempimento parziale" saranno numerosissimi. Il regolamento stabilisce che tale condizione verra' tenuta presente ai fini dell'assunzione di decisioni discrezionali in materia di immigrazione e cittadinanza.

La discrezionalita' gioca, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, quando si tratti di "naturalizzazione" (quella cui si puo' accedere dopo dieci anni di residenza legale), non quando si tratti - poniamo - di acquisto per matrimonio o per raggiungimento della maggiore eta' dello straniero nato in Italia e continuativamente residente per i primi 18 anni della sua vita. Ma, perche' una decisione di diniego della naturalizzazioen sia legittima, deve far riferimento alle condizioni di inserimento dello straniero a momento in cui l'istanza viene esaminata. E questo avverra' non meno di sette anni dopo l'effettuazione della valutazione di inadempimento parziale. Ne ricavo che quella valutazione pesera' quanto Cota e Bricolo pesano nella storia del pensiero umano.

Ai fini delle norme sull'immigrazione, potrebbe invece rilevare - a quel che mi pare - solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4 T.U.:

"4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero."

o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro), co. 6 T.U.:

"6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine."


c) L'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio spaventoso del lavoro dell'amministrazione. Risultera' definitivamente preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i venti giorni previsti dalla legge.

d) Oggi la scuola non ha fondi per fornire attivita' integrative agli studenti stranieri. Non riesco a capire dove si pensi di trovare le risorse per effettuare i corsi di educazione civica (obbligatori). Ne' capisco perche' si obblighi lo straniero a seguire quel corso entro un mese dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', ha una conoscenza molto rudimentale della lingua italiana.

A volte e' imbarazzante osservare come, per far contenti alcuni parlamentari imbecilli, la societa' vera (quella che lavora) debba caricarsi di oneri irragionevoli.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 maggio 2010

ordinanza cassazione su art. 31, co. 3 T.U.

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/maggio/ord-cass-8881-2010.pdf del mio sito, troverete l'ordinanza con cui una sezione della Corte di Cassazione propone di rimettere alle Sezioni Unite la decisione su un ricorso relativo all'applicazione dell'art. 31, co. 3 T.U. (autorizzazione del soggiorno del genitore di minore straniero presente in Italia finalizzata alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore stesso).

Questioni analoghe erano state decise, di recente, con orientamenti sostanzialmente inconciliabili da sezioni diverse della Cassazione (si veda, per esempio, il contrasto tra

1) Sent. Cass. n. 5856/2010 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/marzo/sent-cass-5856-2010.pdf)

e

2) Sent. Cass. n. 22080/2009 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/dicembre/sent-cass-22080-2009.pdf).

Nella prima di queste sentenze (sentenza n. 1, in linea con un orientamento gia' affermato in passato) si afferma che i gravi motivi atti a giustificare la deroga alle disposizioni che sanzionano con l'espulsione lo straniero adulto in condizioni di soggiorno illegale devono essere relativi a situazioni di carattere eccezionale e di breve durata. Tra queste non rientrerebbe la condizione - rilevante nel caso esaminato dalla Corte - del figlio minore che si trovi di fronte all'alternativa tra il seguire all'estero il genitore espulso e il poter completare il percorso di istruzione obbligatoria nel quale è legittimamente inserito: secondo la Corte, la previsione di una autorizzazione solo temporanea del soggiorno dell'adulto è incompatibile "con la tutela di situazioni caratterizzate da essenziale normalità e tendenziale stabilità, in quanto collegate al normale processo educativo-formativo del minore". Il fatto che tale processo possa realizzarsi con l'assistenza del genitore va quindi subordinato al "più generale interesse alla tutela delle frontiere"; la tesi opposta potrebbe dar luogo, secondo i giudici, ad una strumentalizzazione dell'infanzia da parte di famiglie straniere non altrimenti legittimate a soggiornare. La Corte conclude con un giudizio critico nei confronti delle recenti sentenze di segno opposto (tra queste la sentenza n. 2) che, sulla base dei principi della Costituzione e delle convenzioni internazionali, avevano privilegiato la tutela del diritto del minore rispetto a quella di altre esigenze pubbliche rappresentata dal resto dell'impianto normativo (restrittivo) in materia di immigrazione.

A me (e non solo a me, ovviamente) sembra che sia invece la sentenza n. 1 a meritare censure (e con essa l'orientamento prevalente della Corte), per diverse ragioni:

a) La prima è che una disposizione di legge può considerarsi legittima solo se è interpretabile in modo conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Se da tale vincolo altra sezione della Cassazione deriva, come unica accettabile, un'interpretazione in contrasto con l'orientamento fino a quel giorno prevalente, delle due l'una: o la derivazione è illogica, o il vecchio orientamento è da rivedere. Non si può però contestare al nuovo orientamento una scarsa attenzione alla complessiva volontà del legislatore, dato che questa è indiscutibilmente sottordinata alla volontà del costituente.

b) In secondo luogo, appare bizzarra la confusione che la Corte fa tra la nozione di periodo di durata determinata e periodo di breve durata. Una durata può benissimo essere determinata senza per questo essere breve (breve, poi, rispetto a cosa?).

c) La terza ragione sta nel fatto che la legge fa riferimento a gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore, non richiedendo che siano di carattere eccezionale. Questa richiesta aggiuntiva è quindi frutto di un intervento creativo della Cassazione, del tutto inopportuno se vale a comprimere la sfera dei diritti di soggetti deboli. Se anche, però, si volesse sposare questo orientamento, si dovrebbe riconoscere che la qualità dell'eccezionalità dovrebbe essere posseduta dalle possibili conseguenze dell'assenza del genitore, non dalla sottesa esigenza del minore; nello stesso modo in cui si riconosce che l'impossibilità di respirare normalmente è un fatto di eccezionale gravità, benché sia ordinaria e stabile l'esigenza di respirare (anzi - a ben vedere - proprio per questo motivo).

d) Quanto alla legittima esigenza di tutelare le frontiere e l'ordine pubblico, infine, essa non richiede che sia ristretto l'ambito di applicazione della disposizione in esame ai soli casi di assoluta gravità. Se l'autorizzazione a soggiornare può essere revocata a fronte di comportamenti del genitore incompatibili con la permanenza in Italia, potrà anche essere, a fortiori, negata, a prescindere dalla natura delle ragioni che, invece, potrebbero motivarla. Che poi una semplice irregolarità del soggiorno, pur essendo valido motivo di espulsione, non costituisca di per sé minaccia per la sicurezza pubblica, oltre che più volte affermato dalla Corte Costituzionale , è provato dal fatto che, nel caso giudicato dalla Corte nella sentenza n. 1, lo straniero espulso potrebbe legittimamente rientrare all'indomani del completamento degli adempimenti amministrativi per il ricongiungimento con i familiari rimasti in Italia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 maggio 2010

documento su applicazione normativa minori stranieri

Cari amici,
giro un messaggio di Elena Rozzi.

Il documento cui fa riferimento Elena e' alla
pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/maggio/asgi-piemonte-minori.html

Cordiali saluti
sergio briguglio

>Care/i,
>inviamo in allegato un documento di "Proposte in merito
>all'applicazione della normativa vigente, al fine di promuovere la
>tutela dei diritti dei minori stranieri e la prevenzione della
>devianza minorile" che abbiamo inviato a marzo, come ASGI Piemonte,
>alle competenti istituzioni locali torinesi (Autorità giudiziaria
>minorile, Questura, Comune, Provincia, Centro per la Giustizia
>Minorile ecc.).
>Riguarda in parte problemi sorti in seguito all'entrata in vigore del
>"pacchetto sicurezza" (come il rinnovo del permesso di soggiorno ai
>minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età o
>la contestazione dell'aggravante di clandestinità), in parte problemi
>che a Torino si erano già posti in precedenza, derivanti da
>interpretazioni restrittive di norme che non sono state modificate dal
>"pacchetto sicurezza".
>Abbiamo pensato di diffonderlo affinché tutte le organizzazioni che
>operano per tutelare i diritti dei minori stranieri (con particolare
>attenzione ai minori stranieri non accompagnati e ai minori sottoposti
>a procedimento penale) e che rilevino problemi simili nel proprio
>territorio, possano utilizzare liberamente il documento, ove lo
>ritengano un utile strumento, naturalmente adattandolo al contesto
>locale.
>Grazie e a presto,
>Elena Rozzi
>A.S.G.I.

30 aprile 2010

accesso minori scuola d'infanzia e asilo nido

Cari amici,
giro un messaggio di Elena Rozzi relativo ad
alcune recenti indicazioni (positive) date dal
Ministero dell'interno rispetto all'accesso, in
esonero dall'esibizione del permesso di
soggiorno, dei minori stranieri alla scuola
dell'infanzia e all'asilo nido.

Potete trovare i due docuenti cui si fa
riferimento nel messaggio di Elena alle pagine


http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/aprile/nota-interno-13-4-2010.pdf

e

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/aprile/com-pref-to-scuola-inf.html

Oltre ad Elena, ringrazio Giorgio Dell'Amico, che
ha segnalato la Nota del Ministero dell'interno.

Cordiali saluti
sergio briguglio


------------


Care/i,
vi giro due importanti note riguardanti il diritto all'istruzione e
all'accesso ai servizi socio-educativi dei minori stranieri figli di
cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti:
- una nota del Ministero dell'Interno in cui si afferma che "per le
domande di iscrizione all'asilo nido dei minori stranieri non sussiste
alcun obbligo di esibire il permesso di soggiorno" (vedi allegato)
- un comunicato del Prefetto di Torino in cui si informa che "il
Ministero dell'Interno ha concordato con l'avviso espresso da questa
prefettura secondo cui alla luce delle norme vigenti, ed in
particolare dell'articolo 38 del T.U.Immigrazione e dell'art.45 del
D.P.R. 349/99, i minori stranieri presenti sul territorio,
indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno, hanno
diritto all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado"
(scaricabile alla pagina http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=925&l=it )

Vengono così fugati tutti i dubbi che erano stati sollevati, in
seguito all'entrata in vigore del "pacchetto sicurezza", in merito al
diritto dei minori stranieri figli di cittadini stranieri
irregolarmente soggiornanti di accedere all'asilo nido e alla scuola
materna, nonché alla scuola secondaria superiore e alla formazione
professionale almeno fino all'adempimento del dovere di istruzione e
formazione.

Vi prego di fare girare queste informazioni a tutti coloro che possano
essere interessati.
Grazie e a presto,
Elena Rozzi

---
A.S.G.I.
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

26 aprile 2010

ordinanza tar toscana regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina di aprile 2010 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare
l'ordinanza con cui il TAR Toscana ha accolto la richiesta di
sospensione di un rigetto di istanza di regolarizzazione adottato
sulla base di una condanna per il reato di mancato ottemperamento
all'ordine del questore (art. 14, co. 5 ter D. Lgs. 286/1998).

Una simile condanna era stata indicata come motivo ostativo alla
regolarizzazione da una circolare del Mininterno del 17/3/2010 (vedi
mio messaggio del 23/3), che aveva capovolto, con molta
superficialita' e grave danno per gli interessati, precedenti
indicazioni dello stesso Ministero.

Mi auguro che analogo orientamento sia ora adottato dagli altri TAR.

Ringrazio Guido Savio per la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

21 aprile 2010

decreto flussi 2010: l'idraulico libico

Cari amici,
alla pagina di aprile 2010 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

1) il decreto-flussi per l'anno 2010 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/aprile/decreto-flussi-2010.pdf)

2) la circolare del Ministero dell'interno (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/aprile/circ-interno-19-4-2010.pdf) contenente le disposizioni per l'applicazione del decreto. Nota: le domande possono essere presentate dalle ore 8 di stamattina.

Il decreto prevede l'ingresso di

a) 80.000 stagionali;

b) 2.000 lavoratori formati all'estero. Sarebbe bello, in proposito, che i Ministeri competenti comunicassero, ogni tanto, quanti siano i lavoratori formati all'estero, a spese di chi vengano formati e con quali costi, e quanti ne entrino poi effettivamente in Italia;

c) 4.000 lavoratori autonomi (solo per certi tipi di attivita', indicate nel decreto). Il decreto stabilisce che nell'ambito di quest'ultima quota siano ammesse 1.500 conversioni da permesso per studio a permesso per lavoro autonomo e le richieste di ingresso di 1.000 lavoratori autonomi libici. Il testo e' scritto in modo tale da far apparire queste sotto-quote come restrizioni che gravano sui due gruppi (studenti e lavoratori libici). Nelle intenzioni di chi l'ha scritto, verosimilmente, doveva trattarsi di sotto-quote riservate (sottratte, cioe', alla concorrenza delle altre richieste), con vantaggio dei due gruppi.

Sarebbe bello se, prima di adottare un decreto, il testo venisse rivisto da un linguista o, almeno, da Sora Cecioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio