Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia. it/briguglio/immigrazione-e- asilo/2010/ottobre/somm- accordo-integrazione.html troverete un sommario delle principali disposizioni contenute nello schema di regolamento relativo all'accordo di integrazione.
Il riferimento e' al testo comunicato dalla Presidenza del Consiglio ai Ministri competenti, alla Conferenza delle Regioni e delle Province auronome e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (http://www.stranieriinitalia. it/briguglio/immigrazione-e- asilo/2010/ottobre/schema-reg- acc-integraz.pdf), in parte diverso da quello a suo tempo pubblicato da diversi siti web. In particolare, e' prevista l'assegnazione di un bonus iniziale di 16 punti ed e' scomparsa la previsione di una possibile influenza dell'inadempimento parziale da parte dello straniero sulle decisioni dell'amministrazione in materia di concessione della cittadinanza.
Vi propongo qui due osservazioni - la prima seria, la seconda meno - sui contenuti dello schema di regolamento.
1) E' previsto che la risoluzione dell'accordo per inadempimento determini la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione.
Questa disposizione non sembra sufficientemente rispettosa del dettato della legge. L'articolo 4-bis D. Lgs. 286/1998 impone infatti che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [od a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" - in tutti i casi, cioe', in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee.
Non mi e' dato di comprendere i motivi di uno scostamento cosi' marcato della disposizione regolamentare da quella di rango superiore.
2) Lo schema di regolamento chiarisce che i 16 punti di bonus iniziale corrispondono, coerentemente con quanto riportato nell'Allegato B allo stesso schema, al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (10 punti) e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia (6 punti). Se al momento della verifica dell'accordo si rileva come lo straniero non abbia raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati. Primo dubbio: dato che accumulazione e perdita di punti hanno effetto solo a partire dal momento in cui la verifica viene effettuata (due anni dopo la sottoscrizione dell'accordo), quale importanza puo' avere il fatto che lo Stato scommetta sul fatto che lo straniero riuscira' comunque a raggiungere quei livelli minimi di conoscenza? Puo' forse lo straniero utilizzare la dotazione iniziale di punti, in attesa che la verifica abbia luogo, per conquistare piu' facilmente l'elegante tostapane di Carrefour(*)?
Lo schema continua disponendo che, qualora invece in sede di verifica siano accertati livelli di conoscenza superiori ai minimi corrispondenti al bonus iniziale, "si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato". Ho riportato tra virgolette il frammento perche' la punteggiatura gioca qui, a fini ermeneutici, un ruolo fondamentale.
Se la parola aggiuntivi non fosse preceduta da una virgola, si potrebbe interpretare il testo nel senso che - poniamo - il conseguimento di un livello A2 nella conoscenza della lingua italiana comporti l'assegnazione allo straniero di ulteriori 10 punti (tale e' la differenza di punteggio prevista tra i due livelli nell'Allegato B). Se cosi' fosse, l'assegnazione del bonus iniziale risulterebbe totalmente priva di significato. Avrebbe infatti rilievo solo il punteggio calcolato a seguito della verifica, e nelle more di questa, a meno di improbabili convenzioni con la Carrefour, lo straniero potrebbe fare dei 16 punti di bonus un uso che il decoro mi vieta di esplicitare.
La virgola pero' c'e' e impone una diversa interpretazione: il conseguimento del livello A2 (resto all'esempio di prima) comporta l'assegnazione di 20 punti oltre ai 16 inizialmente concessi allo straniero. Se e' vero che questa e' l'unica interpretazione possibile della disposizione regolamentare, ne derivano due conseguenze. La prima - positiva, sotto il profilo della tecnica normativa - e' che l'assegnazione del bonus non resta priva di significato: basta infatti conseguire livelli di conoscenza superiori a quelli minimi per incamerare, nei fatti, per due volte il punteggio previsto per gli stessi minimi(**).
La seconda conseguenza - meno positiva sotto quello stesso profilo - e' che tutta la complessa definizione dei punteggi che spettano allo straniero che venga insignito alla medaglia d'oro al valor civile, si laurei alla Normale di Pisa o faccia venti ore settimanali di volontariato alle Misericordie ha rilievo solo quando lo stesso straniero sia uno sfaticato, un formidabile evasore fiscale, un delinquente di mezza tacca e/o un pessimo automobilista. Vediamo perche'.
Qualora lo straniero abbia figli in eta' da obbligo scolastico, l'inadempimento colpevole di tale obbligo comporta l'inadempimento dell'accordo, quale che sia il punteggio conseguito. Assumiamo allora che non vi siano figli, o che, essendovene, l'obbligo scolastico sia debitamente rispettato. Assumiamo anche, per il momento, che lo straniero sia sufficientemente coscienzioso da frequentare il corso di educazione civica organizzato dallo Sportello Unico e che non commetta reati ne' illeciti amministrativi o tributari. Sotto queste ipotesi, lo straniero non puo' conseguire un punteggio negativo. Potrebbe conseguire un punteggio pari a zero, ma solo se fallisse nel raggiungere perfino il livello minimo di conoscenza della lingua italiana e quello minimo di conoscenza della cultura civica; gli bastera' pero', in casi del genere, scegliere il medico di base per ottenere 4 punti utili a scongiurare il rischio di inadempimento dell'accordo. E' evidente come anche in questa ipotesi la dettagliata corrispondenza tra azioni e punteggi di cui all'Allegato B perda gran parte della propria importanza (fatta eccezione, naturalmente, per quanto previsto per la citata scelta del medico).
Mi si potrebbe obiettare che un peso, invece, quella classificazione lo acquisti quando si tratti di decidere se l'accordo si estingua per adempimento (e vissero tutti felici e contenti) o se piuttosto se ne debba decretare l'inadempimento parziale (con incerti strascichi nei futuri rapporti tra straniero e Stato). Farei allora osservare che l'estinzione per adempimento richiede, si', che siano conseguiti almeno 30 punti, ma anche che siano raggiunti il livello A2 di conoscenza dell'italiano e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica. Se tali livelli non vengono raggiunti, il punteggio conseguito per altri meriti non conta nulla. Se invece vengono raggiunti, il punteggio conseguito non puo' essere inferiore, per quanto detto sopra, a 36 punti(***), a prescindere, ancora una volta, da ulteriori meriti; l'indicazione del medico di base, poi, portera' certamente lo straniero ai 40 punti richiesti per ottenere le ambite facilitazioni per la partecipazione ad attivita' culturali quali la cerimonia dell'ampolla sul Po, le visite guidate da Moretti e Gasparri a via Gradoli o i concerti di Apicella e Letizia a Villa Certosa.
Diverso e' il caso, naturalmente, dello straniero che perda punti - mettiamo - marinando il corso di educazione civica e/o accumulando ammende di 200mila euro per evasione fiscale, condanne a quattro anni di reclusione per avere messo sotto un ciclista in una notte di pioggia o a tre mesi di arresto per qualche reato bagatellare. In tutti questi casi, l'ammissione dello straniero all'Accademia dei Lincei non sara', ai fini dell'adempimento dell'accordo, avara di benefiche conseguenze.
Cordiali saluti
sergio briguglio
(*) B. Landucci, Aforismi, Adelphi.
(**)Il lettore che nutra dei dubbi sull'affermazione sopra riportata confronti le due seguenti situazioni:
a) straniero che consegua il livello A2 e il livello buono nella conoscenza della cultura civica, in assenza di bonus iniziale: gli spettano
20 punti (livello A2) +
9 punti (livello buono) =
= 10 punti (livello A1) +
6 punti (livello sufficiente) +
10 punti (differenza tra livello A2 e livello A1) +
3 punti (differenza tra livello buono e livello sufficiente) =
= 29 punti
b) stesso straniero, in presenza di bounus iniziale: gli spettano
16 punti (bonus = livello A1 + livello sufficiente) +
20 punti (livello A2) +
9 punti (livello buono) =
= 2x10 punti (livello A1) +
2x6 punti (livello sufficiente) +
10 punti (differenza tra livello A2 e livello A1) +
3 punti (differenza tra livello buono e livello sufficiente) =
= 45 punti
(***) Per il lettore laureato al Cepu: 16 punti di bonus + 20 punti aggiuntivi per il livello A2 = 36 punti.
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