31 maggio 2010

sentenza corte costituzionale 187/2010

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/maggio/sent-corte-cost-187-2010.html
troverete la Sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010, con cui
si dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L.
388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di
invalidita' (Legge 118/1971).

Ricordo come l'art. 41 D. Lgs. 286/1998 avesse stabilito
l'equiparazione dello straniero titolare di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno al cittadino italiano ai fini del
godimento delle misure di asistenza sociale (incluse quelle previste
per gli invalidi civili).

Successivamente, la legge 388/2000, con la disposizione ora
censurata, aveva limitato ai titolari di carta di soggiorno il
godimento dell'assegno sociale e delle provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali.

Di recente, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il
combinato disposto di questa restrizione (con riferimento ad assegno
di invalidita' e indennita' di accompagnamento) e della disposizione
che subordina il rilascio della carta di soggiorno (ora permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo) alla disponibilita' di un reddito
superiore all'importo dell'assegno sociale.

La Corte aveva infatti ritenuto illogico che si richiedesse
indirettamente la disponibilita' di un reddito per l'erogazione di
misure mirate a supplire all'incapacita' della persona di produrre
reddito.

Restava, pero', di per se' impregiudicata la richiesta del requisito
di soggiorno quinquennale pregresso.

Ora anche questa richiesta viene giudicata illegittima, sulla base
del fatto che quando si tratti di una provvidenza destinata a
garantire il sostentamento minimo della persona (e non semplicemente
a integrarne il reddito), qualsiasi discrimine tra cittadini e
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato,
fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, contrasta
con il principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, per come esso e' interpretato dalla Corte di
Strasburgo.

Questa sentenza da' quindi un colpo quasi definitivo alla restrizione
introdotta da art. 80, co. 19 L. 388/2000, restando in piedi, per il
momento, la possibilita' di richiedere il soggiorno quinquennale
pregresso solo per misure che, appunto, costituiscano semplice
integrazione di un reddito gia' sufficiente a garantire il
sostentamento vitale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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