31 luglio 2013

accesso al pubblico impiego dello straniero (a.c. 1327)

Cari amici,
riporto qui sotto gli ordini del giorno Gozi & Mosca e Guerini et al., nelle forme accolte dal Governo (in grassetto le parole ammoscianti, richieste dal Governo quale condizione per l'accoglimento).

Ringrazio i parlamentari che hanno sostenuto, in vari modi, le tesi contenute negli ordini del giorno. Un grazie particolare a Silvia De Marchi.

Naturalmente, l'impegno cosi' assunto dal Governo e' evanescente. Stara' ai parlamentari che hanno presentato o sostenuto gli ordini del giorno impedire che i ministri competenti continuino, sul punto, a dormire indisturbati.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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La Camera,
premesso che:
nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei titolari di permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dei familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria;
con tale modifica si esplicita la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, di tali cittadini stranieri ai cittadini dell'Unione europea;
la stessa modifica risulta incompleta, dal momento che si omette di menzionare i familiari del rifugiato soggiornanti in Italia (che godono del medesimo status dei rifugiati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, decreto legislativo n.?251 del 2007) e i titolari di Carta Blu UE (per i quali è escluso espressamente solo l'accesso al lavoro pubblico se questo comporta l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 27-quater comma 14 decreto legislativo n.?286 del 1998);
la parità, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, è garantita ad ogni straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentano di svolgere attività lavorativa (ad esempio, il titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari, per studio, per ricerca scientifica, etc.) in base agli obblighi che lo Stato italiano ha assunto con la ratifica della Convenzione OIL n.?143/1975 (ratificata con legge n.?158 del 1981);
in particolare, lo Stato italiano:
si impegna ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio (articolo 10);
deve abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica (articolo 12);
può restringere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato (articolo 14);
a tali obblighi deve conformarsi il Legislatore ai sensi di articolo 117 comma 1 della Costituzione, ed essi assumono un valore sovraordinato rispetto alle norme ordinarie interne, anche successive, diventando parametro di legittimità costituzionale delle medesime per effetto del medesimo articolo (sentenze della Corte Costituzionale n.?348 e 349/2007);
ai cittadini dell'Unione europea possono essere preclusi solo i posti che implichino esercizio di poteri pubblici o attengano alla tutela dell'interesse nazionale (articolo 38 comma 1 del decreto legislativo n.?165 del 2001) nonché i posti e le funzioni determinati ai sensi di articolo 38 comma 2 decreto legislativo n.?165 del 2001;
è escluso che possano essere imposte restrizioni più severe per i cittadini stranieri, sulla base di un non meglio precisato concetto di fedeltà alla Repubblica italiana, dal momento che le citate disposizioni che esplicitamente consentono l'accesso, alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea, per determinate categorie di cittadini stranieri possono applicarsi a persone appena entrate nel territorio nazionale o, addirittura, entrate in elusione dei controlli di frontiera (si pensi, in particolare, ai familiari stranieri di cittadino comunitario, ai rifugiati e ai loro familiari, per i quali il diritto di soggiornare e i diritti ad esso connessi sono riconosciuti anche a prescindere da un ingresso legale nel territorio dello Stato), per le quali un tale rapporto di fedeltà non è nemmeno ipotizzabile;
l'assenza di una esplicita affermazione, nella normativa nazionale sul pubblico impiego, che sancisca il diritto dello straniero di accedervi ha dato luogo, negli ultimi anni, a un notevole contenzioso giudiziario, risolto dai giudici, in modo pressoché univoco, con il riconoscimento del carattere illecitamente discriminatorio dei bandi di concorso per posti di pubblico impiego che limitassero la partecipazione ai cittadini italiani o dell'Unione europea (tra le numerosissime pronunce, si veda, da ultimo: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n.?1503/13;
la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 38 decreto legislativo n.?165 del 2001, nella parte in cui non prevede esplicitamente l'accesso dello straniero cittadino di un paese non appartenente alla UE, ha rigettato, con l'Ordinanza 139/2011, il ricorso per manifesta inammissibilità, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata e risalente sentenza della Cassazione n.?24170/2006 (salvo poi disattendere, lo stesso giudice, quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando così di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata);
la Corte Costituzionale ha dato così chiara indicazione di aderire a tale lettura (in questo senso, Tribunale di Milano 12 agosto 2011, Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011, Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27 gennaio 2012);
la formulazione del comma 3-bis, introdotto, all'articolo 38 decreto legislativo n.?165 del 2001, dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, facendo riferimento solo ad alcune categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parità con il cittadino dell'Unione europea, appare inadeguata ad adempiere gli obblighi fissati da articolo 12 Conv. OIL n.?143/1975, e rischia quindi di risultare in contrasto con articolo 117 comma 1 della Costituzione;
la stessa formulazione potrebbe indurre inoltre le amministrazioni pubbliche a interpretare la modifica legislativa come un intervento del Legislatore mirato ad escludere tutte le categorie non esplicitamente citate (lettura ancora una volta in insanabile contrasto con articolo 14 Conv. OIL n.?143/1975 e articolo 117 comma 1 della Costituzione), con conseguente allargamento di un contenzioso giudiziario nel quale le amministrazioni pubbliche sarebbero destinate irrimediabilmente a soccombere, con oneri a carico della collettività,
impegna il Governo
a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra il cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attività lavorativa e il cittadino dell'Unione europea.
9/1327/7. Gozi, Mosca.


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La Camera,
premesso che:
ai fini di una effettiva promozione dell'integrazione e della concorrenza nel mercato del lavoro, appare necessario che il nostro Paese disciplini in maniera chiara ed univoca la possibilità per i cittadini stranieri di partecipare ai concorsi per il pubblico impiego;
la normativa comunitaria dispone che i cittadini dell'Unione europea possano accedere ai posti pubblici che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e non attengano alla tutela dell'interesse nazionale;
la stessa normativa italiana oggi vigente estende tale possibilità ai familiari stranieri di cittadini comunitari, ai rifugiati e ai loro familiari, ai titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e ai titolari di Carta Blu UE;
l'articolo 7 della Legge Europea 2013 interviene in tale materia stabilendo che «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria» tale formulazione si presta ad un'interpretazione scorretta laddove sembra limitare la possibilità di accesso ai concorsi pubblici ai cittadini stranieri che si trovano nelle condizioni citate, in aperto contrasto con la Convenzione OIL n.?143 del 1975, ratificata dall'Italia nel 1981, e con una copiosa giurisprudenza nazionale, autorevolmente avallata dall'ordinanza della Corte Costituzionale n.?139 del 15 aprile 2011;
un'interpretazione siffatta, oltre a porsi in netto conflitto con la citata normativa internazionale e con la giurisprudenza domestica, costringerebbe i cittadini stranieri ad adire l'autorità giudiziaria per vedere riconosciute le proprie legittime prerogative, con notevole aggravio di costi e con un ingente effetto inflattivo sul carico di lavoro dei tribunali italiani,
impegna il Governo
a valutare la possibilita' di assumere con urgenza un'iniziativa normativa finalizzata a:
a) disciplinare in maniera compiuta l'ambito dell'accesso ai concorsi pubblici da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, anche attraverso l'emanazione di un regolamento o una circolare esplicativa che chiarisca che l'unico requisito per l'accesso sia costituito dal possesso di un titolo di soggiorno che consenta attività lavorativa.
9/1327/4. Giuseppe Guerini, Pastorino, Bonomo, Ricciatti.

23 luglio 2013

pubblico impiego e legge europea 2013

Cari amici,
alla pagina
http://www.lavoce.info/pubblico-impiego-accesso-vietato-agli-stranieri/
troverete un articolo, pubblicato dal sito Lavoce.info, sulla
questione dell'accesso al pubblico impiego degli stranieri e delle
disposizioni contenute nella Legge europea 2013.

La legge e' ora all'esame della XIV Commissione della Camera. La
maggioranza sembra orientata a blindarne il testo, per approvarla
definitivamente entro questo mese.

Se le cose andranno in questo modo, c'e' il forte rischio che sulla
materia si registri un regresso rispetto all'orientamento favorevole
della giurisprudenza (per i motivi spiegati nell'articolo).

Per scongiurare questo rischio, occorre far approvare un ordine del
giorno che impegni il Governo a riconoscere per via amministrativa
(circolare, direttiva o altro) il diritto di accesso al pubblico
impiego per ogni straniero autorizzato a lavorare in Italia.

Chiunque colga la rilevanza del tema (in particolare, i sindacati)
faccia sentire la propria pressione su parlamentari (es.: Sandro
Gozi, gozi_s@camera.it, e Alessia Mosca,
a.mosca@partitodemocratico.it, del PD) e Governo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

18 luglio 2013

sent. corte cost. 202/2013; emendamento legge europea 2013

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/sent-corte-cost-202-2013.html
troverete la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013, che
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale
in esso stabilita (vedi sotto) si applichi solo allo straniero che
"ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al
"familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami
familiari nel territorio dello Stato".

Il comma considerato recita, nella parte qui rilevante:
"Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o
di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con
il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale."

Negli ultimi anni si era comunque consolidato un orientamento del
Consiglio di Stato secondo il quale la tutela andava applicata in
tutti i casi in cui vi fossero familiari dello straniero interessato
legalmente soggiornanti in Italia (a maggior ragione, in presenza di
un nucleo familiare formatosi in Italia o di figli nati in Italia).


2) nell'ambito dell'esame da parte delle Commissioni della Camera
della Legge europea 2013 (A.C. 1327) abbiamo proposto ad alcuni
deputati di presentare e sostenere un emendamento mirato a sancire in
modo inequivocabile il diritto di ogni straniero soggiornante in
Italia per motivi che consentono di svolgere attivita' lavorativa di
partecipare ai concorsi pubblici.

Qualunque pressione sui parlamentari perche' l'emendamento sia
approvato e' da considerare preziosa. Nei limiti del lecito, si
intende...


Cordiali saluti
sergio briguglio

16 luglio 2013

appello sanita'

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/app-simm-asgi-sanita'.pdf
troverete il testo di un appello lanciato da SIMM, OISG e ASGI per un
pronto e completo recepimento dell'Accordo Stato-Regioni sulla tutela
sanitaria degli immigrati, a partire dal diritto di ogni minore ad
avere il pediatra di base.

Recentemente, la Regione Lombardia ha deciso di negare l'assistenza
pediatrica di base ai bambini stranieri figli di genitori in
condizioni di soggiorno illegale. Le risorse cosi' risparmiate
saranno probabilmente destinate all'assistenza veterinaria dell'On.
Calderoli.

Dalla pagina dell'appello potrete far avere la vostra adesione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 luglio 2013

versione aggiornata del manuale; espulsione shalabayeva

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/manuale-normativa-27.html
troverete la versione aggiornata al 30/4/2013 del mio manuale sulla
normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari.

Ho cercato, nell'ambito di questo aggiornamento, di rendere piu'
facilmente consultabile il documento inserendo all'inizio di ciascun
capitolo, l'indice "cliccabile" del capitolo.

Spero che il Prefetto e l'Ufficio immigrazione della Questura di
Roma, il Ministro dell'interno e quello degli Affari esteri, il
giudice di pace che ha convalidato l'accompagnamento immediato della
Signora Shalabayeva e l'avvocato che l'ha difesa colgano questa
occasione per un buon ripasso di diritto dello straniero. Ma forse
sarebbe piu' corretto dire "per una iniziazione al diritto dello
straniero".

Che ne abbiano un bisogno assoluto e' provato, oltre che da quanto
raccontato dai mezzi di stampa in questi giorni, dal testo del
decreto di espulsione adottato a carico della signora
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/decr-espuls-shalabayeva.pdf).

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 luglio 2013

legge europea 2013

Cari amici,
ieri e' stata approvata, in Senato, la Legge Europea 2013 (A.S. 588).

Vi avevo segnalato, con un messaggio di qualche settimana fa, come l'art. 8 del disegno di legge (ieri approvato come art. 7) rischiasse, al di la' delle intenzioni di un legislatore maldestro e sordastro, di vanificare, riguardo al diritto dello straniero di accedere ai concorsi pubblici, l'orientamento giurisprudenziale favorevole formatosi in questi anni.

L'unico aspetto positivo, con riferimento a questo rischio, e' che il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno, presentato dai Senatori Uras et al., che riporto in coda al messaggio.

Mi auguro - in un impeto di ottimismo - che non resti un accoglimento puramente formale.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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G7.100

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        premesso che:
            nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei lungo soggiornanti, dei familiari di cittadini italiani o della comunità europea, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria;
            si fa presente che l'attuale articolo 38, originariamente inserito nel testo unico sul Pubblico impiego, articolo 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998, è il risultato di vari interventi legislativi, di cui l'ultimo, in ordine di tempo, del 2001, dovuto alla necessità di conformarsi agli obblighi comunitari, al tempo limitati alla parità di trattamento in materia di pubblico impiego tra cittadini italiani e comunitari;
            in tale occasione il legislatore ha mancato di considerare che in Italia la condizione dei lavoratori in generale e, dunque, anche dei cittadini di Paesi terzi, era già prevista e disciplinata dalla legge 30 dicembre 1986 n. 943, attuativa della convenzione OIL 143/1975 e successivamente, in ragione dell'emanazione di un testo unico sulla condizione degli stranieri, decreto legislativo n.  286 del 18/98, il cui articolo 2 stabilisce che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», precisando al comma 3 che «La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani»;
            l'omesso coordinamento del sistema e l'ambiguità che ne è derivata è stata fonte e giustificazione per le amministrazioni pubbliche per attuare discriminazioni nei confronti dei lavoratori stranieri extracomunitari, pur regolarmente soggiornanti in Italia, sull'errato presupposto che, con la modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, successiva all'emanazione del testo unico, del decreto legislativo n.  80 del 1998, il legislatore avesse inteso escludere i cittadini dei paesi terzi,
            per effetto di tale comportamento si è prodotto, nel corso degli anni, un notevole contenzioso giudiziario che, nella stragrande maggioranza dei casi ha censurato l'effetto discriminatorio di tale esclusione, riconoscendo il diritto dei cittadini extracomunitari di accedere ai concorsi per il pubblico impiego (tra le tantissime, si vedano: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n. 1503/13, Tribunale di Siena, ordinanza dd. 03.09.2012,Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011;Tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011; Tribunale di Bologna, sentenza n. 528/2010 dd. 08.03.2011; Tribunale di Milano, ordinanza 4.4.2011; Tribunale di Lodi, ordinanza 18.2.2011; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi), Trib. Biella 23.07.10 (ord) est Pitropaolo, T.c. Azienda Sanitaria Locale Biella, Tribunale di Milano, ordinanza dd. 11.01.2010; Tribunale di Rimini, ordinanza dd. 27.10.2009, confermata dal Tribunale di sede collegiale con ordinanza 15.02.2010, Trib. Milano 17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. AsI Provincia di Milano 1, Corte di Appello di Firenze, sentenza dd. 28.11.2008, Trib. di Milano 01.08.08 San Paolo c. Cgil Cisl ViI, Preso Vitali, est. Mennuni; Trib. Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia; Trib. Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB C. ASL 1 Imperiese; Trib. Genova, 26.6.04 est. Mazza XXX C. Ospedale San Martino di Genova; Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana; TAR Liguria, 13.4.2001, preso Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero);
            i giudici, infatti, applicando l'articolo 2 del decreto legislativo n.  286 del 1998, hanno da tempo affermato la sussistenza di una violazione del principio di parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego, nei casi in cui la Pubblica amministrazione utilizza il criterio della cittadinanza per escludere i lavoratori stranieri dalla partecipazione a bandi per posti e funzioni che non riguardino attività implicanti l'esercizio di pubblici poteri, ovvero funzioni di interesse nazionale (posti e funzioni individuati dal DPCM 174/1994);
            la normativa italiana è, dunque, già sostanzialmente conforme agli obblighi comunitari, ed una modifica dell'articolo 38 che non ne tenga conto non può far altro che ingenerare ulteriori ambiguità;
            è evidente che il diritto comunitario consideri di volta in volta categorie soggettive divenute appunto di interesse comunitario per estendere ed uniformare presso gli Stati membri le tutele senza ovviamente diminuire quelle esistenti in uno o più Stati;
            il procedimento di infrazione della Commissione europea nei confronti dell 'Italia è palesemente riferibile più alla prassi amministrativa che alle astratte previsioni normative,
        impegna il Governo:
            a fare chiarezza, con estrema urgenza, su tale materia, anche intervenendo con una interpretazione autentica che espliciti che, ai lavoratori dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno, occorre garantire parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, secondo le norme espressamente previste ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 2, del decreto legislativo n.  286 del 1998.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

8 luglio 2013

autocertificazione: errata-corrige

Cari amici,
il precedente messaggio era frutto di un mio errore.

Sono stati adottati diversi DPCM, tutti con la stessa data, ciascuno
relativo alle competenze di un Ministero. Io ho guardato quello
sbagliato (Finanze, gia' in Gazzetta Ufficiale). Quello del
Mininterno e' in firma alla Corte dei Conti, e, stando alla circolare
Mininterno 3/7/2013
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/circ-interno-3-7-2013.pdf)
dovrebbe contenere la proroga del termine che ci interessa.

Ringrazio la Redazione di Immigrazioneoggi e Pina Bonanni, che mi
hanno segnalato l'esistenza della circolare.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 luglio 2013

autocertificazione

Cari amici,
il 30 giugno scorso dovrebbe essere entrata in vigore le disposizioni, contenute nell'art. 17 co. 4-bis e seguenti L. 35/2012, che completano l'equiparazione del cittadino straniero al cittadino italiano riguardo alla possibilita' di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il termine del 30 giugno era frutto del rinvio operato, rispetto al termine originale dell'1 gennaio scorso, art. 1 co. 388 L. 228/2012. Quella che ci interessa era solo una delle disposizioni la cui entrata in vigore era stata rinviata, l'elenco completo essendo contenuto nella Tabella 2 allegata alla L. 228/2012 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/all2-legge-228-2012.pdf).

Ieri si e' diffusa la notizia che il DPCM 26/6/2013 aveva disposto un ulteriore rinvio di sei mesi.

A me sembra pero' che il DPCM 26/6/2013, almeno nella forma in cui appare sul sito del Ministero delle finanze (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/dpcm-26-6-2013.pdf) non includa il termine di cui stiamo parlando tra quelli prorogati. Potete voi stessi controllare confrontando i due documenti dei quali ho inserito il link.

Salvo quindi che il testo del DPCM 26/6/2013 da me indicato sia diverso da quello ufficiale, o che sia stato disposto il rinvio con un altro provvedimento, la parificazione tra stranieri e italiani ai fini dell'autocertificazione dovrebbe essere pienamente in vigore.

Saro' grato a chi mi segnalera' l'eventuale erroneita' di questa conclusione.

Cordiali saluti
sergio briguglio