28 marzo 2012

versione aggiornata del manuale; decreto-flussi stagionali

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/manuale-normativa-20.html
troverete la versione del mio manuale sulla normativa aggiornata al
31/1/2012.

Segnalazioni di errori, imprecisioni e lacune saranno, come al
solito, benvenute.

2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-lavoro-20-3-12.pdf
troverete la circolare congiunta Ministero dell'interno - Ministero
del lavoro relativa al decreto-flussi per lavoratori stagionali. Il
decreto prevede anche una quota riservata all'ingresso di lavoratori
non stagionali che abbiano completato corsi di formazione all'estero,
istituiti in base all'art. 23 D. Lgs. 286/1998.

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 marzo 2012

errata corrige

Cari amici,
nell'ultimo messaggio, la frase

"Gli ultimi quattro commi rimuovono la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."

e' ovviamente sbagliata, e va letta come

"Gli ultimi quattro commi riguardano la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."

Quei commi rimuovono la disciplina speciale per lo straniero e, quindi, impongono l'autocertificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione anche per gli stranieri.

Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto semplificazioni

Cari amici,
la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5/2012, che incorpora nel testo del decreto-legge le modifiche apportate dalle Commissioni.

L'articolo 17 assume cosi' la forma riportata in fondo al messaggio.

Il comma 1 da' valore di legge a disposizioni gia', nei fatti, applicate.

I commi 2, 3 e 4 snelliscono ulteriormente le pratiche relative al lavoro stagionale.

Gli ultimi quattro commi rimuovono la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare.

Vi ricordo che l'art. 15 L. 183/2011 ha modificato l'art. 40 DPR 445/2000, vietando l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.

Era pero' rimasta invariata la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero.

Questo fatto aveva motivato la circolare 24/1/2012 del Ministero dell'interno (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/circ-interno-24-1-2012.pdf), secondo la quale nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri devono essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999.

Il testo appena approvato intende cancellare questa disciplina speciale, anche se soltanto a partire dall'inizio del 2013.

Ringrazio Igor Zirilli, che mi ha segnalato l'approvazione del testo.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Art. 17.
(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati).

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

8 marzo 2012

accordo di integrazione

Cari amici,
sabato prossimo entrera' in vigore il regolamento sull'accordo di
integrazione (DPR 179/2011).

Potete trovare il testo del regolamento e i suoi allegati alle pagine seguenti

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/dpr-179-2011.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-a-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

Un sommario del regolamento e' alla pagina

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/somm-dpr-179-2011.html

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-2-3-2012.pdf,
troverete la circolare congiunta del Ministro dell'interno e del
Ministro per l'integrazione, contenente le linee d'indirizzo per
l'applicazione dello stesso regolamento.

Nella circolare, i ministri colmano una lacuna del regolamento,
richiamando la norma di legge che salva dalla revoca del permesso per
inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli
stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto
dell'Unione europea. Si tratta dello straniero titolare di permesso
di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, del
titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, e dello straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare.

Per queste categorie, saggiamente, i ministri competenti invitano le
prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento
dell'accordo. Vige pero', anche per queste categorie, l'onere della
sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso.

La circolare segnala come il materiale didattico sia stato preparato
in diciannove lingue diverse. Resta per me un mistero come si possa
acquisire una conoscenza, sia pure approssimativa, del funzionamento
della nostra societa' in un corso di cinque ore di lezioni
preregistrate (senza cioe' - se capisco bene - alcuna interazione con
un docente). Molto piu' seria la questione dell'apprendimento della
lingua: sono stati stanziati fondi imponenti per la realizzazione di
corsi di italiano; speriamo diano un contributo serio
all'integrazione degli immigrati, a prescindere dall'attuazione
dell'inutile accordo di integrazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-5-3-2012.pdf,
infine, troverete la circolare del Ministero dell'interno 5/3/2012,
che fornisce ulteriori indicazioni operative.

Si chiarisce come lo straniero debba recarsi presso lo Sportello
unico per sottoscrivere l'accordo (o in questura, nei casi in cui la
richiesta del permesso debba essere presentata direttamente li'; es.:
permesso per asilo, integrazione minore, minore eta', motivi
familiari ex art. 19 T.U., motivi umanitari, apolidia).

Ringrazio Luci Zuvela che mi ha inviato le circolari.

Cordiali saluti
sergio briguglio