12 ottobre 2011

circolare del mininterno sulla proroga dei permessi

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/circ-interno-8-10-2011-2.pdf troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa alla proroga del regime di protezione temporanea per le persone sbarcate dal Nord Africa nei primi mesi dell'anno.

Si chiarisce che i titolari del permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011 sono da considerare regolarmente presenti (il fatto che non si usi la parola soggiornanti mi inquieta un po') per altri sei mesi, senza che debbano provvedere alla richiesta di rinnovo del permesso.

La circolare prosegue dando indicazioni alle questure per l'accoglimento delle domande di rinnovo del permesso nel caso in cui alcuni degli stranieri interessati dovessero - pur non essendo tenuti a farlo - presentare richiesta in tal senso. In questi casi - si spiega - la questura provvedera' anche al rinnovo del titolo di viaggio, ove l'interessato risulti privo di documento di identita'.

La circolare va interpretata, verosimilmente, nel modo seguente: lo straniero che sia interessato a muoversi temporanemente verso altro paese dell'Area Schengen dovra' chiedere il rinnovo del permesso e, se necessario, del titolo di viaggio (la mancanza di un permesso e/o di un titolo di viaggio formalmente in corso di validita' legittimerebbe il diniego, da parte degli altri Stati Schengen, del diritto alla libera circolazione di breve durata). Lo straniero che sia interessato solo a restare in Italia puo' omettere di chiedere il rinnovo del permesso.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 ottobre 2011

proroga dei permessi umanitari

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/dpcm-6-10-2011.html
troverete il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con
cui si dispone di prorogare di sei mesi la durata dei permessi per
motivi umanitari rilasciati, sulla base del DPCM 5/4/2011, alle
persone sbarcate dal Nord Africa nei primi mesi dell'anno.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/dpcm-6-10-2011-2.html,
invece, troverete il DPCM con cui si proroga lo stato di emergenza
relativo allo stesso fenomeno.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 ottobre 2011

quadro della normativa: versione aggiornata

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/sinottico-normativa-28.html
del mio sito troverete la versione del quadro completo della
normativa in materia di cittadini stranieri, aggiornata a seguito
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69).

Vi saro' grato se mi segnalerete eventuali errori od omissioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 ottobre 2011

conversione del permesso ai 18 anni

Cari amici,
mi segnalano, da Como, come risulti problematica l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, sulla conversione del permesso, per i minori non accompagnati, al compimento dei 18 anni.

Le difficolta' sarebbero relative  - se capisco bene - all'ottenimento del parere del Comitato per i minori stranieri, richiesto, ai fini della conversione del permesso, quando si tratti di minore non accompagnato per il quale siano stati disposti l'affidamento o la tutela.

In attesa di avere elementi piu' precisi, sottolineo (sperando che gli ufifci competenti del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro diramino le opportune istruzioni) come il comma 1-bis dell'art. 32, come modificato dalla L. 129/2011, recita, per la parte che qui interessa, come segue:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 etc., etc."

E' evidente come l'adozione di un parere positivo da parte del Comitato per i minori stranieri sia condizione necessaria per il rilascio del permesso, non gia' per la presentazione dell'istanza. Ne deriva che, mentre e' legittimo richiedere, ai fini di tale presentazione, che l'interessato abbia presentato al Comitato per i minori stranieri richiesta di parere, non e' legittimo considerare irricevibile l'istanza di conversione sol perche' il parere medesimo non sia stato ancora adottato.

Codiali saluti
sergio briguglio