Cari amici,
alla pagina di Dicembre 2010 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete il testo (ufficioso) del disegno di legge recante "Nuove misure in materia di sicurezza pubblica", che fa parte del secondo pacchetto sicurezza recentemente varato dal Governo.
Ringrazio Sergio Bontempelli per avermelo inviato.
Troverete anche un quadro sinottico, preparato dallo stesso Sergio Bontempelli (secondo ringraziamento), delle norme dei decreti legislativi 286/1998 e 30/2007 su cui il disegno di legge interviene, che mostra il confronto tra la versione vigente e quella modificata.
Cerco di dare, qui di seguito, un sommario delle principali novita' che risulterebbero dall'approvazione del disegno di legge. Seguo, a questo scopo, l'ordine degli articoli rilevanti.
1) Possono essere applicate le misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 nei confronti di chi eserciti la prostituzione mettendo in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica o turbando la civile e pacifica convivenza. Osservo come questa disposizione, non modificando le categorie elencate dall'art. 1 L. 1423/1956 (ma limitandosi ad estendere l'applicabilita' delle misure previste da quella legge) non incide sulle norme relative allo straniero. Nell'ambito di tali norme, infatti, rileva l'appartenenza ad una delle categorie di cui al suddetto art. 1, non il fatto di essere destinatario di una misura di prevenzione. Potrebbe incidere sulle norme relative al cittadino comunitario o ai suoi familiari, dal momento che ai fini dell'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza si tiene conto proprio dell'applicazione di una tale misura. Vedremo pero' in seguito (punto 10) come la condizione di sufficiente gravita' della minaccia ai diritti fondamentali della persona o all'incolumita' pubblica, richiesta perche' si possa parlare di motivi imperativi di pubblica sicurezza, renda arduo il riferimento a tali motivi quando si tratti di semplice turbamento della tranquillita' pubblica.
2) Il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo che disciplini il parziale trasferimento agli enti locali delle competenze in materia di rinnovo del permesso di soggiorno. Osservo come la rubrica dell'articolo indica specificamente i Comuni, mentre il testo lascia la determinazione dell'opportuno ambito territoriale al Governo.
3) Viene soppresso il Documento programmatico triennale in materia di immigrazione. Lascia un vuoto incolmabile nella testa di chi l'aveva concepito (una delle piu' inutili boiate che la storia della politica migratoria italiana ricordi).
4) Viene resa piu' agile la programmazione dei flussi, stabilendo che in mancanza del decreto adottato con procedura "ordinaria" (quanto rara) - quella, cioe', che passa attraverso la richiesta di parere alle commissioni parlamentari - il Presidente del Consiglio possa procedere con proprio decreto senza il vincolo rappresentato dalla quota fissata col precedente decreto. Per questo tipo di programmazione (che diventera', ovviamente, quello standard), deve essere richiesto il parere alla Conferenza unificata, ma, trascorsi trenta giorni senza che il parere sia stato reso, si procede. Anche la morte della vecchia procedura ordinaria non ci lascera' a lutto per troppo tempo (perche' mai la Commissione Affari costituzionali dovrebbe essere titolata a stabilire se ci sia bisogno di centomila badanti o di centodiecimila?).
5) E' garantito il rinnovo transitorio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fino a coprire tutto il periodo (anche di durata superiore a sei mesi) in cui il titolare, rimasto disoccupato, percepisce il sussidio di disoccupazione o gode di altro istituto analogo di sostegno al reddito.
6) Si prescinde, ai fini del diritto di soggiorno fino a tre mesi del familiare straniero del cittadino comunitario e del rilascio allo stesso familiare della carta di soggiorno, dal fatto che l'interessato sia entrato in Italia legalmente. Questa modifica risultava indispensabile dopo la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-127/08, come osservato anche da una comunicazione della Commissione dell'Unione europea (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).
7) Si impone, ai fini della valutazione della disponibilita' di risorse da parte del cittadino comunitario che soggiorni per studio o per altri motivi diversi dal lavoro, di valutare la situazione complessiva dell'interessato. Anche questo rende la normativa italiana piu' aderente al dettato della Direttiva 2004/38/CE, anche se l'indicazione resta piuttosto vaga. E' auspicabile che l'Amministrazione faccia riferimento alle indicazioni fornite dalla Commissione nella comunicazione citata.
8) Si chiarisce che il possesso di un documento attestante la titolarita' del diritto di soggiorno non e' condizione per l'esercizio di tale diritto ne' di quelli derivati. La formulazione adottata e' ambigua, non chiarendo se il riferimento sia a una condizione necessaria o sufficiente. La lettura dell'art. 25, co. 1 della Direttiva 2004/38/CE, pero', sgombra il campo da ogni dubbio: "4. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova." Il testo va quindi interpretato nel modo seguente: "il possesso di un documento ... etc... non e' condizione necessaria per l'esercizio ... etc."
9) Ai fini della valutazione della pericolosita' del cittadino comunitario o del suo familiare per la sicurezza dello Stato si tiene conto anche di condanne in Italia per un delitto contro la personalita' dello Stato.
10) Vengono ridefiniti in modo piu' coerente con le disposizioni comunitarie i motivi imperativi di pubblica sicurezza, col riferimento a una minaccia sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona o all'incolumita' pubblica.
11) La competenza relativa all'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per motivi di ordine pubblico e' assegnata al prefetto (oggi e' del Ministro dell'interno).
12) Si stabilisce che l'allontanamento e' eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera in tutti i casi di pericolosita' (non solo quando l'allontanamento sia adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza), ma solo quando vi sia incompatibilita' della permanenza del soggetto con la "civile e sicura convivenza".
13) Si chiarisce, coerentemente col dettato della Direttiva, che il ricorso del cittadino comunitario o del suo familiare al sistema di assistenza pubblica non e' motivo automatico per il loro allontanamento per mancanza dei requisiti.
14) Si stabilisce che il soggetto allontanato per mancanza di requisiti che sia ritrovato in Italia, dopo la scadenza dei termini fissati per l'allontanamento, senza che abbia provveduto a presentarsi al consolato italiano all'estero per dimostrare l'avvenuto allontanamento, possa essere allontanato coattivamente per motivi di ordine pubblico. Viene invece soppressa la sanzione, attualmente prevista per la stessa situazione, dell'arresto e dell'ammenda. Osservo come la disposizione sia scritta (volutamente?) in modo difficilmente applicabile. Non basta infatti, per dar luogo all'allontanamento coattivo, che l'interessato sia trovato in Italia, a termine scaduto, senza che si sia presentato al consolato; e' necessario anche che non abbia mai lasciato l'Italia prima di quel termine. L'onere della prova spettera' al prefetto che intende adottare il provvedimento, e sara' facile per il cittadino in questione, con le modalita' gia' descritte in altri messaggi, sostenere di essersi allontanato per tempo e di essere rientrato solo da un paio di giorni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
2 commenti:
nonostante le istruzioni per vedere il testo ufficioso del ddl sicurezza pubblica del 2010, non riesco a visualizzare la pagina dove è pubblicato. mi serve entro domani ore 11.00
grazie!!!!!
Alessandra
al link http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/dicembre/ddl-sicurezza-2.pdf
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