2 settembre 2013

versione aggiornata del manuale e del quadro completo della normativa; modifiche recenti della normativa

Cari amici,

a) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/settembre/manuale-normativa-28.html troverete la versione aggiornata al 31 Luglio 2013 del mio manuale sulla normativa in materia di cittadini non italiani;

b) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/settembre/sinottico-normativa-36.html troverete il quadro completo della stessa normativa, aggiornato pero' alla data del 4 Settembre 2013, giorno in cui entreranno in vigore  le disposizioni contenute nella Legge europea 2013 (Legge 97/2013). L'aggiornamento include anche gli effetti dell'entrata in vigore delle leggi di conversione (98/2013 e 99/2013) di due decreti-legge (69/2013 e 76/2013, rispettivamente).

Le principali modifiche apportate da questi atti sono le seguenti:

1) E' incluso tra i familiari di cittadino UE il cui ingresso e soggiorno sono "agevolati" dall'Italia il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale. In precedenza, si richiedeva che la relazione stabile fosse debitamente attestata dallo Stato del cittadino UE. Questa condizione tagliava fuori, evidentemente, tutti i casi in cui la relazione stabile fosse attestata solo da uno Stato diverso da quello di appartenenza del cittadino UE. In particolare, tagliava fuori le relazioni stabili (diverse dal matrimonio) di cui fosse parte, quale cittadino UE, un cittadino italiano (dal momento che lo Stato italiano non da' ancora riconoscimento formale a tali relazioni). Ora, il partner potra' avvalersi delle agevolazioni (inclusi le tutele rispetto all'allontanamento, la possibilita' di iscrizione anagrafica e, se straniero, il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE) in tutti i casi in cui la relazione stabile sia attestata in modo ufficiale, a prescindere da quale sia l'autorita' (e lo Stato) attestante.

Ricordo, con riferimento alle coppie dello stesso sesso, che nei casi in cui sia stato celebrato il matrimonio il coniuge del cittadino UE (e, in particolare, il coniuge di cittadino italiano) rientra nel novero dei familiari che hanno un diritto di soggiorno pieno (non una semplice agevolazione).


2) Possono certamente accedere al pubblico impiego, a parita' con i cittadini UE (esclusi, cioe', i posti e le funzioni che comportino esercizio di pubblici poteri o attengano alla tutela dell'interesse nazionale), i beneficiari di protezione sussidiaria. Questi raggiungono, nell'elenco degli stranieri esplicitamente ammessi ai concorsi pubblici, i familiari stranieri di cittadini UE, i titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati e i titolari di Carta Blu UE. In realta', da diversi anni, la giurisprudenza e' concorde nell'ammettere, a seguito di ricorso, qualunque straniero soggiorni legalmente per motivi che consentano di svolgere attivita' lavorativa. Per il momento, pero', il Legislatore non e' stato in grado di tradurre questo orientamento (fondato sull'art. 117 della Costituzione e sugli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione OIL 143/1975) in norme esplicite. Speriamo che riesca a farlo, magari dopo aver aver recuperato le energie spese per cambiare nome all'IMU.


3) L'assegno per le famiglie con almeno tre figli minori, di cui all'art. 65 L. 448/1998, spetta, oltre che ai cittadini italiani e ai cittadini UE residenti e ai loro familiari stranieri con diritto di soggiorno, anche agli stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto di questi ultimi era ormai sistematicamente riconosciuto dalla giurisprudenza sulla base della Direttiva 2003/109/CE e del recepimento che l'Italia ne ha dato col D. Lgs. 3/2007, ma l'INPS insisteva nell'ignorarne l'orientamento univoco, preferendo perdere in giudizio insieme agli incolpevoli Comuni che si fossero adeguati alle fuorvianti indicazioni dell'INPS stesso.

Sogno un paese in cui la Corte dei Conti, a ranghi opportunamente rinforzati, condanni i dirigenti (dell'INPS, nella fattispecie) a pagare di tasca propria le spese legali in casi di questo genere.


4) Ai fini dell'elezione di cittadinanza del neo-diciottenne iure soli, il requisito di residenza legale puo' essere dimostrato con ogni documentazione idonea, e non sono imputabili all'interessato eventuali inadempimenti la cui responsabilita' sia ascrivibile a terzi. Gli ufficiali di stato civile saranno tenuti a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento della maggiore eta', la possibilita' di procedere all'elezione della cittadinanza italiana. In mancanza di comunicazione, non si applica il termine del compimento del diciannovesimo anno per l'effettuazione di tale elezione.

Anche questa disposizione e' conforme all'orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza. Tale orientamento fa coincidere la nozione di residenza legale, per il neo-diciottenne, con quella di soggiorno di fatto. Quella, piu' restrittiva, equivalente alla combinazione di soggiorno legale e iscrizione anagrafica, deriva infatti da una disposizione regolamentare (di natura, quindi, amministrativa), che non puo' legittimamente limitare, secondo i giudici, un diritto definito da una disposzione di legge. E' auspicabile che, in sede di applicazione delle nuove disposizioni, si diano istruzioni ai Comuni perche' si adeguino a questo orientamento giurisprudenziale.


5) La verifica di indisponibilita' di manodopera gia' presente in Italia, ai fini della autorizzazione all'ingresso dall'estero di un lavoratore straniero nell'ambito dei flussi per lavoro subordinato dovra' essere effettuata su richiesta del datore di lavoro prima che la richiesta di autorizzazione sia presentata, invece che, d'iniziativa del Centro per l'impiego, a seguito della richiesta.

A prima vista, non mi sembra che questa modifica sia destinata a migliorare le cose. Il motivo l'ho spiegato in un precedente messaggio (appendo in fondo la parte rilevante). Aggiungo una considerazione (e apro uno spiraglio ad una possibile rivalutazione della modifica stessa): la verifica preventiva di indisponibilita' si sposa malissimo con l'idea (nefasta) di click day. Come fa il datore di lavoro a trovarsi pronto  alla competizione con i suoi pari se - supponiamo - il locale Centro per l'impiego, intasato di richieste di verifica, tarda a fornirne l'esito? Altra sarebbe la situazione se si ammettesse (senza alcun contrasto con la legge) che una richiesta di autorizzazione all'ingresso di un lavoratore straniero possa essere presentata in qualunque momento dell'anno (magari a valle della verifica di indisponibilita' di manodopera). Ove la quota fissata dal Governo con l'ultimo decreto-flussi risultasse esaurita, la richiesta resterebbe giacente. Tornerebbe in gioco, sulla base della posizione occupata in una graduatoria temporale e/o di urgenza, nel momento in cui il Governo dovesse autorizzare con un nuovo decreto-flussi una quota ulteriore. Notate che, in questo modo, il Governo avrebbe a disposizione uno strumento formidabile per stimare la domanda di lavoro che non trova offerta nel mercato del lavoro interno: il semplice conteggio delle richieste giacenti. Sarebbe, sulla base del numero cosi' ricavato, vincolato a fissare col nuovo decreto-flussi una quota tale da soddisfare per intero quella domanda? No, se ha buoni motivi per adottare una politica restrittiva. Dovrebbe pero' essere capace di spiegare - poniamo - perche' stia dicendo si' ai primi centomila datori di lavoro, e no ai secondi centomila. Non potrebbe, cioe', trincerarsi dietro l'argomento classico: "la domanda di lavoro non aveva fatto nulla per emegere".


6) La programmazione degli ingressi per formazione professionale e tirocinio formativo, fino ad oggi a carattere annuale, assume carattere triennale.

Fino ad oggi, si e' trattato di decreti fotocopia: dal 2005, 5.000 ingressi per anno per formazione e 5.000 ingressi per anno per tirocinio formativo. Immagino che ora si fara' un decreto triennale per 15.000 ingressi per formazione e 15.000 per tirocinio, auspicabilmente suddivisi in parti uguali fra i tre anni. Si risparmieranno due mezze pagine della Gazzetta Ufficiale ogni tre anni. Un albero ogni seimila anni. Una sequoia, suppongo.


7) Lo straniero che consegua in Italia la laurea (triennale o specialistica) puo' fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale puo' cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, puo' convertire il permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. Fino ad oggi, una disposizione di questo tenore si applicava solo a chi avesse conseguito il dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Per i normali laureati la conversione poteva essere effettuata di fatto al di fuori delle quote solo a condizione che l'intero corso di laurea fosse stato seguito in Italia. Negli altri casi, la conversione poteva aver luogo solo nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi (e, quindi, solo in caso di adozione di un tale decreto). Su tutte le domande di conversione, in ogni caso, gravava la condizione che la richiesta fosse presentata entro la scadenza del permesso, e questo precludeva al laureato la possibilita' di effettuare una ricerca di lavoro adeguatamente lunga dopo il conseguimento del titolo.


8) La comunicazione cui e' tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero e' effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.


9) Riguardo alla regolarizzazione varata l'anno scorso con D. Lgs. 109/2012, si fa comunque salva la posizione del lavoratore (rilascio di un permesso per attesa occupazione, ed estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al soggiorno illegale) in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione per motivi imputabili al solo datore di lavoro o di cessazione del rapporto prima che la procedura sia stata completata.


Cordiali saluti
sergio briguglio


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Dal messaggio del 30/6/2013:

Il comma 7 sposta l'accertamento di indisponibilita' di manodopera gia' legalmente presente in Italia, ai fini dell'assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, dalla fase di esame della richiesta di nulla-osta presentata dal datore di lavoro (art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, soppresso dalla disposizione appena varata) alla fase precedente alla presentazione della stessa richiesta (art. 22 co. 2). In altri termini, il datore di lavoro che voglia presentare richiesta di nulla-osta deve preventivamente chiedere al Centro per l'impiego di verificare l'indisponibilita' "di un lavoratore presente nel territorio dello Stato" e di documentare in modo idoneo tale indisponibilita'. Natrualmente, in questo contesto, "lavoratore presente" non puo' che significare "lavoratore legalmente presente" (che' altrimenti il povero Centro per l'impiego non avrebbe modo di procedere).

L'accertamento di indisponibilita' era stato introdotto in modo vincolante dalla L. 943/1986, e aveva formalmente impedito, fino al 1998, ingressi per tutte le attivita' lavorative per le quali all'epoca era obbligatoria l'assunzione dalle liste di collocamento. Avevano fatto eccezione le chiamate relative al lavoro domestico, per il quale era ammessa l'assunzione diretta con esonero dalla considerazione di tali liste e, corrispondentemente, dall'accertamento di indisponibilita'.

La legge Turco-Napolitano aveva soppresso l'accertamento di indisponibilita' per tutti i rapporti di lavoro, coerentemente con la riforma del collocamento, che aveva rimosso l'obbligatorieta' dell'assunzione dalle liste.

La legge Bossi-Fini, nel 2002, lo aveva ripristinato. Ma questa scelta era stata saggiamente svuotata di significato dalle disposizioni regolamentari corrispondenti, in base alle quali l'esito dell'accertamento non avrebbe avuto comunque carattere vincolante. Si trattava, in pratica, di un semplice appesantimento burocratico, che avrebbe potuto essere rimpiazzato, senza alterazione della sostanza, da un torneo di un-due-tre-stella da parte dei funzionari del Centro per l'impiego.

Cosi' come e' formulata, pero', la disposizione sembra ripristinare il carattere vincolante dell'accertamento di indisponibilita'. Se cosi' fosse, si tornerebbe agli anni '90, come se nulla fosse mutato rispetto alle norme sul collocamento. Peggio: vi sarebbe un'estensione del vincolo a tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli di collaborazione domestica (negli anni '90 esonerati - come detto - dall'obbligo di accertamento). Provate a spiegare al vostro parente invalido che deve accettare come badante il manovale disoccupato inviato dal Centro per l'impiego perche' cosi' vuole il Governo del Fare...

Se teniamo presente, poi, che le richieste di nulla-osta all'ingresso sono normalmente presentate - come tutti sanno - con riferimento a lavoratori stranieri presenti illegalmente in Italia e gia' occupati in nero (trattandosi cosi' di regolarizzazioni mascherate), riconosciamo come i datori di lavoro opteranno semplicemente per mantenere il rapporto in nero, senza alcun vantaggio per il manovale disoccupato.