tag:blogger.com,1999:blog-61836859393928317422024-02-20T12:06:37.756-08:00Immigrazione, asilo, cittadinanzaQui trovi i messaggi di Sergio BriguglioUnknownnoreply@blogger.comBlogger519125tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-71014989052718195212023-06-18T05:59:00.001-07:002023-06-18T05:59:43.488-07:0020 anni senza Dino Frisullo<p class="mobile-photo"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhtRps-K8ja4UXaWBMQu-dsWmDIbKQQjvBd-A9Aaq5nA9tP9crAJdyUHlSKQcqbG-wlVWt-X7vhTpqIZUZb20OxsAsFVY8Gxwg8iOfhkG_uzix-9n9tfoq_2xPgsArAaPpDYZZfKa3PoC5ZTxKEnJnvOULBxp7my3qzDw26zaQ9hsJIAHBh34Gmx5De"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhtRps-K8ja4UXaWBMQu-dsWmDIbKQQjvBd-A9Aaq5nA9tP9crAJdyUHlSKQcqbG-wlVWt-X7vhTpqIZUZb20OxsAsFVY8Gxwg8iOfhkG_uzix-9n9tfoq_2xPgsArAaPpDYZZfKa3PoC5ZTxKEnJnvOULBxp7my3qzDw26zaQ9hsJIAHBh34Gmx5De=s320" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_7246010047979564354" /></a></p><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-14675554146871703032016-09-08T12:39:00.000-07:002016-09-08T12:36:03.558-07:00aggiornamento manuale e quadro della normativaCari amici,<div>alla pagina <a href="http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/sinottico-normativa-52.html">http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/sinottico-normativa-52.html</a> troverete un quadro aggiornato della normativa in materia di cittadini non italiani.</div><div><br></div><div>Alla pagina <a href="http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/manuale-normativa-38-indice.html">http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/settembre/manuale-normativa-38-indice.html</a> troverete invece il mio manuale on-line in una versione aggiornata al 30/4/2016.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div><br></div><div> </div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-7014249323227396172016-03-06T10:17:00.000-08:002016-03-06T10:15:25.009-08:00versione aggiornata del quadro della normativaCari amici,<div>alla pagina <a href="http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/marzo/sinottico-normativa-50.html">http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/marzo/sinottico-normativa-50.html</a> troverete il quadro della normativa in materia di cittadini non italiani, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilita' (L. 208/2015), della legge di conversione del decreto "milleproroghe" (L. 21/2016) e della Legge 12/2016, che consente il tesseramento nelle societa' sportive dei minori stranieri regolarmente residenti almeno dall'eta' di 10 anni.</div><div><br></div><div>Due osservazioni:</div><div><br></div><div>a) l'uso infelice dell'espressione "regolarmente residenti". Se il Legislatore intendeva riferirsi ai minori iscritti all'anagrafe, avrebbe potuto scriverlo senza particolare dispendio di energie mentali. Se, invece, come e' verosimile, il riferimento e' alla residenza <i>de facto</i>, avrebbe potuto scrivere "comunque soggiornanti";</div><div><br></div><div>b) la possibilita' di un ricorso generalizzato alle dichiarazioni sostitutive per gli stranieri e' stato rinviato al 31 Dicembre 2016. E' il sesto rinvio, per un totale di quattro anni. In un paese serio i ministri e i funzionari ministeriali competenti (si fa per dire) verrebbero cacciati a calci nel sedere. In Italia, invece, continuano a percepire una retribuzione assolutamente sproporzionata alla loro intelligenza. Notate che si tratta qui di consentire agli stranieri (circa 3 milioni e mezzo) di segnalare all'amministrazione che un certo dato e' gia' in possesso suo o di altra amministrazione pubblica; cosa gia' consentita, senza che l'autorita' dello Stato venga meno, a circa 58 milioni di persone (italiane o comunitarie).</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div><br></div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-83122989050334177042016-01-31T07:37:00.000-08:002016-01-31T07:36:04.981-08:00versione aggiornata del manuale sulla normativaCari amici,<div>alla pagina <a href="http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/gennaio/manuale-normativa-37-indice.html">http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/gennaio/manuale-normativa-37-indice.html</a> troverete la versione aggiornata al 30/11/2015 del mio manuale sulla normativa in materia di cittadini non italiani.</div><div><br></div><div>Segnalazioni di errori, imprecisioni, lacune o problemi tecnici relativi ai files sono sempre benvenuti.</div><div><br></div><div>Vi prego di tener presente che il vecchio indirizzo di e-mail <a href="mailto:briguglio@frascati.enea.it">briguglio@frascati.enea.it</a> sara' disabilitato tra pochi giorni.</div><div>L'unico mio indirizzo valido restera' <b><a href="mailto:sergio.briguglio@enea.it">sergio.briguglio@enea.it</a></b>.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-5577336401011284442015-11-11T00:53:00.000-08:002015-11-11T00:44:16.769-08:00aggiornamento manualeCari amici,<div>alla pagina <a href="http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2015/novembre/manuale-normativa-36-indice.html">http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2015/novembre/manuale-normativa-36-indice.html</a> troverete la versione aggiornata (al 31/7/2015) del mio manuale sulla normativa in materia di cittadini non italiani.</div><div><br></div><div>Per ragioni tecniche ho dovuto dividere il manuale in due files distinti. Il link segnalato qui sopra consente di aprire il solo indice. Da li' si accede a ciascuna delle due parti.</div><div><br></div><div>Non mi stupirei se qualcosa non funzionasse. Vi saro' grato, quindi, se mi segnalerete eventuali problemi tecnici o possibili miglioramenti.</div><div><br></div><div>Sempre per ragioni tecniche ho dovuto ripulire la mailing list da molti indirizzi apparentemente spirati. Potrei aver fatto degli errori. Di questi, per definizione, e' difficile che l'interessato si accorga. Puo' succedere, pero', se scopre che il suo vicino di stanza - poniamo -, e solo lui, ha ricevuto un nuovo messaggio. In questo caso, su segnalazione, ripristinero' l'indirizzo ingiustamente soppresso.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-41917689902531992922015-10-22T03:15:00.000-07:002015-10-22T03:06:23.138-07:00quadro della normativa aggiornatoCari amici,<div>potrete trovare il quadro della normativa in materia di cittadini non italiani, aggiornato al 30/9/2015, alla pagina <a href="http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2015/settembre/sinottico-normativa-49.html">http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2015/settembre/sinottico-normativa-49.html</a>.</div><div><br></div><div>L'aggiornamento include le modifiche apportate dall'entrata in vigore della Legge 107/2015, del Decreto Legislativo 151/2015 e del Decreto Legislativo 142/2015.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-22846846151993988782015-10-21T11:34:00.000-07:002015-10-21T11:25:27.901-07:00nuova collocazione dell'archivio<div>Cari amici,</div><div>il mio archivio e' ora nuovamente consultabile sul sito dell'ASGI, all'indirizzo <a href="http://briguglio.asgi.it/">http://briguglio.asgi.it</a>.</div><div><br></div><div>Sono molto grato all'ASGI, che ha accettato di ospitarlo. In particolare, sono grato a Matteo Micalella e Silvia Canciani, che mi hanno aiutato nell'operazione di trasferimento.</div><div><br></div><div>Ringrazio anche tutte le persone che mi hanno offerto, a titolo personale o a nome dell'organizzazione di cui fanno parte, analoga ospitalita'; in particolare, sperando di non dimenticare nessuno, Ugo Melchionda, Franco Pittau, Raffaele Miele, Salvatore Geraci, Antonella Consolo, Lucia Chieppa, Laura Badaracchi, Valeria Ferraris, Gianluca Meneghello, Emmanuela Bertucci, Mercedes Frias, Giulia Capitani, Fiorella Rathaus, Francesca Patrizi, Bruno Ciancio, Andrea Parisi, Katia Scannavini, Francesco Palombi, Filippo Miraglia, Alfio Di Mambro e Stefano Pasta.</div><div><br></div><div>E' possibile che sia stato commesso qualche errore tecnico nel trasferimento. Segnalazioni in proposito saranno benvenute.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-51199646756342574712015-10-09T01:26:00.000-07:002015-10-09T01:18:21.525-07:00cittadinanza<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;">Cari amici,<div>ieri la Camera ha completato l'esame degli articoli della proposta di legge di riforma della normativa sulla cittadinanza.</div><div><br></div><div>Rispetto al testo unificato proposto dalla relatrice Marilena Fabbri (PD), sono stati approvati alcuni emendamenti. I piu' importanti riguardano</div><div><br></div><div>1) la possibilita' per il disabile grave, incapace di esprimere la propria volonta', di essere surrogato dal tutore in tutti gli atti richiesti per l'acquisto della cittadinanza, dal suo rappresentante legale. L'assenza di una previsione esplicita nella normativa vigente ha impedito, in molti casi, al disabile straniero di diventare cittadino italiano.</div><div><br></div><div>2) una norma transitoria che consentira' (in caso di approvazione definitiva) a quanti posseggano i requisiti soggettivi che, con l'entrata in vigore della riforma, consentirebbero loro di acquisire la cittadinanza, ma per i quali siano irrimediabilmente scaduti i termini per la presentazione delle relative istanze (il compimento del ventesimo anno d'eta'), di avvalersi delle nuove norme purche' presentino istanza entro un anno dall'entrata in vigore della legge. L'istanza potra' essere rigettata solo nel caso in cui allo straniero sia stata rifiutata la naturalizzazione in base a motivi legati alla sicurezza dello Stato, o che, per gli stessi motivi, siano stati adottati a suo carico provvedimenti di allontanamento. La norma transitoria si applica solo al caso dello <i>ius culturae</i>, a non a quello dello <i>ius soli</i> temperato, per il semplice fatto che in quest'ultimo caso e' richiesto il possesso, da parte di un genitore, della carta di soggiorno; e questo tipo di permesso e' stato istituito nel 1998: i piu' anziani dei potenziali beneficiari della norma sono quindi, per definizione, ancora minorenni (2015-1998=17).</div><div><br></div><div>3) l'acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minorenne del neo-italiano residente in Italia, a prescindere dal requisito di convivenza col genitore. Non e' chiaro dalla formulazione se il requisito di residenza in Italia debba valere al momento dell'acquisto di cittadinanza da parte del genitore o in qualunque momento successivo. La questione e' rilevante per i minori che dovessero entrare in Italia a seguito di ricongiungimento successivo a tale acquisto. E mi chiedo sempre perche', quando il Parlamento esamina una proposta di legge, non venga chiesto a un organo tecnico un parere preventivo sull'esistenza di eventuali problemi interpretativi (almeno i piu' evidenti).</div><div><br></div><div>Se la proposta verra' approvata dal Senato, avremo una normativa sulla cittadinanza certamente molto piu' favorevole agli stranieri di seconda generazione. Trovo che il testo approvato dalla Camera presenti un solo difetto macroscopico: viene legificata, pur con qualche attenuazione, l'improvvida definizione di "residenza legale" oggi contenuta nel regolamento di attuazione della legge 91/1992. E mentre, fino ad oggi, il fatto che la definizione si trovasse in un regolamento (ossia, in un atto amministrativo del Governo) aveva consentito a molti giudici di considerarla illegittima, l'inserirla in una norma di legge la rendera' molto piu' rilevante. Il punto critico e' che, attenuazioni a parte, si considera legalmente residente lo straniero che risiede "avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica". La condizione relativa all'iscrizione anagrafica rappresenta una restrizione abnorme e dannosa: abnorme, perche', mentre il rispetto delle norme su ingresso e soggiorno e' condizione necessaria perche' lo straniero sia legittimato a soggiornare, la mancata iscrizione anagrafica (sanzionata con l'ammenda da uno a 5 euro!) non fa venir meno il diritto dello straniero a tale iscrizione, ne' rileva ai fini del rapporo tra lo straniero stesso e la comunita' nazionale; restrizione dannosa, perche' moltissimi stranieri hanno scarsissima informazione sui loro obblighi in materia. Sarebbe bastato stabilire che si considera legalmente residente lo straniero legalmente soggiornante.</div><div><br></div><div>Appendo qui sotto il testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Camera. Notate che non si tratta di un testo ufficiale, dato che fino a ieri sera la formulazioen degli emendamenti riportati sul sito della Camera oscillava...</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div><br></div><div><br></div><div>-----------------</div><div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">ART. 1.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).<o:p></o:p></span></p><div style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;"> </span><br class="webkit-block-placeholder"></div><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">« b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno </span><b><span style="font-family: Times;">sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o</span></b><span style="font-family: Times;"> sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo </span><b><span style="font-family: Times;">di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</span></b><span style="font-family: Times;">»;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">« 2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del <b>punto</b> nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">c) all'articolo 4, comma 2, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">« 2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">« f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale »;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori <b>(...)</b> »;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso</span><b><span style="font-family: Times;">, acquistano la cittadinanza italiana</span></b><span style="font-family: Times;">» sono sostituite dalle seguenti: « </span><b><span style="font-family: Times;">non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica</span></b><span style="font-family: Times;">»;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">« ART. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. </span><b><span style="font-family: Times;">L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.</span></b><span style="font-family: Times;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Times;">6. Nel caso di persona interdetta giudiziale gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10. </span></b><span style="font-family: Times;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">ART. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, </span><b><span style="font-family: Times;">senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</span></b><span style="font-family: Times;">, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini ».<o:p></o:p></span></p><div style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;"> </span><br class="webkit-block-placeholder"></div><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">ART. 2.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">(Disposizioni di coordinamento e finali).<o:p></o:p></span></p><div style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;"> </span><br class="webkit-block-placeholder"></div><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">« 1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare ».<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al de-<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile ».<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">4. <b>(...)</b><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times;">5. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore </span><b><span style="font-family: Times;">della presente legge</span></b><span style="font-family: Times;">, si provvede a </span><b><span style="font-family: Times;">coordinare, </span></b><span style="font-family: Times;">riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Times;">6. Il regolamento di cui al comma 5 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 13pt 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Times;"> </span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 13pt 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Times;">Art. 2-<i>bis</i>. <i>(Disposizioni transitorie)</i>.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Times;"> 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2-<i>bis</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera <i>d)</i> della presente legge si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-<i>ter</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal medesimo articolo 1 comma 1, lettera <i>d)</i>, purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale. L'ufficiale della stato civile che riceve l'istanza, verificati i requisiti di cui al citato articolo 4, comma 2-bis, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile. <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Times;">2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Times;">3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-<i>bis</i> della legge 5 febbraio 1992, n. 91.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Times;">4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età. <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: Times;"> </span></b></p></div></body></html><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-91785085612738618902015-09-18T00:38:00.000-07:002015-09-18T00:30:21.430-07:00segnalazioni varieCari amici,<div><br></div><div>1) Riprendo a scrivervi dopo molto tempo per segnalarvi un mio articolo pubblicato da lavoce.info: <a href="http://www.lavoce.info/archives/37075/profughi-i-vantaggi-della-generosita/">http://www.lavoce.info/archives/37075/profughi-i-vantaggi-della-generosita/</a></div><div><br></div><div>2) Vi segnalo anche che il mio archivio non sara' piu' ospitato da Stranieriinitalia. Il portale ha cambiato proprietario, ed e' ora in mano a un gruppo inglese con il quale si e' rivelato impossibile proseguire la collaborazione. Ringrazio Elvio Pasca e Stefano Camilloni, con i quali, invece, in questi anni e' stato un piacere interagire.</div><div><br></div><div>Sono in cerca di altro sito che sia disposto ad ospitare l'archivio con modalita' analoghe a quelle adottate fino a poche settimane fa con Stranieriinitalia (indipendenza nella gestione dell'archivio, autonomia nel caricamento dei dati, gratuita' dell'accesso per gli utilizzatori). Vi daro' notizia non appena avro' trovato soluzione.</div><div><br></div><div>3) Vi segnalo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 142/2015, che da' attuazione alle direttive che hanno aggiornato le norme in materia di accoglienza dei richiedenti asilo e procedure per il riconoscimento. Ringrazio Guendalina Bia, che mi ha informato.</div><div><br></div><div>4) Mi fa piacere, infine, segnalarvi (ringrazio Barbara Bello) il convegno su "Hate speech e liberta' di espressione" che si terra' a Milano il 9 ottobre prossimo: <a href="http://www.asgi.it/discriminazioni/hate-speech-e-liberta-di-espressione-milano-9-ottobre-2015/">http://www.asgi.it/discriminazioni/hate-speech-e-liberta-di-espressione-milano-9-ottobre-2015/</a></div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-6757506547603542642015-03-19T12:08:00.000-07:002015-03-19T12:03:28.157-07:00quadro della normativa aggiornatoCari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2015/marzo/sinottico-normativa-47.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2015/marzo/sinottico-normativa-47.html</a> troverete il quadro della normativa in materia di cittadini non italiani aggiornato in corrispondenza all'entrata in vigore (da domani) del DPR 21/2015 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale).</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-33001840406910280572015-01-15T12:13:00.000-08:002015-01-15T12:08:53.315-08:00versione aggiornata del manuale sulla normativaCari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2015/gennaio/manuale-normativa-35.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2015/gennaio/manuale-normativa-35.html</a> troverete la versione aggiornata al 31/12/2014 del mio manuale online sulla normativa in materia di cittadini non italiani.</div><div><br></div><div>Richiamo, in particolare, l'attenzione delle persone interessate sulle novita' apportate dalla legge 161/2014 e dal Decreto del Ministro dell'interno 20/10/2014 (Regolamento per la gestione dei CIE e Carta dei diritti e dei doveri dello straniero trattenuto) in materia di trattenimento degli stranieri espellendi.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-23513647284407108462014-11-29T08:56:00.000-08:002014-11-29T08:53:18.383-08:00versione aggiornata del manuale sulla normativaCari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/novembre/manuale-normativa-34.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/novembre/manuale-normativa-34.html</a> troverete la versione aggiornata al 31/10/2014 del mio manuale online sulla normativa in materia di cittadini non italiani.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-13933212782668943902014-11-24T06:21:00.000-08:002014-11-24T06:18:05.782-08:00quadro della normativa aggiornatoCari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/novembre/sinottico-normativa-46.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/novembre/sinottico-normativa-46.html</a> troverete il quadro della normativa sui cittadini non italiani aggiornato a seguito della pubblicazione della L. 161/2014 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"). Le nuove disposizioni, che tra l'altro riducono la durata massima del trattenimento in CIE da 18 mesi a 90 giorni, entreranno in vigore domani.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>Sergio Briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-77852743565914593302014-11-02T05:41:00.000-08:002014-11-02T05:39:31.951-08:00quadro della normativa aggiornatoCari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/ottobre/sinottico-normativa-45.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/ottobre/sinottico-normativa-45.html</a> troverete il quadro completo della normativa in materia di cittadini non italiani aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 146/2014, di conversione del decreto-legge 119/2014.</div><div><br></div><div>Il quadro sara' ulteriormente aggiornato tra pochi giorni, quando sara' pubblicata la Legge europea 2013-bis.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-60617717064140655152014-09-06T11:52:00.000-07:002014-09-06T11:50:05.010-07:00versione aggiornata del manuale sulla normativa; rinvio autocertificazioneCari amici,<div><br></div><div>1) alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/settembre/manuale-normativa-33.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/settembre/manuale-normativa-33.html</a> del mio sito troverete la versione del manuale sulla normativa in materia di cittadini non italiani aggiornata al 31 agosto 2014;</div><div><br></div><div>2) l'articolo 8 comma 2 del decreto-legge 119/2014 (G.U. 22 agosto 2014) rinvia di un altro anno (30 giugno 2015) l'entrata in vigore della piena parificazione dello straniero al cittadino italiano in materia di autocertificazione. </div><div><br></div><div>La cosa sta diventando una barzelletta. Ricordo che in origine la data era fissata per il primo gennaio 2013. Era stata poi rinviata al 30 giugno 2013 dalla legge 228/2012, al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26/6/2013 e al 30 giugno 2014 dalla legge 35/2012.</div><div><br></div><div>Osservo come la parificazione tra straniero e italiano sia gia' in atto in relazione a tutti i certificati che non siano richiesti esplicitamente da disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione o dal suo Regolamento di attuazione. Resta quindi esclusa, sicuramente, per il certificato del casellario giudiziale e il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), per la certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), per la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999) e per la certificazione attestante l'iscrizione a un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999).</div><div><br></div><div>Se fosse consentita l'autocertificazione, nessuno impedirebbe all'amministrazione che riceva, in luogo del certificato, la dichiarazione sostitutiva di verificare se tale dichiarazione sia veritiera. A questo scopo, basterebbe inviare un messaggio di e-mail all'amministrazione competente (e leggere poi la risposta). Per di piu', lo si potrebbe fare nei soli casi in cui lo si ritenga opportuno. Tutto questo comporterebbe una diminuzione del carico di lavoro delle amministrazioni. Sembra pero' che le amministrazioni pubbliche siano affezionate ai grandi carichi di lavoro, salvo poi lamentarsi che l'organico e' sottodimensionato.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-12485743581326401692014-07-07T12:22:00.000-07:002014-07-07T12:20:41.510-07:00versione del manuale aggiornata; autocertificazioneCari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/luglio/manuale-normativa-32.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/luglio/manuale-normativa-32.html</a> troverete la versione aggiornata al 31 Maggio 2014 del mio manuale on-line sulla normativa in materia di cittadini non italiani.</div><div><br></div><div>Dal 30 Giugno scorso dovrebbe essere in vigore la piena parificazione del cittadino straniero al cittadino italiano in materia di autocertificazione (art. 17, co. 4-quater decreto-legge 5/2012, come modificato da L. 15/2014). Non mi risulta che sia stato adottato alcun provvedimento per rinviare ulteriormente (e ridicolmente) l'entrata in vigore della disposizione corrispondente. Qualora invece un simile provvedimento fosse stato adottato, saro' grato a chi vorra' segnalarmelo.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-16091578996442360792014-05-20T05:04:00.001-07:002014-05-20T05:04:12.705-07:00articolo su lavoce.infoCari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.lavoce.info/compromesso-protezione-temporanea/">http://www.lavoce.info/compromesso-protezione-temporanea/</a> del sito Lavoce.info troverete un mio articolo su possibili misure da adottare in relazione all'afflusso di profughi sulle coste della Sicilia.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-45667971868386021642014-05-07T00:19:00.000-07:002014-05-07T00:18:33.690-07:00versione aggiornata del manuale sulla normativaCari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/maggio/manuale-normativa-31.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/maggio/manuale-normativa-31.html</a> troverete la versione aggiornata del mio manuale sulla normativa in materia di cittadini non italiani.</div><div><br></div><div>Rispetto alla precedente versione, sono state riportate le novita' associate all'entrata in vigore di diversi provvedimenti legislativi (in particolare, i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di accesso dei beneficiari di protezione internazionale al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, definizione dello status di beneficiario di protezione internazionale, permesso unico per lavoro, etc.). E' facile, quindi, che al lavoro di revisione siano sfuggiti diversi punti. La segnalazione di contraddizioni o lacune da parte vostra e', quindi, oltremodo gradita.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-13949825343177850112014-04-10T10:58:00.001-07:002014-04-10T10:58:34.363-07:00decreto-flussi; carta acquisitiCari amici,<div><br></div><div>1) alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/dpcm-12-3-2014.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/dpcm-12-3-2014.html</a> troverete il testo del decreto-flussi, principalmente dedicato a ingressi per lavoro stagionale. Alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/circ-interno-lavoro-3-4-2014.pdf">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/circ-interno-lavoro-3-4-2014.pdf</a> poi, troverete la circolare congiunta, sullo stesso argomento, dei Ministeri dell'interno e del lavoro;</div><div><br></div><div>2) alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/decr-economia-3-2-2014.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/decr-economia-3-2-2014.html</a>, troverete il decreto del Ministro dell'economia sull'estensione dei benefici della Carta acquisiti ai cittadini stranieri o comunitari.</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-24083863130298405662014-04-04T12:18:00.001-07:002014-04-04T12:18:51.895-07:00aggiornamento della normativa; reato di immigrazione illegaleCari amici,<div><br></div><div>1) alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/sinottico-normativa-44.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/aprile/sinottico-normativa-44.html</a> troverete il quadro completo della normativa in materia di cittadini non italiani, aggiornato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 38/2014 e del D. Lgs. 40/2014.</div><div><br></div><div>Il primo di questi decreti recepisce la direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, e la direttiva 2012/52/UE, relativa alle misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.</div><div><br></div><div>Il secondo da' attuazione alla direttiva 2011/98/UE (procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, e insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro). Un recepimento serio di questa direttiva avrebbe dovuto comportare l'esplicita parificazione con il cittadino italiano, ai fini del godimento delle misure di sicurezza sociale di carattere non contributivo (in particolare, l'assegno sociale e le prestazioni economiche in favore degli invalidi civili), per tutti gli stranieri con attivita' lavorativa regolare in corso o che l'abbiano svolta per almeno sei mesi o che siano iscritti come disoccupati. La parificazione e' gia' riconosciuta, per alcune di queste misure, sulla base di diverse sentenze della Corte Costituzionale. Per le altre, pero', il riconoscimento richiede il ricorso al giudice. Immagino che la Commissione dell'Unione europea aprira' presto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.</div><div><br></div><div>Un aspetto positivo contenuto nel D. Lgs. 40/2014 e' l'abrogazione della disposizione (del 1931) che imponeva il requisito di cittadinanza italiana per il lavoro alle dipendenze delle aziende di trasporto pubblico locale.</div><div><br></div><div>Un aspetto negativo e' che vengono allungati i termini per la conclusione del procedimento amministrativo relativo a rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno: da venti a sessanta giorni. Per altro, il termine di venti giorni era risultato del tutto incompatibile con le modalita' di funzionamento della macchina amministrativa.</div><div><br></div><div>2) e' stata approvata definitivamente dalla Camera la legge che delega il Governo a trasformare in illecito amministrativo il reato di soggiorno illegale (art. 10-bis D. Lgs. 286/1998), introdotto dalla Legge 94/2009. La formulazione della disposizione e' quella che vi avevo segnalato in un precedente messaggio. Il significato e', quindi, lo stesso esposto in quel messaggio: se non e' stato adottato alcun provvedimento di allontanamento, l'irregolarita' di soggiorno non ha rilievo penale. Se invece un tale provvedimento e' stato adottato, rimangono in piedi tutti i reati attualmente previsti: violazione di una delle misure adottate dal questore (con sanzione pecuniaria e/o nuova espulsione) o del divieto di reingresso (punita con la reclusione).</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-45248741597309946862014-03-20T13:26:00.000-07:002014-03-20T13:27:32.262-07:00aggiornamento quadro normativaCari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/marzo/sinottico-normativa-43.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/marzo/sinottico-normativa-43.html</a> troverete il quadro della normativa aggiornato a seguito della pubblicazioen in Gazzetta Ufficiale </div><div><br></div><div>a) del <span style="text-align: justify; text-indent: -24px;">Decreto Legislativo 24/2014 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI)</span></div><div><span style="text-align: justify; text-indent: -24px;"><br></span></div><div><span style="text-align: justify; text-indent: -24px;">b) del </span><span style="text-align: justify; text-indent: -24px;">Decreto Legislativo 32/2014 (Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali)</span></div><div><span style="text-align: justify; text-indent: -24px;"><br></span></div><div><span style="text-align: justify; text-indent: -24px;">Cordiali saluti</span></div><div><span style="text-align: justify; text-indent: -24px;">sergio briguglio</span></div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-91087334066509888022014-03-10T11:05:00.001-07:002014-03-10T11:05:50.925-07:00quadro della normativa ancora aggiornato<div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">Cari amici,<div>alla pagina <a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/marzo/sinottico-normativa-42.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/marzo/sinottico-normativa-42.html</a> troverete il quadro della normativa in materia di cittadini non italiani, aggiornato a seguito della pubblicazione della legge di conversione (Legge 15/2014) del decreto-legge 150/2013 e del Decreto Legislativo 18/2014.</div><div><br></div><div>Il primo provvedimento rinvia al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore della piena parificazione tra straniero e italiano ai fini dell'autocertificazione.</div><div><br></div><div>Il secondo provvedimento recepisce la Direttiva 2011/95/UE (recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta).</div><div><br></div><div>Cordiali saluti</div><div>sergio briguglio</div></div></div><div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-62030853769906651372014-03-01T07:17:00.000-08:002014-03-01T07:10:53.820-08:00quadro ulteriormente aggiornato della normativaCari amici,
<br>alla pagina
<br><a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/febbraio/sinottico-normativa-41.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/febbraio/sinottico-normativa-41.html</a>
<br>troverete il quadro della normativa in materia di cittadini non
<br>italiani aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto
<br>Legislativo 12/2014.
<br>
<br>Il decreto recepisce la Direttiva 2011/51/UE, estendendo ai
<br>beneficiari di protezione internazionale la possibilita' di accedere
<br>al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
<br>(meglio: al "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
<br>periodo", per come e' stato ribattezzato).
<br>
<br>Ringrazio Paolo Bonetti e Sergio Ferraiolo, che mi hanno segnalato la
<br>pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.
<br>
<br>Cordiali saluti
<br>sergio briguglio<div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-3848039968991121232014-02-25T14:32:00.000-08:002014-02-25T14:25:43.026-08:00quadro aggiornato della normativaCari amici,
<br>alla pagina
<br><a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/febbraio/sinottico-normativa-40.html">http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/febbraio/sinottico-normativa-40.html</a>
<br>troverete il quadro completo della normativa in materia di cittadini
<br>non italiani, aggiornato a seguito della conversione in legge dei
<br>decreti-legge 145/2013 e 146/2013 (leggi di conversione: 9/2014 e
<br>10/2014, rispettivamente).
<br>
<br>Le disposizioni rilevanti sono relative all'ingresso per studio
<br>universitario, al soggiorno per ricerca scientifica, all'ingresso per
<br>lavoro altamente qualificato (Carta Blu UE), all'espulsione
<br>alternativa alla detenzione e all'istituzione del Garante nazionale
<br>delle persone detenute.
<br>
<br>Cordiali saluti
<br>sergio briguglio<div class="blogger-post-footer">--
http://feeds2.feedburner.com/ImmigrazioneAsiloCittadinanza</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6183685939392831742.post-50405555730871707112014-01-22T01:18:00.000-08:002014-01-22T01:14:26.509-08:00abrogazione del reato di cui all'art. 10-bis<div>Cari amici,</div> <div>il Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge in materia di sanzioni penali che delga il Governo a</div> <div><br></div> <blockquote>"<font color="#000000">abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-<i>bis</i> del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia</font>"</blockquote> <blockquote><br></blockquote> <div>Il significato di questa formulazione un po' oscura e' stato spiegato, in maniera piuttosto confusa dal sottosegretario Ferri, durante la seduta di ieri (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2014/<span ></span>gennaio/as-925-aula-21-1-2014.html).</div> <div><br></div> <div>Ridotta all'essenziale, la spiegazione dovrebbe essere questa: se non e' stato adottato alcun provvedimento di allontanamento, l'irregolarita' di soggiorno non ha rilievo penale. Se invece un tale provvedimento e' stato adottato, rimangono in piedi tutti i reati attualmente previsti: violazione di una delle misure adottate dal questore (con sanzione pecuniaria e/o nuova espulsione) o del divieto di reingresso (punita con la reclusione).</div> <div><br></div> <div>Il testo torna ora alla Camera.</div> <div><br></div> <div>Cordiali saluti</div> <div>sergio briguglio</div> <div class="blogger-post-footer">--
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