27 giugno 2011

circolare mininterno; regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/circ-interno-23-6-2011.pdf, troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa al decreto-legge 89/2011.

Segnalo come nella stessa circolare si riprenda il tema delle istanze di regolarizzazione rigettate o da rigettare sulla base dell'asserito carattere preclusivo delle condanne per il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 (mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 giorni).

Sul tema, come ricorderete, il Ministero aveva emanato a fine Maggio disposizioni mirate a riaprire quei procedimenti, salvo poi revocarle due giorni dopo.

Ora, la possibilita' di revisione delle decisioni negative viene riproposta, con una leggera modifica. Piu' precisamente, il Ministero raccomanda agli Sportelli unici

a) di accogliere d'ufficio le istanze non ancora definite (in attesa di decisione o di giudizio);

b) di valutare caso per caso le istanze gia' definite (termini per il ricorso scaduti o impugnazione respinta in sede di giudizio), qualora cio' venga richiesto dal datore di lavoro interessato (unico soggetto legittimato ad agire in base alla L. 102/2009).


Cordiali saluti
sergio briguglio

24 giugno 2011

pubblicato il decreto-legge

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/decreto-legge-89-2011.html
troverete il testo del decreto-legge 89/2011, relativo al recepimento
della Direttiva 2008/115/CE e, per alcuni aspetti, della Direttiva
2004/38/CE.

Il decreto-legge e' stato pubblicato sulla G.U. di ieri.

Nei giorni prossimi seguiranno eventuali ulteriori considerazioni sui
contenuti del decreto.

Ringrazio Maurizio Buzzani, che mi ha segnalato l'avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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17 giugno 2011

ancora sullo schema di decreto-legge

Cari amici,
ancora con riferimento allo schema di decreto-legge di attuazione delle direttive europee, vi segnalo un punto, relativo alla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari, trascurato nel messaggio di ieri.

Sembra evincersi, da una delle modifiche apportate al D. Lgs. 30/2007, che anche  il familiare non titolare di diritto di soggiorno, ma "facilitato" ai sensi dell'art. 3, co. 2 (familiare a carico o convivente nel paese d'origine, o in condizioni di salute tali da rendere necessaria l'assistenza da parte del cittadino UE, o partner stabile con unione attestata), una volta ammesso in Italia, abbia diritto all'iscrizione anagrafica e al rilascio, se straniero, di una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea.

Correggo anche quanto detto ieri rispetto alla figura del partner con unione stabile. Perche' fruisca delle facilitazioni relative a ingresso e soggiorno, e' sufficiente che l'unione sia ufficialmente attestata, non rilevando che lo sia da parte di uno Stato membro.

Riporto poi, di seguito, gli elementi principali delle disposizioni in materia di rimpatrio di cittadini stranieri.

1) Il reato di soggiorno illegale non si applica quando la condizione di irregolarita' dello straniero emerga durante i controlli della polizia di frontiera in fase di uscita dal territorio nazionale. In questi casi, non si adotta neanche un provvedimento di espulsione. E' una norma apprezzabile, soprattutto nel contesto attuale che - come ormai tutti sanno - rende praticamente obbligata la condizione di overstayer. Si tratta, anzi, di una vera e propria benedizione dell'overstaying: lo straniero che, trovata un'occupazione durante il suo soggiorno illegale, venga "chiamato" dal datore di lavoro nell'ambito del decreto-flussi, puo' lasciare l'Italia indisturbato e rientrarvi regolarmente.

Qualora poi il provvedimento di espulsione sia stato gia' adottato, ma non ancora eseguito, non si procede all'esecuzione coattiva se lo straniero si presenta spontaneamente, in uscita, al posto di frontiera esterna.

2) Il provvedimento di espulsione non e' piu' un provvedimento obbligato per il prefetto, ma viene adottato, caso per caso, in base all'esame della condizione particolare dello straniero.

3) Il provvedimento di espulsione e' eseguito in modo coattivo
a) quando sia adottato per motivi di pericolosita',
b) quando sussita il rischio di fuga (v. punto seguente),
c) quando la richiesta di permesso di soggiorno sia stata respinta perche' manifestamente infondata o fraudolenta,
d) quando lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il rimpatrio volontario,
e) quando sia stato superato il termine per il rimpatrio volontario eventualmente concesso o sia stata violata una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore nelle more del rimpatrio,
f) quando l'espulsione sia stata adottata dal giudice quale misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva della pena o alternativa alla detenzione o, comunque, come conseguenza di una sanzione penale.

Osservo come resti in piedi, in linea di principio, l'antica idea di Maroni di continuare ad eseguire l'allontanamento coattivo in tutti i casi di semplice soggiorno illegale. In tali casi, infatti, il giudice di pace potrebbe sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione, rientrando cosi' tale provvedimento nella categoria delle espulsioni adottate a titolo di sanzione sostitutiva della pena. Resta inalterata pero', allo stato attuale, la disposizione (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998) secondo la quale tale sostituzione puo' essere effettuata solo quando non vi sia alcun impedimento all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera. E' poi da vedere se la Corte di Giustizia dell'Unione europea riterra' legittimo questo aggiramento delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (la Corte di Cassazione, ad esempio, tende a sposare la tesi opposta: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/marzo/ord-cass-11050-2011.pdf). Sulla questione, si veda pero' il punto 5, qui sotto.

4) Il rischio di fuga si ritiene presente quando lo straniero
a) non abbia un documento di viaggio valido o
b) non possa dimostrare la disponibilita' di un alloggio dove sia facilmente reperibile o
c) abbia in precedenza dichiarato false generalita' o
d) abbia violato il termine concessogli per il rimpatrio o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluso l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di prolungare la detenzione in CIE).

Osservo come non sia banale per uno straniero in condizioni di soggiorno illegale documentare la disponibilita' di alloggio, essendo improbabile che il proprietario dell'alloggio abbia ottemperato agli adempmenti previsti (es.: comunicazione di cessione di fabbricato).

5) Quando non si debba procedere all'espulsione coattiva, lo straniero puo' chiedere al prefetto la concessione di un termine compreso tra 7 e 30 giorni (prorogabile, se necessario) per il rimpatrio volontario e l'eventuale inserimento in un programma di rimpatrio assistito.

Acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio, la questura avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno illegale. Suppongo lo faccia perche' sia dichiarato estinto il procedimento. Se e' cosi', si deve escludere che l'intenzione del Governo sia quella di sottrarre tutte le espulsioni al regime imposto dalla Direttiva. In altri termini, l'ordine logico verrebbe ad essere il seguente:
a) il prefetto valuta se sussista uno dei motivi per l'adozione del provvedimento di allontanamento coattivo (es.: rischio di fuga);
b) se non sussite alcun motivo, lo straniero ha la possibilita' di chiedere la concessione del termine per il rimpatrio volontario;
c) se gli viene concesso e se ne va, amici come prima;
d) se non se ne va, si procede con le misure coattive, passando o meno (poco cambia) attraverso la condanna per soggiorno illegale.

Osservo come non sia definita adeguatamente la condizione di mancata richiesta, da parte dello straniero, del termine per il rimpatrio volontario. Occorrerebbe prevedere, piuttosto, una esplicita rinuncia alla richiesta, assumendo che, in tutti gli altri casi, la richiesta sia stata implicitamente avanzata. Non si vede infatti quale beneficio lo straniero possa trarre dal rinunciare a questa procedura.

6) In caso di concessione del termine, lo straniero deve dimostrare la disponibilita' di risorse da fonti lecite (anche qui, trattandosi di solito di risorse provenienti da lavoro nero, sara' arduo dimostrarne la provenienza lecita). Il questore impone allo straniero almeno una misura limitativa della liberta' personale (consegna del documento di viaggio, obbligo di dimora, obbligo di firma). Il provvedimento del questore deve essere convalidato dal giudice di pace. La violazione di una delle misure adottate e' punita con la multa fino a 18.000 euro e - come detto - l'espulsione coattiva.

7) Le disposizioni relative al rimpatrio volontario non si applicano in caso di respingimento alla frontiera (incluso quello differito).

8) Il divieto di reingresso vale per un periodo compreso tra i 3 e i 5 anni, potendo essere di durata superiore nei casi di espulsione per motivi di pericolosita'. In caso di rimpatrio volontario, lo straniero puo' chiederne la revoca, fornendo la prova di aver rispettato il termine concessogli per lasciare l'Italia.

9) In corrispondenza ad un provvedimento coattivo di allontanamento, si puo' dar luogo a trattenimento in CIE nei casi in cui gia' oggi e' consentito o quando vi sia rischio di fuga.

10) Quando l'espulsione non sia stata adottata per motivi di pericolosita' e lo straniero sia in possesso del documento di viaggio valido, il questore puo' adottare, in luogo del trattenimento, una o piu' delle misure limitative della liberta' personale citate al punto 6, con le stesse conseguenze in fatto di convalida giudiziaria e sanzioni.

Osservo come la valutazione della possibilita' di adottare misure alternative al trattenimento dovrebbe essere effettuata, in base alla Direttiva, in tutti i casi; non mi sembra legittimo escluderla in modo generale quando lo straniero sia privo di documento di viaggio valido (questo fatto non priva necessariamente di efficacia la misura alternativa).

11) Il trattenimento puo' essere prorogato dal giudice di pace di ulteriori periodi di due mesi ciascuno, fino a un massimo di 18 mesi.

12) Quando il trattenimento non sia possibile o non sia piu' consentito, il questore ordina allo straniero di lasciare l'Italia entro 7 giorni. Il questore puo' (nota: non deve) accompagnare l'ordine con documentazione necessaria per raggiungere la rappresentanza consolare del suo paese e per rientrare in tale paese (o, se non e' possibile, in quello di provenienza), incluso il titolo di viaggio (biglietto).

La violazione dell'ordine (quando non vi sia un giustificato motivo) comporta la sanzione della multa fino a 20.000 euro. Viene adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del questore (con multa fino a 30.000 euro). La procedura puo' essere iterata senza limiti. La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva (solo se immediatamente eseguibile, pero').

L'allontanamento dello straniero non e' intralciato dal procedimento penale in corso (che anzi si interrompe ad allontanamento avvenuto).

Osservo come l'aver rimpiazzato la pena della reclusione con quella della multa risulta coerente con la sentenza della Corte di Giustizia (C-61/11), che aveva censurato la normativa italiana sulla base della inefficacia, ai fini dell'allontanamento, di una pena detentiva. Resta aperta la possibilita' che la Corte censuri le vecchie disposizioni (e le nuove) sulla base della violazione del principio di proporzionalita'. Resta in piedi, infatti, la spirale di intimazioni al rimpatrio e di restrizioni della liberta' su cui la Cassazione ha chiesto che la Corte di Giustizia si pronunci con procedura d'urgenza (v. ordinanza citata al punto 3).

13) In caso di fuga dal CIE si da' luogo a un nuovo provvedimento di trattenimento.

14) Possono essere attivati programmi di rimpatrio volontario assistito. In caso di ammissione dello straniero ad uno di questi programmi, sono sospesi i provvedimenti di respingimento, di espulsione per motivi diversi dalla pericolosita', di intimazione a lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile e le misure limitative della liberta' personale eventualmente adottate dal questore (ma non il trattenimento in CIE). L'effettuazione del rimpatrio assistito comporta l'interruzione del procedimento relativo al reato di soggiorno illegale. Il sottrarsi al programma di rimpatrio da parte dello straniero comporta la sua espulsione coattiva.

Non si puo' fruire del rimpatrio assistito
a) quando lo si sia gia' fatto in passato, ne'
b) quando si tratti di straniero destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva per pericolosita', per violazione del termine per il rimpatrio volontario o a seguito di sentenza, ne'
c) quando lo straniero abbia violato il divieto di reingresso o una delle misure imposte dal questore.

15) Il respingimento e l'espulsione di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare.

Osservo come sarebbe stato opportuno, nell'ambito di questa disposizione, disciplinare il respingimento dei minori con maggiore attenzione alla tutela della categoria.

Rimando a un prossio messaggio per un'analisi piu' approfondita degli elementi contenuti nello schema di decreto legge e della effettiva compatibilita' con le dsposizioni europee. Mi limito qui a osservare (forse in modo precipitoso) che per molti aspetti la disciplina del rimpatrio degli stranieri ne esce migliorata. L'unico elemento peggiorativo (non da poco, pero') e' il prolungamento dei termini massimi del trattenimento (per altro, compatibile con la Direttiva). In proposito osservo come dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge poi approvato come L. 94/2009 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/giugno/as-733.html) si ricava un costo del trattenimento in CIE di 55 euro al giorno per ogni straniero trattenuto. Un trattenimento della durata di 18 mesi verrebbe a costare poco meno di 30.000 euro. Mi chiedo: se questi 30.000 euro andassero a finanziare i programmi di rimpatrio assistito (nella forma di somma depositata sul conto corrente dello straniero in patria, non su quello di qualche organismo preposto a fingere di organizzare rimpatri...), quale straniero ostacolerebbe la procedura di rimpatrio?

Non mi sfugge, ovviamente, che se lo standard di rimpatrio assistito fosse questo, lo scopo della migrazione irregolare potrebbe diventare quello di essere intercettati dalla polizia sul territorio, piuttosto che di inserirsi in Italia sottraendosi ai controlli.

Cordiali saluti
sergio briguglio

16 giugno 2011

schema di decreto legge

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/schema-dl-rimpatrio.pdf troverete lo schema di decreto-legge che il Governo si accingerebbe ad adottare per dare migliore attuazione alla Direttiva 2004/38/CE ("libera circolazione") e attuazione tout court alla Direttiva 2008/115/CE ("rimpatri").

Ringrazio Maurizio Buzzani, che mi ha segnalato il testo.

Rinviando ai giorni prossimi un esame della parte relativa alla Direttiva "rimpatri", ecco un sommario dei punti piu' rilevanti relativi alla libera circolazione.

1) Si amplia correttamente il novero dei familiari agevolati ai fini dell'ingresso e soggiorno, non richiedendo piu' che la relazione stabile sia attestata dallo Stato membro del cittadino dell'Unione, ma accettando che lo sia da parte di un qualunque Stato membro. La cosa e' di un certo rilievo, per esempio, per il cittadino comunitario (in particolare, l'italiano) che abbia ottenuto l'attestazione della propria unione omosessuale in Spagna, non potendola ottenere nel proprio Paese.

2) Si prescinde, ai fini del diritto di soggiorno fino a tre mesi del familiare straniero del cittadino comunitario, della sua iscrizione anagrafica e del rilascio allo stesso familiare della carta di soggiorno, dal fatto che l'interessato sia entrato in Italia legalmente. Questa modifica risultava indispensabile dopo la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-127/08, come osservato anche da una comunicazione della Commissione dell'Unione europea (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

3) Si impone, ai fini della valutazione della disponibilita' di risorse da parte del cittadino comunitario che soggiorni per studio o per altri motivi diversi dal lavoro, di valutare la situazione complessiva dell'interessato. Anche questo rende la normativa italiana piu' aderente al dettato della Direttiva 2004/38/CE, anche se l'indicazione resta piuttosto vaga. E' auspicabile che l'Amministrazione faccia riferimento alle indicazioni fornite dalla Commissione nella comunicazione citata.

4) Si chiarisce che il possesso di un documento attestante la titolarita' del diritto di soggiorno non e' condizione per l'esercizio di tale diritto ne' di quelli derivati. La formulazione adottata e' ambigua, non chiarendo se il riferimento sia a una condizione necessaria o sufficiente. La lettura dell'art. 25, co. 1 della Direttiva 2004/38/CE, pero', sgombra il campo da ogni dubbio: "4. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova." Il testo va quindi interpretato nel modo seguente: "il possesso di un documento ... etc... non e' condizione necessaria per l'esercizio ... etc."

5) Ai fini della valutazione della pericolosita' del cittadino comunitario o del suo familiare per la sicurezza dello Stato si tiene conto anche di condanne in Italia per un delitto contro la personalita' dello Stato.

6) Vengono ridefiniti in modo piu' coerente con le disposizioni comunitarie i motivi imperativi di pubblica sicurezza, col riferimento a una minaccia sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona o all'incolumita' pubblica.

7 La competenza relativa all'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per motivi di ordine pubblico e' assegnata al prefetto (oggi e' del Ministro dell'interno).

8) Si stabilisce che l'allontanamento e' eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera in tutti i casi di pericolosita' (non solo quando l'allontanamento sia adottato per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza), ma solo quando vi sia incompatibilita' della permanenza del soggetto con la "civile e sicura convivenza".

9) Si chiarisce, coerentemente col dettato della Direttiva, che il ricorso del cittadino comunitario o del suo familiare al sistema di assistenza pubblica non e' motivo automatico per il loro allontanamento per mancanza dei requisiti.

10) Si stabilisce che il soggetto allontanato per mancanza di requisiti che sia ritrovato in Italia, dopo la scadenza dei termini fissati per l'allontanamento, senza che abbia provveduto a presentarsi al consolato italiano all'estero per dimostrare l'avvenuto allontanamento, possa essere allontanato coattivamente per motivi di ordine pubblico (viene invece soppressa la sanzione, attualmente prevista per la stessa situazione, dell'arresto e dell'ammenda). Gli stessi motivi di ordine pubblico possono essere invocati anche in caso di soggetto che, pur avendo ottemperato all'ordine di allontanamento ed essendosi regolarmente presentato al consolato italiano, sia ritrovato in Italia incapace di dimostrare che sono mutate le condizioni relative al diritto di soggiorno in base alle quali era stato adottato il precedente provvedimento di allontanamento.

Osservo come si tratti dell'ennesimo tentativo di disfarsi efficacemente del "comunitario spiantato" (figura che ormai ci e' cara per mille ragioni). E', ancora una volta, un tentativo destinato al solito fallimento veltroniano, dal momento che le "condizioni relative al diritto di soggiorno" cui si fa riferimento sono molto diverse a seconda che il secondo soggiorno sia contenuto entro i tre mesi o ecceda questo limite. Solo in quest'ultimo caso, infatti, la condizione di "spiantato" diventera' rilevante. Ma, ancora una volta, l'onere della dimostrazione del superamento del limite dei tre mesi spettera' all'amministrazione, e potra' essere assolto solo con un controllo costante da parte delle autorita' della presenza continuativa dello spiantato in Italia. Non trattandosi di soggetto pericoloso (che' altrimenti lo si potrebbe mandar via senza troppe complicazioni), non sembra che questo controllo possa corrispondere a un uso acconcio delle scarse risorse pubbliche.

Ai nostri governanti non resta - credo - che arrendersi all'idea che l'Unione europea appartiene, per una quota parte, anche agli spiantati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 giugno 2011

permessi utilizzabili per libera circolazione

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/giugno/elenco-pds-it-reg-562-06.pdf troverete l'elenco aggiornato dei permessi di soggiorno italiani (e degli altri documenti equipollenti) utilizzabili per la circolazione in Area Schengen.

Diversamente dalla precedente indicazione (formulata in modo generico e onnicomprensivo), l'Italia fornisce ora un elenco dettagliato.

Mi sembra sia stato dimenticato il permesso per residenza elettiva.

Non figurano neanche, in modo esplicito, i permessi per assistenza minore, integrazione del minore, minore eta'. Non escludo, pero', che rientrino nella categoria dei permessi di soggiorno cartacei, rilasciati per motivi specifici (nel testo vengono riportati, a mo' di esempio, quelli per motivi sanitari, giuridici, e umanitari fino a tre mesi).

Qualora invece si trattasse di effettive omissioni sarebbe bene che si provvedesse all'integrazione dell'elenco.

Ringrazio Maurizio Buzzani e immigrazioneoggi.it per la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio