29 aprile 2011

osservazioni sulla sentenza della corte di giustizia

Cari amici,
quattro osservazioni - tre serie, l'altra meno - sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea di cui si e' detto ieri:


1) Benche' la Corte affermi esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' abbondantemente in conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, riguardo alla particolare disposizione sotto esame (quella che prevede la pena della reclusione per il mancato ottemperamento all'ordine del questore), la Corte fa le affermazioni seguenti:

a) gli Stati membri conservano la competenza in materia penale;

b) essi non possono pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi di una direttiva;

c) la direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia;

d) una norma come quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero.

Notate: la sentenza non critica la disposizione italiana per il fatto che sia sproporzionata (quattro anni di reclusione nel massimo, contro un limite di diciotto mesi di trattenimento ammesso dalla direttiva), ma per il fatto che comporti un ritardo nell'allontanamento...


2) Non mi sembra che ci si possa attendere analoga fine per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale). La pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice).

Dovrebbe invece cadere, con la gran parte delle disposizioni che oggi disciplinano l'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione, ma questo e' un dettaglio rispetto alla frana complessiva dell'impianto.

Escluderi anche che il reato di soggiorno illegale risulti colpito dall'affermazione che la Corte fa nella sentenza, al punto 33:

"... mentre il n. 3 di detto art. 4 riconosce agli Stati membri la facolta' di introdurre o di mantenere disposizioni piu' favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/115, purche' compatibili con quest'ultima, detta direttiva non permette invece a tali Stati di applicare norme più severe nell'ambito che essa disciplina".

Ritengo infatti che la definizione dell'ambito disciplinato dalla direttiva vada ricercata nell'art. 1 della stessa direttiva:

Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo.

La direttiva disciplina cioe' le procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri. Nulla impedisce, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri, purche' non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio.


3) Un punto interessante della sentenza, trattato in modo piu' approfondito nella presa di posizione dell'Avvocato Generale e' il seguente: benche' art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2008/115/CE offra agli Stati membri la possibilita' di non applicare le disposizioni della direttiva stessa nei casi in cui gli stranieri siano sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, tale esonero non si applica quando la sanzione penale sia conseguenza di una situazione che richiede allontanamento (il soggiorno illegale), anziche' causa dell'allontanamento stesso (in una situazione che, in mancanza della sanzione stessa, non lo richiederebbe).

Salta cosi' l'intento di Maroni (esplicitato in una audizione in Senato), che, con l'introduzione del reato di soggiorno illegale (sanzionato con l'espulsione sostitutiva) intendeva sottrarre le procedure di allontanamento alla sfera di influenza della direttiva.


4) La Corte raccomanda al giudice nazionale di disapplicare la disposizione di cui all'art. 14, co. 5-ter (oltre alle altre in eventuale contrasto con la direttiva), e di tenere "nel debito conto il principio dell'applicazione retroattiva della pena piu' mite".

A sostegno di quest'ultimo principio, la Corte cita alcune sue sentenze degli anni scorsi. In particolare, cita la Sentenza 3 maggio 2005 nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, relativa a procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri et al.

Chi alla pena mite ambisce, di pena mite perisce...


Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.: ringrazio Chiara Favilli per le discussioni sul tema.

28 aprile 2011

sentenza corte di giustizia: ordine del questore

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/aprile/sent-corte-giust-c-61-11.html troverete la sentenza della Corte di Giustizia Europea che dichiara incompatibile con la Direttiva "rimpatri" le disposizioni del diritto italiano che puniscono con la reclusione il mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5 ter e 5 quater D. Lgs. 286/1998).

La sentenza afferma infatti, nelle conclusioni:

"La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo."

A queste conclusioni erano gia' pervenuti molti giudici italiani, che avevano considerato quelle disposizioni non piu' applicabili.

Ringrazio Chiara Favilli e Sergio Ferraiolo per la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

18 aprile 2011

ordinanza della corte costituzionale n. 139/2011

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/aprile/ord-corte-cost-139-2011.html potrete trovare l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 139/2011.

La Corte respinge, per manifesta inammissibilita', la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini comunitari, "non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari".

L'ordinanza appare interessante per il fatto che la Corte rimprovera al giudice rimettente di non aver neppure tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata.

Meglio: la Corte fa osservare come il giudice

a) abbia nei fatti disatteso la lettura restrittiva della norma (che porterebbe ad escludere lo straniero dal concorso pubblico), allineandosi alla lettura "aperta" gia' sposata dal Tribunale di cui egli fa parte e ammettendo provvisoriamente lo straniero ricorrente al concorso;

b) continui pero' a lamentare l'esistenza di una sentenza della Corte di Cassazione (n. 24170/2006) che opta per la lettura restrittiva.

In pratica, la Corte Costituzionale dice al giudice rimettente: ma perche' mi chiedi di giudicare illegittima (perche' troppo restrittiva) una norma, se tu stesso riconosci che se ne possa (e se ne debba) dare un'interpretazione aperta che non pone problemi di conflitto con la Costituzione? solo perche c'e' una (isolata) sentenza della Corte di Cassazione che non ti piace? Figlio mio, se sapessi quante sciocchezze dicono! Fregatene e sta' sereno...

Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri dei giudici della Corte Costituzionale quando hanno redatto l'ordinanza.

Mi sembra che possa trarne forza quella giurisprudenza di merito che da anni adotta l'interpretazione aperta.

Cordiali saluti
sergio brigulio

13 aprile 2011

circolare mininterno

Cari amici,
Silvia Canciani (che ringrazio!) mi segnala che una circolare (del Capo della Polizia) giaceva dimenticata sul sito dell'Anolf.

Potete trovarla ora anche alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/aprile/circ-interno-8-4-2011.pdf

Metterla anche sul sito del Ministero dell'interno l'avrebbe resa forse un po' piu' utile.

Non utile in assoluto, pero', perche' miracoli non se fanno, e la circolare in questione non chiarisce nessuno dei punti che segnalavo come critici nel precedente messaggio.

Nulla dice, per esempio, rispetto a cosa debba intendersi per Nordafrica. Vi rinvio a Wikipedia per tre nozioni diverse di Nordafrica (Macrorgione ONU, Nordafrica Geografico, Nordafrica berbero): http://it.wikipedia.org/wiki/Nordafrica

Vi si afferma, poi, che ai fini del riconoscimento che lo straniero richiedente rientri o meno nella categoria definita dal DPCM si tiene conto della data del fotosegnalamento effettuato al momento dello sbarco sulle coste siciliane "o di ogni altra documentazione fornita dallo straniero". Notate che per provare che l'arrivo sia avvenuto nel periodo valido, lo straniero non fotosegnalato dovrebbe produrre - poniamo - due scontrini, emessi entrambi in quel periodo: il piu' remoto nel paese di provenienza, il piu' recente in Italia. Siamo vicini alla nozione di prova diabolica...

Nella circolare si richiamano le disposizioni che prevedono il rilascio di un titolo di viaggio agli stranieri. Immagino si tratti di quanto stabilito con la circolare del 24/2/2003 (*), che richiama una circolare del Ministero degli esteri del 1961 (**). Lo dico a vantaggio dei questori piu' giovani...

(*) http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/aprile/circ-interno-24-2-03-uman.html

(**) http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/aprile/circ-mae-48-61-tit-viaggio.html

Questa indicazione tende evidentemente ad aggirare uno degli ostacoli che il tunisino potrebbe incontrare nel suo percorso verso la Francia.

Si dice infine che la presentazione delle istanze avverra' presso gli uffici delle questure. In mancanza di indicazioni piu' precise, dovrebbe trattarsi della questura della provincia in cui lo straniero intende soggiornare (art. 9, co. 1 DPR 394/1999).

Cordiali saluti
sergio briguglio

permessi, figurine e figuracce

Cari amici,
il DPCM 5/4/2011 che definisce il regime di protezione temporanea per i cittadini provenienti da paesi del Nord Africa giunti in Italia dall'inizio dell'anno al 5/4/2011 e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 8/4/2011.

Il termine per la presentazione della richiesta di permesso dovrebbe quindi scadere il 16/4/2011.

Ad oggi non mi risulta che sia stata diramata alcuna circolare che spieghi a questori, operatori e stranieri cosa si debba intendere per paesi del Nord Africa e che chiarisca i dettagli utili per l'applicazione del DPCM.

Puo' darsi, naturalmente, che sia stata diramata. Ma nulla e' stato reso pubblico fino ad ora. E una circolare che non circola e' utile come un ventilatore durante un black-out.

Il risultato di questa ritrosia del Ministero dell'interno e' che alcune questure obiettano, allo straniero che si presenta a chiedere il permesso, che la domanda va presentata alla questura della provincia nella quale e' situata la struttura di accoglienza di prima destinazione dello straniero stesso. Altre questure escludono, per mera ignoranza, che il permesso sia utilizzabile per lavoro (cosa invece pacifica, sulla base del riferimento, operato dal DPCM, all'art. 11, co. 1 lettera c-ter, DPR 394/1999 e di quanto disposto dall'art. 14, co. 1, lettera c del medesimo DPR).

Il sottosegretario Mantovano ha annunciato che il Poligrafico dello Stato e' al lavoro per stampare i permessi di soggiorno, in formato magnetico e cartaceo. Me ne compiaccio assai. Chiedo, pero': nelle more della ristampa (in doppio formato) delle figurine di Pizzaballa e Cudicini,

a) si potrebbe avere anche una buona circolare urbi et orbi e, se necessario, un nuovo DPCM che fissi un nuovo termine, piu' ragionevole di quello in vigore, per la richiesta del permesso?

b) sarebbe cosi' insensato far stampare anche delle istruzioni, in italiano, francese, inglese e arabo, con le quali si spieghi ai destinatari del permesso quali siano i requisiti effettivi per poter circolare nei vari paesi Schengen (titolarita' di un passaporto, disponibilita' di risorse specificata paese per paese, etc.) e quali gli adempimenti da rspettare perche' il soggiorno breve negli altri paesi sia regolare?

Chi ha ascendente sul Ministro dell'interno, lo usi...

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 aprile 2011

La Malmstrom, Dipsy e Tinky Winky

Cari amici,
alcuni organi di comunicazione (giornali, giornali radio, etc.) hanno riportato le notizie relative alla lettera della Commissaria UE Malmstrom come se questa contenesse una smentita delle affermazioni fatte dal Governo italiano circa l'utilizzabilita', ai fini della libera circolazione intraeuropea, dei permessi rilasciati in base al DPCM 5/4/2011.

Ho gia' criticato, nel mio precedente messaggio, la scelta di inserire nel DPCM 5/4/2011 un inutile (e potenzialmente fuorviante) riferimento alla facolta' di libera circolazione. La lettera della Malmstrom, tuttavia, sembra ribadire semplicemente il fatto che, al fine di circolare in Area Schengen per soggiorno breve, non e' sufficiente la titolarita' di un permesso di soggiorno, ma devono essere soddisfatti ulteriori requisiti (disponibilita' di risorse sufficienti, titolarita' di un documento di viaggio valido, etc.), come piu' volte osservato nei messaggi dei giorni scorsi.

Riassumere questa lettera con titoli e sottotitoli del tipo: "I permessi per protezione temporanea rilasciati dall'Italia non sono validi ai fini della libera circolazione" e' solo frutto dell'analfabetismo che domina nelle redazioni di quegli organi. Equivale a dire che, non essendo sufficiente ai fini di una felice vita matrimoniale la celebrazione del matrimonio, i matrimoni sono tutti nulli.

Ieri, una mia amica, esperta di immigrazione e di telegiornali, rispondeva alla mia sorpresa per questa ed altre sciocchezze spiegandomi che, per essere recepita, un'affermazione deve avere il livello di complessita' proprio dei Teletubbies.

Provo allora a riassumere i termini della questione nello stile di Tinky Winky.

1) Se viene instaurato un regime di protezione europeo, i permessi rilasciati da ciascuno Stato UE hanno validita' territoriale limitata (non consentono di norma la circolazione).

2) Se il regime e' invece puramente italiano si applicano le disposizioni seguenti:

a) data l'abrogazione di una serie di disposizioni della Convenzione di Schengen e il fatto che l'Italia ha segnalato alla Commissione, a suo tempo, che tutti i permessi di soggiorno (salvo pochissime eccezioni) rientrano nella nozione definita dal Regolamento 562/2006, anche un permesso di soggiorno temporaneo garantisce, se gli altri requisiti sono soddisfatti, la libera circolazione breve (fino a tre mesi) in area Schengen;

b) tra i requisiti figura quello delle risorse. Il tunisino "ricco" potrebbe circolare, quello povero in canna no. Analogo problema lo incontra il tunisino privo di passaporto valido;

c) la Francia (la uso come esempio) puo', se lo ritiene opportuno, ripristinare i controlli sistematici alla frontiera italo-francese (altrimenti vietati dalla Convenzione di Schengen e dalle disposizioni derivate);

d) se la Francia effettua i controlli, e cittadini tunisini titolari di permesso rilasciato dall'Italia si presentano alla frontiera italo-francese, puo' essere respinto quello povero o privo di passaporto, ma non quello con risorse sufficienti e passaporto;

e) se la Francia non ripristina i controlli, puo' comunque procedere a controlli sul territorio. Se intercetta il tunisino titolare del permesso italiano privo di requisiti, questi deve tornarsene in Italia. Se non lo fa, la Francia puo' espellerlo, nei modi previsti dalla normativa francese, verso la Tunisia o verso l'Italia, che gli ha rilasciato il permesso;

f) se invece la Francia intercetta sul proprio territorio un tunisino privo dei requisiti, ma anche del permesso italiano, puo' solo espellerlo verso la Tunisia, con tutte le difficolta' che questo comporta.

Tante coccole
sergio briguglio

8 aprile 2011

osservazioni sul dpcm

Cari amici,
nel messaggio precedente vi ho segnalato il testo del DPCM approvato dal Consiglio dei ministri.

Qui di seguito vi propongo alcune considerazioni:

1) All'articolo 1 si chiarisce che le misure di protezione temporanea riguardano solo cittadini appartenenti a paesi del Nord Africa, sbarcati tra l'inizio dell'anno e la mezzanotte del 5 Aprile. Trovo discutibile questa limitazione, dal momento che esclude cittadini di altre nazionalita' (es.: di paesi dell'Africa sub-sahariana o del Corno d'Africa), a meno che non si dia dell'espressione Nord Africa una interpretazione molto ampia. Mi auguro che vengano date prontamente indicazioni per rimuovere ogni ambiguita'.

2) All'art. 2 co. 1 si stabilisce che alle persone che rientrano nella categoria dei beneficiari della protezione e' rilasciato un permesso per motivi umanitari, della durata di sei mesi, in base ad art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999. Si tratta di un permesso abbastanza "forte", dal momento che consente lo svolgimento di attivita' lavorativa subordinata o autonoma (art. 14, co. 1, lettera c DPR 394/1999).

L'art. 14, co. 3 dello stesso DPR sembra consentire la conversione, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei presupposti. Non gasterebbe una precisazione, dato che quel comma e' stato scritto quando i permessi per motivi umanitari non erano ancora stati inseriti nel novero di quelli che consentono lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, e non e' del tutto evidente che la possibilita' di conversione si estenda a tali permessi.

3) Sempre l'art. 2, co. 1 chiarisce che il permesso puo' essere rilasciato anche in mancanza di passaporto o di risorse sufficienti (il riferimento e' all'art. 9, co. 6 del DPR citato). Il punto e' rlevante per quanto si dira' tra poco.

4) All'art. 2, co. 2 vengono elencati i casi di esclusione dal regime di protezione. Si tratta di persone che abbiano fatto ingresso al di fuori del periodo indicato, o che abbiano gia' subito un provvedimento di espulsione prima dell'inizio dell'anno (con divieto di reingresso ancora pendente). Vengono anche esclusi i soggetti pericolosi (appartenenza a categorie per le quali e' stata o puo' essere applicata una misura di prevenzione, denunce pendenti o condanne per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.). Non rilevano le condanne per violazione del divieto di reingresso o per mancato ottemperamento all'ordine del questore.

5) All'art. 2, co. 3 si fa una affermazione inutile e incauta. Si dichiara che il permesso in questione consente al titolare che sia anche in possesso di un documento di viaggio la libera circolazione in Area Schengen. A parte gli errori formali (la Convenzione di Schengen viene ringiovanita) e una certa sciatteria nel riferimento a non meglio precisata "normativa comunitaria", osservo quanto segue:

a) scrivere in un DPCM che la libera circolazione e' consentita non serve minimamente a determinare questo fatto; sarebbe stato meglio lasciare questa segnalazione ai comunicati;

b) i requisiti per la libera circolazione vengono indicati in modo pericolosamente impreciso. Intanto, il passaporto deve essere in corso di validita'. In secondo luogo, l'interessato deve essere in possesso delle risorse previste, per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, dal paese in cui vuole recarsi. Infine, la persona non deve essere stata segnalata per la non ammissione nell'Area Schengen (per esempio, a seguito di vecchie espulsioni) ne' deve risultare pericolosa;

c) non viene detto che la libera circolazione di cui si parla e' quella per soggiorno breve (fino a tre mesi).

Notate che possesso di un passaporto valido e disponibilita' di risorse sufficienti non sono richiesti ai fini del rilascio del permesso per motivi umanitari.

Osservo come piu' precisa, sulla questione della libera circolazione, sia stata la circolare del Ministro dell'interno francese (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/aprile/circ-interni-francia-6-4-11.pdf).

6) L'art. 2 co.4 specifica che il permssso va richiesto entro 8 giorni (lavorativi?) dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale. E' un termine molto breve, a mio parere. Il Ministero dell'interno dovra' essere pronto, al momento della pubblicazione in Gazzetta, a dare tutte le indicazioni utili.

Le modalita' per la presentazione della domanda sono quelle generalmente applicabili. Per questo tipo di permessi la domanda e' presentata direttamente in questura (utilizzando i commissariati di zona?), non tramite Poste.

7) L'art. 2, co. 5 stabilisce che chi abbia ricevuto altro permesso puo', se lo ritiene opportuno, chiederne la conversione nel permesos per motivi umanitari. La cosa e' senz'altro vantaggiosa per chi abbia ricevuto un permesso per cure (che non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa ne' libera circolazione intraeuropea). Il vantaggio puo' esservi anche per chi abbia presentato una domanda di asilo sapendo che la richiesta e' infondata: il permesso per richiesta asilo non consente, per i primi sei mesi, lo svolgimento di attivita' lavorativa; anche quando lo svolgimento di tale attivita' diventa legittimo, comunque, il permesso non puo' essere convertito in un permesso per lavoro.

8) Il comma 6 stabilisce che a chi abbia gia' chiesto asilo il permesso puo' essere rilasciato solo a condizione che rinunci alla richiesta o dopo che l'istanza e' stata rigettata. Il comma 7, per contro, chiarisce che chi ottenga il permesso per motivi umanitari puo' comunque presentare domanda di asilo. A me sembra che quanto stabilito dal comma 6 (benche' scritto a somiglianza di disposizioni applicabili in caso di applicazione di un regime di protezione europeo) danneggi inutilmente coloro che abbiano provveduto subito a presentare domanda di asilo rispetto a coloro (quelli del comma 7) che ci stanno ancora pensando su. Ma forse mi sfugge qualcosa.

9) In caso di rifiuto del permesso, lo straniero e' respinto (in modo coattivo). In caso di revoca, e' espulso, l'espulsioen e' eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera solo se vi sia rischio di elusione dell'intimazione a lasciare il territorio dello Stato. Quest'ultima e' la prima disposizione (giuridicamente fondata) che tiene conto delle disposizioni self executing della Direttiva 2008/115/CE (la Direttiva rimpatri). Puo' farlo, a dispetto delle norme vigenti in Italia, perche' e' adottata in deroga alle altre disposizioni del Testo Unico. Ma questa e' solo una curiosita' per addetti ai lavori...

Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.: non ho tempo di rileggere. Perdonate eventuali strafalcioni.






dpcm 5/4/2011

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/aprile/dpcm-5-4-2011.pdf
troverete il testo del DPCM adottato dal Governo per l'istituzione di
un regime di protezione temporanea ex art. 20 T.U. in favore delle
persone sbarcate dall'inizio dell'anno alla mezzanotte del 5/4/2011.

Ringrazio l'ASGI che me l'ha inviato.

Piu' tardi, un commento.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 aprile 2011

libera circolazione: permesso ex art. 20 e ammontare delle risorse

Cari amici,
torno, per maggior chiarezza, su una delle affermazioni contenute nei miei messaggi di ieri: quella relativa al diritto di libera circolazione intra-Schengen per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato parte della Convenzione.

Da alcuni comunicati si evince, infatti, che la Francia esprime delle perplessita' sul fatto che un permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia in base ad una misura di protezione temporanea ex art. 20 D. Lgs. 286/1998 possa essere validamente utilizzato ai fini della libera circolazione di breve durata.

Le considerazioni che riporto qui sotto sono frutto di scambi di idee con Chiara Favilli, che pero' non e' responsabile di eventuali sciocchezze in esse contenute.

L'art. 21 della Convenzione recita, nella forma attualmente vigente:

"Articolo 21
1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi per semestre nel territorio degli altri Stati membri, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
...
3. Le Parti contraenti comunicano al comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.
..."

L'art. 1 della Convenzione riporta la definizione di titolo di soggiorno:

"Titolo di soggiorno: l'autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno."

Credo - ma posso sbagliare - che l'elenco di cui al comma 3 dell'art. 21 sia stato rimpiazzato dall'elenco dei permessi di soggiorno stilato in base all'art. 34, co. 1, lettera a) del Regolamento CE n. 562/2006 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/giugno/reg-ce-562-2006.pdf). Tale Regolamento ha rimpiazzato, come detto ieri, buona parte delle disposizioni della Convenzione stessa (non, pero', gli articoli citati in precedenza). La definizione di permesso di soggiorno riportata dall'art. 2, punto 15 del Regolamento CE n. 562/2006 e' la seguente:

"15) «permesso di soggiorno»:
a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi;
b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi
della lettera a) o di una domanda d'asilo;"

La lista dei permessi di soggiorno comunicata dai diversi Stati membri e' alla pagina http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=435271:cs&lang=it&list=435271:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte


Per l'Italia, sono previsti, tra gli altri, questi titoli di soggiorno:

- Carta di soggiorno (oggi permesso CE per soggiornanti di lungo periodo)
- Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:
1. Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino
2. Permesso di soggiorno per cure mediche
3. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

Notate che i permessi di soggiorno da escludere sono indicati esplicitamente, restando quindi inclusi tutti gli altri.

Nel tempo sono state apportate alcune modifiche alla lista dei vari paesi. In occasione delle vacanze estive del 2007, èer esempio, l'Italia, per consentire uscita e reingresso degli stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno con attraversamento di frontiere interne, comunico' la seguente aggiunta transitoria:

"Tipo di permesso di soggiorno suppletivo
- Ricevuta Speciale di Poste Italiane Spa della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
L'uso di detta ricevuta é possibile esclusivamente insieme con il passaporto dello straniero ed il permesso di
soggiorno scaduto. Questa ricevuta sarà valida fino al 30 ottobre 2007."

In base al Regolamento 562/2006, il titolare di permesso di soggiorno che si presenti alla frontiera esterna dell'Area Schengen e sia in possesso degli altri requisiti e' ammesso (art. 5, co. 1, lettera b) a circolare nell'intera Area per un periodo di tre mesi (fermo restando il suo diritto di soggiornare piu' a lungo nel paese che gli ha rilasciato il titolo). Quando invece lo stesso straniero si presenti alla frontiera privo degli altri requisiti richiesti per l'esercizio di tale diritto ha solo la facolta' di transitare negli altri Stati Schengen per raggiungere lo Stato che ha rilasciato il permesso (art. 5, co. 4, lettera a).

Benche' quindi nel Regolamento 562/2006 non venga affrontato il tema della libera circolazione breve con lo stesso dettaglio con cui e' affrontato negli articoli ancora in vigore della Convenzione, e' evidente come la nozione di permesso di soggiorno cui fa riferimento il Regolamento non possa che essere coincidente con quella di titolo di soggiorno cui si riferisce la Convenzione.

Supponiamo, infatti, per assurdo, che un permesso di soggiorno particolare (es.: quello rilasciato in base all'art. 20 D. Lgs. 286/1998) non rientri nella nozione di titolo di soggiorno ai sensi della Convenzione e non abiliti quindi il titolare ad attraversare la frontiera interna italo-francese per fruire della libera circolazioen di cui all'art. 21 della Convenzione. A quel titolare basterebbe uscire dall'Area Schengen (per esempio, tornando per un paio di giorni in Tunisia) e fare un nuovo ingresso nella stessa Area dalla frontiera esterna francese (in base ad art. 5, co. 1, lettera b del Regolamento). Potrebbe allora, se in possesso degli altri requisiti, fermarsi in Francia per tre mesi prima di raggiungere l'Italia. Il che vanifica l'ipotizzata restrizione.

Concludo segnalandovi, con riferimento alla questione del requisito economico, il documento contenente, al netto di successivi aggiornamenti, l'ammontare delle risorse richiesto per ciascuno Stato membro ai fini della libera circolazione: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=435175:cs&lang=it&list=446917:cs,449873:cs,435175:cs,425157:cs,418138:cs,418137:cs,403014:cs,403013:cs,403012:cs,425588:cs,&pos=3&page=3&nbl=31&pgs=10&hwords=importi%20di%20riferimento~562~&checktexte=checkbox&visu=#texte


Cordiali saluti
sergio briguglio

6 aprile 2011

errata corrige

Cari amici,
nel precedente messaggio ho citato a sproposito alcune disposizioni non piu' in vigore. Me l'hanno fatto notare Chiara Favilli e Sergio Ferraiolo, che ringrazio.

In particolare, le disposizioni che consentono il rispistino dei controlli di frontiera sono ora quelle del Capo II del Regolamento CE n. 562/2006 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/giugno/reg-ce-562-2006.pdf), essendo stato abrogato l'art. 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

E' stato abrogato anche l'art. 5, co. 2 della Convenzione (quello che assegnava una validita' territoriale limitata al titolo di soggiorno rilasciato allo straniero da respingere, accolto per motivi umanitari.

E' invece in vigore l'art. 21 della Convenzione, che consente la circolazione fino a tre mesi del titolare di un permesso di soggiorno. Cosi', non dovrebbe essere rilevante ai fini del trasferimento temporaneo in Francia il motivo per cui un permesso e' stato rilasciato.

E' vero invece che tra i requisiti previsti perche' lo straniero possa avvalersi della libera circolazione fino a tre mesi c'e' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti. Molti dei tunisini che tenteranno di trasferirsi in Francia potrebbero essere nell'impossibilita' di dimostrare tale disponibilita'. Se la Francia procedera' al ripristino dei controlli di frontiera in base al Capo II del regolamento citato, potrebbe avere buon gioco nel respingere alla frontiera interna tutti coloro che non dispongono di mezzi di sostentamento.

Se invece la Francia si limitera' ad effettuare controlli sul proprio territorio, potra' applicare a quanti non soddisfino o non soddisfino piu' i requisiti i primi tre commi dell'art. 23 della Convenzione:

"1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.
3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.
4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti."

Sembra, dalla lettura di questi commi, che la Francia possa comunque accompagnare le persone da allontanare alla frontiera italo-francese, dal momento che, se l'Italia ha rilasciato un permesso di soggiorno, e', per definizione, uno Stato disposto a riammettere l'interessato.

Chiedo venia per le sciocchezze contenute nel messaggio precedente.

Cordiali saluti
sergio briguglio

accordo italia-tunisia e dpcm: ulteriori considerazioni

Cari amici,
in attesa di conoscere i dettagli dell'accordo raggiunto ieri con la Tunisia, vi propongo alcune considerazioni.

1) E' un fatto positivo che la conclusione dell'accordo preceda, temporalmente e logicamente, l'adozione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) ex art. 20 D. Lgs. 286/1998. Come pure e' positivo che, stando a quanto annunciato nei comunicati, il governo preveda il rilascio straordinario di permessi solo per chi sia gia' sbarcato (e non, invece, per chi sbarchera' nei prossimi mesi). Una linea piu' arrendevole avrebbe prodotto un effetto richiamo insostenibile.

E' possibile, naturalmente, che l'effetto richiamo si verifichi comunque, ma sarebbe stato folle legittimarlo con DPCM.

2) I contenuti dell'accordo sembrano tuttavia piuttosto deboli. In alcuni comunicati si legge: "basterà il riconoscimento come cittadino tunisino da parte di un agente consolare della Tunisia per far scattare il rimpatrio, senza bisogno di schede dattiloscopiche". Questo non rappresenta una novita'. Nell'accordo siglato nel 1998 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/marzo/accordo-italia-tunisia-1998.pdf) era gia' previsto che il rimpatrio si potesse effettuare sulla base del riconoscimento da parte dell'autorita' consolare tunisina (Cap. II, par. 6); alla trasmissione delle schede dattiloscopiche si procedeva solo in caso di mancato riconoscimento.

Inoltre - e mi sembra il punto piu' rilevante - l'accordo si limita a prevedere il rimpatrio di coloro per i quali sia in qualche modo accertata la cittadinanza tunisina. Un accordo efficace dovrebbe invece prevedere la disponibilita' da parte della Tunisia a riammettere coloro che, semplicemente, provengano da quel paese. Questo infatti consentirebbe di aggirare l'ostacolo rappresentato dall'occultamento dei documenti di identita' e dal comprensibile atteggiamento ostruzionistico di chi sbarchi illegalmente.

3) Si e' detto che il rilascio di permessi per motivi umanitari a quanti siano sbarcati fino ad oggi consentirebbe loro di circolare liberamente, per un periodo di durata non superiore a tre mesi, in ambito Schengen.

Credo che la Francia (per esempio) potrebbe far valere contro questa tesi l'art. 5, co. 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/conv-schengen.html):

"2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti."

La Francia potrebbe allora ricorrere all'art. 2, co. 2 della Convenzione:

"2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti."

Il ripristino dei controlli di frontiera consentirebbe alla Francia di respingere alla frontiera italo-francese i tunisini accolti per motivi umanitari dall'Italia.

E' vero pero' che l'art. 21, co. 1 della Convenzione recita:

"1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata."

Per evitare i respingimenti da parte della Francia basterebbe allora che il DPCM (con il quale si puo' derogare alle altre disposizioni del D. Lgs. 286/1998) preveda il rilascio di permessi per motivi di lavoro subordinato. Il permesso perderebbe cosi' qualunque traccia del fondamento giuridico straordinario che ne ha consentito il rilascio, e nessun poliziotto francese potrebbe obiettare la validita' territoriale limitata del permesso al tunisino che si presenti alla frontiera di Ventimiglia.

Da notare che i due permessi offirebbero al titolare le stesse facolta'.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 aprile 2011

possibili provvedimenti rispetto ai fatti di lampedusa

Cari amici,
vi propongo alcune riflessioni sulla questione Lampedusa. Le ho esposte, in parte, nel corso di una trasmissione sul tema messa in rete dalla web TV Youdem (http://www.youdem.tv/VideoDetails.aspx?id_video=d1ee4532-74f0-42ea-8fc1-4db03b2db0c0).

Nel proporvele, ho chiaro che si tratta di un punto di vista molto parziale e basato su informazioni e dati tutt'altro che definitivi. Vi saro' grato quindi se mi farete avere osservazioni critiche.

Parto da alcune affermazioni:

I) I diritti fondamentali delle persone, quali il diritto d'asilo, devono essere tutelati senza alcuna considerazione di opportunita' o di convenienza. Il perseguimento dei legittimi interessi degli individui puo' invece trovare un limite nell'interesse, non meno legittimo, di altri individui e/o di una comunita'.

II) La sovranita' di uno Stato e' cosa troppo importante perche' altri Stati o singoli individui possano disporne a piacimento.

III) Le norme sull'immigrazione in vigore in Italia tengono in scarso conto - lo riconoscono ormai quasi tutti - la realta' dei movimenti migratori. Vi sono pero' violazioni di queste norme, tacitamente accettate da un ventennio, che riavvicinano la prassi di gestione del fenomeno al dato reale (un esempio e' l'overstaying, con la susseguente regolarizzazione ottenuta con l'uso improprio del decreto-flussi). Ve ne sono altre (l'attraversamento del Canale di Sicilia, tra queste), che mettono a repentaglio la vita di chi le attua e l'equilibrio della comunita' che le subisce (es.: la comunita' lampedusana).

IV) Quando due Stati siano separati dal mare e vi sia un flusso di immigrazione illegale da uno Stato all'altro, il diritto internazionale offre a quest'ultimo strumenti molto scarsi a sostegno della riammissione dei migranti nel primo. Il diritto consuetudinario impone infatti allo Stato da cui origina il flusso di riammettere i migranti in base al presupposto di appartenenza, non a quello, piu' ampio, di semplice provenienza.

V) Lo Stato italiano deve muoversi, in questo momento, tenendo conto di tre obiettivi:

a) tendere una mano alle popolazioni della sponda meridionale del Mediterraneo, in una fase di rinnovamento intrinsecamente positivo;

b) affermare la propria sovranita' nelle decisioni che riguardano la gestione interna (e' l'Italia che decide se derogare alle proprie disposizioni interne; non gli altri Stati, ne' i cittadini di un altro paese);

c) dare un segnale che non incoraggi, per il futuro, i flussi via mare, quando questi siano mossi non dall'esigenza di tutelare un diritto, ma dal semplice perseguimento di un legittimo interesse.

Da queste premesse, ricavo, tenendo conto della normativa vigente, le considerazioni seguenti:

1) Chi chiede protezione internazionale ha ovviamente diritto a veder esaminata la sua richiesta, con le procedure ordinarie.

2) Per chi non chiede protezione si aprono tre strade (piu' una di cui diro' alla fine):

a) l'adozione di un regime comunitario di burden sharing, sulla base di una decisione del Consiglio europeo con la quale si riconosce l'esistenza di un afflusso di massa (Direttiva 2001/55/CE). A tale decisione farebbe seguito l'applicazione del D. Lgs. 85/2003 e la conseguente adozione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex art. 20 D. Lgs. 286/1998, con il quale si definisce, in ambito nazionale, il regime di protezione temporanea;

b) l'adozione autonoma da parte dell'Italia, di un DPCM ex art. 20 D. Lgs. 286/1998 e del corrispondente regime di protezione temporanea, con possibile deroga alle altre disposizioni di legge. In Italia un provvedimento di questo genere e' stato adottato nel 1999, in occasione dell'esodo dal Kossovo (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/dpcm-12-5-1999.pdf);

c) il respingimento in base alle ordinarie disposizioni del D. Lgs. 286/1998.

3) La soluzione 2a ha l'indubbio pregio di responsabilizzare l'intera Unione europea in relazione ad una situazione che la riguarda non meno - certamente - di quanto la riguardi la guerra civile libica. Che gli altri Stati membri della UE siano restii ad accettarla e' comprensibile. L'Italia, pero', ha uno strumento molto semplice di pressione: l'adozione autonoma di un regime di protezione temporanea con rilascio di permessi di soggiorno per motivi umanitari a tutti coloro che siano sbarcati in questi ultimi due mesi (soluzione 2b). Ne seguirebbe, per costoro, liberta' di circolazione intra-europea di breve durata (fino a tre mesi). Il permesso per motivi umanitari e' incluso, infatti, tra quelli che consentono tale circolazione. Dopo un po', la Francia (per esempio) sarebbe costretta a ricevere un flusso di "turisti" tunisini soggiornanti in Italia, senza avere alcuna possibilita' di rinviarli in Italia prima che siano scaduti i tre mesi e con scarse probabilita' di rintracciarli al termine di tale periodo.

Notate che, invece, l'adozione di un regime comunitario di protezione temporanea ai sensi della Direttiva 2001/55/CE impedirebbe ai beneficiari di lasciare il territorio dello Stato cui e' toccato di accoglierli (art. 11 Direttiva 2001/55/CE e art. 10 D. Lgs. 85/2003). Permetterebbe, quindi, restituzioni analoghe a quelle viste in questi giorni alla frontiera di Ventimiglia.

4) Le soluzioni 2a o 2b vanno benissimo per chi e' arrivato, ma mandano un segnale chiaro di invito alle popolazioni non europee del bacino del Mediterraneo: venite a Lampedusa, che' la cosa funziona. Se si manda un tale messaggio, e' possibile che il flusso vada fuori controllo. Puo' essere forse un modo diretto ed efficace di cooperare alla crescita dei paesi nordafricani. Vietato pero', poi, strapparsi le vesti perche' un barcone affonda e muoiono dei bambini. Vietato anche strapparsi le vesti in caso di ripresa di una politica di respingimenti in mare del tipo di quella praticata dal governo italiano negli ultimi due anni.

5) Se, sulla base della considerazione precedente, si opta per la soluzione 2c (respingimento), il problema e', oggi, la riammissione in Tunisia. C'e' un accordo del 1998 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/marzo/accordo-italia-tunisia-1998.pdf) con il quale la Tunisia si impegna a riprendere in tempi brevissimi (quattro giorni, inclusi quelli festivi, per il rilascio di un lasciapassare) le persone da allontanare, a condizione che sia dimostrata la loro nazionalita' (notate: non la provenienza, come buon senso vorrebbe). La dimostrazione puo' basarsi, oltre che sul possesso di documenti di identita', anche su una semplice dichiarazione dell'interessato (Cap. II, paragrafo 5, dell'Accordo).

Notate che sulla base di quest'accordo la Tunisia ha ottenuto, dal 1998 a quest'anno, quote riservate nell'ambito del decreto-flussi (29.350 ingressi in totale), oltre alla possibilita' di chiamata di lavoratori stagionali.

6) Questi essendo i termini dell'accordo vigente, come ottenere la collaborazione dell'interessato (nella forma di esibizione di documenti o dichiarazione di nazionalita')? Un modo e' quello di utilizzare, in modo diverso da quello standard, lo strumento di cui all'art. 20 T.U.: si adotta un DPCM che preveda

a) la compilazione di liste contenenti le generalita' e la cittadinanza dei cittadini stranieri sbarcati fino al giorno di pubblicazione del decreto;

b) il rilascio di un visto di ingresso (nota bene) a chi, iscritto nelle liste, ne faccia richiesta entro un certo termine;

c) il rilascio, a chi faccia ingresso con tale visto, di un permesso per motivi umanitari, con facolta' di svolgimento di attivita' lavorativa e di studio, e con possibilita' di conversione in altro permesso.

Notate che scopo di una misura di questo genere (che puo' certamente essere giudicata poco lineare) e' quello di conciliare l'esigenza di prospettive economiche per chi e' (gia') sbarcato con l'esigenza dello Stato italiano di effettuare, senza ostacoli impropri, il respingimento.

Notate anche che la deroga alle disposizioni vigenti non investirebbe disposizioni relative a sanzioni penali. Quelle relative al reato di soggiorno illegale gia' prevedono, infatti, che in caso di allontanamento effettivamente eseguito (cosa possibile, una volta accertata la nazionalita') il giudice di pace pronunci sentenza di non luogo a procedere.

7) Quale che sia la soluzione adottata tra quelle di cui al punto 2, e' assolutamente necessario negoziare con la Tunisia, come pure con gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, un accordo piu' efficace di quello esaminato: un accordo che condizioni la riammissione alla semplice dimostrazione di provenienza, anziche' di nazionalita'.

In cambio, la Tunisia (o qualunque altro paese contraente) potrebbe ottenere, oltre ad altri vantaggi commerciali, una congrua quota di ingressi per lavoro e per formazione per i prossimi anni, nonche' un impegno a realizzare progetti di formazione all'estero ex art. 23 D. Lgs. 286/1998 e, nei fatti, una facilitazione nel rilascio dei visti di ingresso per turismo.

Notate che quest'anno, a fronte di una quota riservata alla Tunisia di 4.000 ingressi, sono state presentate piu' di 11.500 domande. Un ampliamento delle quote, unitamente ad una facilitazione del rilascio di visti di ingresso per turismo consentirebbe un significativo assorbimento di overstayers tunisini. Che differenza c'e' - direte voi - tra l'assorbimento di overstayers e quello di sbarcati? Il primo corrisponde all'andamento fisiologico dell'immigrazione in Italia (almeno finche' le leggi non verranno cambiate), il secondo a un rischio grave per le persone, ad uno stravolgimento della vita della comunita' lampedusana e ad una violazione difficilmente accettabile della sovranita' nazionale.

Un'osservazione: la collaborazione del paese-controparte dovrebbe consistere nel riprendere il cittadino respinto quando questi sia partito dalle coste del paese stesso, non nell'impedire alla gente di partire da quelle coste: questo, infatti, mette a repentaglio il diritto d'asilo di chi, per qualunque ragione, stia fuggendo da rischi per la vita o per la liberta', e non e' molto diverso dal vituperato respingimento in mare.

8) Diverso e' il problema se l'ostacolo non consiste nell'accertamento della nazionalita', ma piuttosto nel rifiuto della Tunisia di applicare l'accordo. Se questo e' il caso, la normativa sull'immigrazione non c'entra nulla. E' un problema di politica estera, e si tratta di dimostrare che esistono vie di mezzo ragionevoli tra il baciare la mano ai capi di Stato e il bombardare i loro paesi.

9) Se nessuna di queste soluzioni piace, si puo' sempre adottare (rectius: continuare ad adottare) la soluzione all'italiana. E' sufficiente trasferire le persone sbarcate in Centri di accoglienza o in CARA. Si tratta di centri che lo straniero puo' lasciare in qualunque momento. Perche' tale collocazione abbia fondamento giuridico occorre che la persona manifesti l'intenzione di chiedere asilo prima che a suo carico venga adottato un provvedimento di respingimento; ma, insomma, e' sufficiente non essere troppo solleciti nell'adottare un tale provvedimento... Mi risulta che, in queste settimane, di quanti sono stati portati via da Lampedusa, circa 9.500 persone sono state ospitate in tali centri aperti, con oltre 7.000 casi di sopravvenuta irreperibilita'. Se poi l'interessato proprio non vuole chiedere asilo, se ne dispone il trattenimento in CIE, scoprendo subito dopo che i CIE sono saturi: gli si da' allora l'ordine questorile di lasciare l'Italia entro cinque giorni, e, trascorso quel termine, non ci si affanna troppo a verificare che abbia ottemperato all'ordine.

Cordiali saluti
sergio briguglio