22 ottobre 2015

quadro della normativa aggiornato

Cari amici,
potrete trovare il quadro della normativa in materia di cittadini non italiani, aggiornato al 30/9/2015, alla pagina http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2015/settembre/sinottico-normativa-49.html.

L'aggiornamento include le modifiche apportate dall'entrata in vigore della Legge 107/2015, del Decreto Legislativo 151/2015 e del Decreto Legislativo 142/2015.

Cordiali saluti
sergio briguglio

21 ottobre 2015

nuova collocazione dell'archivio

Cari amici,
il mio archivio e' ora nuovamente consultabile sul sito dell'ASGI, all'indirizzo http://briguglio.asgi.it.

Sono molto grato all'ASGI, che ha accettato di ospitarlo. In particolare, sono grato a Matteo Micalella e Silvia Canciani, che mi hanno aiutato nell'operazione di trasferimento.

Ringrazio anche tutte le persone che mi hanno offerto, a titolo personale o a nome dell'organizzazione di cui fanno parte, analoga ospitalita'; in particolare, sperando di non dimenticare nessuno, Ugo Melchionda, Franco Pittau, Raffaele Miele, Salvatore Geraci, Antonella Consolo, Lucia Chieppa, Laura Badaracchi, Valeria Ferraris, Gianluca Meneghello, Emmanuela Bertucci, Mercedes Frias, Giulia Capitani, Fiorella Rathaus, Francesca Patrizi, Bruno Ciancio, Andrea Parisi, Katia Scannavini, Francesco Palombi, Filippo Miraglia, Alfio Di Mambro e Stefano Pasta.

E' possibile che sia stato commesso qualche errore tecnico nel trasferimento. Segnalazioni in proposito saranno benvenute.

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 ottobre 2015

cittadinanza

Cari amici,
ieri la Camera ha completato l'esame degli articoli della proposta di legge di riforma della normativa sulla cittadinanza.

Rispetto al testo unificato proposto dalla relatrice Marilena Fabbri (PD), sono stati approvati alcuni emendamenti. I piu' importanti riguardano

1) la possibilita' per il disabile grave, incapace di esprimere la propria volonta', di essere surrogato dal tutore in tutti gli atti richiesti per l'acquisto della cittadinanza, dal suo rappresentante legale. L'assenza di una previsione esplicita nella normativa vigente ha impedito, in molti casi, al disabile straniero di diventare cittadino italiano.

2) una norma transitoria che consentira' (in caso di approvazione definitiva) a quanti posseggano i requisiti soggettivi che, con l'entrata in vigore della riforma, consentirebbero loro di acquisire la cittadinanza, ma per i quali siano irrimediabilmente scaduti i termini per la presentazione delle relative istanze (il compimento del ventesimo anno d'eta'), di avvalersi delle nuove norme purche' presentino istanza entro un anno dall'entrata in vigore della legge. L'istanza potra' essere rigettata solo nel caso in cui allo straniero sia stata rifiutata la naturalizzazione in base a motivi legati alla sicurezza dello Stato, o che, per gli stessi motivi, siano stati adottati a suo carico provvedimenti di allontanamento. La norma transitoria si applica solo al caso dello ius culturae, a non a quello dello ius soli temperato, per il semplice fatto che in quest'ultimo caso e' richiesto il possesso, da parte di un genitore, della carta di soggiorno; e questo tipo di permesso e' stato istituito nel 1998: i piu' anziani dei potenziali beneficiari della norma sono quindi, per definizione, ancora minorenni (2015-1998=17).

3) l'acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minorenne del neo-italiano residente in Italia, a prescindere dal requisito di convivenza col genitore. Non e' chiaro dalla formulazione se il requisito di residenza in Italia debba valere al momento dell'acquisto di cittadinanza da parte del genitore o in qualunque momento successivo. La questione e' rilevante per i minori che dovessero entrare in Italia a seguito di ricongiungimento successivo a tale acquisto. E mi chiedo sempre perche', quando il Parlamento esamina una proposta di legge, non venga chiesto a un organo tecnico un parere preventivo sull'esistenza di eventuali problemi interpretativi (almeno i piu' evidenti).

Se la proposta verra' approvata dal Senato, avremo una normativa sulla cittadinanza certamente molto piu' favorevole agli stranieri di seconda generazione. Trovo che il testo approvato dalla Camera presenti un solo difetto macroscopico: viene legificata, pur con qualche attenuazione, l'improvvida definizione di "residenza legale" oggi contenuta nel regolamento di attuazione della legge 91/1992. E mentre, fino ad oggi, il fatto che la definizione si trovasse in un regolamento (ossia, in un atto amministrativo del Governo) aveva consentito a molti giudici di considerarla illegittima, l'inserirla in una norma di legge la rendera' molto piu' rilevante. Il punto critico e' che, attenuazioni a parte, si considera legalmente residente lo straniero che risiede "avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica". La condizione relativa all'iscrizione anagrafica rappresenta una restrizione abnorme e dannosa: abnorme, perche', mentre il rispetto delle norme su ingresso e soggiorno e' condizione necessaria perche' lo straniero sia legittimato a soggiornare, la mancata iscrizione anagrafica (sanzionata con l'ammenda da uno a 5 euro!) non fa venir meno il diritto dello straniero a tale iscrizione, ne' rileva ai fini del rapporo tra lo straniero stesso e la comunita' nazionale; restrizione dannosa, perche' moltissimi stranieri hanno scarsissima informazione sui loro obblighi in materia. Sarebbe bastato stabilire che si considera legalmente residente lo straniero legalmente soggiornante.

Appendo qui sotto il testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Camera. Notate che non si tratta di un testo ufficiale, dato che fino a ieri sera la formulazioen degli emendamenti riportati sul sito della Camera oscillava...

Cordiali saluti
sergio briguglio


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ART. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

 

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto  nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale »;

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori (...) »;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: « non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

« ART. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti

per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta giudiziale gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10. 

ART. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini ».

 

ART. 2.

(Disposizioni di coordinamento e finali).

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare ».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al de-

creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile ».

4. (...)

5. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

6. Il regolamento di cui al comma 5 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni

 

Art. 2-bis.  
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal medesimo articolo 1 comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale. L'ufficiale della stato civile che riceve l'istanza, verificati i requisiti di cui al citato articolo 4, comma 2-bis, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.  

2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.