25 settembre 2007

sommario decreto legislativo "status"; ddl riforma

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/settembre/somm-d-lgs-status.html
troverete un sommario ragionato (con le mie osservazioni in nota a
pie' di pagina) dello schema di decreto legislativo che recepisce la
Direttiva 2004/83/CE (relativa allo status di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale).

Oggi, come probabilmente gia' sapete, dovrebbe cominciare l'esame del
ddl Amato-Ferrero da parte della Commisisone affari costituzionali
della Camera.

Cordiali saluti
sergio briguglio

17 settembre 2007

sommario schemi di decreto legislativo

Cari amici,
alla pagina di settembre 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il sommario di
due schemi di decreto legislativo varati nel luglio scorso dal
Governo.

Il primo sommario e' relativo allo schema di decreto legislativo che
disciplina ingresso e soggiorno di ricercatori
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/luglio/schema-d-lgs-dir-71-05.html),

in recepimento della Direttiva 2005/71/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/ottobre/direttiva-71-2005.pdf).

Il secondo sommario e' relativo allo schema di decreto legislativo
che disciplina ingresso e soggiorno di studenti, alunni, tirocinanti e volontari
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/schema-d-lgs-dir-114-04.html),
in recepimento della Direttiva 2004/114/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/settembre/direttiva-114-2004.pdf).

Nelle note a pie' di pagina di ciascun documento troverete le mie
osservazioni.

Vi saro' grato se mi farete avere le vostre.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 settembre 2007

sull'allontanamento di comunitari privi di risorse


----- Original Message ----- Sent: Thursday, September 06, 2007 12:36 PM
Subject: sull'allontanamento di comunitari privi di risorse


Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero portare alla Vostra attenzione una questione di cui si sta discutendo molto in questi giorni, e in modo a mio parere non del tutto preciso.


La Direttiva 2004/38/CE stabilisce che i cittadini comunitari e i loro familiari stranieri beneficiano comunque, a prescindere dalla loro capacita' reddituale, del diritto di soggiorno per periodi di durata inferiore a tre mesi.


Per soggiorni di tale durata non sono previsti adempimenti amministrativi, e l'art. 14 della Direttiva garantisce che
"1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante."


Il D. Lgs. 30/2007 ha recepito in modo inappropriato questa disposizione, stabilendo, all'art. 13, che
"1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica."


Dico che il modo e' inappropriato perche' in nessun momento, in base all'art. 6 (quello sul soggiorno breve), e' richiesto all'interessato di dimostrare il possesso delle risorse di cui all'art. 9, comma 3 (che concerne invece l'iscrizione anagrafica per soggiorni di durata superiore a tre mesi).


Mi si puo' obiettare che la disposizione e' applicabile in sede di controllo sul territorio. Tuttavia, dovendo dimostrare la disponibilita' di risorse per il periodo di soggiorno residuo, e non essendo la durata di questo quantificabile se non da parte dell'interessato, questi potra' agevolmente superare il controllo dichiarando che intende proprio lasciare l'Italia in serata...


L'unica condizione che l'Italia puo' imporre legittimamente e ragionevolmente e' - conformemente con la Direttiva - che l'interessato non diventi un onere eccessivo per l'assistenza pubblica, ma la violazione di questa condizione e' dimostrabile solo a seguito di una concreta erogazione di tale assistenza (che non sembra in cima alle priorita' dei nostri sindaci...).


Ho l'impressione che un'applicazione severa dell'art. 13, co. 1 D.Lgs. 30/2007, sempre che risulti praticabile, potrebbe provocare l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per recepimento inadeguato della Direttiva.


Ritengo, allo stesso tempo, che perfino un'applicazione severa di quella disposizione finirebbe per essere priva di effetti significativi. L'art. 21 D. Lgs. 30/2007, coerentemente con gli artt. 15, 30 e 31 della Direttiva, dispone, riguardo al provvedimento di allontanamento, che


"Il provvedimento (...) riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale."


Salvo quindi che vi sia pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (nel qual caso il provvedimento, adottato dal Ministro dell'interno, puo' comportare un divieto di reingresso), l'allontanamento di persone prive di risorse adeguate potrebe essere seguito dal loro immediato e legittimo reingresso in Italia.


Cordiali saluti
Sergio Briguglio