21 maggio 2010

regolamento accordo di integrazione

Cari amici,
il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri lo schema di regolamento relativo all'accordo di integrazione.

Una bozza non ufficiale di questo regolamento, con i relativi allegati, potete trovarla alla pagina di Maggio 2010 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

Non e' detto, naturalmente, che la bozza coincida col testo approvato. Da una prima (e superficiale) lettura della bozza emergono le osservazioni che seguono.

a) Nel testo non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti. La legge prevede (art. 4-bis T.U.) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o di] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare". Si tratta - come vedete - di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee.

b) Un numero molto grande di stranieri rientreranno nella fascia intermedia (ne' esaurimento di crediti, ne' pieno adempimento dell'accordo). Questo dara' luogo alla proroga di un anno del periodo oggetto della valutazione. Anche alla scadenza della proroga, pero', gli stranieri in condizioni di "inadempimento parziale" saranno numerosissimi. Il regolamento stabilisce che tale condizione verra' tenuta presente ai fini dell'assunzione di decisioni discrezionali in materia di immigrazione e cittadinanza.

La discrezionalita' gioca, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, quando si tratti di "naturalizzazione" (quella cui si puo' accedere dopo dieci anni di residenza legale), non quando si tratti - poniamo - di acquisto per matrimonio o per raggiungimento della maggiore eta' dello straniero nato in Italia e continuativamente residente per i primi 18 anni della sua vita. Ma, perche' una decisione di diniego della naturalizzazioen sia legittima, deve far riferimento alle condizioni di inserimento dello straniero a momento in cui l'istanza viene esaminata. E questo avverra' non meno di sette anni dopo l'effettuazione della valutazione di inadempimento parziale. Ne ricavo che quella valutazione pesera' quanto Cota e Bricolo pesano nella storia del pensiero umano.

Ai fini delle norme sull'immigrazione, potrebbe invece rilevare - a quel che mi pare - solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4 T.U.:

"4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero."

o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro), co. 6 T.U.:

"6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine."


c) L'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio spaventoso del lavoro dell'amministrazione. Risultera' definitivamente preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i venti giorni previsti dalla legge.

d) Oggi la scuola non ha fondi per fornire attivita' integrative agli studenti stranieri. Non riesco a capire dove si pensi di trovare le risorse per effettuare i corsi di educazione civica (obbligatori). Ne' capisco perche' si obblighi lo straniero a seguire quel corso entro un mese dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', ha una conoscenza molto rudimentale della lingua italiana.

A volte e' imbarazzante osservare come, per far contenti alcuni parlamentari imbecilli, la societa' vera (quella che lavora) debba caricarsi di oneri irragionevoli.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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