17 settembre 2009

circolare mininterno; decreto minlavoro

Cari amici,
alla pagina di settembre 2009 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

1) il testo (ufficioso) di una circolare del Mininterno (del
15/9/2009) relativa alla comunicazione di cessione di fabbricato in
occasione della presentazione di istanza di regolarizzazione.

E' - a mia modesta opinione - un testo che ancora non tiene
adeguatamente conto del fatto che la disponibilita' dell'alloggio
deve essere garantita al momento della stipulazione del contratto di
soggiorno (non necessariamente prima di allora).


2) il testo del Decreto del Ministro del lavoro 29/7/2009, con il
quale vengono fissate le quote di ingresso per formazione
professionale e tirocinio.


Ringrazio Silvia Canciani e Patrizia Toss per le segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

16 settembre 2009

questioni ulteriori sulla regolarizzazione

Cari amici,
ho inviato altre due osservazioni al Ministero dell'interno. Ne appendo qui sotto il testo.

La seconda riguarda un punto gia' segnalato, ma ora argomentato in modo piu' preciso: quello della possibilita' di sospendere il rapporto di lavoro nel periodo che va dalla presentazione dell'istanza alla convocazione presso lo Sportello Unico.

La prima riguarda la disponibilita' dell'alloggio. A mio parere, e non soltanto a mio parere, non si puo' pretendere che l'alloggio sia messo a disposizione prima che la procedura di regolarizzazione abbia avuto esito positivo. Salvo, infatti, che si tratti di ospitalita' offerta al lavoratore, non si puo' pretendere che il datore sia in grado di reperire un alloggio sul mercato degli affitti, per uno straniero che, dal punto di vista della condizione di soggiorno, si trova in una sorta di limbo; il proprietario dell'alloggio potrebbe avere molte remore a cedere lo stesso in locazione ad una persona in queste condizioni.

Non ha neanche senso esigere che la comunicazione di cessione di fabbricato venga effettuata entro 48 ore dalla presentazione dell'istanza, a meno che, appunto, l'ospitalita' non sia gia' in atto.

Infine, l'indicazione dell'alloggio all'interno della domanda dovrebbe essere considerata, appunto, una indicazione, restando salva la possibilita' che l'alloggio effettivo al momento della stipulazione del contratto di soggiorno sia diverso da quello indicato inizialmente.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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I) Ho delle perplessita' sulla risposta alla domanda n. 29 delle FAQ:

29. Quando va presentata la comunicazione di alloggio o cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l'alloggio allo straniero
destinatario della domanda di emersione?
La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione.

La disponibilita' dell'alloggio e' infatti richiesta ai fini della stipulazione del contratto di soggiorno. Non e' detto, quindi, che l'alloggio indicato sia gia' utilizzato dal lavoratore al momento della presentazione dell'istanza. Sarebbe quindi piu' appropriata - a mio parere - una risposta di questo tipo:
"La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione o, se il lavoratore non fruisce ancora dell'alloggio, dal momento in cui comincera' a fruirne."



II) Non e' stata ancora diffusa alcuna indicazione riguardo alla questione sollevata con un precedente messaggio. La richiamo qui di seguito in modo articolato.

Il datore di lavoro che presenta istanza di regolarizzazione puo' legittimamente (o, addirittura, e' tenuto a) sospendere il rapporto di lavoro nell'intervallo di tempo che trascorre dalla presentazione dell'istanza alla convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno?

A me sembra che la risposta sia affermativa, sulla base degli argomenti seguenti:

1) La legge 102/2009 prevede che il datore dichiari di aver impiegato ininterrottamente il lavoratore dall'1/4/2009 alla data di presentazione dell'istanza. Nulla si esige per il periodo tra quest'ultima data e quella di firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

2) Il pagamento di 500 euro, una tantum, non corrisponde all'apertura di una posizione INPS. Questa avra' luogo solo a seguito della definizione del procedimento di emersione (circ. INPS 10/8/2009).

3) Le sanzioni relative agli illeciti commessi nell'impiegare il lavoratore sono sospese fino alla conclusione del procedimento. Gli illeciti stessi si estinguono solo in caso di esito positivo (stipulazine del contratto di soggiorno, rilascio del permesso, comunicazione di assunzione).

4) Il procedimento puo' concludersi con esito negativo (per esempio, per la sussistenza di un motivo ostativo in capo al lavoratore). In tal caso, il Mninterno avrebbe, in linea di principio (prescindo qui dall'orientamento saggiamente annunciato nelle FAQ), l'obbligo di trasmettere la notizia del reato all'autorita' giudiziaria. A quel punto, dovrebbe attivarsi o riattivarsi il procedimento penale e quello amministrativo a carico del datore.

5) Nei casi di cui al punto precedente, la posizione del datore risulterebbe tanto piu' grave quanto piu' a lungo si e' protatto l'illecito. Non e' pensabile che una legge obblighi il datore a persistere in una condotta illecita, senza aver escluso preventivamente la punibilita' di tale condotta.

6) Da tutto questo - a mio parere - discende la legittimita' della sospensione del rapporto (la cui continuita' - ripeto - non e' richiesta da alcuna norma di legge).

7) Resta vero che il datore che voglia rischiare puo' benisismo proseguire nel rapporto. Se l'esito della regolarizzazione sara' positivo, gli illeciti commessi, anche col proseguimento, saranno estinti.

8) La situazione e' comunque analoga a quella descritta nella sentenza della Cassazione n. 9407/2001 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2001/ottobre/paggi-cassazione-9407-01.html), dal momento che deve considerarsi illecito l'impiego di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, in mancanza di una esplicita esclusione della punibilita' di tale condotta.

9) Seguendo l'argomento della Cassazione, ci si trova quindi in una situazione di temporanea impossibilita' di attuazione del rapporto di lavoro, che rende doveroso il rifiuto della prestazione lavorativa. Questo determina non la risoluzione del rapporto ma la sua sospensione totale, con riguardo ad ogni suo effetto economico e giuridico (ivi compresa, quindi, l'esclusione della maturazione delle quote di mensilità differite, del trattamento di fine rapporto, dell'anzianità, degli obblighi di contribuzione, ecc.). I brani in corsivo sono altrettante citazioni della sentenza.

7 settembre 2009

faq regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-7-9.pdf
troverete la versione aggiornata delle risposte del Mininterno alla
F.A.Q. sulla regolarizzazione.

Segnalo le risposte alle ultime tre domande:

1) La soglia di 25.000 euro per la regolarizzazione di colf si
applica solo nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga
autonomamente quella di 20.000 euro e debba integrare il proprio
reddito con quello di familiare convivente.

2) Il richiedente asilo puo' essere regolarizzato. Quando non sia
possibile indicare i dati relativi al passaporto, si puo' far
riferimento al numero e alla data di rilascio della ricevuta della
domanda di permesso di soggiorno emessa dalla questura (da inserire
nel campo relativo al documento di identita' del lavoratore). Al
momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero
dovra', comunque, essere in possesso del passaporto o di altro titolo
equipollente in corso di validita'.

3) Lo straniero titolare di permesso per asilo o per protezione
sussidiaria e' equiparato, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni sulla regolarizzazione, al titolare di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo. Puo', cioe', agire come datore di
lavoro.

Cordiali saluti
sergio briguglio

faq regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-7-9.pdf
troverete la versione aggiornata delle risposte del Mininterno alla
F.A.Q. sulla regolarizzazione.

Segnalo le risposte alle ultime tre domande:

1) La soglia di 25.000 euro per la regolarizzazione di colf si
applica solo nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga
autonomamente quella di 20.000 euro e debba integrare il proprio
reddito con quello di familiare convivente.

2) Il richiedente asilo puo' essere regolarizzato. Quando non sia
possibile indicare i dati relativi al passaporto, si puo' far
riferimento al numero e alla data di rilascio della ricevuta della
domanda di permesso di soggiorno emessa dalla questura (da inserire
nel campo relativo al documento di identita' del lavoratore). Al
momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero
dovra', comunque, essere in possesso del passaporto o di altro titolo
equipollente in corso di validita'.

3) Lo straniero titolare di permesso per asilo o per protezione
sussidiaria e' equiparato, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni sulla regolarizzazione, al titolare di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo. Puo', cioe', agire come datore di
lavoro.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 settembre 2009

circolare sui familiari di italiano; il bianco e il nero

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/circ-interno-31-8-2009.html troverete il testo di una circolare del Mininterno con cui si chiarisce che la modifica all'art. 19, co. 2, introdotta dalla L. 94/2009, in relazione alla condizione di inespellibilita' del familiare straniero di cittadino italiano (entro il secondo grado di parentela, anziche' entro il quarto grado) non incide sul soggiorno dei familiari di terzo o quarto grado che abbiano ottenuto, o anche solo richiesto, il relativo permesso di soggiorno prima dell'entrata in vigore della modifica. Il permesso in questione potra' essere rilasciato e/o rinnovato sulla base delle vecchie disposizioni.

2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/ris-ag-entrate-26-8-2009.html troverete il testo di una geniale risoluzione dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia da' risposta ad un quesito relativo alle condizioni per l'applicazione dell'esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie in favore di "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo".

Chi pone il quesito chiede all'Agenzia se la condizione per l'applicazione dell'esenzione consista nell'appartenenza del destinatario della prestazione ad una qualsiasi di queste categorie o se sia necessaria l'appartenenza simultanea a tutt'e tre le categorie.

L'Agenzia, rifacendosi al tenore letterale della disposizione, che prevede l'esonero per prestazioni rese in favore di "anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo", conclude per la necessita' dell'appartenenza simultanea alle tre categorie.

Le espressioni "migranti", "senza fissa dimora" e "richiedenti asilo" si riferiscono infatti - cosi' l'Agenzia - all'unico termine "persone".

Mi chiedo quante prestazioni vengano erogate in Italia ad adulti che siano al contempo anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di AIDS e handicappati psicofisici. E mi viene in mente il dialogo tra il tedesco socialdemocratico e il collega di origine camerunese:

- Vedi come sono cambiati i tempi: io sono bianco, tu sei nero. Ma lavoriamo nello stesso ufficio, tutt'e due con importanti incarichi dirigenziali... Veramente il razzismo e' cosa di altri tempi...
- E' vero...
- Mia moglie e tua moglie giocano a canasta assieme... Morto e sepolto...
- Ah, proprio vero...
- I miei figli fanno ginnastica nella stessa palestra dei tuoi figli... Roba del passato...
- Vero, vero...
- Facciamo parte della stessa parrocchia...
- No: veramente noi siamo ebrei.
- Pure?!!


Ringrazio Silvia Canciani per le segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

2 settembre 2009

aggiornamento del manuale; regolarizzazione

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/manuale-normativa-7.html troverete una versione aggiornata delle mie dispense sulla normativa.

L'aggiornamento e' stato completato in giornate con temperatura e umidita' da foresta equatoriale. Per di piu', e' relativo (anche) alle profonde modifiche apportate dall'entrata in vigore della Legge 94/2009. E' facile quindi che ci siano molte lacune e imprecisioni. Saro' grato a chi vorra' segnalarmele.

Allo scopo di rendere evidenti le modifiche intervenute con la suddetta legge, ho messo, alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/manuale-normativa-6.html, una versione parzialmente aggiornata (alla data del 7/8/2009; subito prima, cioe', dell'entrata in vigore della legge). Si tratta, ovviamente, di una curiosita' da collezionisti. Se qualcuno fosse interessato alla cosa, potrei consigliargli un bravo psichiatra (lo stesso da cui mi servo personalmente).


2) Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/faq-interno-regolar-1-9.pdf, troverete la versione piu' recente delle risposte del Mininterno alle FAQ in materia di regolarizzazione. Richiamo la vostra attenzione sulla risposta alla domanda n. 26:

"26. Cosa accade al datore di lavoro nel caso di rigetto dell'istanza di emersione per cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità Schengen etc.) che il datore di lavoro non poteva conoscere?
Le cause ostative concernenti il lavoratore emergono da accertamenti in esclusivo possesso degli organi di P.S. e quindi difficilmente conoscibili dal datore di lavoro con l'ordinaria diligenza sia al momento in cui ha di fatto assunto lo straniero sia alla data in cui presenta la domanda di emersione. Si ritiene pertanto che la responsabilità del datore di lavoro riemerga nella sola ipotesi di mantenimento del rapporto di lavoro irregolare, successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto."

Immagino che analoga risposta valga per tutte le situazioni in cui il cattivo esito della procedura dipenda da fatti verificatisi a dispetto della diligenza del datore di lavoro (es.: mancata presentazione del lavoratore a seguito di convocazione presso lo Sportello Unico).


3) Riguardo alla regolarizzazione, una considerazione sulla situazione del rapporto di lavoro nel lasso di tempo che va dalla presentazione dell'istanza alla stipulazione del contratto di lavoro. Mi chiedo: il datore di lavoro sara' tenuto a versare contributi anche per tale lasso di tempo?

Mi pare valgano le seguenti affermazioni:

a) la posizione contributiva viene aperta dall'INPS solo a seguito della comunicazione di assunzione (da effettuarsi entro 24 ore dalla stipulazione del rapporto di lavoro);

b) qualora la procedura di regolarizzazione vada a buon fine, tra i reati e gli illeciti amministrativi estinti rientra anche l'eventuale omessa contribuzione per il periodo in questione, ove il rapporto sia proseguito;

c) nulla osta a che il rapporto possa essere sospeso nel periodo in questione. Nessuna delle disposizioni di cui all'art. 1-ter L. 102/2009 impone, infatti, che il rapporto prosegua durante questa fase intermedia. Per di piu', ci troviamo di fronte a un tipico caso di inefficacia del rapporto di lavoro: la mancanza del titolo di soggiorno non fa venir meno la validita' del contratto (in questo caso, della proposta di contratto), ma solo l'efficacia dello stesso. La situazione e' analoga a quella considerata dalla Cassazione (sent. 9407/2001) in tempi in cui il lavoratore straniero non era abilitato a svolgere attivita' lavorativa nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno (prima, cioe', della modifica ad art. 22, co. 12 T.U. introdotta dalla L. 189/2002).

Su questi punti sarebbe opportuno un chiarimento da parte dei ministeri competenti e/o il conforto del parere di esperti.


Cordiali saluti
sergio briguglio