29 novembre 2010

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/novembre/manuale-normativa-12.html
troverete la versione del mio "manuale" sulla normativa, aggiornata
al 31 Ottobre 2010.

Segnalazioni di errori, imprecisioni o lacune saranno sempre benvenute.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 novembre 2010

errata-corrige

Cari amici,
nel messaggio che ho inviato ieri, il punto 2) faceva riferimento all'impegno del governo ad "aumentare dagli attuali sei mesi ad un anno il tempo necessario per il rinnovo dei permessi di soggiorno".

La cosa e' frutto per un verso di una redazione dell'ordine del giorno Turco ed altri sotto l'evidente effetto di sostanze tossiche; per altro verso della fretta con cui ho estratto dal testo integrale(*) gli elementi rilevanti (e qui il ruolo del tossicodipendente lo gioco io...)

Da una lettura meno frettolosa del testo si ricava che la raccomandazione al Governo consiste nel prolungare da sei mesi a un anno la durata garantita del periodo di ricerca di lavoro per lo straniero che rimanga disoccupato.

Ringrazio Chiara Righetti, che mi ha fatto notare l'insensatezza di quel punto.

Cordiali saluti
sergio briguglio


(*) http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/novembre/odg-turco-ac-3778-a.html

22 novembre 2010

ordine del giorno turco

Cari amici,
il Governo, nell'ambito del dibattito alla Camera sulla legge di
stabilita', ha accettato un ordine del giorno presentato da Turco ed
altri, che lo impegna a valutare l'opportunita' di:

1) adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere la
regolarizzazione a quei settori dell'economia italiana in cui vi sia
un'alta incidenza di manodopera irregolare e/o straniera;

2) aumentare dagli attuali sei mesi ad un anno il tempo necessario
per il rinnovo dei permessi di soggiorno;

3) convocare un tavolo istituzionale sul tema delle truffe a danno
degli immigrati e prevedere una normativa in tempi brevi che permetta
a questi stranieri di denunciare la truffa subita senza il pericolo
di essere espulsi dal territorio italiano;

4) attuare tutte le misure per combattere ogni forma di sfruttamento
del lavoro, attraverso una rigorosa applicazione della normativa
vigente e l'introduzione di nuove specifiche norme.


Ringrazio Silvia canciani, per la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 novembre 2010

pacchetto sicurezza 2

Cari amici,

il Consiglio dei ministri di venerdi' scorso ha approvato alcuni provvedimenti di modifica della normativa sui cittadini stranieri e sui cittadini comunitari.

Non conosco ancora il testo di questi provvedimenti e devo quindi far riferimento alle notizie diffuse dalla stampa.

Mi soffermo qui su quanto e' stato anticipato in relazione all'allontanamento dei cittadini comunitari che soggiornino in Italia senza essere in possesso dei requisiti che conferiscono loro il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Ricordo che la normativa vigente (D. Lgs. 30/2007) prevede che al cittadino comunitario che sia privo di tali requisiti (o che venga a perderli) il prefetto puo' ordinare di lasciare l'Italia entro un termine non inferiore a trenta giorni. Il cittadino allontanato puo' rientrare in Italia solo dopo essersi presentato ad un qualunque consolato italiano all'estero, in modo da dimostrare di aver ottemperato all'ordine di allontanamento. Qualora sia trovato in Italia, dopo la scadenza del termine fissato per l'allontanamento e prima di aver provveduto a presentarsi al consolato, e' punito con la sanzione dell'arresto da un mese a sei mesi e dell'ammenda da 200 a 2.000 euro. Non e' invece prevista, neanche in caso di mancato allontanamento, alcuna possibilita' di accompagnamento coattivo alla frontiera (salvo, naturalmente, che l'interessato non risulti pericoloso per l'ordine o per la sicurezza pubblica): il prefetto non puo' far altro che reiterare l'ordine di allontanamento.

Queste disposizioni risultano coerenti con il dettato della Direttiva 2004/38/CE, che fissa, con gli artt. 15, 30 e 31, garanzie procedurali relative ai provvedimenti di allontanamento, prevedendo, in particolare, che la concessione di un termine piu' breve di un mese e' ammissibile solo in casi di comprovata urgenza, anche quando l'allontanamento sia basato su motivi legati alla tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica (a fortiori, quindi, quando sia basato sulla semplice, e non pericolosa, mancanza dei requisiti).

Sembra che le modifiche volute da Maroni prevedano ora che il mancato rispetto dei termini fissati per l'allontanamento sia considerato minaccia all'ordine pubblico e, come tale, sia sanzionato con l'accompagnamento coattivo alla frontiera. Sospetto che quanto riportato dai mezzi di stampa sia impreciso: a meno che il Governo non voglia apportare piu' profonde modifiche al D. Lgs. 30/2007, la possibilita' di un accompagnamento coattivo alla frontiera e' previsto solo quando vi siano motivi di sicurezza dello Stato o "motivi imperativi di pubblica sicurezza".

Quale che sia l'esatta formulazione delle disposizioni proposte dal Governo, mi sembrano rilevanti le tre osservazioni che seguono.