20 dicembre 2007

decreto legislativo correttivo

Cari Ministri,
in vista della riproposizione, in separati provvedimenti, di alcune delle norme contenute nel decreto-legge 181/2007, vorrei richiamare i punti che, nel testo approvato dal Senato, destano - a mio parere - grave perplessita':


1) onere della prova di una durata del soggiorno inferiore a tre mesi (possibilita' di presentare all'ingresso dichiarazione di soggiorno; in mancanza, presunzione di durata del soggiorno pregresso superiore a tre mesi, salvo prova contraria);


2) caratteristiche delle risorse economiche richieste per il riconoscimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi. E' stabilito, dal testo approvato in Senato, che tali risorse debbano provenire da fonti lecite e dimostrabili.




Riguardo al primo punto, osservo quanto segue:


1.a) In mancanza della dichiarazione (formalmente facoltativa), per provare che non si e' in Italia da oltre tre mesi, non basta dimostrare - poniamo - che si e' registrati in albergo da sole due settimane. E' necessario invece dimostrare che meno di tre mesi prima si era all'estero; il che e' molto piu' difficile.


1.b) Se la difficolta' di cui al punto precedente si rivelasse insormontabile, la dichiarazione diventerebbe, in pratica, obbligatoria. La cosa e' legittima, in linea di principio, in base alla Direttiva 38. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e' assolutamente sproporzionata. Per di piu', l'allontanamento sanzionerebbe solo l'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!


1.c) Se deve esservi sanzione, deve esservi quanto meno l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la dichiarazione va presentata (non meno di otto giorni, stante la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto di vista pratico, pero', trattandosi per lo piu' di ingressi attraverso frontiera Schengen, questo si risolvera' in un fastidiosissimo obbligo di presentazione al commissariato per tutti i comunitari che siano ospiti di un amico, anziche' di un albergo. Salvo il fatto che sara' molto arduo far valere la disposizione: se il comunitario sara' intercettato e interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto, che non e' arrivato ieri, se non assumendosi l'onere della prova?


1.d) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno breve. E questo e' contro la Direttiva 38.




Riguardo al secondo punto, osservo come si confonda la nozione di risorse con quella di reddito. Le risorse possono consistere anche in risparmi; e provare la legittimita' delle attivita' che hanno prodotto tali risparmi puo' risultare impossibile: davanti alla risposta fornita dal giovane tedesco - "questi seimila euro me li ha dati il babbo" - cosa faremo? indagheremo sulla liceita' delle attivita' del babbo?




Mi sembra che la disciplina che emerge da queste disposizioni in relazione ai casi in cui non vi sia pericolosita' sociale, ma solo dubbio sul possesso dei requisiti richiesti per il diritto di soggiorno, sia all'insegna del sospetto nei confronti del cittadino comunitario: e' lui che deve provare di essere da meno di tre mesi in Italia; ancora lui che deve provare che i soldi di cui dispone non siano frutto di attivita' criminale. Lo Stato, fino a che tale prova non sia stata fornita, presume che il soggiorno sia durato piu' di tre mesi, e che le risorse siano di fonte illecita.


Delle due l'una: o queste norme saranno applicate, senza discriminazione a tutti i comunitari, e allora tedeschi e francesi si arrabbieranno molto; o saranno applicate solo ai comunitari poveri, e allora si arrabbieranno molto i rumeni. In entrambi i casi, queste norme potrebbero incorrere nella censura della Corte di Giustizia.




Cordiali saluti
sergio briguglio

10 dicembre 2007

sicurezza, nordest e corriere della sera

Cari amici,
nell'articolo "Il Nordest e la giustizia fai da te" (Corriere della sera, 8 dicembre), Antonio Stella affronta il problema dei livelli di criminalita' effettivamente misurati nel nostro paese (e nel Nordest in particolare) e di come tali livelli siano percepiti dalla popolazione. L'articolo di Stella e' discutibile, come tutti gli articoli, ma chiaro ed argomentato. Fuorviante e' invece la presentazione grafica di alcuni dati (di per se' corretti) forniti da Marzio Barbagli. Quei dati sono contenuti nel Rapporto sulla Criminalita' in Italia, curato dal Ministero dell'interno in collaborazione con un gruppo di lavoro presieduto dallo stesso Barbagli, e il rapporto puo' essere scaricato dal link http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/0993_20_06_2007_Rapporto_Sicurezza_2006.html

Perche' la presentazione e' fuorviante? I dati sugli omicidi sono riportati nella forma (legittima, sia chiaro!) di "un omicidio per n abitanti". Al dato di ogni anno viene affiancata una striscia colorata di lunghezza proporzionale a... n. In questo modo la striscia piu' lunga (che il lettore frettoloso immagina associata alla situazione con maggior numero di omicidi) e', in realta', quella che corrisponde alla situazione piu' tranquilla. Per completare l'inganno, questa striscia e' riportata in colore rosso-pericolo, mentre le altre sono riportate in un celestino pallido e angelico. Si noti che la striscia incriminata e' proprio quella dell'ultimo anno considerato (il 2005). In questo modo, il lettore frettoloso si indigna per il pericolo che assedia ormai in modo intollerabile lui e i suoi cari, e non si accorge che il numero di omicidi per abitante e' diminuito, rispetto ai bei tempi andati (fine '800), di un fattore 16, e rispetto all'inizio degli anni 80, di un fattore 4.


Per quanto riguarda i borseggi, il grafico riporta accidentalmente i soli dati per il 1984 (circa 67 mila), per il 1996 (circa 115 mila) e per il 206 (circa 156 mila), uniti da una bella retta. (Per inciso: si tratta di una larga striscia rossa; si sa che per due punti, comunque collocati, passa una e una sola retta; i fisici sanno anche che per tre punti, comunque collocati, si puo' far passare qualunque retta, purche' abbastanza grossa...). Con quei dati, la retta e' impennata, ovviamente, verso l'alto, e il lettore frettoloso comincia a sentirsi le mani di un borseggiatore (probabilmente straniero) in tasca. Se e' meno frettoloso, e legge l'articolo, trova un po' di conforto, perche' scopre che, almeno a Padova, i borseggi sono calati, dal 2004 al 2005, del 19 per cento. Gli vien voglia di trasferirsi a Padova, infischiandosene del frignare dei sindaci del Nordest, pur di preservare l'esclusiva sulle proprie tasche. Se pero' andasse a leggersi i dati riportati nel Rapporto del Ministero dell'interno, troverebbe che i borseggi erano gia' 146 mila nel 1990 (a dispetto della modestissima presenza di immigrati in Italia) e piu' di 165 mila nel 1999. Il numero di borseggi, quindi, al di la' delle percezioni degli avventori del Bar Sport, non si sta affatto impennando. A dispetto, questa volta, della crescente presenza di immigrati.

Per quanto riguarda, infine, le rapine, vengono considerati, con la stessa parsimonia, i valori delle denunce presentate nel 1996 e nel 2006 (approssimativamente 31 mila, contro 50 mila: un aumento, in dieci anni, di oltre il 60 per cento). Si sorvola pero' sul fatto che nel 1991 (pochissimi immigrati presenti) le denunce per rapina erano state circa 40 mila. Qui un aumento c'e', e gli immigrati la loro parte la fanno, ma, insomma, dal '91 le rapine sono aumentate del 25 per cento; il numero di immigrati, di circa il 500 per cento...

E ancora: una tabella mostra che la frequenza di rapine agli sportelli (bancari e postali) e' in Italia spaventosamente piu' alta che negli altri paesi europei. Qui si tace il fatto che - lo dice il solito Rapporto - l'apporto della criminalita' straniera per questo specifico reato e' evanescente: nel 2006, il 3 per cento del totale per le rapine in banca; il 6 per cento per quelle negli uffici postali. Si tace anche che, tra gli stranieri denunciati per rapine in banca, prevalgono i tedeschi; tra quelli denunciati per rapine agli uffici postali prevalgono gli irlandesi (ancora dal Rapporto del Mininterno).


La criminalita', in Italia, e' un problema. Lo e' da sempre. Lo e', certamente, anche quella dovuta agli stranieri che vivono in Italia. La percezione comune dei problemi va tenuta nel debito conto per avviare l'analisi di quei problemi e per individuare le contromisure. Ma
a) la percezione spesso e' guidata ad arte da come la realta' viene cucinata da stampa e TV;
b) non si puo' far passare la percezione per analisi. Ne' ci si puo' far guidare dalla percezione per determinare le terapie. Nello stesso modo in cui, se un passeggero di un aereo di linea ha una crisi di panico e grida "non respiro piu', voglio uscire", merita tutta l'attenzione, ma non che gli si apra il portellone a diecimila metri da terra.


Cordiali saluti
sergio briguglio

7 dicembre 2007

decreto-legge 181/2007

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete un quadro sinottico del D. Lgs. 30/2007 (sui comunitari) e delle modifiche apportate dal decreto-legge 181/2007, nella versione attualmente in vigore e nella versione emendata dal Senato.


Ricordo che il Senato ha approvato ulteriori emendamenti che modificano altre disposizioni di legge. Il piu' importante, sotto il profilo della condizione giuridica dello straniero, e' l'emendamento che, modificando il Testo Unico sull'immigrazione, sostituisce il tribunale in composizione monocratica al giudice di pace per quanto riguarda convalide e ricorsi relativi ad espulsione e trattenimento nei CPT.


Trovo questa modifica molto positiva.


Riguardo alla normativa sui comunitari, il mio giudizio e' piu' complesso.


Ritengo che siano stati migliorati, in Senato, rispetto al testo originale del decreto-legge 181/2007, i punti relativi a


a) allontanamento motivato dalla pericolosita' sociale del comunitario o del suo familiare;


b) obbligo di presentazione al consolato per il cittadino comunitario o per il suo familiare allontanati per il venir meno dei requisiti (va bene, ora, un qualunque consolato italiano, non necessariamente quello del paese di cittadinanza).


Ritengo invece che il quadro sia stato peggiorato con riferimento a


a) onere della prova di una durata del soggiorno inferiore a tre mesi (possibilita' di presentare all'ingresso dichiarazione di soggiorno; in mancanza, presunzione di durata del soggiorno pregresso superiore a tre mesi, salvo prova contraria);


b) caratteristiche delle risorse economiche richieste per il riconoscimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi. E' stabilito, dal testo approvato in Senato, che tali risorse debbano provenire da fonti lecite e dimostrabili.


Ho espresso le mie perplessita' sul primo di questi due punti nel messaggio di alcuni giorni fa. Anche il secondo punto, pero', mi sembra censurabile, dal momento che confonde la nozione di risorse con quella di reddito. Le risorse possono - a mio parere - consistere anche in risparmi; e provare la legittimita' delle attivita' che hanno prodotto tali risparmi puo' risultare impossibile.


Mi sembra che la disciplina che emerge da queste ultime modifiche in relazione ai casi in cui non vi sia pericolosita' sociale, ma solo dubbio sul possesso dei requisiti richiesti per il diritto di soggiorno, sia all'insegna del sospetto nei confronti del cittadino comunitario: e' lui che deve provare di essere da meno di tre mesi in Italia; ancora lui che deve provare che i soldi di cui dispone non siano frutto di attivita' criminale. Lo Stato, fino a che tale prova non sia stata fornita, presume che il soggiorno sia durato piu' di tre mesi, e che le risorse siano di fonte illecita.


Delle due l'una: o queste norme saranno applicate, senza discriminazione a tutti i comunitari, e allora tedeschi e francesi si arrabbieranno molto; o saranno applicate solo ai comunitari poveri, e allora si arrabbieranno molto i rumeni. In entrambi i casi, queste norme saranno fatte a pezzi dalla Corte di Giustizia.


Esagero?


Cordiali saluti
sergio briguglio

5 dicembre 2007

decreto-legge 181/2007 sui comunitari: l'onere della prova

Cari amici,
vi segnalo un emendamento criticabilissimo (a mio parere) al decreto-legge 181/2007 sui comunitari, che il Governo ha proposto in sede di conversione in legge (A.S. 1872):


1.300
IL GOVERNO
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi"».




Riporto in coda al messaggio l'illustrazione dell'emendamento fatta dal Ministro Amato in Senato.


Osservo quanto segue:


1) In mancanza della dichiarazione (apparentemente facoltativa), il provare che, come esemplifica il Ministro Amato, da due settimane sono registrato in albergo non prova che io non sia in Italia da oltre tre mesi. Per provare questo, dovrei dimostrare che meno di tre mesi fa ero all'estero; il che e' molto piu' difficile.


2) Se e' giusto quanto affermo nel punto 1), allora la dichiarazione diventa in realta' obbligatoria. La cosa e' legittima in base alla Direttiva 38, come giustamente dice il Ministro Amato. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e' assolutamente sproporzionata.


3) Nel caso in esame, per giunta, la sanzione deriverebbe solo dall'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!


4) Se deve esservi sanzione, deve esservi, quindi, quanto meno l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la dichiarazione deve essere presentata (non meno di otto giorni, stante la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto di vista pratico, pero', se il comunitario viene intercettato e interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto, che non e' arrivato ieri, se non assumendosi l'onere della prova?


5) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno breve. E questo e' contro la Direttiva 38.


Cordiali saluti
Sergio Briguglio




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AMATO, ministro dell'interno. Signor Presidente, l'emendamento 1.300 tocca lo stesso tema su cui si è soffermato il senatore Pastore. Bisogna però mettersi d'accordo su cosa si sta discutendo. Si prevede, allo scopo di dare data certa all'ingresso, che la persona interessata venga a fare una dichiarazione di presenza. Secondo la direttiva non è l'iscrizione all'anagrafe, che secondo il decreto legislativo deve comunque fare ai fini di una presenza di 3 mesi, ma una dichiarazione di presenza prevista a parte dall'articolo 5, comma 5, della direttiva comunitaria.
Il tema al nostro esame è quello di dare data certa all'ingresso per non consentire alla persona eventualmente fermata di rispondere che secondo la direttiva deve dimostrare di avere i mezzi se si trova nel nostro Paese da almeno tre mesi. In realtà, potrebbe dire che si trova in Italia soltanto da due settimane, e che quindi non è ancora tenuto a dichiararla. Disporre di una data certa è dunque estremamente importante.
Ladata certa va prevista in modo da non sottoporre le migliaia e migliaia di turisti che arrivano, dalla Germania ad esempio, sulla costa romagnola ad un obbligo specifico in assenza del quale si possono trovare nei guai. Pertanto, si prevede che la persona, in ragione della prevista durata del suo soggiorno in Italia, faccia una dichiarazione che garantisce la data certa. Se la persona in questione prevede di restare in Italia e di soggiornare presso un albergo di Cattolica non ha ragione di fare una dichiarazione in tal senso. Basta che quella persona si rechi presso la struttura alberghiera e si registri in modo che a chiunque dovesse chiedere notizie rispetto alla durata del suo soggiorno quest'ultimo potrebbe rispondere di fare un controllo presso la suddetta struttura alberghiera e verificare le sue generalità, la data di arrivo e quella di partenza.
In questo senso io preferisco tale formula a quella illustrata dal senatore Pastore il quale, se non ho capito male, fa riferimento all'iscrizione all'anagrafe. Mi permetto sommessamente di osservare che tale iscrizione non ha finalità di pubblica sicurezza. Tra la finalità di pubblica sicurezza e lo sfizio dello Stato di iscrivere la gente in qualche registro, va considerata la tematica della certezza dei rapporti giuridici ai quali in realtà corrisponde l'iscrizione all'anagrafe. Quest'ultima serve a far sapere allo Stato chi vive con chi, chi è padre di quale figlio, il luogo di residenza e quant'altro. È su questo che si reggono i rapporti tra cittadini e non cittadini.
Anche se lo farei, dall'emendamento 1.300 non può risultare che tale dichiarazione ha finalità di sicurezza e di ordine pubblico perché ciò darebbe luogo ad una procedura di infrazione. La direttiva, lo ripeto, vuole tenere distinto il canale dell'espulsione per ragioni di pubblica sicurezza da quello dell'allontanamento per violazione degli obblighi legati alla pura presenza sul territorio. Se uno di questi obblighi lo connetto alle ragioni di pubblica sicurezza unifico i canali che la direttiva chiede al nostro Paese di tenere distinti. Per questo motivo ho sottolineato in precedenza che in effetti un problema esiste - in questo do ragione al senatore Pastore - ma che lo si può risolvere soltanto modificando la direttiva, non bypassandone i divieti.

In relazione a ciò si prevede che la violazione degli obblighi che mi portano all'allontanamento ha l'effetto di cancellare l'iscrizione anagrafica (emendamento 1.301), con le conseguenze che ciò comporta ma non altre. Inoltre, non ha bisogno di essere illustrato l'emendamento 1.302 che riprende una questione emersa nella discussione con riferimento a risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite e dimostrabili. Nella mia replica lo avevo in qualche modo già illustrato.

29 novembre 2007

flussi: considerazioni e proposte

Cari amici,
come e' ormai noto da molto tempo, domani dovrebbe essere pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il decreto-flussi per il 2007.

Le domande di assunzione potranno essere presentate on-line, a
partire da date (sufficientemente posticipate rispetto alla data di
pubblicazione in Gazzetta) che dipendono dal tipo di assunzione.

Suggerisco di far riferimento al sito del Ministero dell'interno
(http://www.interno.it) per il quadro completo delle informazioni
relative alla procedura (in particolare, le risposte alle Frequently
Asked Questions - FAQ -, che vengono aggiornate quasi
quotidianamente, alla pagina
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/Frequently_Asked_Questions.html).

Per quanto riguarda il programma necessario per la compilazione delle
richieste di nulla-osta, la versione messa a disposizione dai siti di
molti organi di stampa nei giorni scorsi presentava sicuramente dei
problemi nel caso di sistemi operativi di tipo Mac Os X (il sistema
dei computer Apple). La cosa e' stata segnalata al Ministero
dell'interno; non so se i tecnici abbiano gia' messo a punto le
modifiche necessarie, ma, se fossi un utente Apple, aspetterei di
scaricare la versione ufficiale e aggiornata dal sito del Mininterno
anziche' far riferimento ad altri siti.

Personalmente ritengo che la novita' introdotta quest'anno sia
estremamente positiva e che, dovesse passare la riforma
Amato-Ferrero, potra' essere utilizzata per la presentazione di
domande di ingresso per autosponsorizzazione dall'estero (saltando
l'implacabile burocrazia dei consolati).

Ritengo anche che, come tutte le novita', la prima applicazione
presentera' piu' problemi di quanti non ne risolva. Ma ho fiducia in
chi ha voluto introdurre queste novita': sara' anche in grado, quadro
politico permettendo, di risolvere quei problemi con un secondo
decreto-flussi che consenta di recepire, alla maniera del 2006, anche
le domande in eccesso.

Per il futuro, per evitare la congestione del click-day (quello in
cui tutti tenteranno di presentare simultaneamente le domande),
suggerisco di stabilire (comunicandolo ufficialmente mentre e' ancora
in corso la ricezione delle domande per quest'anno; ad esempio,
all'inizio di Gennaio) che d'ora in poi le domande

a) potranno essere presentate in qualunque momento dell'anno (con il
sito, quindi, permanentemente accessibile);

b) saranno tenute in graduatoria in base all'ordine di presentazione;

c) saranno evase solo a seguito della pubblicazione del decreto-flussi;

d) manterranno il posto in graduatoria anche se rimaste inevase.

Questa procedura e' compatibile con la normativa, e consente al
Governo di dimensionare le quote tenendo conto delle domande giacenti
(ferma restando, ovviamente, la liberta' del Governo di fissare quote
piu' esigue).

Cordiali saluti
sergio briguglio

22 novembre 2007

comunitari: onere della prova

Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero esporvi una mia perplessita' relativa alla questione dell'onere della prova di ingresso recente in Italia per il cittadino comunitario.


Il Relatore del disegno di legge di conversione del decreto-legge 181/2007, stando al resoconto della seduta di ieri in Commissione Affari costituzionali, ha affermato che "sarebbe preferibile prevedere una dichiarazione facoltativa all'ingresso nel territorio nazionale per tutti i cittadini comunitari e, in mancanza di questa, l'onere della prova in senso contrario alla presunzione di ingresso nel territorio anteriore ai tre mesi".


Capisco l'obiettivo di una disposizione di questo genere, ma ho l'impressione che si rischi di pretendere una "prova diabolica". Provare di non essere stato sul territorio italiano prima di un certo giorno e' veramente arduo, a meno di non voler imporre l'onere, a ciascun comunitario, di portare con se', quando viene in Italia, prove concrete del suo soggiorno in altro Stato membro.


Immaginate che l'Austria introduca disposizioni simili. Immaginate poi che un cittadino di Udine decida, all'ultimo momento, di partire in macchina per una gita a Salisburgo. Invece di badare a mettere in valigia l'occorrente per la toilette, dovra' preoccuparsi di portare con se' l'ultimo scontrino del panettiere sotto casa per non rischiare che un solerte poliziotto austriaco lo rispedisca indietro (col carico aggiuntivo, se l'Austria decide di copiarci in tutto e per tutto, di presentarsi poi al consolato austriaco - il piu' vicino e' a Milano - per dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di allontanamento).


Mi si puo' obiettare: il Relatore contempla, in alternativa, la possibilita' di dichiarazione facoltativa al momento dell'ingresso. Mi sembra pero' che, stante l'improponibilita' dell'onere di munirsi degli scontrini del panettiere, questo introduca surrettiziamente un onere amministrativo per tutti i soggiornanti di breve periodo, incompatibile con la Direttiva 38/2004. Restando all'esempio austriaco: il cittadino di Udine dovra' spendere meta' del fine settimana a far la coda al commissariato di polizia di Salisburgo?


Ne' la cosa appare risolta da quanto affermato dal Sottosegretario Scotti, secondo il quale "la dichiarazione di ingresso rappresenterebbe per il cittadino comunitario un onere riferibile al periodo di soggiorno ulteriore rispetto ai primi tre mesi e percio' sarebbe compatibile con le prescrizioni comunitarie che escludono condizioni o formalita' riferibili al soggiorno minimo di tre mesi". Delle due l'una, infatti: o alla dichiarazione son tenuti tutti, a prescindere dalla durata del soggiorno, e questo viola la Direttiva; o sono tenuti solo quelli che hanno in animo di fermarsi per piu' di tre mesi, e allora la mancata dichiarazione puo' essere giustificata dal cittadino comunitario sottoposto a controlli col semplice fatto che l'ingresso e' avvenuto... da un paio di giorni, e per un soggiorno breve.


Confido che vogliate evitare al nostro Paese l'onta di una censura da parte della Corte di Giustizia, dopo quella che ci e' indirettamente caduta addosso a seguito delle bizzarre esternazioni del povero Frattini.


Coridali saluti
sergio briguglio

9 novembre 2007

circolare cittadinanza; legge 188/2007

----- Original Message ----- To: Recipient List Suppressed
Sent: Friday, November 09, 2007 5:41 PM
Subject: circolare cittadinanza; legge 188/2007


Cari amici,
alla pagina di novembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare il testo di un'ottima circolare del Ministero dell'interno, del 7/11/2007, che rende piu' elastici i criteri per la valutazione del requisito di "residenza legale dalla nascita", ai fini dell'acquisizione della cittadinanza al compimento del diciottesimo anno.


Nella circolare si chiarisce che il ritardo nell'effettuazione dell'iscrizione anagrafica o brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno non costituiscono motivo per considerare insussistente il requisito.


Ritengo - ma su questo sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento del Ministero - che in modo analogo si debba considerare non interrotto il periodo di residenza legale da eventuali sopravvenute cancellazioni dell'iscrizione anagrafica, quando la presenza continuativa del minore in Italia sia dimostrabile mediante documentazione integrativa.


Troverete anche il testo della Legge 188/2007, contro le "dimisisoni in bianco", appena pubblicata in G.U. (in vigore dal 23/11/2007).


Cordiali saluti
sergio briguglio

8 novembre 2007

sull'allontanamento per mancanza dei requisiti

Cari Ministri,
a commento di alcune corbellerie dette, in questi giorni, sul tema "allontanamento dei comunitari privi di mezzi di sostentamento" dal vice-presidente della Commissione europea Frattini, vorrei fare osservare quanto segue.




1) I requisiti, per il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, relativi a svolgimento di attivita' lavorativa e disponibilita' di risorse sufficienti sono requisiti alternativi, non concorrenti.


Inoltre, l'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007 (in accordo con l'art. 25, co. 1 della Direttiva 38/2004) stabilisce che


"4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente."


Ne deriva, in particolare, che la disponibilita' di risorse puo' essere provata anche dimostrando direttamente la disponibilita' di valuta, dato che cosi' e' previsto, per lo straniero, dalla Direttiva del Ministro dell'interno 1/3/2000.


Coloro quindi che traggono i mezzi per il proprio sostentamento da attivita' di lavoro occasionale o da attivita' di lavoro nero possono quindi limitarsi a dimostrare di disporre di denaro e di un'assicurazione sanitaria per far valere il proprio diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi.




2) Si puo' obiettare: il comunitario e' tenuto ad iscriversi in anagrafe, dimostrando il possesso dei requisiti, quando il suo soggiorno si prolunghi per piu' di tre mesi; chi non provvede ad iscriversi e' quindi da considerarsi in posizione illegale.


L'art. 8, co. 2 della Direttiva stabilisce pero' che


"L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.".


E il citato art. 25, co. 1 della stessa Direttiva recita:


"1. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalita' amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti puo' essere attestata
con qualsiasi altro mezzo di prova."


E' evidente, pertanto, come dalla mancata iscrizione anagrafica non puo' discendere, per il comunitario che sia di fatto in possesso dei requisiti, la negazione del diritto di soggiorno, dato che questa esclusione si configurerebbe come sanzione discriminatoria.




3) Il venir meno dei requisiti economici per il diritto di soggiorno di lunga durata non corrisponde - e qui che Frattini mostra di non aver capito a sufficienza la normativa europea - a un divieto di soggiorno. Corrisponde solo alla facolta' dello Stato di allontanare la persona. Che poi lo Stato decida di farlo, o meno, e' questione basata su una valutazione di opportunita'.


Possono esservi molti ottimi motivi perche' l'Italia si astenga dall'allontanare i poveri. Uno per tutti: l'opportunita' di investire nella crescita umana e culturale del capitale rappresentato - per esempio - dai bambini Rom.


L'investire nel capitale umano di cittadini europei e' cosa costosa e puo' richiedere forme di burden sharing. Ma e' una scelta politicamente intelligente.




4) Infine, per quanto riguarda il diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi, la Direttiva stabilisce, all'art. 14, co. 1, che, in assenza di pericolo per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza o per la sanita' pubblica,


"I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finche' non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.".


Questo punto e' stato recepito in modo impreciso dal D. Lgs. 30/2007, che all'art. 13, co. 1 stabilisce


"I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.".


L'imprecisione e' legata al fatto che la Direttiva pone come condizione per il venir meno del diritto di soggiorno breve il fatto che la persona diventi un effettivo onere per l'assistenza sociale, laddove il Decreto legislativo identifica tale condizione con la cessata disponibilita' di risorse (che potrebbe causare un onere per l'assistenza sociale).


In sede di revisione delle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 sarebbe utile correggere questo punto.




Cordiali saluti
Sergio Briguglio

5 novembre 2007

proposte di emendamento per il decreto-legge

Cari Ministri,
da un'analisi del decreto-legge che ha modificato il D. Lgs. 30/2007 ricavo i seguenti elementi:


1) La nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza e' definita in modo vago e potenzialmente molto ampio. Ne derivano due problemi:


a) dal momento che tale nozione e', per definizione, piu' ristretta di quella di motivi di pubblica sicurezza, c'e' il rischio che il prefetto si senta autorizzato ad estendere in modo inaccettabile quest'ultima nozione, trascurando i limiti posti dalla Direttiva 38/2004 e, in parte, dall'art. 20, co.2 D. Lgs. 30/2007. In particolare, c'e' il rischio che l'allontanamento per motivi di pubblica sicurezza sia utilizzato come strumento di prevenzione generale (cosa vietata dalla Direttiva stessa);


b) dato che in presenza di motivi imperativi si puo' derogare a certe disposizioni a garanzia del cittadino comunitario (tempo non inferiore a un mese per lasciare l'Italia, effetto sospensivo del ricorso, etc.), c'e' il forte rischio che risultino vanificate, nei fatti, le garanzie in materia di tutela giurisdizionale rispetto all'allontanamento. Il diritto di soggiorno del cittadino comunitario e dei suoi familiari degraderebbero cosi', illegittimamente, al rango di facolta' concessa dallo Stato sulla base di valutazioni discrezionali.




2) Nei casi di allontanamento per mancanza dei requisiti, e' imposto un onere di prova dell'avvenuto allontanamento a carico della persona allontanata: la presentazione di un'attestazione al consolato italiano nel paese di cui l'interessato e' cittadino. Questa disposizione obbliga l'interessato a recarsi nel paese di propria cittadinanza e ne condiziona il reingresso al fatto che il tentativo di presentare tale attestazione vada a buon fine (superando, per esempio, gli ostacoli rappresentati dalla nota inefficienza dei consolati italiani). La cosa appare incompatibile con il dettato della Direttiva 38/2004 per i seguenti aspetti:


a) la Direttiva esclude che in questi casi possa essere fatto valere un divieto di reingresso. L'interessato deve quindi poter rientrare, subito dopo aver lasciato l'Italia, alle condizioni ordinarie. L'imposizione di un adempimento speciale altera tali condizioni;


b) la Direttiva non impone alla persona allontanata di tornare nel paese di cui e' cittadino. La cosa e' rilevante per i cittadini comunitari, che potrebbero essere provenienti da uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini; ma lo e' soprattutto per i familiari stranieri del cittadino comunitario, che, in genere, saranno provenienti dallo Stato membro in cui il cittadino comunitario risiedeva, non certo dal paese di cui essi sono cittadini.




Ritengo che per essere compatibile con la Direttiva 38/2004 il decreto-legge debba essere emendato nel modo esposto di seguito.


1) Deve essere chiarito che i motivi di pubblica sicurezza non possono essere fondati su ragioni di prevenzione generale. E' opportuno introdurre un riferimento all'esistenza di condanne (che restano di per se' insufficienti a giustificare l'allontanamento), perche' questo da' al prefetto e al giudice un'idea dell'entita' della minaccia meritevole di considerazione.


Emendamento proposto:


Sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente (le parti modificate sono in grassetto):


2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societa'. Nel valutare l'entita' della minaccia si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice, ma la semplice esistenza di tali condanne non giustifica automaticamente l'adozione del provvedimento di allontanamento. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.






2) I motivi di pubblica sicurezza, per essere considerati imperativi, devono corrispondere a situazioni in cui il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale dell'interessato e' assolutamente incompatibile con la tutela dell'interesse fondamentale della societa' di cui al punto precedente. Devono quindi essere basati sul fatto che l'interessato e' stato condannato ad una pena detentiva non sospesa (altrimenti, sarebbe il giudice stesso ad attestarne la scarsa pericolosita') e, dopo averla espiata, e' giudicato ancora socialmente pericoloso. Una concreta delimitazione di questa condizione potrebbe essere la seguente: essere sottoposti ad una misura di sicurezza a seguito dell'espiazione di una pena detentiva non sospesa per uno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. o per uno di quelli non colposi di cui all'art. 381 c.p.p.


Emendamento proposto:


Sostituire il nuovo comma 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:


7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando l'interessato sia sottoposto ad una misura di sicurezza dopo aver terminato l'espiazione di una pena detentiva a seguito di condanna per reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del medesimo codice.




In alternativa, si potrebbe evitare di delimitare in modo preciso il novero dei motivi imperativi, richiedendo pero' che l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento basato su tali motivi richieda la convalida da parte del tribunale ordinario territorialmente competente. Si noti che anche per gli stranieri non comunitari la convalida del provvedimento di allontanamento coattivo e' di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 1, co. 2-bis L. 271/2004) quando sia pendente un giudizio in materia di uno dei diritti tutelati (unita' familiare; sviluppo psico-fisico del minore).


Conformemente con il disposto dell'art. 31, co. 3 della Direttiva 38/2004, si dovrebbe poi prevedere che, ai fini della convalida, il tribunale valuti, oltre alla legittimita' del provvedimento, i fatti e le circostanze che ne giustificano l'adozione, anche alla luce dei fattori di inserimento di cui all'art. 20, co. 3 D. Lgs. 30/2007 (durata del soggiorno in Italia, eta', stato di salute, situazione familiare ed economica, integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e importanza dei legami con il paese d'origine).


Emendamento proposto:


Sostituire i nuovi commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con i seguenti:


7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza e' adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatto salvo il caso in cui sussistano motivi imperativi di pubblica sicurezza. In quest'ultimo caso, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica territorialmente competente. Ottenuta la convalida, il provvedimento e' immediatamente eseguito dal questore. Ai fini della convalida, il tribunale valuta, oltre alla legittimita' del provvedimento, i fatti e le circostanze che ne giustificano l'adozione, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 20, co. 3.


7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale della persona da allontanare e' assolutamente incompatibile con la tutela dell'interesse fondamentale della societa' pregiudicato dal comportamento della persona stessa.






3) Deve essere stabilito che la sanzione amministrativa si applica solo nei casi in cui l'interessato venga trovato nel territorio nazionale prima che sia trascorso un certo tempo (es.: tre mesi) e non sia in grado di dimostrare in alcun modo di essersi, a seguito dell'ordine precedente, allontanato dall'Italia. Una previsione di questo genere, tra l'altro, non lascerebbe che la posizione del cittadino comunitario o del suo familiare risulti svantaggiata rispetto a quanto previsto, dall'art. 11 Reg. CE/562/2006, per lo straniero circolante per breve periodo che sia sospettato di non soddisfare piu' le condizioni di soggiorno negli Stati membri (*).


Emendamenti proposti:


Al comma 2 dell'articolo 20, sostituire le parole
"Paese di cittadinanza dell'allontanato"
con le seguenti:
"Paese di cittadinanza o di provenienza dell'allontanato".


Sostitire il nuovo comma 2-bis dell'articolo 21 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:


2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento e prima che siano trascorsi tre mesi da tale termine e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro, salvo che abbia provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2 o sia in grado di dimostrare con qualunque altro mezzo di prova di aver lasciato il territorio dello Stato a seguito del provvedimento di allontanamento.




Cordiali saluti
Sergio Briguglio






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(*) Articolo 11 Reg. CE/562/2006
Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno
1. Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorita' nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa piu` le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.
2. La presunzione di cui al paragrafo 1 puo` essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che lÅfinteressato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

2 novembre 2007

decreto-legge comunitari

Cari amici,
alla pagina di novembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del D. Lgs. 30/2007, coordinato con le modifiche apportate dal decreto-legge appena firmato dal Presidente della Repubblica.


Aggiungo qui sotto alcune considerazioni a quelle riportate nella lettera aperta ad Amnato e Ferrero di pochi giorni fa.


Coordiali saluti
sergio briguglio




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1) La data limite per il recepimento della direttiva 38/2004 era il 30 aprile 2006:


Articolo 40
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile
2006 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva.


Se Fini e i suoi compagnucci sostengono che la direttiva e' stata recepita male dal governo Prodi, devono chiedersi perche' non ci hanno pensato loro (avevano avuto due anni di tempo). Se poi sostengono che e' la Direttiva ad essere insensata, devono dimostrare di aver tentato di opporsi alla sua adozione (al governo c'erano loro nel 2004, quando la Direttiva fu approvata).




2) Riguardo all'allontanamento per le persone pericolose, vale il comma 2 dell'art. 27 della Direttiva (il grassetto e' mio):


2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità
e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse

fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non

sono prese in considerazione.


Il punto grave del decreto-legge, in proposito, e' che non specifica i presupposti per l'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza.


Specifica invece quando tali motivi debbano considerarsi imperativi (con conseguenze non trascurabili sull'immediata esecutivita' del provvedimento di allontanamento). Tale specificazione, pero', coincide - a mio parere - con quella minimale perche' l'allontanamento possa essere adottato in modo compatibile con il dettato della Direttiva.


Ne segue che le nuove disposizioni finiscono per ammettere l'allontanamento anche quando la pericolosita' non raggiunga le soglie indicate dalla Direttiva. In altri termini, quando l'allontanamento e' giustificato proprio dall'esigenza di prevenire il concretizzarsi di pericoli piu' seri. Ma questo e' vietato dalla Direttiva.




3) Il passaggio dal Ministro dell'interno ai prefetti della competenza per gli allontanamenti di coloro che sono pericolosi per la pubblica sicurezza e' cosa accettabilissima e sensata da un punto di vista pratico.


Quando pero' leggo sui giornali che ci si prepara ad allontanare migliaia di rumeni, gia' individuati come pericolosi, senza che siano cambiati, ovviamente, i presupposti dell'allontanamento, chiedo: il Ministro Amato era, fino a ieri, impegnato a tempo pieno a firmare decreti di allontanamento per tali soggetti o no?


Se si', bene: ora i prefetti gli alleggeriranno il lavoro.


Se no, devo pensare che quei soggetti non siano affatto pericolosi, nel senso cui fa riferimento la Direttiva, non avendo motivo di ritenere che il Ministro Amato non abbia fatto, fino ad oggi, il proprio dovere.




4) Tra i requisiti per il diritto di soggiorno di durata superiore ai tre mesi non figura la disponibilita' di alloggio. Meno che mai, ovviamente, figura tra i requisiti per il diritto di soggiorno fino a tre mesi.




5) Le moratorie imposte da altri paesi (e solo in misura minima dall'Italia) potevano riguardare e riguardano solo gli accessi al lavoro subordinato. Non la libera circolazione per periodi di durata inferiore a tre mesi, ne' alcuna altra forma di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (per lavoro autonomo, per studio o altri motivi per chi abbia mezzi sufficienti).


Strapparsi le vesti perche' l'Italia non ha adottato una linea restrittiva e' come strapparsi le vesti perche' un bel po' dei nostri vecchi sono puliti e assistiti da badanti rumene o perche' vengoo costruite case da muratori rumeni.


Con buona pace di Frattini e della sua crassa incompetenza.

8 ottobre 2007

decreti legislativi asilo: parere; sommario

Cari amici,
alla pagina di Ottobre 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra gli altri
i seguenti documenti:

a) il parere approvato dalla Commissione affari costituzionali della
Camera in relazione allo schema di decreto legislativo di recepimento
della Direttiva 2004/83/CE, che definisce lo status di rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale;

b) un sommario ragionato
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/ottobre/somm-dlgs-procedure.html)
dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva
2005/85/CE, che stabilisce gli standard minimi in relazione alle
procedure per riconoscimento e revoca dello status di rifugiato.

Ringrazio Mercedes Frias per avermi fatto avere il primo documento.

Saro' grato a chi mi segnalera' errori o lacune nel secondo.

1 ottobre 2007

aggiornamento quadro normativo

Cari amici,
alla pagina di ottobre 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete un
aggiornamento (sinottico-normativa-13.html) del quadro normativo in
materia di immigrazione, asilo, cittadinanza e tratta.

Da domani saranno in vigore le modifiche apportate dal D. Lgs. 154/2007.

Saro' grato a chi mi segnalera' eventuali lacune o errori.

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 settembre 2007

sommario decreto legislativo "status"; ddl riforma

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/settembre/somm-d-lgs-status.html
troverete un sommario ragionato (con le mie osservazioni in nota a
pie' di pagina) dello schema di decreto legislativo che recepisce la
Direttiva 2004/83/CE (relativa allo status di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale).

Oggi, come probabilmente gia' sapete, dovrebbe cominciare l'esame del
ddl Amato-Ferrero da parte della Commisisone affari costituzionali
della Camera.

Cordiali saluti
sergio briguglio

17 settembre 2007

sommario schemi di decreto legislativo

Cari amici,
alla pagina di settembre 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il sommario di
due schemi di decreto legislativo varati nel luglio scorso dal
Governo.

Il primo sommario e' relativo allo schema di decreto legislativo che
disciplina ingresso e soggiorno di ricercatori
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/luglio/schema-d-lgs-dir-71-05.html),

in recepimento della Direttiva 2005/71/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/ottobre/direttiva-71-2005.pdf).

Il secondo sommario e' relativo allo schema di decreto legislativo
che disciplina ingresso e soggiorno di studenti, alunni, tirocinanti e volontari
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/schema-d-lgs-dir-114-04.html),
in recepimento della Direttiva 2004/114/CE
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/settembre/direttiva-114-2004.pdf).

Nelle note a pie' di pagina di ciascun documento troverete le mie
osservazioni.

Vi saro' grato se mi farete avere le vostre.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 settembre 2007

sull'allontanamento di comunitari privi di risorse


----- Original Message ----- Sent: Thursday, September 06, 2007 12:36 PM
Subject: sull'allontanamento di comunitari privi di risorse


Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero portare alla Vostra attenzione una questione di cui si sta discutendo molto in questi giorni, e in modo a mio parere non del tutto preciso.


La Direttiva 2004/38/CE stabilisce che i cittadini comunitari e i loro familiari stranieri beneficiano comunque, a prescindere dalla loro capacita' reddituale, del diritto di soggiorno per periodi di durata inferiore a tre mesi.


Per soggiorni di tale durata non sono previsti adempimenti amministrativi, e l'art. 14 della Direttiva garantisce che
"1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante."


Il D. Lgs. 30/2007 ha recepito in modo inappropriato questa disposizione, stabilendo, all'art. 13, che
"1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica."


Dico che il modo e' inappropriato perche' in nessun momento, in base all'art. 6 (quello sul soggiorno breve), e' richiesto all'interessato di dimostrare il possesso delle risorse di cui all'art. 9, comma 3 (che concerne invece l'iscrizione anagrafica per soggiorni di durata superiore a tre mesi).


Mi si puo' obiettare che la disposizione e' applicabile in sede di controllo sul territorio. Tuttavia, dovendo dimostrare la disponibilita' di risorse per il periodo di soggiorno residuo, e non essendo la durata di questo quantificabile se non da parte dell'interessato, questi potra' agevolmente superare il controllo dichiarando che intende proprio lasciare l'Italia in serata...


L'unica condizione che l'Italia puo' imporre legittimamente e ragionevolmente e' - conformemente con la Direttiva - che l'interessato non diventi un onere eccessivo per l'assistenza pubblica, ma la violazione di questa condizione e' dimostrabile solo a seguito di una concreta erogazione di tale assistenza (che non sembra in cima alle priorita' dei nostri sindaci...).


Ho l'impressione che un'applicazione severa dell'art. 13, co. 1 D.Lgs. 30/2007, sempre che risulti praticabile, potrebbe provocare l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per recepimento inadeguato della Direttiva.


Ritengo, allo stesso tempo, che perfino un'applicazione severa di quella disposizione finirebbe per essere priva di effetti significativi. L'art. 21 D. Lgs. 30/2007, coerentemente con gli artt. 15, 30 e 31 della Direttiva, dispone, riguardo al provvedimento di allontanamento, che


"Il provvedimento (...) riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale."


Salvo quindi che vi sia pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (nel qual caso il provvedimento, adottato dal Ministro dell'interno, puo' comportare un divieto di reingresso), l'allontanamento di persone prive di risorse adeguate potrebe essere seguito dal loro immediato e legittimo reingresso in Italia.


Cordiali saluti
Sergio Briguglio

31 luglio 2007

circolari e sommario delle disposizioni sui comunitari

Cari amici,
alla pagina di agosto 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare, tra gli
altri documenti, diverse circolari importanti:

1)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-2-8-2007.html,
su Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di
soggiorno per motivi familiari.

2)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007.pdf,
su Dichiarazione di presenza per soggiorni brevi.

3)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-7-8-2007-2.pdf,
su Uscita e reingresso nelle more del rinnovo o, per alcuni permessi,
del primo rilascio.

4)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-interno-8-8-2007.html,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007.

5)
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/circ-salute-3-8-2007.pdf,
su Applicazione del D. Lgs. 30/2007 in materia di assistenza
sanitaria.


Potrete anche trovare un sommario ragionato
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/agosto/somm-applic-d-lgs-30-07.html),
da me preparato, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/2007
(sulla libera circolazione dei cittadini comunitari) e nelle varie
circolari applicative.

Vi saro' grato se mi fare avere osservazioni in proposito.


Cordiali saluti
sergio briguglio

17 luglio 2007

rinnovo del permesso per motivi familiari ai 18 anni

Cari Ministri,
si sta discutendo, da un po' di tempo, sulla possibilita' di garantire stabilita' di soggiorno ai figli di cittadini stranieri che compiano la maggiore eta' senza essere in possesso degli specifici requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per studio o per lavoro. Della cosa - per inciso - si e' occupato ieri anche il Sole 24 ore.

Fermo restando che il punto e' ben affrontato dal ddl Amato-Ferrero, ritengo che sia legittima una lettura delle disposizioni vigenti tale da consentire una soluzione puramente amministrativa del problema. Espongo qui sotto alcuni argomenti a sostegno di questa tesi.


Le disposizioni rilevanti sono quelle contenute in art. 30, co. 3 e 5, e in art. 31, co. 2 D. Lgs. 286/1998:

Art. 30
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Art. 31
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

Si possono leggere queste disposizioni nel modo seguente:
- al figlio minore infra-diciottenne e' rilasciato un permesso valido fino ai 18 anni (art. 31, co. 2);
- al compimento dei 18 anni, il permesso puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per studio (art. 30, co. 5), ovvero, in alternativa, puo' essere rinnovato, anche piu' volte, con durata vincolata a quella del permesso del familiare (art. 30, co. 3).

A questo argomento si puo' aggiungere il seguente: l'art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, coma modificato dal D. Lgs. 5/2007, recita:

Art. 5
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

L'applicazione del secondo periodo (quello introdotto dal D. Lgs. 5/2007) al caso del figlio che compia la maggiore eta' puo' consistere proprio nella decisione di astenersi dal rigettare la richiesta di rinnovo del permesso (accogliendola, quindi), a dispetto del fatto che non sussistano piu' i requisiti per l'ingresso e il soggiorno per motivi familiari (il figlio non essendo piu' minorenne).

E' evidente infatti che, se al compimento della maggiore eta' il figlio vive ancora a carico dei genitori, l'effettivita' dei vincoli familiari non puo' essere messa in discussione, e che tali legami sono per definizione prevalenti su quelli - familiari e sociali - con il paese d'origine.

Mi sembra quindi che, sia alla luce della lettura delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 D. Lgs. 286/1998, sia alla luce di questo ulteriore argomento, una circolare o una direttiva che dispongano il rinnovo del permesso per motivi familiari a vantaggio di ultra-diciottenni a carico dei genitori (o a carico di coloro che, durante la minore eta', ne erano affidatari) non contrastino con la normativa vigente.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio

19 giugno 2007

iniziative in ricordo di Dino Frisullo

Cari amici,

domani alle 11, a Roma, Veltroni intitolera' a Dino Frisullo il largo
davanti alla sede di Senzaconfine, a Campo Boario.

Alle 16, poi, alla Sala S. Rita, a Largo Montanara 8 (Piazza
Campitelli, Campidoglio), avra' luogo la premiazione del concorso per
tesi di laurea e di dottorato intitolato a Dino.

Il programma di entrambe le iniziative e' alla pagina
www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/giugno/premio-frisullo-20-6-07.pdf.
Cordiali saluti
sergio briguglio

18 giugno 2007

circolare mininterno iscrizione anagrafica per riacquisto cittadinanza

Cari amici,

alla pagina di giugno 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo della
circolare del Ministero dell'interno del 13/6/2007, con la quale si
stabilisce che

a) la ricevuta della dichiarazione di soggiorno resa ai sensi
dell'art. 1 L.68/2007 (soppressione dei permessi di breve durata)
costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro
che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento
della cittadinanza "jure sanguinis";

b) per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo,
presentate tramite gli Uffici Postali, la ricevuta di presentazione
della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale costituisce idoneo
documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al
riacquisto della cittadinanza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 giugno 2007

quadro normativo

Cari amici,

alla pagina di Giugo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), potrete trovare il file
sinottico-normativa-12.html, contenente la normativa vigente in
materia di stranieri.

L'ho aggiornato tenendo conto dell'entrata in vigore dell L. 68/2007.

Saro' grato a chi mi segnalera' imprecisioni o lacune.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 giugno 2007

legge 68/2007, sui permessi brevi

Cari amici,
e' stata pubblicata sulla G.U. di venerdi' scorso la Legge 68/2007, sull'abolizione dei permessi per soggiorno di breve durata. Potete trovarne il testo anche alla pagina di Giugno 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

La legge e' in vigore dal 2 Giugno e riprende, sul punto dei permessi brevi, i contenuti del decreto-legge n. 10/2007.

Desidero sottolineare due aspetti - il primo formale, il secondo sostanziale.

Sul piano formale, e' frutto di scarsissimo acume modificare norme in materia di soggiorno degli stranieri senza emendare esplicitamente il Testo Unico. I nostri parlamentari dovrebbero essere restituiti a un piu' acconcio lavoro nei campi.

Sul piano sostanziale, la soppressione del permesso per turismo produce conseguenze negative per i discendenti di italiani. Le ragioni sono spiegate nel messaggio che riporto qui sotto, da me inviato ai Ministri dell'interno e della Solidarieta' sociale (e ai Sottosegretari competenti) nei giorni in cui era in vigore il decreto-legge n.10/2007. Gli argomenti continuano ad essere validi, e continua a risultare necessaria ed urgente una circolare che chiarisca la situazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio


--------------


Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero segnalarvi un problema derivante dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 10/2007.

In mancanza di una circolare esplicativa, sara' sostanzialmente impossibile, per i discendenti di italiani, maturare il requisito di prolungata residenza legale in Italia, necessario per l'acquisto della cittadinanza italiana.

Fino ad oggi tale requisito poteva essere maturato, in modo relativamente agevole, attraverso i seguenti passi:
a) ingresso per turismo;
b) ottenimento di un permesso di soggiorno per turismo;
c) iscrizione anagrafica (a condizioni facilitate dalla circ. Mininterno 23/12/2002) e avvio del procedimento di concessione della cittadinanza;
d) ottenimento, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999, di un permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, "attesa riacquisto cittadinanza"), che consentiva il prolungamento legale del soggiorno in Italia e, quindi, la maturazione del requisito in questione.

L'ultima disposizione citata (art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999) richiede, per il rilascio del permesso per acquisto cittadinanza, che lo straniero sia gia' in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo. La stessa condizione, d'altra parte, e' imposta per l'iscrizione anagrafica e per l'avvio del procedimento di concessione della cittadinanza.

Il fatto di poter ottenere un permesso per soggiorno breve (con requisiti, quindi, non troppo onerosi) era pertanto un tassello fondamentale della procedura.

Con le nuove norme, i discendenti di italiani si vedranno privati di questa via facilitata, a meno che non venga chiarito, con circolare,

1) che l'attestazione di avvenuta dichiarazione di presenza per soggiorno breve e' da considerare, ai fini del rilascio di un permesso per acquisto cittadinanza, equivalente al "permesso di soggiorno ad altro titolo";

2) che la stessa attestazione e' utilizzabile anche ai fini dell'iscrizione anagrafica e dell'avvio del procedimento di concessione della cittadinanza;

3) che, per persone che abbiano fatto ingresso in Italia prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 10/2007 e che abbiano gia' presentato, tramite le poste, la richiesta di permesso di soggiorno per turismo (o per altro soggiorno breve), e' utilizzabie agli stessi fini (iscrizione anagrafica, avvio del procedimento di concessione della cittadinanza e rilascio di un permesso per acquisto cittadinanza) la ricevuta dell'avvenuta spedizione della richiesta di permesso.

Mi permetto di sottolineare l'urgenza di una simile circolare, soprattutto in relazione al punto 3), dato che le persone interessate vedranno presto scadere il periodo di soggiorno breve legale e rischiano di vedere preclusa irreparabilmente la via dell'acquisto della cittadinanza.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio

17 maggio 2007

ddl Immigrazione - Conferenza Stato-Regioni

Cari amici,

giro un messaggio di Elena Rozzi, di Save the Children, relativo a
documenti inviati alla Conferenza Stato-Regioni in vista dell'esame
dello schema di ddl delega in materia di immigrazione.

Potrete trovare i documenti in questione (la lettera e la nota) alla
pagina di maggio 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


---------------

Carissime/i,
vi inviamo la lettera e la nota che abbiamo mandato oggi alla Conferenza
Stato-Regioni riguardo al disegno di legge delega di modifica del T.U.
Immigrazione, con riferimento ai diritti dei minori stranieri.
La Conferenza si riunirà all'inizio della prossima settimana per discutere e
successivamente emanare il parere sul ddl.
Nella prima parte della nota abbiamo analizzato gli aspetti positivi delle
disposizioni previste dal ddl, mentre nella seconda parte abbiamo delineato
alcune proposte di integrazione.
Se ritenete che possa essere un utile contributo alla discussione che si
terrà all'interno della Conferenza, vi prego di girare questi documenti a
eventuali contatti con rappresentanti in Conferenza Stato-Regioni.
Grazie e a presto,
Elena

26 aprile 2007

ddl delega: testo e sommario

Cari amici,

alla pagina di aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) il testo del ddl delega approvato nel Consiglio dei Ministri del
24/4/2007;

b) un sommario (con note) dello stesso ddl;

c) un elenco delle principali differenze tra il testo approvato il 24
e quello diffuso a meta' marzo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

12 aprile 2007

L'autosponsorizzazione, Frattini e il bidet: lettera aperta ad Amato e Ferrero

Cari Ministri,
dal giorno in cui e' stata resa pubblica la bozza di disegno di legge delega in materia di immigrazione, abbiamo assistito ad attacchi sistematici contro l'istituto della sponsorizzazione e, piu' ancora, contro la cosiddetta autosponsorizzazione. Tra i critici piu' accesi, alcuni esponenti del mondo imprenditoriale e il Vicepresidente della Commissione europea Frattini.
Non ho modo di interloquire direttamente ne' con gli imprenditori, ne' con Frattini. Affido allora a voi alcune domande per questi autorevolissimi critici: le loro risposte ci consentirebbero di capire se dietro le critiche vi siano, o meno, argomenti di un qualche spessore.


1) Dal 2004 a oggi hanno fatto ingresso nell'Unione europea dodici nuovi Stati membri. Molti di questi Stati (es.: Polonia e Romania) erano e continuano ad essere tra i principali paesi di origine dell'immigrazione in Italia. I lavoratori di quei paesi possono, come tutti gli altri lavoratori europei, soggiornare in Italia per cercare lavoro senza dover rispettare alcun limite numerico. Nella maggior parte dei casi lo fanno autosponsorizzandosi - dimostrando cioe' di avere mezzi sufficienti per non rappresentare un onere per l'assistenza pubblica. Se l'Italia ostacolasse questi lavoratori, Frattini in persona scriverebbe al nostro ministro degli affari esteri per sollecitare una immediata rimozione degli ostacoli. E il Sole 24 Ore - presumo - ne darebbe compiaciuta notizia.

Se l'istituto dell'autosponsorizzazione, usato a piacimento dai lavoratori di questi paesi (fino a ieri extracomunitari), non desta preoccupazione, perche' preoccupa la prospettiva che possa essere utilizzato, nei limiti numerici stabiliti dal Governo, anche per gli stranieri? Status giuridico a parte, un moldavo differisce forse in modo intollerabile da un rumeno?


2) Nell'ambito dell'ultimo decreto-flussi sono state presentate 520.000 domande. Tutti sappiamo che si tratta di domande presentate da stranieri gia' inseriti nel nostro mercato del lavoro, per lo piu' grazie a un prolungamento illegale di un soggiorno originariamente legale per turismo.

Il fatto che, in futuro, situazioni analoghe possano configurarsi fin dall'inizio, alla luce del sole, come ingressi di sponsorizzati o di autosponsorizzati piuttosto che spacciarsi per ingressi per turismo rappresenta una minaccia per la nostra societa'?

Il fatto che a sponsorizzati e autosponsorizzati possano essere, senza eccessiva difficolta', rilevate le impronte digitali PRIMA dell'ingresso, diversamente da quanto avviene nel caso dei turisti (cui le impronte non vengono proprio rilevate) non renderebbe forse inutile il ricorso alla distruzione dei documenti di viaggio da parte di chi voglia illegalmente cautelarsi dal rischio di espulsione?


3) Si obietta che la richiesta, ai fini dell'ingresso per autosponsorizzazione, di dimostrare la disponibilita' di un certo ammontare di risorse indurrebbe gli aspiranti autosponsorizzati a mettersi nelle mani degli strozzini.

La disponibilita' di risorse per il proprio sostentamento nella fase di ricerca di lavoro non e' stata forse necessaria, nei fatti, anche per i 520.000 overstayers del 2006? Che questa disponibilita' provenisse da investimenti propri o della propria famiglia ovvero dal ricorso agli strozzini e' questione difficile da dirimere; ma e' credibile che la percentuale di ricorso agli strozzini sarebbe risultata maggiore se invece dell'overstaying i 520.000, o parte di loro, avessero potuto fare ingresso per autosponsorizzazione?


4) Le associazioni imprenditoriali sono certamente in grado di curare al meglio gli interessi dei propri membri. Se ritengono che il canale di ingresso attualmente previsto dalla normativa (chiamata da parte del datore di lavoro) sia capace di favorire un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro, nulla quaestio. L'inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri non ha luogo pero' solo nelle imprese, ma anche, in modo rilevante, nel settore del lavoro domestico e dei servizi di cura (nella regolarizzazione del 2002, 360.000 domande per lavoro subordinato, 340.000 per lavoro domestico).

Detengono forse le associazioni imprenditoriali una qualche forma di competenza in materia di lavoro domestico?


5) La bozza di riforma prevede che sia il Governo a fissare, col decreto-flussi, la quota per sponsorizzazione e quella per autosponsorizzazione. Per come e' scritta la disposizione relativa, nulla impedisce che si affidi al Governo anche la possibilita' di determinare, nell'ambito dello stesso decreto-flussi, l'ammontare delle risorse necessarie o l'entita' della garanzia. Si tratta di uno strumento che il legislatore - ove il testo sia approvato - offre all'esecutivo per una regolazione flessibile dei flussi in ingresso. L'esecutivo XXX potrebbe decidere di non avvalersene (o di fissare requisiti molto restrittivi); l'esecutivo YYY potrebbe utilizzarlo moderatamente, in forma sperimentale; l'esecutivo ZZZ potrebbe eleggerlo a meccanismo preferito. Nessuno dei tre avrebbe bisogno, per questo, di far approvare dal Parlamento una ulteriore riforma.

Non e' forse utile che la legge metta a disposizione del Governo uno strumento in piu', lasciando a chi non lo apprezza la possibilita' di non utilizzarlo? Chi di noi farebbe smantellare il bidet dal proprio bagno sol perche' aspetta l'arrivo di un ospite inglese?

Cordiali saluti
Sergio Briguglio

aggiornamenti ulteriori

Cari amici,

alla pagina di aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) una seconda circolare del Ministero dell'interno (10 aprile 2007)
sul Decreto Legislativo 30/2007 (comunitari);

b) il testo della Legge 46/2007 (Conversione con modificazioni del
decreto-legge 10/2007), in vigore da oggi. Decade cosi', in attesa
che il parlamento approvi un provvedimento apposito (A.C. 2427), la
disposizione, contenuta nel decreto-legge 10/2007, che sopprimeva
l'obbligo di richiesta di permesso per soggiorni brevi. L'obbligo e'
quindi ripristinato;

c) il comunicato del Ministero dell'interno 11 aprile 2007, con cui
si segnala che i nulla-osta all'ingresso per lavoro giacenti da oltre
un anno presso i consolati per mancata presentazione della richiesta
di visto di ingresso saranno archiviati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 aprile 2007

circolare comunitari

cari amici,

alla pagina di Aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la circolare
del Ministero dell'interno del 6 Aprile 2007 sulle nuove norme
relative ai cittadini comunitari e ai loro familiari (e i relativi
allegati).

Troverete anche i comunicati del Ministero dell'interno sullo stesso
argomento, con link (utile) al sito delle Poste e (inutile) al
pessimo sito www.portaleimmigrazione.it.

Cordiali saluti
sergio briguglio
>

10 aprile 2007

aggiornamenti sulla normativa

----- Original Message -----
From: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>
To: "Recipient List Suppressed:"
Sent: Tuesday, April 10, 2007 10:39 AM
Subject: aggiornamenti sulla normativa


Cari amici,
alla pagina di Aprile 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la versione
aggiornata

a) del documento contenente la normativa vigente in materia di
immigrazione, asilo e cittadinanza
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/aprile/sinottico-normativa-11.html);

b) delle dispense sulla stessa materia
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/aprile/seminario-normativa-13.html)

Vi saro' grato se mi segnalerete errori o lacune. Vi ricordo che domani entrera' in vigore il D. Lgs. 30/2007 sul diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Ricordo anche che le disposizioni di tale decreto legislativo si applicano, se piu' favorevoli, anche ai familiari non italiani di cittadini italiani.
Cordiali saluti
sergio briguglio

28 marzo 2007

decreto legislativo comunitari

Cari amici,

alla pagina di marzo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo del
D. Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Troverete anche un sommario dello stesso decreto, con osservazioni critiche.

Il decreto legislativo entrera' in vigore il giorno 11 aprile 2007.

Richiamo la vostra attenzione, in particolare, sull'art. 23, che
sancisce l'applicabilita' delle disposizioni del decreto, se piu'
favorevoli, ai familiari stranieri o comunitari di cittadini italiani.

Richiamo anche l'attenzione sul fatto che continua ad essere
ovviamente in vigore l'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, in base al
quale le disposizioni del Testo unico sull'immigrazione si applicano,
se piu' favorevoli, anche ai cittadini comunitari e italiani. La cosa
e' rilevante per tutti i casi non disciplinati esplicitamente (o
disciplinati in modo meno favorevole) dal decreto legislativo appena
pubblicato. Alcuni esempi:

1) ricongiungimento del genitore naturale con il minore presente in Italia;

2) equiparazione, ai fini del ricongiungimento, del minorenne
affidato o sottoposto a tutela al figlio minorenne;

3) autorizzazione del soggiorno (con rilascio di un permesso di
soggiorno) per certe categorie (destinatari di un permesso per motivi
umanitari, per minore eta', per assistenza minore, per protezione
sociale, etc.), prive, ove si tratti di cittadini comunitari o di
loro familiari, dei requisiti che producono il diritto di soggiorno;

4) divieti di espulsione (salvo che per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato) per altre categorie (minori, donne incinte o
che abbiano partorito da poco, mariti di queste, familiari entro il
IV grado conviventi con cittadino italiano).

Spero che il Ministero dell'interno chiarisca, con le circolari
relative al nuovo decreto legislativo, le modalita' di applicazione
della disciplina per queste situazioni non adeguatamente coperte dal
decreto stesso.

Cordiali saluti
sergio briguglio

16 marzo 2007

sentenza della corte costituzionale

Cari amici,
alla pagina di marzo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la sentenza
della Corte Costituzionale n. 78/2007, che fa giustizia di
un'interpretazione della Cassazione (per altro superata dalla
giurisprudenza piu' recente), secondo la quale il detenuto straniero
privo di permesso di soggiorno non potrebbe essere ammesso alle
misure alternative alla detenzione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 marzo 2007

modifiche della normativa

Cari amici,

alla pagina di Marzo 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) il testo del ddl-delega Amato-Ferrero, relativo alla riforma del
Testo unico sull'immigrazione; ringrazio Roberto Morgantini che me
l'ha mandato;

b) il testo del nuovo articolo 5 del Decreto-legge 10/2007,
convertito ieri in legge; la parte relativa alla soppressione dei
permessi di soggiorno brevi per turismo, affari e visite e' stata
stralciata e presentata come disegno di legge (n. 1375) autonomo;

c) il testo della Legge 17/2007, di conversione del Decreto-legge
300/2006; da notare che e' modificata la formulazione dell'articolo
di rilievo (sull'accesso dei comunitari ai programmi di cui all'art.
18 T.U.). E' ora nella di un comma aggiuntivo all'art. 18 T.U., del
tutto pleonastico, alla luce del preesistente art. 1, co. 2 T.U.

Cordiali saluti
sergio briguglio

27 febbraio 2007

direttiva ministro dell'interno 20/2/2007

Cari amici,

alla pagina di febbraio 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete la direttiva
del Ministro dell'interno del 20/2/2007, con la quale si consente, a
certe condizioni, l'avvio dell'attivita' lavorativa per lo straniero
che abbia fatto ingresso per lavoro subordinato e sia in attesa del
rilascio del primo permesso di soggiorno.

Ringrazio Chiara Righetti per la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

13 febbraio 2007

decreti legislativi e aggiornamento del quadro normativo

----- Original Message -----
From: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>
To: "Recipient List Suppressed:"
Sent: Tuesday, February 13, 2007 11:34 AM
Subject: decreti legislativi e aggiornamento del quadro normativo


Cari amici,
domani e dopodomani entreranno in vigore, rispettivamente, il decreto
legislativo sul permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo (D. Lgs. 3/2007) e quello sul ricongiungimento familiare (D.
Lgs. 5/2007).

Alla pagina di Febbraio 2007 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete,

a) un sommario delle principali modifiche apportate dal D. Lgs. 3/2007
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/somm-d-lgs-3-2007.html)

b) un analogo sommario per il D. Lgs. 5/2007
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/somm-d-lgs--2007.html)

c) un quadro aggiornato della normativa vigente in materia di stranieri (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/sinottico-normativa-9.html).

Vi saro' grato se mi segnalerete errori o lacune.
Cordiali saluti
sergio briguglio

lettera della comunita' capoverdiana alle famiglie Busato e Saiani

cari amici,

vi giro, su richiesta di Maria de Lourdes, la lettera di condoglianze
che la Comunita' Capoverdiana in Italia ha inviato alle famiglie
delle due ragazze italiane uccise a Capoverde.

Cordiali saluti
sergio briguglio

Alle famiglie Busato e Saiani



> siamo tutti profondamente addolorati per le sofferenze atroci
> che state vivendo a causa della scomparsa delle vostre adorate figlie, che
> hanno trovato la morte così brutalmente per mano dei nostri connazionali,
> nelle nostre amate Isole. Una morte inaccettabile che ha scosso tutti noi
> per la crudeltà del gesto contro ragazze che rappresentano l'ideale di
> persone che ogni popolo vorrebbe come turisti e ospiti, perchè loro
> amavano le nostre isole e lo dimostravano andandoci spesso. Erano ormai
> viste e accolte come cittadini dell'isola.

Vi vogliamo, con queste righe, esprimere dal profondo delle nostre anime i
>più sinceri sentimenti di condoglianze e dirvi che siamo anche noi sotto
>schoc. Stiamo vivendo con voi questo dolore, che supera la nostra capacità
>di sopportazione e ci fa veramente tanto male.
>Sappiamo che non siamo in grado far cessare la vostra sofferenza perchè la
>vita di ognuna di loro è un'esperienza unica e irripetibile, perché ognuna
>di loro era al centro dei vostri affetti.

>Giorgia e Dalia rimarranno sempre nei nostri cuori e che Dio vi aiuti a
>sopportare questo immenso dolore che vi ha colpito nel modo più atroce,
>sottraendovi le vostre figlie nel modo più feroce che una tragedia possa realizzare.

Con molta tristezza vi siamo sinceramente e dolorosamente vicini.

La comunità capoverdiana in Italia

1 febbraio 2007

decreti legislativi; relazione cpt

Cari amici,
alla pagina di Febbraio 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo dei decreti legislativi di recepimento delle direttive su lungo soggiornanti e ricongiungimento. Entreranno in vigore rispettivamente il 14 e il 15 Febbraio 2007.

Troverete anche il testo della relazione della Commissione De Mistura sui CPT.

Giro anche un messaggio di Paolo Bonetti, che ringrazio, su ulteriori modifiche al Testo Unico all'esame del Parlamento.

Ringrazio anche Chiara Righetti, Silvia Canciani, Gabriele Brunetti e Gianfranco Schiavoe per le segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio



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Da: Paolo Bonetti [mailto:pabonett@tin.it]
Ecco in calce i testi (in rosso) delle 2 importanti modifiche al T.U. sull'immigrazione presentati dal Governo alla Camera dei deputati nell'ambito dell'esame dell'art. 3 del ddl "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio" (A.C. 2112).
Il primo riguarda l'art. 27 e concerne una semplificazione delle procedure di ammissione al lavoro di lavoratori extracomunitari distaccati da imprese di Paesi membri dell'Unione europea e da essi dipendenti.
Il secondo riguarda gli artt. 5, 7 e 13 T.U. e concerne
1) la sostituzione di tutti i tipi di permessi di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi con una dichiarazione di presenza da rendere alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso o entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso secondo modalitˆ che saranno disciplinate con un decreto del Ministro dell'Interno
2) l'abrogazione dell'art. 7 T.U., cio� la soppressione degli obblighi di denuncia all'autoritˆ di P.S. che gravano sull'ospitante e sul datore di lavoro.
Il testo non � definitovo, perch� stato ancora approvato, ma sarˆ esaminato oggi dall'assemblea della Camera.
In ogni caso si conferma cos" la "linea Amato": la disciplina legislativa della condizione giuridica dello straniero � progressivamente modificata in modo assai significativo con riforme attuate in ordine sparso, un po' alla chetichella e sempre con l'ottimo pretesto dell'indifferibile ed urgente necessitˆ di osservare obblighi comunitari....
A presto
Paolo Bonetti
_______________________________________________________________________
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. (Disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari). -
1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 � abrogato;
b) al comma 2:
le parole: Çindicati al comma 1È sono sostituite dalle seguenti: Ç1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992È;
le parole: Çdella differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1È, sono sostituite dalle seguenti: Çdelle somme versateÈ;
c) al comma 3, le parole: Çnella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente leggeÈ sono sostituite dalle seguenti: Çnella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioniÈ.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 � soppresso.
3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole: Çe degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativiÈ sono soppresse.
4. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1, � aggiunto il seguente:
Ç1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1, siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro � sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolaritˆ della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione � presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.È.

5. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: ÇventicinquesimoÈ � sostituita dalla seguente: ÇsettantesimoÈ;
b) l'articolo 239 � sostituito dal seguente:
ÇArt. 239. (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformitˆ con disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, erano oppure erano divenuti di pubblico dominioÈ.
6. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, le parole: Çcostituiti e composti esclusivamente daÈ sono sostituite dalle seguenti: Çche devono essere in ogni caso assistiti da uno o pi�.È;
b) all'articolo 9, comma 1, lettera i), le parole: Çcertificato di residenzaÈ sono sostituite dalle seguenti: Çdocumentazione attestante l'elezione di domicilio professionaleÈ;
c) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) � sostituita dalla seguente:
Çd) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltˆ di giurisprudenza, economia, scienze politiche, nonchŽ il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politicheÈ;
d) dopo l'articolo 9 � aggiunto il seguente:
ÇArt. 9-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo Albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda d'iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013È.
7. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 � sostituito dal seguente:
Ç2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalitˆ previste nel regolamento di attuazione al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed � rilasciato per le attivitˆ previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu˜ prevedere speciali modalitˆ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchŽ ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalitˆ stabilite con decreto del Ministro dell'internoÈ;
2) al comma 3, la lettera a) � soppressa;
b) l'articolo 7 � abrogato;
c) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) � sostituita dalla seguente:
Çb) si � trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno � stato revocato o annullato, ovvero � scaduto da pi� di sessanta giorni e non � stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si � trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso;È.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, per l'adeguamento alle decisioni in ambito comunitario relative all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio e per l'adempimento di obblighi comunitari e internazionali.
3. 100. Governo.