29 novembre 2007

flussi: considerazioni e proposte

Cari amici,
come e' ormai noto da molto tempo, domani dovrebbe essere pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il decreto-flussi per il 2007.

Le domande di assunzione potranno essere presentate on-line, a
partire da date (sufficientemente posticipate rispetto alla data di
pubblicazione in Gazzetta) che dipendono dal tipo di assunzione.

Suggerisco di far riferimento al sito del Ministero dell'interno
(http://www.interno.it) per il quadro completo delle informazioni
relative alla procedura (in particolare, le risposte alle Frequently
Asked Questions - FAQ -, che vengono aggiornate quasi
quotidianamente, alla pagina
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/Frequently_Asked_Questions.html).

Per quanto riguarda il programma necessario per la compilazione delle
richieste di nulla-osta, la versione messa a disposizione dai siti di
molti organi di stampa nei giorni scorsi presentava sicuramente dei
problemi nel caso di sistemi operativi di tipo Mac Os X (il sistema
dei computer Apple). La cosa e' stata segnalata al Ministero
dell'interno; non so se i tecnici abbiano gia' messo a punto le
modifiche necessarie, ma, se fossi un utente Apple, aspetterei di
scaricare la versione ufficiale e aggiornata dal sito del Mininterno
anziche' far riferimento ad altri siti.

Personalmente ritengo che la novita' introdotta quest'anno sia
estremamente positiva e che, dovesse passare la riforma
Amato-Ferrero, potra' essere utilizzata per la presentazione di
domande di ingresso per autosponsorizzazione dall'estero (saltando
l'implacabile burocrazia dei consolati).

Ritengo anche che, come tutte le novita', la prima applicazione
presentera' piu' problemi di quanti non ne risolva. Ma ho fiducia in
chi ha voluto introdurre queste novita': sara' anche in grado, quadro
politico permettendo, di risolvere quei problemi con un secondo
decreto-flussi che consenta di recepire, alla maniera del 2006, anche
le domande in eccesso.

Per il futuro, per evitare la congestione del click-day (quello in
cui tutti tenteranno di presentare simultaneamente le domande),
suggerisco di stabilire (comunicandolo ufficialmente mentre e' ancora
in corso la ricezione delle domande per quest'anno; ad esempio,
all'inizio di Gennaio) che d'ora in poi le domande

a) potranno essere presentate in qualunque momento dell'anno (con il
sito, quindi, permanentemente accessibile);

b) saranno tenute in graduatoria in base all'ordine di presentazione;

c) saranno evase solo a seguito della pubblicazione del decreto-flussi;

d) manterranno il posto in graduatoria anche se rimaste inevase.

Questa procedura e' compatibile con la normativa, e consente al
Governo di dimensionare le quote tenendo conto delle domande giacenti
(ferma restando, ovviamente, la liberta' del Governo di fissare quote
piu' esigue).

Cordiali saluti
sergio briguglio

22 novembre 2007

comunitari: onere della prova

Cari Ministri, cari Sottosegretari,
desidero esporvi una mia perplessita' relativa alla questione dell'onere della prova di ingresso recente in Italia per il cittadino comunitario.


Il Relatore del disegno di legge di conversione del decreto-legge 181/2007, stando al resoconto della seduta di ieri in Commissione Affari costituzionali, ha affermato che "sarebbe preferibile prevedere una dichiarazione facoltativa all'ingresso nel territorio nazionale per tutti i cittadini comunitari e, in mancanza di questa, l'onere della prova in senso contrario alla presunzione di ingresso nel territorio anteriore ai tre mesi".


Capisco l'obiettivo di una disposizione di questo genere, ma ho l'impressione che si rischi di pretendere una "prova diabolica". Provare di non essere stato sul territorio italiano prima di un certo giorno e' veramente arduo, a meno di non voler imporre l'onere, a ciascun comunitario, di portare con se', quando viene in Italia, prove concrete del suo soggiorno in altro Stato membro.


Immaginate che l'Austria introduca disposizioni simili. Immaginate poi che un cittadino di Udine decida, all'ultimo momento, di partire in macchina per una gita a Salisburgo. Invece di badare a mettere in valigia l'occorrente per la toilette, dovra' preoccuparsi di portare con se' l'ultimo scontrino del panettiere sotto casa per non rischiare che un solerte poliziotto austriaco lo rispedisca indietro (col carico aggiuntivo, se l'Austria decide di copiarci in tutto e per tutto, di presentarsi poi al consolato austriaco - il piu' vicino e' a Milano - per dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di allontanamento).


Mi si puo' obiettare: il Relatore contempla, in alternativa, la possibilita' di dichiarazione facoltativa al momento dell'ingresso. Mi sembra pero' che, stante l'improponibilita' dell'onere di munirsi degli scontrini del panettiere, questo introduca surrettiziamente un onere amministrativo per tutti i soggiornanti di breve periodo, incompatibile con la Direttiva 38/2004. Restando all'esempio austriaco: il cittadino di Udine dovra' spendere meta' del fine settimana a far la coda al commissariato di polizia di Salisburgo?


Ne' la cosa appare risolta da quanto affermato dal Sottosegretario Scotti, secondo il quale "la dichiarazione di ingresso rappresenterebbe per il cittadino comunitario un onere riferibile al periodo di soggiorno ulteriore rispetto ai primi tre mesi e percio' sarebbe compatibile con le prescrizioni comunitarie che escludono condizioni o formalita' riferibili al soggiorno minimo di tre mesi". Delle due l'una, infatti: o alla dichiarazione son tenuti tutti, a prescindere dalla durata del soggiorno, e questo viola la Direttiva; o sono tenuti solo quelli che hanno in animo di fermarsi per piu' di tre mesi, e allora la mancata dichiarazione puo' essere giustificata dal cittadino comunitario sottoposto a controlli col semplice fatto che l'ingresso e' avvenuto... da un paio di giorni, e per un soggiorno breve.


Confido che vogliate evitare al nostro Paese l'onta di una censura da parte della Corte di Giustizia, dopo quella che ci e' indirettamente caduta addosso a seguito delle bizzarre esternazioni del povero Frattini.


Coridali saluti
sergio briguglio

9 novembre 2007

circolare cittadinanza; legge 188/2007

----- Original Message ----- To: Recipient List Suppressed
Sent: Friday, November 09, 2007 5:41 PM
Subject: circolare cittadinanza; legge 188/2007


Cari amici,
alla pagina di novembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) potrete trovare il testo di un'ottima circolare del Ministero dell'interno, del 7/11/2007, che rende piu' elastici i criteri per la valutazione del requisito di "residenza legale dalla nascita", ai fini dell'acquisizione della cittadinanza al compimento del diciottesimo anno.


Nella circolare si chiarisce che il ritardo nell'effettuazione dell'iscrizione anagrafica o brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno non costituiscono motivo per considerare insussistente il requisito.


Ritengo - ma su questo sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento del Ministero - che in modo analogo si debba considerare non interrotto il periodo di residenza legale da eventuali sopravvenute cancellazioni dell'iscrizione anagrafica, quando la presenza continuativa del minore in Italia sia dimostrabile mediante documentazione integrativa.


Troverete anche il testo della Legge 188/2007, contro le "dimisisoni in bianco", appena pubblicata in G.U. (in vigore dal 23/11/2007).


Cordiali saluti
sergio briguglio

8 novembre 2007

sull'allontanamento per mancanza dei requisiti

Cari Ministri,
a commento di alcune corbellerie dette, in questi giorni, sul tema "allontanamento dei comunitari privi di mezzi di sostentamento" dal vice-presidente della Commissione europea Frattini, vorrei fare osservare quanto segue.




1) I requisiti, per il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, relativi a svolgimento di attivita' lavorativa e disponibilita' di risorse sufficienti sono requisiti alternativi, non concorrenti.


Inoltre, l'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007 (in accordo con l'art. 25, co. 1 della Direttiva 38/2004) stabilisce che


"4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente."


Ne deriva, in particolare, che la disponibilita' di risorse puo' essere provata anche dimostrando direttamente la disponibilita' di valuta, dato che cosi' e' previsto, per lo straniero, dalla Direttiva del Ministro dell'interno 1/3/2000.


Coloro quindi che traggono i mezzi per il proprio sostentamento da attivita' di lavoro occasionale o da attivita' di lavoro nero possono quindi limitarsi a dimostrare di disporre di denaro e di un'assicurazione sanitaria per far valere il proprio diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi.




2) Si puo' obiettare: il comunitario e' tenuto ad iscriversi in anagrafe, dimostrando il possesso dei requisiti, quando il suo soggiorno si prolunghi per piu' di tre mesi; chi non provvede ad iscriversi e' quindi da considerarsi in posizione illegale.


L'art. 8, co. 2 della Direttiva stabilisce pero' che


"L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.".


E il citato art. 25, co. 1 della stessa Direttiva recita:


"1. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalita' amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti puo' essere attestata
con qualsiasi altro mezzo di prova."


E' evidente, pertanto, come dalla mancata iscrizione anagrafica non puo' discendere, per il comunitario che sia di fatto in possesso dei requisiti, la negazione del diritto di soggiorno, dato che questa esclusione si configurerebbe come sanzione discriminatoria.




3) Il venir meno dei requisiti economici per il diritto di soggiorno di lunga durata non corrisponde - e qui che Frattini mostra di non aver capito a sufficienza la normativa europea - a un divieto di soggiorno. Corrisponde solo alla facolta' dello Stato di allontanare la persona. Che poi lo Stato decida di farlo, o meno, e' questione basata su una valutazione di opportunita'.


Possono esservi molti ottimi motivi perche' l'Italia si astenga dall'allontanare i poveri. Uno per tutti: l'opportunita' di investire nella crescita umana e culturale del capitale rappresentato - per esempio - dai bambini Rom.


L'investire nel capitale umano di cittadini europei e' cosa costosa e puo' richiedere forme di burden sharing. Ma e' una scelta politicamente intelligente.




4) Infine, per quanto riguarda il diritto di soggiorno di durata inferiore a tre mesi, la Direttiva stabilisce, all'art. 14, co. 1, che, in assenza di pericolo per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza o per la sanita' pubblica,


"I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finche' non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.".


Questo punto e' stato recepito in modo impreciso dal D. Lgs. 30/2007, che all'art. 13, co. 1 stabilisce


"I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.".


L'imprecisione e' legata al fatto che la Direttiva pone come condizione per il venir meno del diritto di soggiorno breve il fatto che la persona diventi un effettivo onere per l'assistenza sociale, laddove il Decreto legislativo identifica tale condizione con la cessata disponibilita' di risorse (che potrebbe causare un onere per l'assistenza sociale).


In sede di revisione delle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 sarebbe utile correggere questo punto.




Cordiali saluti
Sergio Briguglio

5 novembre 2007

proposte di emendamento per il decreto-legge

Cari Ministri,
da un'analisi del decreto-legge che ha modificato il D. Lgs. 30/2007 ricavo i seguenti elementi:


1) La nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza e' definita in modo vago e potenzialmente molto ampio. Ne derivano due problemi:


a) dal momento che tale nozione e', per definizione, piu' ristretta di quella di motivi di pubblica sicurezza, c'e' il rischio che il prefetto si senta autorizzato ad estendere in modo inaccettabile quest'ultima nozione, trascurando i limiti posti dalla Direttiva 38/2004 e, in parte, dall'art. 20, co.2 D. Lgs. 30/2007. In particolare, c'e' il rischio che l'allontanamento per motivi di pubblica sicurezza sia utilizzato come strumento di prevenzione generale (cosa vietata dalla Direttiva stessa);


b) dato che in presenza di motivi imperativi si puo' derogare a certe disposizioni a garanzia del cittadino comunitario (tempo non inferiore a un mese per lasciare l'Italia, effetto sospensivo del ricorso, etc.), c'e' il forte rischio che risultino vanificate, nei fatti, le garanzie in materia di tutela giurisdizionale rispetto all'allontanamento. Il diritto di soggiorno del cittadino comunitario e dei suoi familiari degraderebbero cosi', illegittimamente, al rango di facolta' concessa dallo Stato sulla base di valutazioni discrezionali.




2) Nei casi di allontanamento per mancanza dei requisiti, e' imposto un onere di prova dell'avvenuto allontanamento a carico della persona allontanata: la presentazione di un'attestazione al consolato italiano nel paese di cui l'interessato e' cittadino. Questa disposizione obbliga l'interessato a recarsi nel paese di propria cittadinanza e ne condiziona il reingresso al fatto che il tentativo di presentare tale attestazione vada a buon fine (superando, per esempio, gli ostacoli rappresentati dalla nota inefficienza dei consolati italiani). La cosa appare incompatibile con il dettato della Direttiva 38/2004 per i seguenti aspetti:


a) la Direttiva esclude che in questi casi possa essere fatto valere un divieto di reingresso. L'interessato deve quindi poter rientrare, subito dopo aver lasciato l'Italia, alle condizioni ordinarie. L'imposizione di un adempimento speciale altera tali condizioni;


b) la Direttiva non impone alla persona allontanata di tornare nel paese di cui e' cittadino. La cosa e' rilevante per i cittadini comunitari, che potrebbero essere provenienti da uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini; ma lo e' soprattutto per i familiari stranieri del cittadino comunitario, che, in genere, saranno provenienti dallo Stato membro in cui il cittadino comunitario risiedeva, non certo dal paese di cui essi sono cittadini.




Ritengo che per essere compatibile con la Direttiva 38/2004 il decreto-legge debba essere emendato nel modo esposto di seguito.


1) Deve essere chiarito che i motivi di pubblica sicurezza non possono essere fondati su ragioni di prevenzione generale. E' opportuno introdurre un riferimento all'esistenza di condanne (che restano di per se' insufficienti a giustificare l'allontanamento), perche' questo da' al prefetto e al giudice un'idea dell'entita' della minaccia meritevole di considerazione.


Emendamento proposto:


Sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente (le parti modificate sono in grassetto):


2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societa'. Nel valutare l'entita' della minaccia si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice, ma la semplice esistenza di tali condanne non giustifica automaticamente l'adozione del provvedimento di allontanamento. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.






2) I motivi di pubblica sicurezza, per essere considerati imperativi, devono corrispondere a situazioni in cui il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale dell'interessato e' assolutamente incompatibile con la tutela dell'interesse fondamentale della societa' di cui al punto precedente. Devono quindi essere basati sul fatto che l'interessato e' stato condannato ad una pena detentiva non sospesa (altrimenti, sarebbe il giudice stesso ad attestarne la scarsa pericolosita') e, dopo averla espiata, e' giudicato ancora socialmente pericoloso. Una concreta delimitazione di questa condizione potrebbe essere la seguente: essere sottoposti ad una misura di sicurezza a seguito dell'espiazione di una pena detentiva non sospesa per uno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p. o per uno di quelli non colposi di cui all'art. 381 c.p.p.


Emendamento proposto:


Sostituire il nuovo comma 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:


7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando l'interessato sia sottoposto ad una misura di sicurezza dopo aver terminato l'espiazione di una pena detentiva a seguito di condanna per reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del medesimo codice.




In alternativa, si potrebbe evitare di delimitare in modo preciso il novero dei motivi imperativi, richiedendo pero' che l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento basato su tali motivi richieda la convalida da parte del tribunale ordinario territorialmente competente. Si noti che anche per gli stranieri non comunitari la convalida del provvedimento di allontanamento coattivo e' di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 1, co. 2-bis L. 271/2004) quando sia pendente un giudizio in materia di uno dei diritti tutelati (unita' familiare; sviluppo psico-fisico del minore).


Conformemente con il disposto dell'art. 31, co. 3 della Direttiva 38/2004, si dovrebbe poi prevedere che, ai fini della convalida, il tribunale valuti, oltre alla legittimita' del provvedimento, i fatti e le circostanze che ne giustificano l'adozione, anche alla luce dei fattori di inserimento di cui all'art. 20, co. 3 D. Lgs. 30/2007 (durata del soggiorno in Italia, eta', stato di salute, situazione familiare ed economica, integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e importanza dei legami con il paese d'origine).


Emendamento proposto:


Sostituire i nuovi commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 20 del D. Lgs. 30/2007 con i seguenti:


7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza e' adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatto salvo il caso in cui sussistano motivi imperativi di pubblica sicurezza. In quest'ultimo caso, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica territorialmente competente. Ottenuta la convalida, il provvedimento e' immediatamente eseguito dal questore. Ai fini della convalida, il tribunale valuta, oltre alla legittimita' del provvedimento, i fatti e le circostanze che ne giustificano l'adozione, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 20, co. 3.


7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono considerati imperativi, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, quando il prolungamento, anche per breve periodo, della permanenza sul territorio nazionale della persona da allontanare e' assolutamente incompatibile con la tutela dell'interesse fondamentale della societa' pregiudicato dal comportamento della persona stessa.






3) Deve essere stabilito che la sanzione amministrativa si applica solo nei casi in cui l'interessato venga trovato nel territorio nazionale prima che sia trascorso un certo tempo (es.: tre mesi) e non sia in grado di dimostrare in alcun modo di essersi, a seguito dell'ordine precedente, allontanato dall'Italia. Una previsione di questo genere, tra l'altro, non lascerebbe che la posizione del cittadino comunitario o del suo familiare risulti svantaggiata rispetto a quanto previsto, dall'art. 11 Reg. CE/562/2006, per lo straniero circolante per breve periodo che sia sospettato di non soddisfare piu' le condizioni di soggiorno negli Stati membri (*).


Emendamenti proposti:


Al comma 2 dell'articolo 20, sostituire le parole
"Paese di cittadinanza dell'allontanato"
con le seguenti:
"Paese di cittadinanza o di provenienza dell'allontanato".


Sostitire il nuovo comma 2-bis dell'articolo 21 del D. Lgs. 30/2007 con il seguente:


2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento e prima che siano trascorsi tre mesi da tale termine e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro, salvo che abbia provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2 o sia in grado di dimostrare con qualunque altro mezzo di prova di aver lasciato il territorio dello Stato a seguito del provvedimento di allontanamento.




Cordiali saluti
Sergio Briguglio






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(*) Articolo 11 Reg. CE/562/2006
Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno
1. Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorita' nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa piu` le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.
2. La presunzione di cui al paragrafo 1 puo` essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che lÅfinteressato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

2 novembre 2007

decreto-legge comunitari

Cari amici,
alla pagina di novembre 2007 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del D. Lgs. 30/2007, coordinato con le modifiche apportate dal decreto-legge appena firmato dal Presidente della Repubblica.


Aggiungo qui sotto alcune considerazioni a quelle riportate nella lettera aperta ad Amnato e Ferrero di pochi giorni fa.


Coordiali saluti
sergio briguglio




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1) La data limite per il recepimento della direttiva 38/2004 era il 30 aprile 2006:


Articolo 40
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile
2006 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva.


Se Fini e i suoi compagnucci sostengono che la direttiva e' stata recepita male dal governo Prodi, devono chiedersi perche' non ci hanno pensato loro (avevano avuto due anni di tempo). Se poi sostengono che e' la Direttiva ad essere insensata, devono dimostrare di aver tentato di opporsi alla sua adozione (al governo c'erano loro nel 2004, quando la Direttiva fu approvata).




2) Riguardo all'allontanamento per le persone pericolose, vale il comma 2 dell'art. 27 della Direttiva (il grassetto e' mio):


2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità
e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse

fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non

sono prese in considerazione.


Il punto grave del decreto-legge, in proposito, e' che non specifica i presupposti per l'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza.


Specifica invece quando tali motivi debbano considerarsi imperativi (con conseguenze non trascurabili sull'immediata esecutivita' del provvedimento di allontanamento). Tale specificazione, pero', coincide - a mio parere - con quella minimale perche' l'allontanamento possa essere adottato in modo compatibile con il dettato della Direttiva.


Ne segue che le nuove disposizioni finiscono per ammettere l'allontanamento anche quando la pericolosita' non raggiunga le soglie indicate dalla Direttiva. In altri termini, quando l'allontanamento e' giustificato proprio dall'esigenza di prevenire il concretizzarsi di pericoli piu' seri. Ma questo e' vietato dalla Direttiva.




3) Il passaggio dal Ministro dell'interno ai prefetti della competenza per gli allontanamenti di coloro che sono pericolosi per la pubblica sicurezza e' cosa accettabilissima e sensata da un punto di vista pratico.


Quando pero' leggo sui giornali che ci si prepara ad allontanare migliaia di rumeni, gia' individuati come pericolosi, senza che siano cambiati, ovviamente, i presupposti dell'allontanamento, chiedo: il Ministro Amato era, fino a ieri, impegnato a tempo pieno a firmare decreti di allontanamento per tali soggetti o no?


Se si', bene: ora i prefetti gli alleggeriranno il lavoro.


Se no, devo pensare che quei soggetti non siano affatto pericolosi, nel senso cui fa riferimento la Direttiva, non avendo motivo di ritenere che il Ministro Amato non abbia fatto, fino ad oggi, il proprio dovere.




4) Tra i requisiti per il diritto di soggiorno di durata superiore ai tre mesi non figura la disponibilita' di alloggio. Meno che mai, ovviamente, figura tra i requisiti per il diritto di soggiorno fino a tre mesi.




5) Le moratorie imposte da altri paesi (e solo in misura minima dall'Italia) potevano riguardare e riguardano solo gli accessi al lavoro subordinato. Non la libera circolazione per periodi di durata inferiore a tre mesi, ne' alcuna altra forma di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (per lavoro autonomo, per studio o altri motivi per chi abbia mezzi sufficienti).


Strapparsi le vesti perche' l'Italia non ha adottato una linea restrittiva e' come strapparsi le vesti perche' un bel po' dei nostri vecchi sono puliti e assistiti da badanti rumene o perche' vengoo costruite case da muratori rumeni.


Con buona pace di Frattini e della sua crassa incompetenza.