25 luglio 2012

decreto legislativo 108/2012 (carta blu)

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/d-lgs-108-2012.html
del mio sito troverete il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
di ieri, e in vigore dal prossimo 7 agosto, del D. Lgs. 108/2012.

Il decreto legislativo da' attuazione alla Direttiva 2009/50/CE, in
materia di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri altamente
qualificati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

19 luglio 2012

disposizioni sulla regolarizzazione

Cari amici,
dovrebbe essere stato approvato definitivamente - come probabilmente saprete - il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/52/CE in materia di sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri illegalmente soggiornanti.

L'articolo 5 del decreto legislativo contiene disposizioni tranitorie atte a consentire la regolarizzazione di rapporti di lavoro prima che entrino pienamente in vigore le nuove, piu' severe, sanzioni.

Il testo di questo articolo e' stato diffuso da diversi organi di informazione. Potete trovarlo (ringrazio Igor Zirilli, che me l'ha inviato) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/art-5-regolarizzazione.pdf in una versione che corrisponde alle altre diffuse, e che assumo (fino a prova contraria) essere coincidente con quella ufficiale.

Qui sotto riporto una sintesi delle disposizioni rilevanti contenute nell'articolo e alcune mie critiche.


Le disposizioni sulla regolarizzazione

La possibilita' di regolarizzazione riguarda rapporti di lavoro subordinato irregolari di cui siano parte

a) un datore di lavoro italiano o cittadino UE o cittadino straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) un lavoratore straniero presente nel territorio nazionale "in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente". "In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici".

Il rapporto, per essere regolarizzabile, deve aver avuto inizio almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve essere ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

La dichiarazione deve essere presentata tra il 15/9/2012 e il 15/10/2012, con le modalita' che verranno fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro del lavoro, Ministro per la cooperazione e Ministero dell'economia, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, salvo che in caso di lavoro domestico (colf e badanti), per il quale e' ammesso anche il lavoro a tempo parziale non inferiore a venti ore settimanali.

E' esclusa la regolarizzazione nei casi in cui il datore sia stato condannato negli ultimi cinque anni, anche a seguito di patteggiamento, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori da destinare ad attivita' illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ai sensi dell'art. 603-bis c.p.), o impiego di lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno.

La regolarizzazione e' esclusa anche nei casi in cui il datore di lavoro non disponga di un reddito superiore a una certa soglia minima (che sara' definita col decreto del Ministro dell'interno) o non abbia proceduto, in passato, alla regolare assunzione del lavoratore straniero (anche diverso da quello attualmente impiegato) a seguito delle procedure di ingresso nell'ambito della programmazione dei flussi o di altra procedura di emersione dal lavoro illegale. E' fatto salvo il caso in cui tale mancata assunzione sia stata dovuta a cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

Sul fronte dei lavoratori, la regolarizzazione non e' ammessa per

a) quelli che siano destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo;

b) i segnalati per la non ammissione in Area Schengen;

c) quanti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.;

d) quanti siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro paese dell'Area Schengen. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p. (notate come tali condanne siano state spostate tra gli elementi di cui tener conto nell'ambito di una valutazione complessiva della pericolosita' dello straniero, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha censurato la loro inclusione tra le cause automaticamente preclusive della scorsa regolarizzazione).

Il datore di lavoro e' tenuto a versare, prima di presentare la dichiarazione, un contributo una tantum di 1.000 euro. E' tenuto inoltre a documentare, ai fini del completamento del procedimento di regolarizzazione, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, con riferimento a una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggior durata effettiva (si intende includere - se capisco bene - il periodo che separa la presentazione della dichiarazione dalla stipula del contratto di soggiorno a conclusione della procedura).

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori) e dei lavoratori stranieri (per le violazioni delle norme sul soggiorno). La sospensione cessa dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di emersione (15/10/2012) per tutti coloro che non siano coinvolti dalle dichiarazioni effettivamente presentate. Per datori di lavoro e lavoratori coinvolti, invece, cessa in caso di esito negativo del procedimento di regolarizzazione; fino a quel momento, il lavoratore straniero non puo' essere espulso, a meno che si applichi, per lui, una delle cause di esclusione dalla regolarizzazione.

Nei casi in cui l'esito negativo del procedimento dipenda da motivi indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro, si procede ugualmente all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico.

In mancanza di motivi ostativi, lo Sportello Unico convoca datore di lavoro e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno. La successiva comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o, in caso di lavoro domestico, all'INPS causa l'estinzione di reati e illeciti in materia di rapporto di lavoro, per il datore di lavoro; l'estinzione di reati e illeciti in materia di soggiorno illegale si ha invece, per il lavoratore, con la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. Notate come si arrivi a questa conclusione solo dopo aver inserito una virgola (dimenticata dal Legislatore delegato) nel bel mezzo del comma 11 (dopo le parole "di cui al comma 9"). La virgola e' rilevante perche' separa - come e' giusto - i destini giudiziari del datore di lavoro e del lavoratore una volta che sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno. In altri termini: superato l'adempimento comune (sottoscrizione del contratto di soggiorno), l'estinzione dei reati del datore dipende dalla sola comunicazione di assunzione; quella dei reati del lavoratore, dalla sola richiesta del permesso. Senza che l'inerzia dell'uno possa danneggiare l'altro.

Osservo come nulla escluda, nell'articolo in esame, che la regolarizzazione riguardi un rapporto di lavoro irregolare stipulato con uno straniero regolarmente soggiornante: sia che si tratti di un soggiorno per motivi per i quali e' consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa, sia che si tratti di motivi diversi da questi. In tutti i casi, il lavoratore dovrebbe poter ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Una diversa conclusione penalizzerebbe - poniamo - lo studente regolarmente soggiornante che lavori a tempo pieno (invece che nei limiti di tempo parziale imposti dala normativa) rispetto allo straniero illegalmente soggiornante.

Dichiarazioni non corrispondenti al vero rendono nullo il contratto di soggiorno e causano la revoca del permesso di soggiorno. Si applicano sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di utilizzazione di documenti contraffatti.


I punti critici

Vedo tre principali difetti in queste disposizioni (assunto che il testo qui esaminato corrisponda esattamente a quello che verra' pubblicato).

Il primo difetto riguarda la condizione di presenza ininterrotta.

Non si capisce intanto cosa significhino, nella locuzione "lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente", le parole "o precedentemente". A meno di considerarla un'insulsa ripetizione della nozione gia' contenuta in almeno dalla data del..., la si dovrebbe interpretare come una condizione alternativa: si richiede che il lavoratore soggiorni ininterrottamente dal 3/12/2011 oppure che abbia soggiornato prima di quella data in Italia e che, uscito, vi sia rientrato in tempo per intraprendere il rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione. Che l'interpretazione corretta (ancorche' bizzarra) possa essere questa sembra pero' negato dall'ultimo periodo del comma 1: In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Sarebbe del tutto illogico stabilire una condizione cosi' restrittiva per la prima categoria di lavoratori, lasciando che invece il lavoratore che abbia soggiornato in Italia in un passato remoto possa dimostrarlo sulla base - poniamo - di testimonianze di privati. E' d'obbligo quindi concludere che si tratta di insulsa ripetizione e che la condizione e' unica: presenza ininterrotta almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

L'aver imposto una condizione di questo genere e' segno di un'attivita' cerebrale eccezionale; o, quanto meno, assai sporadica. La prova di una presenza ininterrotta e', infatti, la classica prova diabolica, se non per lo straniero recluso o trattenuto in CIE o ricoverato in ospedale - tutte figure difficilmente impegnabili in rapporti di lavoro. Si finira' allora per allentare la condizione, reinterpretandola nel senso, piu' blando, di "presenza in Italia da prima del 31/12/2011" (a prescindere, cioe', dal suo carattere ininterrotto).

Il secondo difetto riguarda i mezzi di prova. Il restringerli alla documentazione proveniente da organismi pubblici non tiene conto dell'esperienza fatta nel 1998: allora i mezzi di prova furono via via ampliati, per evitare il flop completo di quella regolarizzazione. Non tiene conto neanche dell'obbligo di denuncia dello straniero illegalmente soggiornante, che incombe sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio a causa del reato (perseguibile d'ufficio) di soggiorno illegale. In presenza di questo obbligo (regalo di quelle aquile della Lega: non so se ve le ricordiate), i contatti tra organismi pubblici e stranieri illegalmente soggiornanti sono ridotti ai pochi casi tutelati da disposizioni speciali, quali quelle che escludono l'obbligo di denuncia da parte dei sanitari. Per la maggior parte dei lavoratori stranieri potenzialmente coinvolgibili nella regolarizzazione, non ci sara' stato alcun contatto, durante il soggiorno in Italia, con strutture sanitarie, e non si trovera' alcuna documentazione rilasciata da organimi pubblici sul territorio. Una parte di loro potra' esibire il timbro con data apposto sul passaporto ai controlli di frontiera (l'assenza di un timbro in uscita verra' poi probabilmente considerata "prova" di soggiorno ininterrotto). Resteranno pero' esclusi - tra gli altri - gli stranieri arrivati in Italia in elusione dei controlli di frontiera (una minoranza) e quelli (verosimilmente numerosi) che, presentatisi ai controlli, non abbiano ottenuto l'apposizione del timbro da parte di un poliziotto di frontiera sopraffatto dalla fatica o che abbiano fatto ingresso in Area Schengen attraverso una frontiera esterna diversa da quella italiana.

Il terzo difetto grave del provvedimento e' la mancata previsione di una clausola di salvaguardia simmetrica a quella prevista per il caso di esito negativo del procedimento non imputabile a colpa del datore di lavoro. E' giusto disporre - come fa il comma 10 - che siano archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro quando la regolarizzazione non va a buon fine per ragioni che prescindono dal comportamento e dalla volonta' dello stesso datore. Sarebbe stato altrettanto giusto stabilire che quando la colpa sia solo del datore di lavoro (ad esempio, per mancata presentazione allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno), il lavoratore straniero (la cui posizione illegale e' di fatto denunciata dalla dichiarazione di emersione presentata dal datore) possa ottenere un permesso per attesa occupazione, senza finire espulso e perseguito penalmente (in questo senso, per altro, si e' pronunciata spesso la Giustizia Amministrativa in procedimenti relativi all'ultima regolarizzazione).

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 luglio 2012

sent. corte cost. 172/2012

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/sent-corte-cost-172-2012.html
troverete il testo della sentenza della Corte Costituzionale n.
172/2012, con la quale si dichiara l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 1-ter co. 13 lettera c) L. 102/2009, nella parte in cui
fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di
regolarizzazione del lavoratore straniero dall'esistenza di una
condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., senza
prevedere l'accertamento della concreta pericolosita' dello straniero
stesso.

Cordiali saluti
sergio briguglio

legge 92/2012; quadro della normativa aggiornato

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/sinottico-normativa-32.html troverete il quadro completo delle disposizioni in materia di immigrazione e asilo, aggiornato a seguito della pubblicazioen in Gazzetta Ufficiale della rifora del mercato del lavoro (Legge 92/2012).

Notate che le disposizioni appena pubblicate entreranno in vigore il 18 luglio.

La disposizione piu' rilevante, in materia di immigrazione, e' quella che modifica l'art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/1998 nel modo seguente:

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

A parte l'estensione a un anno del periodo di ricerca di lavoro garantito (a certe condizioni fissate dal DPR 394/1999) per il lavoratore che rimanga disoccupato, sono rilevanti le due altre possibilita' di rinnovo definite dalla riforma.

La prima corrisponde all'ulteriore prolungamento del termine di cui puo' beneficiare il lavoratore che percepisca una prestazione di sostegno al reddito. A mio parere l'espressione "prestazione di sostegno al reddito" va interpretata in modo ampio. Non solo, quindi, le prestazioni previste da norme di legge (vedi, in proposito, un elenco sul sito dell'INPS, alla pagina http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5673%3B&lastMenu=5673&iMenu=1&p4=2), ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.).

La seconda possibilita' corrisponde alla situazione del lavoratore che, trascorso il termine di un anno (o il termine successivo associato alla prestazione di sostegno al reddito) sia in grado di dimostrare comunque la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che (eventualmente) compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste per i figli di eta' inferiore a 14 anni).

Al computo del reddito concorrono i redditi da fonte lecita percepiti dal lavoratore stesso (per esempio, nella forma di compensi per lavoro accessorio: vedi in proposito art. 70 co. 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato dalla legge in esame) e dai familiari conviventi.

Osservo, limitandomi al caso di lavoratore single, come le sole attivita' di lavoro accessorio non risulterebbero sufficienti al rinnovo del permesso per un anno, incombendo su tali attivita' un limite di 5.000 euro (inferiore all'importo dell'assegno sociale) sui compensi complessivamente maturabili in un anno. Il lavoratore, per continuare a soggiornare legalmente in modo prolungato, in assenza di un contratto di soggiorno, dovra' quindi integrare il reddito con altre attivita': lavoro autonomo, contratti di lavoro subordinato a termine, etc. A rigore - a mio parere - il lavoratore potrebbe ottenere rinnovi prolungati anche stipulando ordinari contratti di lavoro (privi degli appesantimenti del contratto di soggiorno in relazione alla garanzia su alloggio e spese di rimpatrio): il reddito risulterebbe infatti sufficiente e da fonte lecita.

Per quanto tempo la questura dovra' rinnovare il permesso in casi del genere? Si potrebbe adottare la ricetta seguente: stimare il reddito atteso come quello maturato nel periodo coperto dal permesso in scadenza al netto delle prestazioni di sostegno al reddito (su cui lo straniero non potra' piu' contare). Ove tale reddito sia superiore alla soglia descritta sopra, il rinnovo potrebbe essere concesso per un ulteriore anno. Nei casi in cui, invece, il reddito cosi' calcolato risulti insufficiente, ma il lavoratore dimostri di disporre (anche grazie alle prestazioni di sostegno al reddito) di una riserva di risorse, la questura potrebbe rinnovare il permesso per una durata commisurata all'ammontare di quella riserva.

Cordiali saluti
sergio briguglio