22 ottobre 2010

sentenza corte costituzionale n. 299/2010

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/sent-corte-cost-299-2010.html, troverete una interessante sentenza della Corte Costituzionale (n. 299/2010), con la quale la Corte accoglie in minima parte il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio contro molte disposizioni contenute nella Legge Regione Puglia 32/2009 ("Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia"), e lo respinge in misura preponderante.

Le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime sono quelle che garantiscono

a) il diritto di difesa dello straniero soggiornante a qualunque titolo (si tratta di materia di competenza statale);

b) l'applicazione dei principi della Convenzione ONU 18/12/1990 sui diritti dei migranti e delle loro famiglie (la Convenzione non e' stata ratificata dall'Italia e le Regioni non possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalle leggi di ratifica).

Viene invece dichiarata infondata la questione di legittimita' di diverse altre disposizioni. Di particolare interesse e' il giudizio relativo alle disposizioni in materia di assistenza sanitaria.

La Legge Regione Puglia 32/2009 prevede che gli stranieri assistiti con il codice STP abbiano diritto alla scelta del medico di base (cosa non prevista dalle disposizioni nazionali). La Corte dichiara legittima questa disposizione, dato che non altera le restrizioni sul tipo di cure cui lo straniero irregolarmente soggiornante ha diritto (cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo).

La Legge in questione prevede anche che "ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice ENI e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi individuate per gli STP". La Corte, dichiara legittima anche questa disposizione, osservando come essa sia coerente con l'interpretazione delle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 offerta dalla Circ. Minsalute 19/2/2008.

La cosa e' rilevante perche' quella circolare indicava come il fondamento del rilascio del codice ENI fosse proprio nel principio costituzionale della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.). Ora, e' la stessa Corte Costituzionale a benedire quella tesi, mettendo al riparo la circolare dai tagli di Tremonti.

Vi chiederete: cosa c'entra Tremonti? C'entra. Fu lui a far modificare, con la L. 133/2008, l'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, che, nella vecchia formulazione, garantiva l'applicazione al cittadino comunitario delle disposizioni previste per lo straniero, quando queste risultassero a ui piu' favorevoli. L'intento della modifica (la formulazione che ne deriva (*) e' insulsa come un pensiero di Cota) era proprio quello di evitare che il cittadino comunitario non iscritto in anagrafe potesse fruire di assistenza sanitaria gratuita, al pari dello straniero irregolarmente presente. La circolare citata, non agganciandosi alla formulazione originale dell'art. 1, co. 2, ma - come detto - all'art. 32 Cost., era sopravvissuta alla modifica voluta da Tremonti, ma restava appesa a un filo. Ora, quel filo diventa un cavo d'acciaio.

Anzi, l'operazione stessa di modifica dell'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 viene vanificata (rispetto alla finalita' di limitazione degli interventi assistenziali) da un ulteriore giudizio della Corte Costituzionale: quello relativo alla disposizione della Legge Regione Puglia che, riecheggiando la vecchia formulazione del medesimo art. 1, co. 2, stabilisce che le disposizioni della legge regionale "si applicano, qualora piu' favorevoli, anche ai cittadini neocomunitari"(**). Il Presidente del Consiglio solleva la questione di legittimita' costituzionale di questa disposizione proprio sulla scorta della modifica apportata all'art. 1, co. 2 dalla L. 133/2008. La Corte respinge la censura, dichiarando che "i criteri relativi al diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea ... devono essere armonizzati con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l'esercizio del diritto all'istruzione, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali, spettanti ai cittadini neocomunitari in base all'art. 18 del TFUE (gia' art. 12 del Trattato CE), che impone sia garantita, ai cittadini comunitari che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto dell'Unione europea, la parita' di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro".

Ne deriva, secondo la Corte, quanto gia' affermato nella sentenza n. 269/2010: sono legittime le disposizioni regionali che intendano assicurare anche ai cittadini comunitari "quelle prestazioni ad essi dovute nell'osservanza di obblighi comunitari e riguardanti settori di propria competenza, concorrente o residuale, riconducibili al settore sanitario, dell'istruzione, dell'accesso al lavoro ed all'edilizia abitativa e della formazione professionale".

L'infondatezza delle censure concernenti questa disposizione della Legge Regione Puglia comporta il difetto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, nel testo modificato da L. 133/2008. Tale questione era stata proposta in linea subordinata dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. Peccato: se esaminata, sarebbe stata probabilmente respinta (i pensieri di Cota, benche' insulsi, sono in genere costituzionalmente legittimi); ma la Corte avrebbe potuto chiarire se una clausola di salvaguardia come quella cassata da Tremonti debba essere considerata implicitamente vigente nel nostro ordinamento. Sara' per la prossima volta...

Cordiali saluti
sergio briguglio



(*) "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario."

(**) Il riferimento ai "neocomunitari", anziche' ai "comunitari" o, meglio ancora, ai "cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea" e' frutto dell'analfabetismo della nostra classe politica - inclusa quella pugliese.




Nessun commento: