Cari amici,
nel messaggio precedente vi ho segnalato il testo del DPCM approvato dal Consiglio dei ministri.
Qui di seguito vi propongo alcune considerazioni:
1) All'articolo 1 si chiarisce che le misure di protezione temporanea riguardano solo cittadini appartenenti a paesi del Nord Africa, sbarcati tra l'inizio dell'anno e la mezzanotte del 5 Aprile. Trovo discutibile questa limitazione, dal momento che esclude cittadini di altre nazionalita' (es.: di paesi dell'Africa sub-sahariana o del Corno d'Africa), a meno che non si dia dell'espressione Nord Africa una interpretazione molto ampia. Mi auguro che vengano date prontamente indicazioni per rimuovere ogni ambiguita'.
2) All'art. 2 co. 1 si stabilisce che alle persone che rientrano nella categoria dei beneficiari della protezione e' rilasciato un permesso per motivi umanitari, della durata di sei mesi, in base ad art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999. Si tratta di un permesso abbastanza "forte", dal momento che consente lo svolgimento di attivita' lavorativa subordinata o autonoma (art. 14, co. 1, lettera c DPR 394/1999).
L'art. 14, co. 3 dello stesso DPR sembra consentire la conversione, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei presupposti. Non gasterebbe una precisazione, dato che quel comma e' stato scritto quando i permessi per motivi umanitari non erano ancora stati inseriti nel novero di quelli che consentono lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, e non e' del tutto evidente che la possibilita' di conversione si estenda a tali permessi.
3) Sempre l'art. 2, co. 1 chiarisce che il permesso puo' essere rilasciato anche in mancanza di passaporto o di risorse sufficienti (il riferimento e' all'art. 9, co. 6 del DPR citato). Il punto e' rlevante per quanto si dira' tra poco.
4) All'art. 2, co. 2 vengono elencati i casi di esclusione dal regime di protezione. Si tratta di persone che abbiano fatto ingresso al di fuori del periodo indicato, o che abbiano gia' subito un provvedimento di espulsione prima dell'inizio dell'anno (con divieto di reingresso ancora pendente). Vengono anche esclusi i soggetti pericolosi (appartenenza a categorie per le quali e' stata o puo' essere applicata una misura di prevenzione, denunce pendenti o condanne per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.). Non rilevano le condanne per violazione del divieto di reingresso o per mancato ottemperamento all'ordine del questore.
5) All'art. 2, co. 3 si fa una affermazione inutile e incauta. Si dichiara che il permesso in questione consente al titolare che sia anche in possesso di un documento di viaggio la libera circolazione in Area Schengen. A parte gli errori formali (la Convenzione di Schengen viene ringiovanita) e una certa sciatteria nel riferimento a non meglio precisata "normativa comunitaria", osservo quanto segue:
a) scrivere in un DPCM che la libera circolazione e' consentita non serve minimamente a determinare questo fatto; sarebbe stato meglio lasciare questa segnalazione ai comunicati;
b) i requisiti per la libera circolazione vengono indicati in modo pericolosamente impreciso. Intanto, il passaporto deve essere in corso di validita'. In secondo luogo, l'interessato deve essere in possesso delle risorse previste, per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, dal paese in cui vuole recarsi. Infine, la persona non deve essere stata segnalata per la non ammissione nell'Area Schengen (per esempio, a seguito di vecchie espulsioni) ne' deve risultare pericolosa;
c) non viene detto che la libera circolazione di cui si parla e' quella per soggiorno breve (fino a tre mesi).
Notate che possesso di un passaporto valido e disponibilita' di risorse sufficienti non sono richiesti ai fini del rilascio del permesso per motivi umanitari.
Osservo come piu' precisa, sulla questione della libera circolazione, sia stata la circolare del Ministro dell'interno francese (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/aprile/circ-interni-francia-6-4-11.pdf).
6) L'art. 2 co.4 specifica che il permssso va richiesto entro 8 giorni (lavorativi?) dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale. E' un termine molto breve, a mio parere. Il Ministero dell'interno dovra' essere pronto, al momento della pubblicazione in Gazzetta, a dare tutte le indicazioni utili.
Le modalita' per la presentazione della domanda sono quelle generalmente applicabili. Per questo tipo di permessi la domanda e' presentata direttamente in questura (utilizzando i commissariati di zona?), non tramite Poste.
7) L'art. 2, co. 5 stabilisce che chi abbia ricevuto altro permesso puo', se lo ritiene opportuno, chiederne la conversione nel permesos per motivi umanitari. La cosa e' senz'altro vantaggiosa per chi abbia ricevuto un permesso per cure (che non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa ne' libera circolazione intraeuropea). Il vantaggio puo' esservi anche per chi abbia presentato una domanda di asilo sapendo che la richiesta e' infondata: il permesso per richiesta asilo non consente, per i primi sei mesi, lo svolgimento di attivita' lavorativa; anche quando lo svolgimento di tale attivita' diventa legittimo, comunque, il permesso non puo' essere convertito in un permesso per lavoro.
8) Il comma 6 stabilisce che a chi abbia gia' chiesto asilo il permesso puo' essere rilasciato solo a condizione che rinunci alla richiesta o dopo che l'istanza e' stata rigettata. Il comma 7, per contro, chiarisce che chi ottenga il permesso per motivi umanitari puo' comunque presentare domanda di asilo. A me sembra che quanto stabilito dal comma 6 (benche' scritto a somiglianza di disposizioni applicabili in caso di applicazione di un regime di protezione europeo) danneggi inutilmente coloro che abbiano provveduto subito a presentare domanda di asilo rispetto a coloro (quelli del comma 7) che ci stanno ancora pensando su. Ma forse mi sfugge qualcosa.
9) In caso di rifiuto del permesso, lo straniero e' respinto (in modo coattivo). In caso di revoca, e' espulso, l'espulsioen e' eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera solo se vi sia rischio di elusione dell'intimazione a lasciare il territorio dello Stato. Quest'ultima e' la prima disposizione (giuridicamente fondata) che tiene conto delle disposizioni self executing della Direttiva 2008/115/CE (la Direttiva rimpatri). Puo' farlo, a dispetto delle norme vigenti in Italia, perche' e' adottata in deroga alle altre disposizioni del Testo Unico. Ma questa e' solo una curiosita' per addetti ai lavori...
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: non ho tempo di rileggere. Perdonate eventuali strafalcioni.
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