6 aprile 2011

errata corrige

Cari amici,
nel precedente messaggio ho citato a sproposito alcune disposizioni non piu' in vigore. Me l'hanno fatto notare Chiara Favilli e Sergio Ferraiolo, che ringrazio.

In particolare, le disposizioni che consentono il rispistino dei controlli di frontiera sono ora quelle del Capo II del Regolamento CE n. 562/2006 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/giugno/reg-ce-562-2006.pdf), essendo stato abrogato l'art. 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

E' stato abrogato anche l'art. 5, co. 2 della Convenzione (quello che assegnava una validita' territoriale limitata al titolo di soggiorno rilasciato allo straniero da respingere, accolto per motivi umanitari.

E' invece in vigore l'art. 21 della Convenzione, che consente la circolazione fino a tre mesi del titolare di un permesso di soggiorno. Cosi', non dovrebbe essere rilevante ai fini del trasferimento temporaneo in Francia il motivo per cui un permesso e' stato rilasciato.

E' vero invece che tra i requisiti previsti perche' lo straniero possa avvalersi della libera circolazione fino a tre mesi c'e' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti. Molti dei tunisini che tenteranno di trasferirsi in Francia potrebbero essere nell'impossibilita' di dimostrare tale disponibilita'. Se la Francia procedera' al ripristino dei controlli di frontiera in base al Capo II del regolamento citato, potrebbe avere buon gioco nel respingere alla frontiera interna tutti coloro che non dispongono di mezzi di sostentamento.

Se invece la Francia si limitera' ad effettuare controlli sul proprio territorio, potra' applicare a quanti non soddisfino o non soddisfino piu' i requisiti i primi tre commi dell'art. 23 della Convenzione:

"1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.
3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.
4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti."

Sembra, dalla lettura di questi commi, che la Francia possa comunque accompagnare le persone da allontanare alla frontiera italo-francese, dal momento che, se l'Italia ha rilasciato un permesso di soggiorno, e', per definizione, uno Stato disposto a riammettere l'interessato.

Chiedo venia per le sciocchezze contenute nel messaggio precedente.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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