Cari amici,
Silvia Canciani (che ringrazio!) mi segnala che una circolare (del Capo della Polizia) giaceva dimenticata sul sito dell'Anolf.
Potete trovarla ora anche alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/aprile/circ-interno-8-4-2011.pdf
Metterla anche sul sito del Ministero dell'interno l'avrebbe resa forse un po' piu' utile.
Non utile in assoluto, pero', perche' miracoli non se fanno, e la circolare in questione non chiarisce nessuno dei punti che segnalavo come critici nel precedente messaggio.
Nulla dice, per esempio, rispetto a cosa debba intendersi per Nordafrica. Vi rinvio a Wikipedia per tre nozioni diverse di Nordafrica (Macrorgione ONU, Nordafrica Geografico, Nordafrica berbero): http://it.wikipedia.org/wiki/Nordafrica
Vi si afferma, poi, che ai fini del riconoscimento che lo straniero richiedente rientri o meno nella categoria definita dal DPCM si tiene conto della data del fotosegnalamento effettuato al momento dello sbarco sulle coste siciliane "o di ogni altra documentazione fornita dallo straniero". Notate che per provare che l'arrivo sia avvenuto nel periodo valido, lo straniero non fotosegnalato dovrebbe produrre - poniamo - due scontrini, emessi entrambi in quel periodo: il piu' remoto nel paese di provenienza, il piu' recente in Italia. Siamo vicini alla nozione di prova diabolica...
Nella circolare si richiamano le disposizioni che prevedono il rilascio di un titolo di viaggio agli stranieri. Immagino si tratti di quanto stabilito con la circolare del 24/2/2003 (*), che richiama una circolare del Ministero degli esteri del 1961 (**). Lo dico a vantaggio dei questori piu' giovani...
(*) http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/aprile/circ-interno-24-2-03-uman.html
(**) http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/aprile/circ-mae-48-61-tit-viaggio.html
Questa indicazione tende evidentemente ad aggirare uno degli ostacoli che il tunisino potrebbe incontrare nel suo percorso verso la Francia.
Si dice infine che la presentazione delle istanze avverra' presso gli uffici delle questure. In mancanza di indicazioni piu' precise, dovrebbe trattarsi della questura della provincia in cui lo straniero intende soggiornare (art. 9, co. 1 DPR 394/1999).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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