Cari amici,
in attesa di conoscere i dettagli dell'accordo raggiunto ieri con la Tunisia, vi propongo alcune considerazioni.
1) E' un fatto positivo che la conclusione dell'accordo preceda, temporalmente e logicamente, l'adozione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) ex art. 20 D. Lgs. 286/1998. Come pure e' positivo che, stando a quanto annunciato nei comunicati, il governo preveda il rilascio straordinario di permessi solo per chi sia gia' sbarcato (e non, invece, per chi sbarchera' nei prossimi mesi). Una linea piu' arrendevole avrebbe prodotto un effetto richiamo insostenibile.
E' possibile, naturalmente, che l'effetto richiamo si verifichi comunque, ma sarebbe stato folle legittimarlo con DPCM.
2) I contenuti dell'accordo sembrano tuttavia piuttosto deboli. In alcuni comunicati si legge: "basterà il riconoscimento come cittadino tunisino da parte di un agente consolare della Tunisia per far scattare il rimpatrio, senza bisogno di schede dattiloscopiche". Questo non rappresenta una novita'. Nell'accordo siglato nel 1998 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/marzo/accordo-italia-tunisia-1998.pdf) era gia' previsto che il rimpatrio si potesse effettuare sulla base del riconoscimento da parte dell'autorita' consolare tunisina (Cap. II, par. 6); alla trasmissione delle schede dattiloscopiche si procedeva solo in caso di mancato riconoscimento.
Inoltre - e mi sembra il punto piu' rilevante - l'accordo si limita a prevedere il rimpatrio di coloro per i quali sia in qualche modo accertata la cittadinanza tunisina. Un accordo efficace dovrebbe invece prevedere la disponibilita' da parte della Tunisia a riammettere coloro che, semplicemente, provengano da quel paese. Questo infatti consentirebbe di aggirare l'ostacolo rappresentato dall'occultamento dei documenti di identita' e dal comprensibile atteggiamento ostruzionistico di chi sbarchi illegalmente.
3) Si e' detto che il rilascio di permessi per motivi umanitari a quanti siano sbarcati fino ad oggi consentirebbe loro di circolare liberamente, per un periodo di durata non superiore a tre mesi, in ambito Schengen.
Credo che la Francia (per esempio) potrebbe far valere contro questa tesi l'art. 5, co. 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/conv-schengen.html):
"2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti."
La Francia potrebbe allora ricorrere all'art. 2, co. 2 della Convenzione:
"2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre Parti contraenti."
Il ripristino dei controlli di frontiera consentirebbe alla Francia di respingere alla frontiera italo-francese i tunisini accolti per motivi umanitari dall'Italia.
E' vero pero' che l'art. 21, co. 1 della Convenzione recita:
"1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata."
Per evitare i respingimenti da parte della Francia basterebbe allora che il DPCM (con il quale si puo' derogare alle altre disposizioni del D. Lgs. 286/1998) preveda il rilascio di permessi per motivi di lavoro subordinato. Il permesso perderebbe cosi' qualunque traccia del fondamento giuridico straordinario che ne ha consentito il rilascio, e nessun poliziotto francese potrebbe obiettare la validita' territoriale limitata del permesso al tunisino che si presenti alla frontiera di Ventimiglia.
Da notare che i due permessi offirebbero al titolare le stesse facolta'.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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