Cari amici,
alcuni organi di comunicazione (giornali, giornali radio, etc.) hanno riportato le notizie relative alla lettera della Commissaria UE Malmstrom come se questa contenesse una smentita delle affermazioni fatte dal Governo italiano circa l'utilizzabilita', ai fini della libera circolazione intraeuropea, dei permessi rilasciati in base al DPCM 5/4/2011.
Ho gia' criticato, nel mio precedente messaggio, la scelta di inserire nel DPCM 5/4/2011 un inutile (e potenzialmente fuorviante) riferimento alla facolta' di libera circolazione. La lettera della Malmstrom, tuttavia, sembra ribadire semplicemente il fatto che, al fine di circolare in Area Schengen per soggiorno breve, non e' sufficiente la titolarita' di un permesso di soggiorno, ma devono essere soddisfatti ulteriori requisiti (disponibilita' di risorse sufficienti, titolarita' di un documento di viaggio valido, etc.), come piu' volte osservato nei messaggi dei giorni scorsi.
Riassumere questa lettera con titoli e sottotitoli del tipo: "I permessi per protezione temporanea rilasciati dall'Italia non sono validi ai fini della libera circolazione" e' solo frutto dell'analfabetismo che domina nelle redazioni di quegli organi. Equivale a dire che, non essendo sufficiente ai fini di una felice vita matrimoniale la celebrazione del matrimonio, i matrimoni sono tutti nulli.
Ieri, una mia amica, esperta di immigrazione e di telegiornali, rispondeva alla mia sorpresa per questa ed altre sciocchezze spiegandomi che, per essere recepita, un'affermazione deve avere il livello di complessita' proprio dei Teletubbies.
Provo allora a riassumere i termini della questione nello stile di Tinky Winky.
1) Se viene instaurato un regime di protezione europeo, i permessi rilasciati da ciascuno Stato UE hanno validita' territoriale limitata (non consentono di norma la circolazione).
2) Se il regime e' invece puramente italiano si applicano le disposizioni seguenti:
a) data l'abrogazione di una serie di disposizioni della Convenzione di Schengen e il fatto che l'Italia ha segnalato alla Commissione, a suo tempo, che tutti i permessi di soggiorno (salvo pochissime eccezioni) rientrano nella nozione definita dal Regolamento 562/2006, anche un permesso di soggiorno temporaneo garantisce, se gli altri requisiti sono soddisfatti, la libera circolazione breve (fino a tre mesi) in area Schengen;
b) tra i requisiti figura quello delle risorse. Il tunisino "ricco" potrebbe circolare, quello povero in canna no. Analogo problema lo incontra il tunisino privo di passaporto valido;
c) la Francia (la uso come esempio) puo', se lo ritiene opportuno, ripristinare i controlli sistematici alla frontiera italo-francese (altrimenti vietati dalla Convenzione di Schengen e dalle disposizioni derivate);
d) se la Francia effettua i controlli, e cittadini tunisini titolari di permesso rilasciato dall'Italia si presentano alla frontiera italo-francese, puo' essere respinto quello povero o privo di passaporto, ma non quello con risorse sufficienti e passaporto;
e) se la Francia non ripristina i controlli, puo' comunque procedere a controlli sul territorio. Se intercetta il tunisino titolare del permesso italiano privo di requisiti, questi deve tornarsene in Italia. Se non lo fa, la Francia puo' espellerlo, nei modi previsti dalla normativa francese, verso la Tunisia o verso l'Italia, che gli ha rilasciato il permesso;
f) se invece la Francia intercetta sul proprio territorio un tunisino privo dei requisiti, ma anche del permesso italiano, puo' solo espellerlo verso la Tunisia, con tutte le difficolta' che questo comporta.
Tante coccole
sergio briguglio
Nessun commento:
Posta un commento