21 dicembre 2012

slittamento dell'autocertificazioen per stranieri

Cari amici,
il giorno 1/1/2013 sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni che equiparavano lo straniero all'italiano ai fini del ricorso all'autocertificazione:

Art. 17 Legge 35/2012:

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse.
 
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.

La legge di stabilita', nella forma approvata ieri dal Senato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/dicembre/ac-5534-bis-b.html ) e, quindi, presumibilmente, nella forma definitiva, prevede, all'art. 1 comma 388 (che fa riferimento erroneamente alla Tabella 1 anziche' alla Tabella 2), uno slittamento della data di entrata in vigore di quelle disposizioni di sei mesi (30/6/2013).

Ringrazio Igor Zirilli, che mi ha segnalato la cosa.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 dicembre 2012

versione aggiornata del manuale; circolare mininterno

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/dicembre/manuale-normativa-24.html
troverete la versione aggiornata al 31/10/2012 del mio manuale sulla
normativa. Saro' grato a chi mi segnalera' errori e lacune.

2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/dicembre/circ-interno-7-12-2012.pdf,
la circolare del Ministero dell'interno relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali ai fini dell'ingresso di lavoratori
altamente qualificati (Carta Blu UE).

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 dicembre 2012

sentenza corte di giustizia su reato di soggiorno illegale

Cari amici, alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/dicembre/sent-cgue-c-430-11.html troverete la sentenza della Corte di Giustizia che fa salvo il reato di soggiorno illegale in Italia e la possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione.

L'unica cosa che viene censurata e' la possibilita' di sostituire l'ammenda con la permanenza domiciliare senza prevedere che l'esecuzione di tale pena cessi dal momento in cui sia possibile eseguire effettivamente l'allontanamento.

La cosa paradossale e' che, restando sostanzialmente inalterata la normativa italiana, il solo caso in cui l'espulsione sostitutiva (coattiva) possa colpire lo straniero condannato per soggiorno illegale e' quello in cui allo stesso straniero il prefetto abbia concesso un termine per il rimpatrio volontario.

Infatti, dato uno straniero illegalmente soggiornante

a) supponiamo che il prefetto opti per l'espulsione coattiva,

a1) se lo straniero e' effettivamente allontanato prima della sentenza relativa al reato di soggiorno illegale, alla sentenza di condanna non si arriva proprio (art. 10-bis co. 5 D. Lgs. 286/1998);

a2) se invece il questore non e' ancora riuscito ad allontanare lo straniero, il giudice che pronuncia la sentenza di condanna per soggiorno illegale non puo' sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione, perche' questa evidentemente non e' immediatamente eseguibile (art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998);

b) supponiamo ora che il prefetto conceda il termine per il rimpatrio volontario e il giudice arrivi a sentenza prima che il termine sia scaduto: lo straniero e' immediatamente allontanabile (per definizione) e la pena dell'ammenda puo' essere sostituita con l'espulsione coattiva (art. 13 co. 4 lettera f e art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998).

Un capolavoro!

Ringrazio Chiara Favilli, che mi ha inviato la sentenza della Corte di Giustizia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

5 dicembre 2012

circolare sulla regolarizzazione; moduli per le domande nell'ambito del decreto-flussi

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/dicembre/circ-interno-4-12-2012.pdf del mio sito troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa

1) alla possibilita' di completare la procedura di regolarizzazione nei casi in cui sia stato pagato il contributo forfetario di 1.000 euro ma non sia stata poi presentata la domanda;

2) alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale sia stata presentata istanza di regolarizzazione;

3) all'eventuale disconoscimento dell'istanza di regolarizzazione.

Sul sito del Ministero dell'interno sono disponibili, poi, i moduli per la presentazione delle domande nell'ambito del decreto-flussi per lavoratori non stagionali di cui vi avevo dato notizia in un precedente messaggio.

Ringrazio Silvia Canciani e Dafne Marzoli per le segnalazioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 novembre 2012

decreto flussi 2012

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/novembre/dpcm-16-10-2012.html del mio sito troverete il testo del decreto flussi per il 2012, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Ringrazio Igor Zirilli, che me l'ha segnalato.

Il decreto prevede l'accesso al mercato del lavoro per 13.850 unita'.

In prima battuta, questa quota e' ripartita nel modo seguente:

- 2000 lavoratori autonmi di alto livello;

- 100 lavoratori subordinati o autonomi, discendenti da italiani e residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile;

- 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato;

- 6.000 conversioni da studio, tirocinio o formazione profesisonale in lavoro subordinato;

- 500 conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri in lavoro subordinato;

- 1.000 conversioni da studio, tirocinio o formazione profesisonale in lavoro autonomo;

- 250 conversioni da permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri in lavoro autonomo.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 del 7 dicembre 2012 (quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.).

La riallocazione di posti non utilizzati potra' essere effettuata dal Ministero del lavoro dopo novanta giorni dalla pubblicazione del decreto.

Cordiali saluti
sergio briguglio

20 novembre 2012

un anno di governo monti

Cari amici,
alla pagina http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003413.html
troverete una mia scheda sulle cose fatte dal Governo Monti in
materia di immigrazione.

Benche' io sia un montiano sfegatato, e' una scheda piuttosto
critica. Dato il suo carattere sintetico, certe affermazioni possono
apparire poco articolate.

Una versione piu' estesa e' alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/novembre/bilancio-governo-monti.html.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 novembre 2012

ancora sulla protezione umanitaria dei profughi dalla Libia

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/novembre/circ-interno-30-10-2012-2.pdf
troverete la circolare della Commissione nazionale per il diritto
d'asilo relativa alla posizione di chi provenga dalla Libia.

Si chiarisce che la possibilita' di rilascio di un permesso per
motivi umanitari, in assenza dei presupposti per il riconoscimento
della protezione internazionale, prescinde dal fatto che sia stato
presentato un ricorso contro l'eventuale diniego.

Aggiungerei, trattandosi di diritti soggettivi (rispetto ai quali le
procedure hanno un carattere ricognitivo, ma non costitutivo), che
dell'orientamento favorevole alla concessione della protezione
umanitaria possono avvalersi anche coloro che, fuggiti dalla Libia,
non abbiano ancora presentato domanda di protezione internazionale.

Ringrazio Igor Zirilli, che mi ha fatto avere la circolare.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 novembre 2012

circolari; proposte di riforma

Cari amici,
vi segnalo due circolari rilevanti:

1) la circolare del Mnistero dell'interno 25/10/2012 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/circ-interno-25-10-2012.pdf), con la quale si dispone l'iscrizione al SSN degli stranieri per i quali sia stata presentata istanza di regolarizzazione, a condizione che siano in possesso del codice fiscale. Per chi non lo abbia ancora, si dovra' attendere la convocazione presso lo Sportello Unico; nel frattempo il lavoratore straniero avra' diritto all'assistenza al pari degli stranieri illegalmente presenti (codice STP). Sarebbe stato molto piu' opportuno prevedere per tutti il rilascio di un codice fiscale provvisorio e l'iscrizione immediata al SSN, come disposto dalla Regione Lombardia (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/circ-lombardia-8-10-2012.pdf);

2) la circolare del Ministero dell'interno 30/10/2012 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/novembre/circ-interno-30-10-2012.pdf), con la quale si danno disposizioni relative alla possibilita', per gli stranieri fuggiti dalla Libia senza esserne cittadini, la cui richiesta di protezione internazionale sia stata rigettata, di far riesaminare la propria domanda.


Vi segnalo infine, sul sito di Pietro Ichino, una mia nota contenente proposte per una riforma della normativa in materia di immigrazione e cittadinanza: http://www.pietroichino.it/?p=23864.


Cordiali saluti
sergio briguglio

5 ottobre 2012

circolare mininterno regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/circ-interno-4-10-2012.pdf
troverete la circolare 4/10/2012, con cui il Ministero dell'interno
da' notizia del parere dell'Avvocatura dello Stato di cui vi avevo
scritto ieri e lo fa proprio.

Ringrazio Francesca Nicodemi, che mi ha segnalato la circolare.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 ottobre 2012

parere avvocatura dello stato

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/par-avv-st-4-10-2012.pdf
del mio sito troverete il parere fornito dall'Avvocatura dello Stato
su richiesta dei ministeri competenti sull'interpretazione piu'
corretta della nozione di "organismo pubblico", di cui all'art. 5 D.
Lgs. 109/2012 (regolarizzazione).

Come gia' ricordato in altri messaggi, la presenza dello straniero
deve risalire, perche' si possa procedere alla regolarizzazione, a
prima del 31/12/2011, e la cosa deve essere attestata da
documentazione proveniente da organismi pubblici.

Finora, salvo un po' di esempi ovvi, non era stato chiarito da alcuna
circolare a che tipo di organismi si dovesse guardare.

Ora il Legislatore delegato (il Governo) sembra chiedere
all'Avvocatura dello Stato: ma cosa intendevo dire con quell'oscura
espressione?

L'Avocatura dello Stato risponde fornendo un'interpretazione
amplissima. Sembra di essere tornati a slogan degli anni '70 ("il
privato e' pubblico"). La cosa, comunque, puo' avere risvolti molto
positivi ai fini della regolarizzazione. A condizione, naturalmente,
che venga rilanciata da una circolare.

Cordiali saluti
sergio briguglio

19 settembre 2012

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/manuale-normativa-23.html
troverete una versione del mio manuale sulla normativa relativa a
stranieri e comunitari aggiornata al 31/8/2012. In particolare, tiene
conto dei decreti legislativi 108/2012 e 109/2012, recentemente
entrati in vigore.

Saro' grato a chi mi segnalera' errori e imprecisioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

13 settembre 2012

circolare mininterno regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/circ-interno-12-9-2012.pdf troverete la circolare del Ministero dell'interno 12/9/2012 sulla procedura di regolarizzazione.

Ringrazio Giacomo Cellini, che me l'ha inviata.

Nella circolare, si chiarisce che la regolarizzazione puo' comportare anche il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a lavoratori che siano gia' regolarmente soggiornanti ad altro titolo.

Si afferma anche che deve essere la questura a fornire allo Sportello Unico elementi relativi alla sussistenza del requisito di presenza in Italia al 31/12/2011. Se interpreto bene il paragrafo corrispondente, sembra che onere del lavoratore straniero sia solo provare la sua presenza prima dell'inizio dell'anno in corso, restando a carico della questura l'onere di provare che la presenza non ha avuto carattere continuativo (es.: effettiva esecuzione di un accompagnamento alla frontiera o altra forma di registrazione dell'uscita dal territorio nazionale).

Nulla si dice sui criteri da applicare per considerare idonee le prove di presenza. Osservo, riguardo a questo punto, che gli eventuali buoni propositi di questo governo non sono sufficienti, dal momento che le pratiche relative all'imminente regolarizzazione si concluderanno verosimilmente nel corso della prossima legislatura.

Si chiarisce poi come gli stranieri che ottengono il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della regolarizzazione sono tenuti a versare il contributo previsto per il rilascio del permesso, ma non a sottoscrivere l'accordo di integrazione (essendo entrati in Italia prima del 10/3/2012).

Finche' la procedura di regolarizzazione non e' completata, lo straniero irregolarmente soggiornante dovra' portare con se', allo scopo di evitare sanzioni per soggiorno illegale, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di emersione, consegnatagli dal datore di lavoro.

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 settembre 2012

articolo su lavoce.info

Cari amici,
alla pagina http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003270.html del
sito de lavoce.info troverete un mio breve articolo sui contenuti
auspicabili di una agenda del governo in materia di immigrazione.

In una scheda allegata all'articolo
(http://www.lavoce.info/articoli/-immigrazione/pagina1003272.html)
cerco di individuare misure che potrebbero essere utilmente adottate
(alcune per via legislativa, molte per via amministrativa) anche in
mancanza di una maggioranza politica compatta.

Ringrazio Elena Rozzi per i molti suggerimenti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 settembre 2012

registrazione decreto regolarizzazione e circolare congiunta

Cari amici,
il decreto del Ministro dell'interno sulla regolarizzazione, di cui
vi avevo dato notizia col precedente messaggio, e' stato registrato
dalla Corte dei Conti nella forma gia' segnalata. Potete trovarlo
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/decr-interno-regolarizz.pdf.

E' stata pubblicata, oggi, anche la relativa circolare congiunta del
Ministero dell'interno e del lavoro
(ttp://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/circ-interno-lavoro-7-9-12.pdf)
che richiama le varie disposizioni.

Non trovo ancora indicazioni sui criteri relativi alla prova di
presenza dal 31/11/2012. Si afferma solo che andra' dichiarata la
data e la frontiera di ingresso in Italia. Dal momento che puo'
trattarsi di un attraversamento non soggetto a controlli, da un
valico non autorizzato, mi sfugge l'utilita' di questo dato.

Mi auguro che questo punto (il piu' delicato dell'intera procedura)
sia chiarito prima del 15 Settembre (data a partire dalla quale
possono essere presentate le istanze di emersione), in modo che sia
chiaro agli interessati se la presentazione dell'istanza sia
destinata a determinare la regolarizzazione del lavoratore o la sua
espulsione. In questo secondo caso, il lavoratore potrebbe almeno
interrompere il rapporto di lavoro prima che il datore di lavoro
proceda, evitando cosi' che lo stesso datore proceda, mettendosi al
riparo da sanzioni e inguaiando il lavoratore. Ricordo infatti che il
datore sana comunque la propria posizione, se l'esito negativo del
procedimento e' dovuto a motivi non imputabili alla propria volonta'.

Non esiste invece, per una scelta dissennata di chi ha scritto il
testo della disposizione, una protezione simmetrica per il
lavoratore. Cosi', la clausola relativa alla dichiarazione congiunta
dell'avvenuta regolarizzazione in materia retributiva e', di fatto,
priva di effetto: se il lavoratore, a fronte di una mancata
regolarizzazione, rifiutasse di firmare la dichiarazione,
provocherebbe il rigetto dell'istanza di emersione, con conseguente
ripristino delle sanzioni previste per il suo soggiorno illegale.

Ringrazio Olga De Los Santos, che mi ha segnalato registrazione del
decreto e pubblicazione della circolare
(http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx).

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 settembre 2012

decreto mininterno sulla regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/decr-interno-regolarizz.pdf del mio sito troverete il testo (non ufficiale) del decreto del Ministro dell'interno con cui vengono definite le modalia' di presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all'art. 5 D. Lgs. 109/2012.

Il decreto chiarisce che possono presentare istanza di emersione anche i datori di lavoro non italiani che godono del diritto di libera circolazione in quanto cittadini UE o familiari stranieri di questi.

Il decreto fissa anche la soglia di reddito per l'ammissione del datore di lavoro alla procedura di regolarizzazione. Continuo a nutrire forti dubbi sulla legittimita' costituzionale di una disposizione che esclude dalla possibilita' di sanare gli illeciti commessi in relazione al rapporto di lavoro il datore a basso reddito.

Vengono anche date precise indicazioni sugli adempimenti relativi alla regolarizzazione degli oneri retributivi, contributivi e fiscali, e al versamento del contributo una tantum di 1.000 euro. Su tale versamento fornisce istruzioni anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 31/8/2012 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/settembre/ris-ag-entr-31-8-2012.pdf).

Restano ancora incerti i criteri che saranno adottati per valutare la prova di presenza continuativa del lavoratore in Italia a partire dal 31/12/2011.

Non dovrebbe sussistere alcun dubbio invece, a dispetto delle inesattezze contenute in qualche circolare, sul fatto che sono regolarizzabili anche posizioni che coinvolgono stranieri legalmente soggiornanti (ad esempio, titolari di permessi che non consentono svolgimento di attivita' lavorativa). Il testo delle disposizioni di cui all'art. 5 D. Lgs. 109/2012 sembra vincolare l'amministrazione a rilasciare anche in questi casi, se lo straniero ne fa richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (che' altrimenti non avrebbe senso la stipula del contratto di soggiorno per lavoro).

Ringrazio Silvia Canciani, che mi ha inviato il testo del decreto.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 agosto 2012

circolari mininterno regolarizzazione

Cari amici,
alle pagine

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/circ-interno-27-7-2012.pdf

e

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/circ-interno-31-7-2012.pdf

troverete le due circolari del Ministero dell'interno sul D. Lgs. 109/2012 in materia di sanzioni per i datori di lavoro e, soprattutto, di regolarizzazione di rapporti di lavoro illegali.

Riguardo alla regolarizzazione, si e' in attesa del Decreto interministeriale, che indichera' i requisiti di reddito che il datore deve soddisfare per regolarizzare il rapporto e le modalita' per la presentazione dell'istanza di regolarizzazione. Le circolari sono, cosi', piuttosto avare di chiarimenti.

Osservo intanto (e mi auguro che chi deve scrivere il decreto interministeriale rifletta sul punto) come sia di dubbia legittimita' una norma che consente di sanare la propria posizione solo ai datori di lavoro con reddito superiore a una certa soglia; legittimamente si potrebbe, al piu', imporre il requisito di reddito per la prosecuzione del rapporto.

La prima circolare afferma che puo' presentare istanza di regolarizzazione anche il titolare di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea. Questa possibilita' non e' esplicitamente prevista dal decreto legislativo. La circolare sembra ricavarla da una equiparazione tra quella carta di soggiorno e il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. E' un'equiparazione che trova fondamento solo nell'assonanza tra la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea e il vecchio nome del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno). Il fondamento giuridico per l'ammissione dei familiari di cittadino UE (che sanerebbe la dimenticanza del Legislatore delegato) potrebbe ravvisarsi, caso mai, nell'equiparazione tra tali familiari e i loro congiunti cittadini UE, e tra questi e i cittadini italiani ai fini dello svolgimento di ogni attivita' economica (art. 19 D. Lgs. 30/2007). Dovrebbero pero', allora, essere ammessi anche i familiari stranieri di cittadino UE con carta di soggiorno ordinaria (non permanente).

Si chiarisce anche come l'esclusione dei lavoratori segnalati al Sistema Informativo Schengen non riguarda i casi in cui la segnalazione sia stata effettuata dall'Italia, a seguito di semplice espulsione per soggiorno illegale. Anche in questo caso si tratta di una forzatura del testo; e, anche in questo caso, di una forzatura positiva, e nella linea dell'interpretazione che e' stata data anche in passato a quella clausola di esclusione. Per il futuro, c'e' da augurarsi che le disposizioni relative a regolarizzazioni siano scritte esplicitando questa delimitazione.

Riguardo alla prova di presenza anteriore al 31/12/2011, la circolare si limita ad indicare come tale prova certamente manchi quando lo straniero sia stato intercettato in ingresso nel corso del 2012. Si puo' sorridere di questa indicazione (viene in mente una canzone di Checco Zalone sull'olio di fegato di merluzzo). Un'analisi piu' attenta fa capire, pero', che ci si prepara - giustamente - a spostare sull'amministrazione l'onere della prova contraria. Vedremo cosa ci si inventera', poi, per curare l'altra stupidaggine contenuta nella norma transitoria: il fatto che la prova di presenza anteriore al 31/12/2011 debba basarsi su documentazione rilasciata da organismi pubblici (vecchi biglietti della metro finiranno per valere piu' della dentiera di Churchill).

Tace, su questi punti, la seconda circolare.

Cordiali saluti
sergio briguglio

5 agosto 2012

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/manuale-normativa-22.html
troverete una versione del mio manuale sulla normativa in materia di
cittadini non italiani, aggiornata al 30 Giugno 2012.

Notate che questa versione non include ancora le disposizioni
contenute nella legge 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), ne'
quelle dei decreti legislativi 108/2012 (carta blu) e 109/2012
(sanzioni per i datori di lavoro), non ancora in vigore alla data del
30 giugno.

Saro' grato a chi vorra' segnalarmi errori e lacune.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 agosto 2012

circolare mininterno sulal regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/circ-interno-27-7-2012.pdf
troverete una circolare del Ministero dell'interno relativa al D.
Lgs. 109/2012 (sanzioni ai datori di lavoro e regolarizzazione).

Ringrazio Silvia Canciani, che me l'ha segnalata.

Cordiali saluti
sergio briguglio

25 luglio 2012

decreto legislativo 108/2012 (carta blu)

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/d-lgs-108-2012.html
del mio sito troverete il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
di ieri, e in vigore dal prossimo 7 agosto, del D. Lgs. 108/2012.

Il decreto legislativo da' attuazione alla Direttiva 2009/50/CE, in
materia di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri altamente
qualificati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

19 luglio 2012

disposizioni sulla regolarizzazione

Cari amici,
dovrebbe essere stato approvato definitivamente - come probabilmente saprete - il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/52/CE in materia di sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri illegalmente soggiornanti.

L'articolo 5 del decreto legislativo contiene disposizioni tranitorie atte a consentire la regolarizzazione di rapporti di lavoro prima che entrino pienamente in vigore le nuove, piu' severe, sanzioni.

Il testo di questo articolo e' stato diffuso da diversi organi di informazione. Potete trovarlo (ringrazio Igor Zirilli, che me l'ha inviato) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/art-5-regolarizzazione.pdf in una versione che corrisponde alle altre diffuse, e che assumo (fino a prova contraria) essere coincidente con quella ufficiale.

Qui sotto riporto una sintesi delle disposizioni rilevanti contenute nell'articolo e alcune mie critiche.


Le disposizioni sulla regolarizzazione

La possibilita' di regolarizzazione riguarda rapporti di lavoro subordinato irregolari di cui siano parte

a) un datore di lavoro italiano o cittadino UE o cittadino straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) un lavoratore straniero presente nel territorio nazionale "in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente". "In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici".

Il rapporto, per essere regolarizzabile, deve aver avuto inizio almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve essere ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

La dichiarazione deve essere presentata tra il 15/9/2012 e il 15/10/2012, con le modalita' che verranno fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro del lavoro, Ministro per la cooperazione e Ministero dell'economia, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, salvo che in caso di lavoro domestico (colf e badanti), per il quale e' ammesso anche il lavoro a tempo parziale non inferiore a venti ore settimanali.

E' esclusa la regolarizzazione nei casi in cui il datore sia stato condannato negli ultimi cinque anni, anche a seguito di patteggiamento, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori da destinare ad attivita' illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ai sensi dell'art. 603-bis c.p.), o impiego di lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno.

La regolarizzazione e' esclusa anche nei casi in cui il datore di lavoro non disponga di un reddito superiore a una certa soglia minima (che sara' definita col decreto del Ministro dell'interno) o non abbia proceduto, in passato, alla regolare assunzione del lavoratore straniero (anche diverso da quello attualmente impiegato) a seguito delle procedure di ingresso nell'ambito della programmazione dei flussi o di altra procedura di emersione dal lavoro illegale. E' fatto salvo il caso in cui tale mancata assunzione sia stata dovuta a cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

Sul fronte dei lavoratori, la regolarizzazione non e' ammessa per

a) quelli che siano destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo;

b) i segnalati per la non ammissione in Area Schengen;

c) quanti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.;

d) quanti siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro paese dell'Area Schengen. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p. (notate come tali condanne siano state spostate tra gli elementi di cui tener conto nell'ambito di una valutazione complessiva della pericolosita' dello straniero, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha censurato la loro inclusione tra le cause automaticamente preclusive della scorsa regolarizzazione).

Il datore di lavoro e' tenuto a versare, prima di presentare la dichiarazione, un contributo una tantum di 1.000 euro. E' tenuto inoltre a documentare, ai fini del completamento del procedimento di regolarizzazione, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, con riferimento a una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggior durata effettiva (si intende includere - se capisco bene - il periodo che separa la presentazione della dichiarazione dalla stipula del contratto di soggiorno a conclusione della procedura).

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori) e dei lavoratori stranieri (per le violazioni delle norme sul soggiorno). La sospensione cessa dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di emersione (15/10/2012) per tutti coloro che non siano coinvolti dalle dichiarazioni effettivamente presentate. Per datori di lavoro e lavoratori coinvolti, invece, cessa in caso di esito negativo del procedimento di regolarizzazione; fino a quel momento, il lavoratore straniero non puo' essere espulso, a meno che si applichi, per lui, una delle cause di esclusione dalla regolarizzazione.

Nei casi in cui l'esito negativo del procedimento dipenda da motivi indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro, si procede ugualmente all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico.

In mancanza di motivi ostativi, lo Sportello Unico convoca datore di lavoro e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno. La successiva comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o, in caso di lavoro domestico, all'INPS causa l'estinzione di reati e illeciti in materia di rapporto di lavoro, per il datore di lavoro; l'estinzione di reati e illeciti in materia di soggiorno illegale si ha invece, per il lavoratore, con la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. Notate come si arrivi a questa conclusione solo dopo aver inserito una virgola (dimenticata dal Legislatore delegato) nel bel mezzo del comma 11 (dopo le parole "di cui al comma 9"). La virgola e' rilevante perche' separa - come e' giusto - i destini giudiziari del datore di lavoro e del lavoratore una volta che sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno. In altri termini: superato l'adempimento comune (sottoscrizione del contratto di soggiorno), l'estinzione dei reati del datore dipende dalla sola comunicazione di assunzione; quella dei reati del lavoratore, dalla sola richiesta del permesso. Senza che l'inerzia dell'uno possa danneggiare l'altro.

Osservo come nulla escluda, nell'articolo in esame, che la regolarizzazione riguardi un rapporto di lavoro irregolare stipulato con uno straniero regolarmente soggiornante: sia che si tratti di un soggiorno per motivi per i quali e' consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa, sia che si tratti di motivi diversi da questi. In tutti i casi, il lavoratore dovrebbe poter ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Una diversa conclusione penalizzerebbe - poniamo - lo studente regolarmente soggiornante che lavori a tempo pieno (invece che nei limiti di tempo parziale imposti dala normativa) rispetto allo straniero illegalmente soggiornante.

Dichiarazioni non corrispondenti al vero rendono nullo il contratto di soggiorno e causano la revoca del permesso di soggiorno. Si applicano sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di utilizzazione di documenti contraffatti.


I punti critici

Vedo tre principali difetti in queste disposizioni (assunto che il testo qui esaminato corrisponda esattamente a quello che verra' pubblicato).

Il primo difetto riguarda la condizione di presenza ininterrotta.

Non si capisce intanto cosa significhino, nella locuzione "lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente", le parole "o precedentemente". A meno di considerarla un'insulsa ripetizione della nozione gia' contenuta in almeno dalla data del..., la si dovrebbe interpretare come una condizione alternativa: si richiede che il lavoratore soggiorni ininterrottamente dal 3/12/2011 oppure che abbia soggiornato prima di quella data in Italia e che, uscito, vi sia rientrato in tempo per intraprendere il rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione. Che l'interpretazione corretta (ancorche' bizzarra) possa essere questa sembra pero' negato dall'ultimo periodo del comma 1: In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Sarebbe del tutto illogico stabilire una condizione cosi' restrittiva per la prima categoria di lavoratori, lasciando che invece il lavoratore che abbia soggiornato in Italia in un passato remoto possa dimostrarlo sulla base - poniamo - di testimonianze di privati. E' d'obbligo quindi concludere che si tratta di insulsa ripetizione e che la condizione e' unica: presenza ininterrotta almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

L'aver imposto una condizione di questo genere e' segno di un'attivita' cerebrale eccezionale; o, quanto meno, assai sporadica. La prova di una presenza ininterrotta e', infatti, la classica prova diabolica, se non per lo straniero recluso o trattenuto in CIE o ricoverato in ospedale - tutte figure difficilmente impegnabili in rapporti di lavoro. Si finira' allora per allentare la condizione, reinterpretandola nel senso, piu' blando, di "presenza in Italia da prima del 31/12/2011" (a prescindere, cioe', dal suo carattere ininterrotto).

Il secondo difetto riguarda i mezzi di prova. Il restringerli alla documentazione proveniente da organismi pubblici non tiene conto dell'esperienza fatta nel 1998: allora i mezzi di prova furono via via ampliati, per evitare il flop completo di quella regolarizzazione. Non tiene conto neanche dell'obbligo di denuncia dello straniero illegalmente soggiornante, che incombe sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio a causa del reato (perseguibile d'ufficio) di soggiorno illegale. In presenza di questo obbligo (regalo di quelle aquile della Lega: non so se ve le ricordiate), i contatti tra organismi pubblici e stranieri illegalmente soggiornanti sono ridotti ai pochi casi tutelati da disposizioni speciali, quali quelle che escludono l'obbligo di denuncia da parte dei sanitari. Per la maggior parte dei lavoratori stranieri potenzialmente coinvolgibili nella regolarizzazione, non ci sara' stato alcun contatto, durante il soggiorno in Italia, con strutture sanitarie, e non si trovera' alcuna documentazione rilasciata da organimi pubblici sul territorio. Una parte di loro potra' esibire il timbro con data apposto sul passaporto ai controlli di frontiera (l'assenza di un timbro in uscita verra' poi probabilmente considerata "prova" di soggiorno ininterrotto). Resteranno pero' esclusi - tra gli altri - gli stranieri arrivati in Italia in elusione dei controlli di frontiera (una minoranza) e quelli (verosimilmente numerosi) che, presentatisi ai controlli, non abbiano ottenuto l'apposizione del timbro da parte di un poliziotto di frontiera sopraffatto dalla fatica o che abbiano fatto ingresso in Area Schengen attraverso una frontiera esterna diversa da quella italiana.

Il terzo difetto grave del provvedimento e' la mancata previsione di una clausola di salvaguardia simmetrica a quella prevista per il caso di esito negativo del procedimento non imputabile a colpa del datore di lavoro. E' giusto disporre - come fa il comma 10 - che siano archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro quando la regolarizzazione non va a buon fine per ragioni che prescindono dal comportamento e dalla volonta' dello stesso datore. Sarebbe stato altrettanto giusto stabilire che quando la colpa sia solo del datore di lavoro (ad esempio, per mancata presentazione allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno), il lavoratore straniero (la cui posizione illegale e' di fatto denunciata dalla dichiarazione di emersione presentata dal datore) possa ottenere un permesso per attesa occupazione, senza finire espulso e perseguito penalmente (in questo senso, per altro, si e' pronunciata spesso la Giustizia Amministrativa in procedimenti relativi all'ultima regolarizzazione).

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 luglio 2012

sent. corte cost. 172/2012

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/sent-corte-cost-172-2012.html
troverete il testo della sentenza della Corte Costituzionale n.
172/2012, con la quale si dichiara l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 1-ter co. 13 lettera c) L. 102/2009, nella parte in cui
fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di
regolarizzazione del lavoratore straniero dall'esistenza di una
condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., senza
prevedere l'accertamento della concreta pericolosita' dello straniero
stesso.

Cordiali saluti
sergio briguglio

legge 92/2012; quadro della normativa aggiornato

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/sinottico-normativa-32.html troverete il quadro completo delle disposizioni in materia di immigrazione e asilo, aggiornato a seguito della pubblicazioen in Gazzetta Ufficiale della rifora del mercato del lavoro (Legge 92/2012).

Notate che le disposizioni appena pubblicate entreranno in vigore il 18 luglio.

La disposizione piu' rilevante, in materia di immigrazione, e' quella che modifica l'art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/1998 nel modo seguente:

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puĆ² essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitĆ  del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitĆ  di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritĆ  rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

A parte l'estensione a un anno del periodo di ricerca di lavoro garantito (a certe condizioni fissate dal DPR 394/1999) per il lavoratore che rimanga disoccupato, sono rilevanti le due altre possibilita' di rinnovo definite dalla riforma.

La prima corrisponde all'ulteriore prolungamento del termine di cui puo' beneficiare il lavoratore che percepisca una prestazione di sostegno al reddito. A mio parere l'espressione "prestazione di sostegno al reddito" va interpretata in modo ampio. Non solo, quindi, le prestazioni previste da norme di legge (vedi, in proposito, un elenco sul sito dell'INPS, alla pagina http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5673%3B&lastMenu=5673&iMenu=1&p4=2), ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.).

La seconda possibilita' corrisponde alla situazione del lavoratore che, trascorso il termine di un anno (o il termine successivo associato alla prestazione di sostegno al reddito) sia in grado di dimostrare comunque la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che (eventualmente) compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste per i figli di eta' inferiore a 14 anni).

Al computo del reddito concorrono i redditi da fonte lecita percepiti dal lavoratore stesso (per esempio, nella forma di compensi per lavoro accessorio: vedi in proposito art. 70 co. 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato dalla legge in esame) e dai familiari conviventi.

Osservo, limitandomi al caso di lavoratore single, come le sole attivita' di lavoro accessorio non risulterebbero sufficienti al rinnovo del permesso per un anno, incombendo su tali attivita' un limite di 5.000 euro (inferiore all'importo dell'assegno sociale) sui compensi complessivamente maturabili in un anno. Il lavoratore, per continuare a soggiornare legalmente in modo prolungato, in assenza di un contratto di soggiorno, dovra' quindi integrare il reddito con altre attivita': lavoro autonomo, contratti di lavoro subordinato a termine, etc. A rigore - a mio parere - il lavoratore potrebbe ottenere rinnovi prolungati anche stipulando ordinari contratti di lavoro (privi degli appesantimenti del contratto di soggiorno in relazione alla garanzia su alloggio e spese di rimpatrio): il reddito risulterebbe infatti sufficiente e da fonte lecita.

Per quanto tempo la questura dovra' rinnovare il permesso in casi del genere? Si potrebbe adottare la ricetta seguente: stimare il reddito atteso come quello maturato nel periodo coperto dal permesso in scadenza al netto delle prestazioni di sostegno al reddito (su cui lo straniero non potra' piu' contare). Ove tale reddito sia superiore alla soglia descritta sopra, il rinnovo potrebbe essere concesso per un ulteriore anno. Nei casi in cui, invece, il reddito cosi' calcolato risulti insufficiente, ma il lavoratore dimostri di disporre (anche grazie alle prestazioni di sostegno al reddito) di una riserva di risorse, la questura potrebbe rinnovare il permesso per una durata commisurata all'ammontare di quella riserva.

Cordiali saluti
sergio briguglio

13 giugno 2012

discriminazione nel mercato del lavoro; msna e dublino II

Cari amici,

1) sabato scorso ho partecipato ad una tavola
rotonda nell'ambito della conferenza "Unexplored
dimensions of discrimination", organizzata a
Trani dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti.

Potete trovare lo schema del mio intervento alla
pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/giugno/schema-trani.html.

Osservazioni e critiche sono benvenute.


2) ricevo da Franziska Schmidt, che lavora in
Germania nel campo dei minori stranieri non
accompagnati, il messaggio riportato sotto.
L'associazione per la quale Franziska lavora e'
preoccupata dalla prassi dell'amministrazione
tedesca, che tende a rinviare in Italia, sulla
base del Regolamento Dublino II, molti dei minori
non accompanati che chiedono asilo in Germania.
In vista di un incontro con dirigenti
dell'amministrazione e politici, Franziska pone
domande specifiche sulle conseguenze di questi
trasferimenti, allo scopo di valutare se questa
prassi sia dannosa per i minori.

Non sono in grado di darle risposte adeguate. Se
qualcuno di voi sa fornire elementi utili, puo'
scrivermi o scrivere direttamente a Franziska
Schmidt (f.schmidt@b-umf.de)


Cordiali saluti
sergio briguglio



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Date: Wed, 13 Jun 2012 12:37:49 +0200
From: f.schmidt@b-umf.de
To: sergio.briguglio@enea.it
Subject: minori stranieri non accompagnati

Caro Sergio,

l'associazione per la quale lavoro si occupa di
minori stranieri non accompagnati in Germania e è
il partner del Seperated Children in Europe
Programme (come save the children in Italia). La
mia tematica è il Regolamento Dublino II. Perché
sempre più spesso succede che la Germania rimanda
minori non accompagnati in Italia a base del
Regolamento Dublino II. E per difendere questa
pratica, il ministero di migrazione in Germania
ha pubblicato poco tempo fa un parere sulla
situazione in Italia e ha descritto l'Italia come
un paradiso per minori stranieri non accompagnati!
Noi dall'associazione abbiamo la possibilità di
parlare con alcuni responsabili e politici su
esattamente questa tematica. Purtroppo non trovo
da nessuna parte informazioni dettagliati sulle
procedure in Italia e per questo mi rivolgo a te.
Forse mi puoi aiutare con le mie domande o
conosci persone che hanno esperienze con "casi
Dublino".
Allora queste sono le domande:

- Nei casi in cui la Germania o qualsiasi paese
europeo rimanda un minore non accompagnato a base
del Regolamento Dublino II in Italia, qual'è la
procedura dal momento del suo arrivo
all'aeroporto o alla stazione del treno in poi?
(teoria e prassi)

- È garantito un collocamento dei minori in una
struttura per minori quando tornano? (Perché il
ministero di migrazione in Germania dice che
questa accoglienza è garantita per TUTTI minori
che tornano di nuovo in Italia).

- Dove arrivano? Solo nelle grandi città (Roma,
Milano) o nella regione dove sono stati
registrati? Conosci alcune strutture che hanno
esperienze con "casi Dublino"?

- Molto importante è avere un'impressione delle
condizioni delle strutture di accoglienza? È
garantito subito l'inserimento scolastico? E
quando inizia l'apertura della tutela?

- Se i minori tornano in Italia, qualcuno
controlla di nuovo se ci sono rischi di
prostituzione minorile, tratta di persone o anche
traumatizzazione?

- Conosci casi concreti? Minori che sono stati
rimandati in Italia da paesi europei? (Perché
questi casi ci mancano. Quando arrivano in Italia
perdiamo spesso le loro tracce)

- Un minore che in Italia è registrato come
maggiorenne, ma la Germania l'ha riconosciuto
come minorenne, ha la possibilità di correggere
la sua età quando torna? E come funziona la
procedura, riceve l'assistenza? (Perché anche in
questo caso il ministero dice che è facile per il
giovane correggere la sua età, anche se è senza
documenti).

- Quali sono i problemi e rischi per minori non
accompagnati che sono vicini al raggiungimento
della maggiore età? Diventa problematico per la
conversione del permesso di soggiorno se hanno
passato gli ultimi mesi in Germania e non in
Italia? Nei casi in cui non hanno mai ricevuto un
permesso di soggiorno, perché sono scappati
subito dopo la prima
identificazione/registrazione dall'Italia, quali
sono le difficoltà? Possono richiedere facilmente
asilo?

- Ci sono rischi di una espulsione quando tornano o di finire in un CIE?

- Ma l'Italia rimanda ancora minori stranieri non
accompagnati in Grecia e Malta o altri paesi??



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MESSAGGIO ISTITUZIONALE
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Destina il 5 per mille all'ENEA
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare nuove opportunità ai giovani e al Paese.
Utilizzeremo il contributo per guidare una serie di giovani verso nuove professioni necessarie per garantire la sostenibilità dello sviluppo attraverso la conoscenza approfondita delle tecnologie e degli strumenti per l'efficienza energetica e la gestione del territorio.
Li formeremo sui temi dell'efficienza energetica, su come si effettua una diagnosi energetica in una industria o su un edificio pubblico e su come si interviene per renderli più efficienti.
Insegneremo loro a studiare il territorio, ad affrontare problemi di natura ambientale e a trovare il modo per risolverli.
Li formeremo e li affiancheremo per offrire soluzioni.
Questi giovani potranno avere in futuro un ruolo fondamentale per la crescita del Paese nel rispetto della natura e della salute di tutti i cittadini.
Il nostro codice fiscale è 01320740580
Per maggiori informazioni: www.enea.it

22 maggio 2012

proroga del regime di protezione temporanea

Cari amici,
alle pagine
 http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/dpcm-15-5-2012.html

e

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/circ-interno-18-5-2012.pdf

troverete il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si proroga di ulteriori sei mesi il regime di protezione temporanea a beneficio delle persone appartenenti a Paesi del Nord Africa giunte in Italia nei primi mesi del 2011, e la relativa circolare del Ministero dell'interno.

In analogia con quanto gia' disposto in occasione della precedente proroga, la circolare chiarisce che il rinnovo del permesso e' consentito, ma non strettamente necessario ai fini della regolare "presenza" sul territorio dello Stato.

Notate che regolare presenza non coincide con regolare soggiorno. L'effettiva titolarita' di un permesso di soggiorno valido e' necessaria, per esempio, per la libera circolazione di breve periodo in Area Schengen, come pure per l'uscita e il reingresso attraverso frontiere esterne.

Ringrazio Silvia Canciani per la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

8 maggio 2012

quadro della normativa aggiornato

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/sinottico-normativa-31.html
troverete la versione del quadro completo della normativa in materia
di cittadini stranieri e comunitari, aggiornata a seguito della
conversione in legge (Legge 44/2012) del decreto-legge 16/2012.

L'unica differenza rilevante rispetto alla versione precedente e'
data dalla soppressione dell'imposta sui trasferimenti di denaro
verso paesi non appartenenti all'Unione europea effettuati da
stranieri privi di codice fiscale o di matricola INPS (art. 2, comma
35-octies L. 148/2011).

Sulla disposizione ora abrogata vi rinvio a un mio articolo apparso
sul sito lavoce.info:
http://www.lavoce.info/articoli/-immigrazione/pagina1002539.html

Cordiali saluti
sergio briguglio


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MESSAGGIO ISTITUZIONALE
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Destina il 5 per mille all'ENEA
Abbiamo bisogno del tuo contributo per dare nuove opportunit� ai giovani e al Paese.
Utilizzeremo il contributo per guidare una serie di giovani verso nuove professioni necessarie per garantire la sostenibilit� dello sviluppo attraverso la conoscenza approfondita delle tecnologie e degli strumenti per l'efficienza energetica e la gestione del territorio.
Li formeremo sui temi dell'efficienza energetica, su come si effettua una diagnosi energetica in una industria o su un edificio pubblico e su come si interviene per renderli pi� efficienti.
Insegneremo loro a studiare il territorio, ad affrontare problemi di natura ambientale e a trovare il modo per risolverli.
Li formeremo e li affiancheremo per offrire soluzioni.
Questi giovani potranno avere in futuro un ruolo fondamentale per la crescita del Paese nel rispetto della natura e della salute di tutti i cittadini.
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Per maggiori informazioni: www.enea.it

7 maggio 2012

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/maggio/manuale-normativa-21.html
troverete la versione, aggiornata al 31/3/2012, del mio manuale sulla
normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari.

Saro' grato a chi vorra' segnalarmi errori e lacune.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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MESSAGGIO ISTITUZIONALE
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Destina il 5 per mille all'ENEA
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Li formeremo sui temi dell'efficienza energetica, su come si effettua una diagnosi energetica in una industria o su un edificio pubblico e su come si interviene per renderli pi� efficienti.
Insegneremo loro a studiare il territorio, ad affrontare problemi di natura ambientale e a trovare il modo per risolverli.
Li formeremo e li affiancheremo per offrire soluzioni.
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Il nostro codice fiscale � 01320740580
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20 aprile 2012

funerali di Le Quyen

Cari amici,
i funerali di Le Quyen Ngo Dinh, responsabile dell'Area immigrati
della Caritas di Roma, tragicamente scomparsa lo scorso 16 aprile in
un incidente stradale, avranno luogo a Roma, sabato 21 aprile, alle
ore 11.00, presso la Parrocchia di San Gregorio Barbarigo, in Via
delle Montagne Rocciose n. 14.

Cordiali saluti
sergio briguglio

12 aprile 2012

quadro della normativa aggiornato

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/aprile/sinottico-normativa-30.html
troverete il quadro della normativa in materia di cittadini stranieri
e comunitari aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della legge
35/2012, di conversione del decreto-legge 5/2012.

Il testo della Legge 35/2012 e' alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/aprile/legge-35-2012.html.

Di rilievo sono le disposizioni in materia di obblighi di
comunicazione relativi al contratto di soggiorno, di lavoro
stagionale e di autocertificazione da parte degli stranieri (art. 17)
e l'estensione della "carta acquisti" ai cittadini comunitari e agli
stranieri titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
(art. 60).

Cordiali saluti
sergio briguglio

5 aprile 2012

art. 58 ddl riforma lavoro

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/aprile/ddl-riforma-lavoro.pdf troverete il testo del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda in modo specifico i lavoratori stranieri, l'art. 58 stabilisce quanto segue:

All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "per un periodo non inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al periodo precedente, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)".

La prima parte dell'emendamento riporta a un anno la durata minima garantita del periodo di disoccupazione (dimezzato dalla L. 189/2002), e la estende in presenza di trattamento di disoccupazione.

L'ultimo periodo - se capisco bene - va interpretato nel senso della possibilita' di un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (o per attesa occupazione), anche in assenza di un contratto di soggiorno, a condizione che lo straniero dimostri la disponibilita' di un reddito non inferiore a quello normalmente previsto per il rinnovo del permesso: importo dell'assegno sociale, aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari conviventi (con le attenuazioni previste per i figli di eta' inferiore a 14 anni).

Al computo del reddito concorrono i redditi da fonte lecita percepiti dal lavoratore stesso (per esempio, nella forma di compensi per lavoro accessorio: vedi art. 70, comma 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato da art. 11, comma 1, lettera a, del disegno di legge in esame) e dai familiari conviventi.

Osservo, limitandomi al caso di lavoratore single, come le sole attivita' di lavoro accessorio non risulterebbero sufficienti al rinnovo del permesso per un anno, incombendo su tali attivita' un limite di 5.000 euro (inferiore all'importo dell'assegno sociale) sui compensi complessivamente maturabili in un anno. Il lavoratore, per continuare a soggiornare legalmente in modo prolungato, in assenza di un contratto di soggiorno, dovra' quindi integrare il reddito con altre attivita': lavoro autonomo, contratti di lavoro subordinato a termine, etc.

A rigore - se non interpreto male le disposizioni - il lavoratore potrebbe ottenere rinnovi prolungati anche stipulando ordinari contratti di lavoro (privi degli appesantimenti del contratto di soggiorno in relazione alla garanzia su alloggio e spese di rimpatrio): il reddito risulterebbe infatti sufficiente e da fonte lecita. Ma queste mie considerazioni potrebbero risentire di una lettura frettolosa del testo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

28 marzo 2012

versione aggiornata del manuale; decreto-flussi stagionali

Cari amici,

1) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/manuale-normativa-20.html
troverete la versione del mio manuale sulla normativa aggiornata al
31/1/2012.

Segnalazioni di errori, imprecisioni e lacune saranno, come al
solito, benvenute.

2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-lavoro-20-3-12.pdf
troverete la circolare congiunta Ministero dell'interno - Ministero
del lavoro relativa al decreto-flussi per lavoratori stagionali. Il
decreto prevede anche una quota riservata all'ingresso di lavoratori
non stagionali che abbiano completato corsi di formazione all'estero,
istituiti in base all'art. 23 D. Lgs. 286/1998.

Cordiali saluti
sergio briguglio

9 marzo 2012

errata corrige

Cari amici,
nell'ultimo messaggio, la frase

"Gli ultimi quattro commi rimuovono la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."

e' ovviamente sbagliata, e va letta come

"Gli ultimi quattro commi riguardano la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare."

Quei commi rimuovono la disciplina speciale per lo straniero e, quindi, impongono l'autocertificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione anche per gli stranieri.

Cordiali saluti
sergio briguglio

decreto semplificazioni

Cari amici,
la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5/2012, che incorpora nel testo del decreto-legge le modifiche apportate dalle Commissioni.

L'articolo 17 assume cosi' la forma riportata in fondo al messaggio.

Il comma 1 da' valore di legge a disposizioni gia', nei fatti, applicate.

I commi 2, 3 e 4 snelliscono ulteriormente le pratiche relative al lavoro stagionale.

Gli ultimi quattro commi rimuovono la possibilita' di autocertificazione da parte dello straniero regolare.

Vi ricordo che l'art. 15 L. 183/2011 ha modificato l'art. 40 DPR 445/2000, vietando l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.

Era pero' rimasta invariata la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero.

Questo fatto aveva motivato la circolare 24/1/2012 del Ministero dell'interno (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/circ-interno-24-1-2012.pdf), secondo la quale nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri devono essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999.

Il testo appena approvato intende cancellare questa disciplina speciale, anche se soltanto a partire dall'inizio del 2013.

Ringrazio Igor Zirilli, che mi ha segnalato l'approvazione del testo.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Art. 17.
(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati).

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validitĆ , che abiliti allo svolgimento di attivitĆ  di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 ĆØ inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero giĆ  autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, ĆØ inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puĆ² essere rinnovato in caso di nuova opportunitĆ  di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puĆ² essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piĆ¹ datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed ĆØ rilasciata a ciascuno di essi, ancorchĆ© il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore ĆØ esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autoritĆ  consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo ĆØ aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualitĆ  successive alla prima, puĆ² essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalitƠ per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonchƩ le misure idonee a garantire la celeritƠ nell'acquisizione della documentazione.

8 marzo 2012

accordo di integrazione

Cari amici,
sabato prossimo entrera' in vigore il regolamento sull'accordo di
integrazione (DPR 179/2011).

Potete trovare il testo del regolamento e i suoi allegati alle pagine seguenti

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/dpr-179-2011.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-a-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf

Un sommario del regolamento e' alla pagina

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/somm-dpr-179-2011.html

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-2-3-2012.pdf,
troverete la circolare congiunta del Ministro dell'interno e del
Ministro per l'integrazione, contenente le linee d'indirizzo per
l'applicazione dello stesso regolamento.

Nella circolare, i ministri colmano una lacuna del regolamento,
richiamando la norma di legge che salva dalla revoca del permesso per
inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli
stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto
dell'Unione europea. Si tratta dello straniero titolare di permesso
di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, del
titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, e dello straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare.

Per queste categorie, saggiamente, i ministri competenti invitano le
prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento
dell'accordo. Vige pero', anche per queste categorie, l'onere della
sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso.

La circolare segnala come il materiale didattico sia stato preparato
in diciannove lingue diverse. Resta per me un mistero come si possa
acquisire una conoscenza, sia pure approssimativa, del funzionamento
della nostra societa' in un corso di cinque ore di lezioni
preregistrate (senza cioe' - se capisco bene - alcuna interazione con
un docente). Molto piu' seria la questione dell'apprendimento della
lingua: sono stati stanziati fondi imponenti per la realizzazione di
corsi di italiano; speriamo diano un contributo serio
all'integrazione degli immigrati, a prescindere dall'attuazione
dell'inutile accordo di integrazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/marzo/circ-interno-5-3-2012.pdf,
infine, troverete la circolare del Ministero dell'interno 5/3/2012,
che fornisce ulteriori indicazioni operative.

Si chiarisce come lo straniero debba recarsi presso lo Sportello
unico per sottoscrivere l'accordo (o in questura, nei casi in cui la
richiesta del permesso debba essere presentata direttamente li'; es.:
permesso per asilo, integrazione minore, minore eta', motivi
familiari ex art. 19 T.U., motivi umanitari, apolidia).

Ringrazio Luci Zuvela che mi ha inviato le circolari.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 febbraio 2012

Fwd: ASGI - Caso Hirsi vs Italy - Condanna all'Italia

Cari amoci,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/sent-cedu-hirsi-c-italia.pdf
troverete la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
relativa al caso Hirsi contro Italia.

La Corte condanna l'Italia per il respingimento in mare di cittadini
somali ed eritrei avvenuto al largo di lampedusa il 6 maggio 2009. In
particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 (divieto di
trattamenti inumani e degradanti) e art. 13 ( diritto ad un ricorso
effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, e
dell'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione medesima
(divieto di espulsioni collettive).

Ringrazio Jurgen Humburg, Silvia Canciani e Gianfranco Schiavone per
la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 febbraio 2012

diritto di soggiorno del coniuge dello stesso sesso

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/trib-re-coniuge-omosex.pdf troverete un'importantissima ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia.

Il Tribunale accoglie il ricorso di un cittadino uruguayano contro il provvedimento dell'amministrazione italiana con sui si nega il riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 30/2007.

Il cittadino uruguayano - e qui sta l'importanza del provvedimento del Tribunale - ha contratto matrimonio in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso.

Il D. Lgs. 30/2007, che da' attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, riconosce il diritto di soggiorno ai familiari (anche stranieri) dei cittadini dell'Unione europea (inclusi i cittadini italiani) purche' rientrino in determinate categorie:

1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione italiana equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione del nostro paese;
 
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
 
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Finora, il diritto dei compagno dello stesso sesso di un cittadino comunitario o italiano aveva trovato un ostacolo insormontabile nella condizione che ho evidenziato in grassetto: non essendo equiparate al matrimonio dalla normativa italiana le unioni registrate, l'aver contratto una tale unione in altro Stato membro non consentiva al cittadino straniero di risiedere in Italia, per questo solo motivo, col compagno comunitario o italiano.

Ora, il Tribunale di Reggio Emilia riconosce come, quando sia stato celebrato il matrimonio tra persone dello stesso sesso in uno Stato che, come la Spagna, lo ammetta, coloro che l'hanno celebrato devono essere considerati coniugi anche in Italia, ai fini del diritto di libera circolazione (non non dal punto di vista del diritto di famiglia). Il diritto di soggiorno al cittadino uruguayano ricorrente viene cosi' riconosciuto perche' questi rientra nella categoria di coniuge, non in quella, meno tutelata, di partner registrato.

Notate che non e' rilevante che il matrimonio sia stato celebrato in uno Stato membro: la Commissione europea, in proposito, ha affermato come, ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, debbano essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

Ringrazio Gabriella Friso e Giulia Perin, che mi hanno segnalato l'ordinanza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 febbraio 2012

permesso per donna incinta: esonero dal contributo?

Cari amici,
mi viene posto il seguente quesito: il contributo per il permesso di soggiorno deve essere pagato anche quando si tratti di un permesso per cure mediche rilasciato, in base ad art. 28 DPR 394/!999 alla donna inespellibile perche' incinta o perche' abbia partorito da meno di sei mesi?

La categoria non e' esplicitamente inclusa tra quelle esonerate dal pagamento, benche' risultino evidenti le affinita' sia con chi abbia fatto ingresso per cure mediche, sia con chi richieda un permesso per motivi umanitari.

Mi pare, comunque, che si possa invocare una ragione piu' forte in favore dell'esonero. Art 5, co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 - ossia la disposizione di legge che impone il pagamento del contributo - recita (in grassetto e' mio):

"La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro..."

D'altra parte, art. 28, co. 1 DPR 394/1999 dispone che

"Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno..."

Non siamo quindi di fronte a una richiesta di rilascio di permesso, ma a un rilascio d'ufficio. Da questo segue, a mio parere, che il contributo non puo' essere richiesto in corrispondenza a permessi di questo tipo.

Mi spingerei anzi ad affermare - chiedendo pero' il conforto di chi ha competenze in materia - che lo stesso argomento motivi l'esonero dall'imposta di bollo di 14,62 euro.

Se il mio ragionamento e' corretto, un analogo esonero dall'imposta di bollo deve applicarsi, in particolare, al caso del permesso per richiesta asilo (anche questo rilasciato d'ufficio).

Il fatto poi che il rilascio o il rinnovo di questi permessi sia nei fatti stimolato da una esplicita richiesta avanzata dal cittadino straniero non puo' che essere visto come atto di cortesia dello straniero stesso, che soccorre il questore nell'adempimento del suo dovere. Qualcosa di simile alla cortesia che chiediamo a un amico, dicendogli: "ricordami che devo restituirti 100 euro".

Cordiali saluti
sergio briguglio

31 gennaio 2012

circolare mininterno sul contributo

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/circ-interno-27-1-2012.pdf
troverete il testo della circolare del Ministero dell'interno che da'
istruzioni in relazione al versamento del contributo per il rilascio
e il rinnovo del permesso di soggiorno.

Ringrazio Gabriella Prestileo, che mi ha inviato la circolare.

Due considerazioni:

1) Il Ministero chiarisce come l'eventuale mancato pagamento del
contributo sia da considerare irregolarita' sanabile e come la
verifica del pagamento spetti all'Ufficio immigrazione della questura.

Osservo come non sia legittima la prassi secondo la quale Poste
italiane non accetterebbe "i kit sprovvisti del bollettino
comprensivo di entrambi i contributi" (quello gia' dovuto per il
servizio postale e quello appena entrato in vigore).

Mi auguro che il Ministero dell'interno provveda immediatamente a
dare istruzioni alle Poste, perche' i suoi funzionari evitino di
attribuirsi compiti che la legge non assegna loro. Sarebbe come se il
funzionario pretendesse di valutare se il reddito del lavoratore che
chiede il rinnovo sia adeguato o meno.

2) Il Governo, che sta dimostrando coraggio in molte scelte, non sia
pavido rispetto alla cancellazione di una disposizione frutto della
stupidita' di una maggioranza politica che non e' piu' in grado di
nuocere. Introduca nel decreto-legge sulle semplificazioni una
disposizione che cancelli quelle, sul contributo, introdotte dalla L.
94/2009.

E, se vuole risparmiare denaro pubblico ed energie, cancelli anche le
disposizioni che impongono la sottoscrizione dell'accordo di
integrazione. L'Italia non ha soldi da buttare per compensare Cota,
Bricolo e Maroni di cio' che una natura matrigna ha negato loro.

Cordiali saluti
sergio briguglio

26 gennaio 2012

libro verde sul ricongiungimento

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/risp-libro-verde-ricong.html
potrete trovare le risposte alle domande poste dal LIbro verde della
Commissione europea sul ricongiungimento familiare dei cittadini dei
paesi terzi.

Potete scaricare il testo del Libro verde dalla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/libro-verde-ricongiung.pdf.


Si tratta di un documento molto aperto, di segno assolutamente
contrario a quello di recenti prese di posizione del Governo olandese
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/settembre/position-paper-olanda.pdf).

Credo che sarebbe molto utile se pervenissero alla Commissione anche
pareri di soggetti autorevoli in materia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

8 gennaio 2012

sul decreto mininterno 27/10/2011

Cari amici,
vi segnalo alcuni aspetti critici del Decreto del Ministro dell'interno 27/10/2011, contenente le linee-guida per l'attuazioen dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 14-ter D. Lgs. 286/1998 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/decr-interno-27-10-2011.html).

Nel decreto viene individuato l'ordine tra le categorie di possibili fruitori dei programmi di rimpatrio assistito da rispettare, in sede di attuazione dei programmi stessi, in un contesto di risorse limitate che non consenta di recepire tutte le richieste.

Al primo posto di questa graduatoria stanno, coerentemente con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14-ter, gli stranieri appartenenti alla categoria dei "soggetti vulnerabili" (persone affette da disabilita', anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali), cui la riforma dell'estate scorsa garantisce modalita' di allontanamento compatibili con la condizione specifica.

Al secondo posto stanno le vittime di tratta e i titolari di protezioen internazionale. Non si tratta, evidentemente, di soggetti da allontanare, ma di persone che decidono spontaneamente di tornare nel proprio paese. La cosa e' compatibile con il dettato del comma 1 dell'articolo 14-ter, non essendo questi programmi istituiti solo in funzione dell'allontanamento.

Al terzo posto troviamo gli stranieri che non soddisfano piu' le condizioni per il rinnovo del permesso. Si tratta anche in questo caso di persone ancora in posizione regolare, tenute pero' a lasciare l'Italia per l'impossibilita' di prolungare il loro soggiorno legalmente.

Agli ultimi due posti vi sono, nell'ordine, gli stranieri trattenuti in CIE a seguito di un provvedimento di espulsione o respingimento non immediatamente eseguito e gli stranieri cui sia stato concesso (in base alla riforma recente) un termine per il rimpatrio volontario.

Ho due osservazioni, in proposito.

1) Configurandosi il rimpatrio assistito come elemento favorevole allo straniero, lascia perplesso il fatto che venga privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE rispetto a quella, piu' "meritevole", di coloro che hanno ottenuto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario.

E' possibile, pero', intuire la ratio di questa scelta: dal momento che condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio assistito e' che lo straniero richiedente sia in possesso di documento di riconoscimento o che, almeno, ne sia stata accertata l'identita' (art. 3, comma 3 del decreto), i programmi di rimpatrio assistito potrebbero contribuire ad abbreviare il periodo di permanenza media nei CIE. Gli stranieri sottoposti a trattenimento potrebbero, infatti, trovare conveniente collaborare, anche tardivamente (ossia, a trattenimento gia' disposto), alla procedura di identificazione, con l'obiettivo di fruire di quei programmi. A risorse limitate, allora, meglio, dal punto di vista dell'amministrazione, destinarle prioritariamente ai trattenuti che non a quanti siano stati ammessi al rimpatrio volontario: la collaborazione di questi ultimi e' cosa gia' acquisita; quella dei primi e' ancora da ottenere.

Questa preferenza accordata ai trattenuti in CIE puo' tradursi in fatti positivi  per un gran numero di stranieri espellendi, soprattutto alla luce delle disposizioni molto restrittive con cui il decreto-legge 89/2011 disciplina la concessione del termine per il rimpatrio volontario. Perche' queste conseguenze positive siano effettive, pero', e' necessario che l'ammontare delle risorse riservate al finanziamento del rimpatrio assistito sia congruo.

Noto come un approccio generoso converrebbe anche allo Stato: in mancanza di fondi, lo straniero trattenuto si guarderebbe bene dal collaborare alla procedura di identificazione, sapendo che l'insuccesso di questa lascia allo Stato poche possibilita' di eseguire effettivamente l'allontanamento. E il trattenimento prolungato di uno straniero puo' costare piu' di 30.000 euro (costava 55 euro al giorno nel 2008).

2) E' stata dimenticata una categoria intermedia tra le due considerate al punto 1): quella degli stranieri che, destinatari di un provevdimento di espulsione coattiva, sono immediatamente allontanabili, senza che si debba ricorrere al loro trattenimento in CIE.

Mi si puo' obiettare che per questa categoria non ha senso porsi il problema di un rimpatrio assistito. L'obiezione pero' non e' fondata: il rimpatrio assistito dovrebbe comportare - come detto - vantaggi economici per lo straniero, e non c'e' motivo per escludere chi appartenga a questo gruppo intermedio. Penso in particolare allo straniero in possesso di passaporto, ma privo di risorse e di alloggio; questo straniero non gode della concessione di un termine per il rimpatrio volontario (e' considerato "a rischio di fuga", in base ad art. 13, comma 4-bis D. Lgs. 286/1998) ed e' allontanabile immediatamente. L'esclusione dai potenziali benefici di un rimpatrio assistito lo indurrebbe ad occultare, in una prima fase, il passaporto, in modo da poter "godere" del trattenimento e - forse - dell'ammissione al programma di rimpatrio!

Cordiali saluti
sergio briguglio

5 gennaio 2012

sul contributo per il permesso di soggiorno

Cari amici,
vi propongo alcune considerazioni sul contributo, compreso tra 80 e 200 euro, previsto per rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.


1) le disposizioni sul contributo sono frutto di un emendamento di Bricolo e co. (Lega Nord) al ddl sicurezza (poi, L. 94/2009). L'importo indicato dall'emendamento era di 200 euro in tutti i casi. Poi, il Governo presento' un suo emendamento, che rinviava al decreto ministeriale ora pubblicato e indicava un range da 80 a 200 euro.


2) La destinazione del contributo e' indicato da un'altra disposizione della L. 94/2009 (ora art. 14-bis, co. 2 D. Lgs. 286/1998, relativo al Fondo rimpatri):

"2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno."


3) Il Decreto ministeriale appena pubblicato altera - in modo che mi sembra illegittimo - la destinazione della "quota residua", operando una ulteriore suddivisione:

"3.  La  restante  quota  del  gettito  conseguito   attraverso la riscossione del contributo di  cui  all'art.  1,  e' riassegnata  ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione  della  spesa  del Ministero dell'interno, come segue:
    40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
    30% alla  missione  «Amministrazione  generale  e  supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le  politiche  del  personale  finalizzata  alle attivita' di competenza degli Sportelli unici;
    30% alla  missione  «Immigrazione,  accoglienza  e garanzia  dei diritti» di competenza del Dipartimento  per  le  Liberta'  civili  e l'immigrazione  per  l'attuazione  del  Regolamento  sull'Accordo  di integrazione previsto dall'art.  4-bis  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286."


4) Osservo come una quota del 70% dell'intero ammontare sia destinata alla realizzazione di obiettivi di pubblica utilita' (rimpatri di espellendi e sicurezza), dei quali, pero', i contribuenti (immigrati regolari) non si avvalgono in modo particolare. Quella quota corrisponde ha percio' natura di imposta. Assoggettare a un'imposta del genere solo gli immigrati regolari (e non gli italiani) viola - mi pare - l'articolo 3 della Costituzione.


5) Una quota del 15% e' destinato all'attuazione dell'Accordo di integrazione. Se fosse destinata all'integrazione degli stranieri (es.: realizzazione di corsi di lingua italiana), si tratterebbe di una tassa, assolutamente legittima. L'Accordo di integrazione, pero', difficilmente puo' essere descritto come un servizio prestato allo straniero. Si tratta, in realta', di un esame al quale lo straniero e' sottoposto: se lo supera, ha vantaggi irrisori; se non lo supera, subisce un danno (di entita' variabile) sotto il profilo della permanenza legale in Italia. Scambiarlo per "integrazione" e' come confondere gli esami di terza media con la scuola dell'obbligo.

Per di piu', l'Accordo di integrazione e' frutto di un capriccio dei leghisti di cui sopra. E' totalmente inutile, e non serve minimamente a indirizzare l'immigrato lungo un percorso positivo (rinvio a questo mio messaggio di qualche tempo fa per i dettagli: http://briguglio.blogspot.com/2011/11/ancora-sul-dpr-1792011.html).

Fossi nel Governo, non avrei alcuna esitazione nell'emanare domani stesso un decreto-legge che abroghi le disposizioni corrispondenti.


6) Una quota del 15% e' destinata al funzionamento degli Sportelli Unici e si configura quindi come tassa. Nulla da eccepire, quindi, in linea di principio. Osservo pero' come il 15% di 200 euro ammonti a soli 30 euro.


7) Quanto al proporzionamento, ventilato in questi giorni, al reddito degli stranieri, credo che questo non altererebbe quanto ho scritto ai punti 4 e 5 qui sopra. Renderebbe certamente piu' equa la contribuzione al funzionamento degli Sportelli unici. Attenzione pero': ci sono categorie di immigrati privilegiati, che non dispongono necessariamente di redditi (es.: quelli che soggiornano in Italia per residenza elettiva, godendo di rendite).


Cordiali saluti
sergio briguglio