6 luglio 2012

legge 92/2012; quadro della normativa aggiornato

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/luglio/sinottico-normativa-32.html troverete il quadro completo delle disposizioni in materia di immigrazione e asilo, aggiornato a seguito della pubblicazioen in Gazzetta Ufficiale della rifora del mercato del lavoro (Legge 92/2012).

Notate che le disposizioni appena pubblicate entreranno in vigore il 18 luglio.

La disposizione piu' rilevante, in materia di immigrazione, e' quella che modifica l'art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/1998 nel modo seguente:

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

A parte l'estensione a un anno del periodo di ricerca di lavoro garantito (a certe condizioni fissate dal DPR 394/1999) per il lavoratore che rimanga disoccupato, sono rilevanti le due altre possibilita' di rinnovo definite dalla riforma.

La prima corrisponde all'ulteriore prolungamento del termine di cui puo' beneficiare il lavoratore che percepisca una prestazione di sostegno al reddito. A mio parere l'espressione "prestazione di sostegno al reddito" va interpretata in modo ampio. Non solo, quindi, le prestazioni previste da norme di legge (vedi, in proposito, un elenco sul sito dell'INPS, alla pagina http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B5673%3B&lastMenu=5673&iMenu=1&p4=2), ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.).

La seconda possibilita' corrisponde alla situazione del lavoratore che, trascorso il termine di un anno (o il termine successivo associato alla prestazione di sostegno al reddito) sia in grado di dimostrare comunque la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che (eventualmente) compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste per i figli di eta' inferiore a 14 anni).

Al computo del reddito concorrono i redditi da fonte lecita percepiti dal lavoratore stesso (per esempio, nella forma di compensi per lavoro accessorio: vedi in proposito art. 70 co. 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato dalla legge in esame) e dai familiari conviventi.

Osservo, limitandomi al caso di lavoratore single, come le sole attivita' di lavoro accessorio non risulterebbero sufficienti al rinnovo del permesso per un anno, incombendo su tali attivita' un limite di 5.000 euro (inferiore all'importo dell'assegno sociale) sui compensi complessivamente maturabili in un anno. Il lavoratore, per continuare a soggiornare legalmente in modo prolungato, in assenza di un contratto di soggiorno, dovra' quindi integrare il reddito con altre attivita': lavoro autonomo, contratti di lavoro subordinato a termine, etc. A rigore - a mio parere - il lavoratore potrebbe ottenere rinnovi prolungati anche stipulando ordinari contratti di lavoro (privi degli appesantimenti del contratto di soggiorno in relazione alla garanzia su alloggio e spese di rimpatrio): il reddito risulterebbe infatti sufficiente e da fonte lecita.

Per quanto tempo la questura dovra' rinnovare il permesso in casi del genere? Si potrebbe adottare la ricetta seguente: stimare il reddito atteso come quello maturato nel periodo coperto dal permesso in scadenza al netto delle prestazioni di sostegno al reddito (su cui lo straniero non potra' piu' contare). Ove tale reddito sia superiore alla soglia descritta sopra, il rinnovo potrebbe essere concesso per un ulteriore anno. Nei casi in cui, invece, il reddito cosi' calcolato risulti insufficiente, ma il lavoratore dimostri di disporre (anche grazie alle prestazioni di sostegno al reddito) di una riserva di risorse, la questura potrebbe rinnovare il permesso per una durata commisurata all'ammontare di quella riserva.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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