Cari amici,
vi segnalo alcuni aspetti critici del Decreto del Ministro dell'interno 27/10/2011, contenente le linee-guida per l'attuazioen dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 14-ter D. Lgs. 286/1998 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/decr-interno-27-10-2011.html).
Nel decreto viene individuato l'ordine tra le categorie di possibili fruitori dei programmi di rimpatrio assistito da rispettare, in sede di attuazione dei programmi stessi, in un contesto di risorse limitate che non consenta di recepire tutte le richieste.
Al primo posto di questa graduatoria stanno, coerentemente con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14-ter, gli stranieri appartenenti alla categoria dei "soggetti vulnerabili" (persone affette da disabilita', anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali), cui la riforma dell'estate scorsa garantisce modalita' di allontanamento compatibili con la condizione specifica.
Al secondo posto stanno le vittime di tratta e i titolari di protezioen internazionale. Non si tratta, evidentemente, di soggetti da allontanare, ma di persone che decidono spontaneamente di tornare nel proprio paese. La cosa e' compatibile con il dettato del comma 1 dell'articolo 14-ter, non essendo questi programmi istituiti solo in funzione dell'allontanamento.
Al terzo posto troviamo gli stranieri che non soddisfano piu' le condizioni per il rinnovo del permesso. Si tratta anche in questo caso di persone ancora in posizione regolare, tenute pero' a lasciare l'Italia per l'impossibilita' di prolungare il loro soggiorno legalmente.
Agli ultimi due posti vi sono, nell'ordine, gli stranieri trattenuti in CIE a seguito di un provvedimento di espulsione o respingimento non immediatamente eseguito e gli stranieri cui sia stato concesso (in base alla riforma recente) un termine per il rimpatrio volontario.
Ho due osservazioni, in proposito.
1) Configurandosi il rimpatrio assistito come elemento favorevole allo straniero, lascia perplesso il fatto che venga privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE rispetto a quella, piu' "meritevole", di coloro che hanno ottenuto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario.
E' possibile, pero', intuire la ratio di questa scelta: dal momento che condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio assistito e' che lo straniero richiedente sia in possesso di documento di riconoscimento o che, almeno, ne sia stata accertata l'identita' (art. 3, comma 3 del decreto), i programmi di rimpatrio assistito potrebbero contribuire ad abbreviare il periodo di permanenza media nei CIE. Gli stranieri sottoposti a trattenimento potrebbero, infatti, trovare conveniente collaborare, anche tardivamente (ossia, a trattenimento gia' disposto), alla procedura di identificazione, con l'obiettivo di fruire di quei programmi. A risorse limitate, allora, meglio, dal punto di vista dell'amministrazione, destinarle prioritariamente ai trattenuti che non a quanti siano stati ammessi al rimpatrio volontario: la collaborazione di questi ultimi e' cosa gia' acquisita; quella dei primi e' ancora da ottenere.
Questa preferenza accordata ai trattenuti in CIE puo' tradursi in fatti positivi per un gran numero di stranieri espellendi, soprattutto alla luce delle disposizioni molto restrittive con cui il decreto-legge 89/2011 disciplina la concessione del termine per il rimpatrio volontario. Perche' queste conseguenze positive siano effettive, pero', e' necessario che l'ammontare delle risorse riservate al finanziamento del rimpatrio assistito sia congruo.
Noto come un approccio generoso converrebbe anche allo Stato: in mancanza di fondi, lo straniero trattenuto si guarderebbe bene dal collaborare alla procedura di identificazione, sapendo che l'insuccesso di questa lascia allo Stato poche possibilita' di eseguire effettivamente l'allontanamento. E il trattenimento prolungato di uno straniero puo' costare piu' di 30.000 euro (costava 55 euro al giorno nel 2008).
2) E' stata dimenticata una categoria intermedia tra le due considerate al punto 1): quella degli stranieri che, destinatari di un provevdimento di espulsione coattiva, sono immediatamente allontanabili, senza che si debba ricorrere al loro trattenimento in CIE.
Mi si puo' obiettare che per questa categoria non ha senso porsi il problema di un rimpatrio assistito. L'obiezione pero' non e' fondata: il rimpatrio assistito dovrebbe comportare - come detto - vantaggi economici per lo straniero, e non c'e' motivo per escludere chi appartenga a questo gruppo intermedio. Penso in particolare allo straniero in possesso di passaporto, ma privo di risorse e di alloggio; questo straniero non gode della concessione di un termine per il rimpatrio volontario (e' considerato "a rischio di fuga", in base ad art. 13, comma 4-bis D. Lgs. 286/1998) ed e' allontanabile immediatamente. L'esclusione dai potenziali benefici di un rimpatrio assistito lo indurrebbe ad occultare, in una prima fase, il passaporto, in modo da poter "godere" del trattenimento e - forse - dell'ammissione al programma di rimpatrio!
Cordiali saluti
sergio briguglio
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