vi giro il testo di una lettera aperta che ho mandato ad un gruppo di deputati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Egregi Onorevoli,
in attesa di conoscere il testo dei maxi-emendamenti al ddl sicurezza (A.C. 2180) sui quali il Governo intende porre la fiducia, richiamo alcuni punti su cui occorre una riflessione adeguata:
1) La modifica attualmente apportata da art. 45, co. 1, lettera f) A.C. 2180 rende obbligatoria la dimostrazione della regolarita' del soggiorno per il perfezionamento degli atti di stato civile.
Sotto questo profilo, si tenga presente che la registrazione della nascita da parte della madre resterebbe preclusa in tutti i casi in cui questa sia non solo irregolare, ma anche priva di passaporto in corso di validita'. Si noti come, in queste condizioni, l'unica chance della donna per ottenere un permesso di soggiorno (temporaneo) e registrare la nascita del figlio consisterebbe nella presentazione di una (infondata) domanda di asilo (il permesso, in questo caso, le sarebbe rilasciato anche in mancanza di un passaporto valido). Chiedo: e' quello che si vuole?
Riguardo poi al riconoscimento del figlio naturale, questo sarebbe irrimediabilmente precluso allo straniero irregolare. Immaginate che la madre muoia di parto: il padre naturale del neonato non avra' modo di riconoscerlo, a meno, ancora una volta, che non chieda strumentalmente asilo. Chiedo ancora: e' quello che si vuole?
Considerazioni simili potrebbero essere svolte con riferimento ad altri atti di stato civile (matrimonio - vedi anche punto successivo - e registrazione della morte).
Si noti come tutti gli atti di stato civile sono effettuati anche nell'interesse della collettivita' (tant'e' che gli individui sono tenuti, nelle opportune situazioni, ad effettuarli). Se non e' reale intenzione del Governo ostacolare o rendere impossibile il perfezionamento di tali atti nei casi in cui sia coinvolto uno straniero irregolarmente soggiornante, si ripristini l'esonero dalla dimostrazione di regolarita' del soggiorno ai fini di tale perfezionamento (cosi' come e' attualmente previsto da art. 6, co. 1 D. Lgs. 286/1998).
2) La modifica apportata da art. 6, co. 1 A.C. 2180 all'art. 116 c.c. rende impossibile la celebrazione in Italia del matrimonio con uno straniero irregolarmente soggiornante. Questa disposizione viola non tanto il diritto dello straniero stesso (almeno nel caso generale), quanto il diritto del cittadino italiano di sposare, nel proprio Paese, persona che potrebbe legititmamente sposare all'estero. Sarebbe singolare che il cittadino italiano dovesse ricorrere all'ospitalita' di altro paese per veder tutelato un proprio diritto fondamentale!
Puo' altresi' risultare violato il diritto al matrimonio dello straniero rifugiato: qualora intendesse sposare un connazionale irregolarmente presente in Italia, non potrebbe neanche optare per la celebrazione del matrimonio in patria, dal momento che incorrerebbe nella persecuzione da cui lo Stato italiano stesso lo sta proteggendo!
Come nei casi precedenti, la disposizione potrebbe essere aggirata mediante una richiesta strumentale di asilo da parte dello straniero irregolarmente soggiornante. E' questo quello che si vuole ottenere?
Se non e' questo, si modifichi la disposizione in esame, esonerando dalla dimostrazione di regolarita' del soggiorno almeno i casi in cui uno dei coniugi sia cittadino italiano o cittadino straniero destinatario di protezione internazionale.
3) L'introduzione del reato di soggiorno illegale (art. 21 A.C: 2180) ha come unico obiettivo la possibilita' di ricorrere a quanto stabilito da art. 2, co. 2 della Direttiva 2008/115/CE (sui rimpatri). Tale disposizione consente di non applicare la Direttiva stessa agli stranieri per i quali il rimpatrio sia sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale. Con l'introduzione, nell'ordinamento italiano, del reato di soggiorno illegale si fa conseguire l'espulsione alla condanna; in questo modo, si potra' prescindere, per ogni straniero espulso, dall'applicazione delle disposizioni della Direttiva che privilegiano, di norma, il rimpatrio volontario e senza ricorso alla detenzione.
Lo stesso risultato potrebbe pero' essere raggiunto, senza bisogno di assimilare a reato il soggiorno illegale, in base alla disposizione, assai generale, di cui all'art. 15, co. 1 lettera a) della stessa Direttiva, che consente di dar luogo a detenzione e a rimpatrio coattivo in tutti i casi in cui vi sia rischio di fuga dello straniero - rischio che, ovviamente, puo' sempre essere legittimamente ravvisato dall'Amministrazione.
Per contro, l'introduzione del reato espone lo straniero irregolarmente soggiornante ad un continuo rischio di denuncia (obbligatoria, se a rilevare la condizione di soggiorno illegale e' un qualsiasi incaricato di pubblico servizio o un pubblico ufficiale). Per effetto di questa situazione, l'immigrato irregolare sara' indotto a vivere piu' lontano possibile dal circuito della legalita' e sara', comunque, continuamente ricattabile.
Se l'immigrazione irregolare fosse una anomalia nel nostro paese, questa forma di separazione tra la societa' normale e lo straniero irregolare potrebbe anche apparire sensata. Dal momento, pero', che - come tutti sanno - una fase di soggiorno irregolare ha caratterizzato l'esperienza migratoria di oltre il novanta per cento degli stranieri oggi legalmente soggiornanti, un effetto di questo genere finisce per rendere irreversibilmente patologico un percorso che, fino ad oggi, e' risultato nei fatti fisiologico.
Un'ultima osservazione: la disposizione di cui all'art. 45, co. 1, lettera t), che sopprimeva art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, destinata ora ad essere rimossa, era nata - stando alle dichiarazioni del Ministro Maroni - per dare agli operatori sanitari una maggior liberta' nel segnalare, col referto, situazioni legate alla commissione di delitti. Si noti come l'introduzione del reato di soggiorno illegale tratterra' i medici dal presentare referto anche quando - poniamo - si trovino di fronte ad una straniera irregolare vittima di stupro. L'art. 365 c.p., infatti, stabilisce che non vi e' obbligo di referto quando possa conseguirne un procedimento penale a carico dell'assistito. E in un caso come quello ipotizzato, paradossalmente, si aprirebbero due procedimenti penali: uno, per stupro, a carico di ignoti; l'altro, per soggiorno illegale, a carico della vittima di stupro!
E' questo che si vuole? Se la risposta e' negativa, si sopprima l'art. 21 A.C. 2180.
Cordiali saluti
sergio briguglio
3 commenti:
Perche non:)
Perche non:)
necessita di verificare:)
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