18 maggio 2009

All'attenzione della Commissione

Cari amici,
appendo qui sotto il testo di una messaggio che ho inviato alla Commissione UE, segnalando la possibile incompatibilita' col diritto comunitario delle disposizioni, contenute nel ddl sicurezza, che impediscono allo straniero irregolarmente soggiornante la celebrazione del matrimonio in Italia.


Vi saro' grato se mi farete avere osservazioni.


Cordiali saluti
sergio briguglio




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Desidero portare all'attenzione della Commissione due disposizioni del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica appena approvato dalla Camera dei deputati (A.C. 2180) e trasmesso al Senato per l'approvazione defintiva (A.S. 733-B, in allegato).


Le due disposizioni (art. 1, comma 15, e art. 1, comma 22, lettera g) sono entrambe idonee ad impedire la celebrazione in Italia del matrimonio nei casi in cui almeno uno dei nubendi sia uno straniero in condizioni di soggiorno irregolare.






La prima recita:


"15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»."


Il testo dell'art. 116, comma 1, del Codice civile risulta, allora, cosi' modificato:


"Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
..."






La seconda recita:


22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
...
g) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
...




L'art. 6, co. 2 del Testo unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), che oggi e' nella forma


"2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."


diventerebbe


"2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati."


Risulterebbe quindi condizionato alla esibizione del titolo di soggiorno valido il perfezionamento degli atti di stato civile, tra i quali gli atti di matrimonio.




A mio parere, queste disposizioni, impedendo allo straniero irregolarmente soggiornante di sposarsi in territorio italiano, sono in conflitto con il diritto comunitario quando l'altro nubendo sia un cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o uno straniero che abbia ottenuto protezione internazionale. Il fatto che il nubendo, straniero in condizioni di soggiorno irregolare, possa subire per questa semplice condizione (in assenza, quindi, di minacce per l'ordine o la sicurezza), un provvedimento di espulsione viola infatti, in modo indiretto ma grave, le disposizioni relative al diritto di soggiorno del familiare straniero del cittadino dell'Unione europea (interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia) e quelle relative alla tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale.


Si potrebbe obiettare che, essendo impossibile la celebrazione del matrimonio e, quindi, la costituzione del legame familiare, non sussiste in radice la possibilita' di violare diritti relativi a familiari di tali soggetti. Mi sembra che questa tesi possa essere confutata con il ragionamento che segue.


Immaginiamo che la normativa oggi vigente in Italia venisse modificata, diversamente da come si propone col Disegno di legge in questione, condizionando il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino dell'Unione europea e la tutela dell'unita' familiare dello straniero destinatario di protezione internazionale al fatto che il matrimonio tra tali soggetti e il rispettivo coniuge straniero sia stato celebrato prima dell'ingresso in Italia o, se in Italia, in una situazione di soggiorno regolare del coniuge straniero. Una tale modifica sarebbe senz'altro meno vessatoria, nei confronti del nubendo comunitario o destinatario di protezione, di quella contenuta nel Disegno di legge; permetterebbe, infatti, la celebrazione del matrimonio, lasciando invece inalterata la condizione di espellibilita' del coniuge straniero.


Una tale modifica verrebbe tuttavia giudicata incompatibile col diritto comunitario alla luce di Sent. Corte Giust. C-127/08 (*) e Ord. Corte Giust. C-155/07 (**) (se il coniuge e' cittadino dell'Unione europea titolare di diritto di soggiorno) o di art. 23, co. 1 Direttiva 2004/83/CE (se il coniuge e' straniero titolare del diritto alla protezione internazionale).


Se, allora, una disposizione che consenta al cittadino dell'Unione europea o al destinatario di protezione internazionale di celebrare il matrimonio in Italia con straniero illegalmente soggiornante e' in contrasto con il diritto comunitario, non garantendo a tale straniero il diritto o la possibilita' di soggiornare in Italia, a maggior ragione lo sara' una disposizione che, piu' radicalmente, impedisca la celebrazione stessa del matrimonio. A meno di non voler considerare il diritto comunitario come un insieme di disposizioni di carattere meramente formale, che possono essere eluse dagli Stati membri con escamotages legislativi: nella fattispecie, la normativa italiana derivante dall'approvazione del Disegno di legge, riconoscerebbe il diritto (o la facolta') di soggiorno al coniuge straniero del cittadino comunitario o del destinatario di protezione, precludendo pero' al nubendo irregolarmente soggiornante la possibilita' di costituire la condizione soggettiva (il matrimonio) che da' luogo a tale riconoscimento.


Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.


Cordiali saluti
sergio briguglio






(*) Sent. C-127/08:


1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, osta alla normativa di uno Stato membro la quale impone al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorna in questo Stato membro di cui non ha la cittadinanza, di avere previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, per poter beneficiare delle disposizioni della detta direttiva.
2) L'art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38 dev'essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorna in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino dell'Unione, gode delle disposizioni della detta direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante.






(**) Ord. C-155/07:


1) Gli artt. 3, n. 1, 6, n. 2, e 7, nn. 1, lett. d), e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che comprendono anche i familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino dell'Unione e abbiano acquisito la qualità di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato. È irrilevante, a tale riguardo, che al momento dell'acquisizione della qualità di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo.
...






(***) Art. 23, co. 1 Direttiva 2004/83/CE


1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.

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