Cari amici,
alcuni giorni fa ho segnalato al Mininterno due questioni delicate in relazione alla regolarizzazione. Le riporto qui sotto. In parte, si tratta di questioni gia' a voi segnalate. In parte, di questioni da voi segnalate.
Spero che su tali questioni si facciano sentire, per le vie che ritengono piu' idonee, anche ACNUR, CIR e sindacati.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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1) La necessita' di riportare, gia' al momento della presentazione dell'istanza di regolarizzazione, il numero del passaporto (o del documento equipollente) rischia di precludere la regolarizzazione a due categorie di stranieri:
a) coloro che, privi di passaporto valido, hanno presentato domanda d'asilo e non possono, quindi, recarsi in ambasciata a chiederne uno nuovo;
b) coloro che, attualmente privi di passaporto, avrebbero tempo di ottenerne un altro dalla propria ambasciata, ma non certo entro il 30 settembre.
Queste categorie potrebbero essere salvate entrambe se si dessero istruzioni opportune per la compilazione del modulo in situazioni del genere (es.: dati relativi al titolo di soggiorno per richiedente asilo, nel primo caso, o all'avvenuta presentazione di richiesta del passaporto in ambasciata, nel secondo), fermo restando l'obbligo di produrre il documento di viaggio al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.
2) Dal momento che la legge 102/2009 consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti con lo straniero comunque presente sul territorio italiano, un'applicazione equa delle disposizioni della legge impone che un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia rilasciato, su richiesta dell'interessato, anche nei casi in cui il lavoratore sia regolarmente soggiornante (che abbia o meno facolta' di svolgere l'attivita' lavorativa denunciata).
Nel senso di non poter trattare in modo deteriore lo straniero che soggiorni legalmente in Italia, si veda, per esempio, la recente sentenza del TAR dell'Umbria: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/sent-tar-umbria-cure-esp.pdf.
Se questa e' la linea da seguire, occorre chiarire
a) che la procedura si conclude (o puo' concludersi) comunque con il rilascio del permesso per lavoro subordinato;
b) come si debba procedere, in particolare, nei casi di rapporto di lavoro (irregolare) intrattenuto con straniero regolarmente soggiornante abilitato a svolgere attivita' lavorativa. Per tali casi, infatti, la circolare INPS 10/8/2009 dispone (improvvidamente) che si proceda con semplice dichiarazione all'INPS stesso (esautorando cosi' lo Sportello Unico).
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