11 agosto 2009

circolare sulla regolarizzazione: osservazioni

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-interno-lavoro-7-8-09.pdf del mio sito potrete trovare il testo della circolare dei Ministeri dell'interno e del lavoro sulla regolarizzazione di colf e badanti.

Alcuni elementi di rilievo:

1) entro tre giorni dal ricevimento della e-mail di conferma dell'avvenuta ricezione dell'istanza di regolarizzazione, dal sito del Ministero dell'interno sara' possibile scaricare la corrispondente ricevuta. Copia di tale ricevuta andra' consegnata al lavoratore, quale prova della richiesta di emersione;

2) rimangono validi, ai fini della presentazione delle istanze, i protocolli di intesa stipulati dal Ministero dell'interno con comuni, associazioni e patronati. La cosa e' rilevante per tutti i datori di lavoro impossibilitati ad utilizzare mezzi telematici;

3) in base all'art. 1-ter, co. 8 L. 102/2009, sono sospesi fin dalla data di entrata in vigore della setssa legge, i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, quando si tratti di rapporti di lavoro potenzialmente oggetto del procedimento di emersione (collaborazione domestica o assistenza alla persona). Faccio ammenda, in proposito, di una erronea considerazione svolta in un mio precedente messaggio riguardo al rischio di sanzioni per gli stranieri intercettati nel mese di agosto.

4) resta in piedi, tuttavia, un elemento di ambiguita': il comma 13 esclude dalla regolarizzazione quanti siano stati segnalati al SIS ai fini del divieto di ammissione nello Spazio Schengen. Tra questi - come e' noto - vi sono gli stranieri che siano stati raggiunti da un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale, essendo tale provvedimento accompagnato da un divieto di reingresso. Il Governo ha accettato una raccomandazione della Camera mirata a rendere possibile la regolarizzazione di tali espulsi non socialmente pericolosi. Il Prefetto Morcone ha insistito, in interviste radiofoniche, sul fatto che l'espulsione per semplice soggiorno illegale non e' ostativa.

Ne sono contento. Ma non soddisfatto. Ho in mente, infatti, una recentissima decisione, di segno evidentemente contrario, del Consiglio di Stato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sent-cds-3559-2009.pdf), relativa alla regolarizzaizone del 2002. Ve ne riporto uno stralcio, sottolineando come la formulazione del motivo ostativo (segnalazione ai fini della non ammissione) sia la stessa nel provvedimento legislativo di allora e in quello di oggi:

"Infatti, l'art. 1 comma 8 lett. b) del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito in legge dall'art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che < Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:Šb) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato>. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l'Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Vero è che le fattispecie che, nell'ambito delle disposizioni del Trattato di Schengen, danno luogo a segnalazione nel SIS sono assai variegate tra loro e ricomprendono da un lato fatti penalmente rilevanti (e quindi sicuramente ostativi ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari) ma anche semplici irregolarità amministrative (da verificare caso per caso). Ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 96 della Convenzione di Schengen ove si legge che < I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali e che (3° comma) le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri>.
Nondimeno non par dubbio, sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, che il legislatore nazionale, con scelta che appare incensurabile sul piano della ragionevolezza (tenuto conto anche del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese), ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una nel SIS del soggetto extracomunitario interessato."

Mi auguro che sia data pubblicamente disposizione per la cancellazione d'ufficio delle segnalazioni al SIS in tutti i casi in cui l'istanza di regolarizzazione riguardi uno straniero espulso per semplice soggiorno illegale. Faccio osservare infatti come l'esito negativo della procedura di regolarizzazione determini l'immediata ripresa del procedimento penale a carico del datore di lavoro e che l'impiego illegale di un lavoratore straniero non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro: se il dubbio sul motivo ostativo permane, nessun datore di lavoro si autodenuncera'.

5) la presentazione dell'istanza di regolarizzazione determina la rinuncia all'eventuale richiesta di nulla-osta all'ingresso, presentata ai sensi degli ultimi decreti di programmazione dei flussi. Legge e circolare fanno riferimento alle sole domande presentate per l'ingresso di colf e badanti. Nessuno impedisce, pero', che l'istanza di regolarizzazione riguardi un lavoratore che si intendeva assumere quale - poniamo - manovale, purche' lo si sia adibito, a partire dall'inizio di aprile, al lavoro domestico o a quello di badante. Che bizzarrie di questo genere possano verificarsi e', del resto, confermato implicitamente dalla brochure preparata dal Ministero del lavoro (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/istr-lavoro-regolarizz.pdf). Vi si puo' facilmente riconoscere, infatti, l'immagine di Mary Poppins; ed e' noto a tutti come l'idea originaria di Mr. Banks fosse quella di assumerla in qualita' di governante - mansione certamente distinta da quella di collaboratrice domestica (affidata invece a Miss Ellen).

Cordiali saluti
sergio briguglio

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