31 agosto 2009

due questioni aperte sulla regolarizzazione

Cari amici,
alcuni giorni fa ho segnalato al Mininterno due questioni delicate in relazione alla regolarizzazione. Le riporto qui sotto. In parte, si tratta di questioni gia' a voi segnalate. In parte, di questioni da voi segnalate.

Spero che su tali questioni si facciano sentire, per le vie che ritengono piu' idonee, anche ACNUR, CIR e sindacati.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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1) La necessita' di riportare, gia' al momento della presentazione dell'istanza di regolarizzazione, il numero del passaporto (o del documento equipollente) rischia di precludere la regolarizzazione a due categorie di stranieri:

a) coloro che, privi di passaporto valido, hanno presentato domanda d'asilo e non possono, quindi, recarsi in ambasciata a chiederne uno nuovo;

b) coloro che, attualmente privi di passaporto, avrebbero tempo di ottenerne un altro dalla propria ambasciata, ma non certo entro il 30 settembre.

Queste categorie potrebbero essere salvate entrambe se si dessero istruzioni opportune per la compilazione del modulo in situazioni del genere (es.: dati relativi al titolo di soggiorno per richiedente asilo, nel primo caso, o all'avvenuta presentazione di richiesta del passaporto in ambasciata, nel secondo), fermo restando l'obbligo di produrre il documento di viaggio al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.


2) Dal momento che la legge 102/2009 consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti con lo straniero comunque presente sul territorio italiano, un'applicazione equa delle disposizioni della legge impone che un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia rilasciato, su richiesta dell'interessato, anche nei casi in cui il lavoratore sia regolarmente soggiornante (che abbia o meno facolta' di svolgere l'attivita' lavorativa denunciata).

Nel senso di non poter trattare in modo deteriore lo straniero che soggiorni legalmente in Italia, si veda, per esempio, la recente sentenza del TAR dell'Umbria: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/sent-tar-umbria-cure-esp.pdf.

Se questa e' la linea da seguire, occorre chiarire

a) che la procedura si conclude (o puo' concludersi) comunque con il rilascio del permesso per lavoro subordinato;

b) come si debba procedere, in particolare, nei casi di rapporto di lavoro (irregolare) intrattenuto con straniero regolarmente soggiornante abilitato a svolgere attivita' lavorativa. Per tali casi, infatti, la circolare INPS 10/8/2009 dispone (improvvidamente) che si proceda con semplice dichiarazione all'INPS stesso (esautorando cosi' lo Sportello Unico).

28 agosto 2009

circolare; in difesa dell'On. Cota

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-interno-27-8-2009.pdf troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa ad alcune delle norme introdotte dalla Legge 94/2009;

2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/cota-tortura-clandest.pdf troverete il testo di un articolo che denuncia l'appartenenza dell'On. Cota (Lega Nord) al gruppo "Immigrati clandestini torturali! E' legittima difesa", formatosi su Facebook.

A proposito di quest'ultimo documento, voglio chiarire che la notizia e' assolutamente priva di fondamento. Si tratta di un caso di omonimia (*). Lo ricavo da due elementi:

a) non e' possibile che il nostro Parlamento ospiti un imbecille di questo calibro;

b) i leghisti - a detta loro - ce l'hanno duro. Il Cota effigiato nella foto non e', ictu oculi, un leghista.

Cordiali saluti
sergio briguglio


(*) che non e' - lo dico per Svastichella - un orientamento sessuale.

27 agosto 2009

ancora sulla regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/faq-interno-regolar-27-8.pdf
troverete una versione aggiornata delle risposte del Ministero
dell'interno alle FAQ sulla regolarizzazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/istruz-mod-regolarizz.pdf,
troverete le istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta
di regolarizzazione.

Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/com-interno-27-8-2009.html,
infine, un'interessante intervista con il Prefetto Morcone. Di
particolare rilievo mi sembra la risposta relativa alle conseguenze
di un esito negativo della procedura di regolarizzazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

26 agosto 2009

faq mininterno su regolarizzazione

Cari amici,
alla pagina di agosto 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete le risposte alle FAQ in materia di regolarizzazione pubblicate sul sito del Ministero dell'interno.

Segnalo alcuni elementi di rilievo:

1) Il reddito rilevante per la regolarizzazione di collaboratori domestici e' il reddito imponibile (al lordo, cioe', delle imposte).

2) In caso di morte del "badato" e' consentito il subentro di un familiare in qualita' di datore di lavoro.

3) La regolarizzazione di stranieri gia' espulsi per semplice soggiorno illegale e' consentita.

4) Fonti di reddito non soggette a dichiarazione, quali gli assegni di invalidita', sono computabili ai fini del raggiungimento della soglia per la regolarizzazione di colf.

5) Lo straniero che abbia chiesto il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e sia ancora in attesa di rilascio puo' agire come datore di lavoro nella procedura di emersione.

6) Al momento della stipulazione del contratto di soggiorno e' necessario che lo straniero sia in possesso di passaporto (o documento equipollente) in corso di validita'. Qualora la domanda sia stata presentata indicando un passaporto scaduto (o che scada prima della stipulazione del contratto di soggiorno) occorrera' esibire allo Sportello Unico anche copia del documento scaduto.

7) La domanda di emersione puo' riguardare anche un lavoratore che sia regolarmente soggiornante (ma non abilitato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa denunciata) o un lavoratore il cui permesso di soggiorno sia scaduto senza che ne venisse chiesto per tempo il rinnovo (entro i 60 giorni successivi alla scadenza).

Appendo qui sotto alcune osservazioni inviate al Ministero dell'interno (in parte ripetizione di cose gia' esposte in precedenti messaggi).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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1) Al punto 4, in parentesi, appare
"2° semestre 2009".
Si tratta invece di
"2° trimestre 2009".


2) Al punto 6 sarebbe opportuno elencare i documenti equipollenti al passaporto. Es.:
- documento di viaggio per apolidi
- documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)
- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)
- lasciapassare delle Nazioni Unite
- documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale
- documento di navigazione aerea
- carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

Ce ne sono altri?


3) Al punto 12, nella domanda, appare:
"non mi e' stata rilasciata".
Dovrebbe leggersi, invece:
"non mi e' stata ancora rilasciata".


4) La risposta data al punto 16 e' pericolosa: la morte del "badato" rischia di esporre a condanna ed espulsione lo straniero per fatti totalmente indipendenti dalla volonta' di questi. E' facile ravvisare una violazione dell'art. 3 Cost. per il diverso trattamento riservato a stranieri in situazione soggettiva identica. Basterebbe ampliare la risposta, prevedendo la possibilita' di subentro di altro (qualsiasi) datore di lavoro.


5) La risposta al punto 19 e' positiva, ma non ancora libera da ambiguita'. Si afferma che e' regolarizzabile lo straniero espulso per semplice irregolarita' del soggiorno, ma si ribadisce che e' escluso il caso di straniero segnalato per la non ammissione. In questa seconda categoria - osservo con preoccupazione - cade anche l'intera prima categoria (trattandosi comunque di espulsioni gravate da divieto di reingresso).

Che la cosa non sia irrilevante e' confermato da una recente decisione del Consiglio di Stato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sent-cds-3559-2009.pdf), relativa alla regolarizzazione del 2002. Ve ne riporto uno stralcio, sottolineando come la formulazione del motivo ostativo (segnalazione ai fini della non ammissione) sia la stessa nel provvedimento legislativo di allora e in quello di oggi:

"Infatti, l'art. 1 comma 8 lett. b) del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito in legge dall'art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che < Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:Šb) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato>. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l'Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Vero è che le fattispecie che, nell'ambito delle disposizioni del Trattato di Schengen, danno luogo a segnalazione nel SIS sono assai variegate tra loro e ricomprendono da un lato fatti penalmente rilevanti (e quindi sicuramente ostativi ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari) ma anche semplici irregolarità amministrative (da verificare caso per caso). Ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 96 della Convenzione di Schengen ove si legge che < I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali e che (3° comma) le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri>.
Nondimeno non par dubbio, sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, che il legislatore nazionale, con scelta che appare incensurabile sul piano della ragionevolezza (tenuto conto anche del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese), ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una nel SIS del soggetto extracomunitario interessato."

Per scongiurare il rischio derivante dall'ambiguita' della norma, occorrerebbe limitare la risposta al punto 19 alla prima parte e dare disposizione per la cancellazione d'ufficio delle segnalazioni al SIS in tutti i casi in cui l'istanza di regolarizzazione riguardi uno straniero espulso per semplice soggiorno illegale.

Faccio osservare come l'esito negativo della procedura di regolarizzazione determini l'immediata ripresa del procedimento penale a carico del datore di lavoro e che l'impiego illegale di un lavoratore straniero non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro: se il dubbio sul motivo ostativo permane, nessun datore di lavoro si autodenuncera' in casi del genere.


6) Ua questione di rilievo non viene affronata nelle FAQ: e' necessario che il rapporto si estenda con continuita' fino alla data della stipulazione del contratto di soggiorno (e non solo fino alla data di presentazione dell'istanza), che, se le istanze di regolarizzazione saranno numerose, avra' luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi?

La risposta - a mio parere - non puo' che essere negativa. E' vero infatti che sono sospese fino all'esito finale del procedimento, le sanzioni penali e amministrative associate al rapporto di lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale rapporto proseguisse senza interruzioni dalla data di presentazione dell'istanza fino a quella della stipulazione del contratto di soggiorno, reati e irregolarita' amministrative si estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che sull'esito positivo del procedimento si possono fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse essere negativo, al datore di lavoro verrebbero contestate le infrazioni relative a tutta la durata del rapporto (ad essere sospesi sono i procedimenti penali e amministrativi, non le disposizioni di legge da cui questi originano). Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga una condizione (la prosecuzione del rapporto tra la presentazione dell'istanza e la conclusione del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di un aggravamento dell'illecito.

Dovrebbe allora essere senz'altro possibile procedere alla sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo critico.
Su questo, istruzioni chiare da parte dei Ministeri competenti sarebbero benvenute.

12 agosto 2009

circolare inps sulla regolarizzazioni: alcune questioni aperte

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-inps-10-8-2009.pdf
del mio sito troverete la circolare INPS n.
101/2009 sulla regolarizzazione di colf e badanti.

Ne raccomando la lettura, essendo ricca di elementi importanti. Eccone alcuni:

1) vengono date specifiche istruzioni per la
regolarizzazione di rapporti di lavoro intrapresi
con soggetti abilitati allo svolgimento di
attivita' lavorativa in Italia: cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, cittadini stranieri titolari di permesso
di soggiorno che abiliti al lavoro.

A proposito di quest'ultima categoria, osservo
come, in base alla formulazione di art. 1 ter L.
102/2009, dovrebbe essere comunque previsto, ove
sia richiesto dallo straniero interessato, il
rilascio di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La cosa riguarda, per esempio,
stranieri titolari di permessi piu' "deboli",
benche' abilitanti allo svolgimento di attivita'
lavorativa (per studio, per motivi umanitari, per
assistenza del minore, etc.). Il rilascio del
permesso dovrebbe essere effettuato, in tutti i
casi, senza riguardo per il rispetto delle quote
fissate col decreto-flussi o di altre
disposizioni che, a regime, lo impediscono.

Trovo quindi improprio, almeno nei casi in cui il
lavoratore straniero intenda avvalersi di questa
possibilita', che l'istanza sia presentata
soltanto all'INPS.

Auspico che il Ministero dell'interno provveda a
diramare prontamente disposizioni in materia.


2) vengono dati chiarimenti sulla procedura che
verra' seguita per la determinazione dei
versamenti dovuti per periodi diversi da quello
comune a tutte le istanze (1/4/2009-30/6/2009),
coperto dal contributo forfetario di 500 euro.
Ricordo, in proposito, che il rapporto di lavoro
denunciato deve estendersi, con continuita', per
tutto il periodo che va dall'1/4/2009 alla data
di presentazione dell'istanza.

Rispetto a quet'ultimo punto, la questione di
rilievo e' la seguente: e' necessario che il
rapporto si estenda con continuita' fino alla
stipulazione del contratto di soggiorno (che, se
le istanze di regolarizzazione saranno numerose,
avra' luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi)?

La risposta - a mio parere - non puo' che essere
negativa. E' vero infatti che sono sospese fino
all'esito finale del procedimento, le sanzioni
penali e amministrative associate al rapporto di
lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale
rapporto proseguisse senza interruzioni dalla
data di presentazione dell'istanza fino a quella
della stipulazione del contratto di soggiorno,
reati e irregolarita amministrative si
estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che
sull'esito positivo del procedimento si possono
fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse
essere negativo, al datore di lavoro verrebbero
contestate le infrazioni relative a tutta la
durata del rapporto (ad essere sospesi sono i
procedimenti penali e amministrativi, non le
disposizioni di legge da cui questi originano).
Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga
una condizione (la prosecuzione del rapporto tra
la presentazione dell'istanza e la conclusione
del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di
un aggravamento dell'illecito.

Dovrebbe allora essere senz'altro possibile
procedere alla sospensione del rapporto di lavoro
durante il periodo critico.

Su questo, istruzioni chiare da parte del
Ministero del lavoro sarebbero benvenute.


3) sono equiparati ai datori di lavoro domestico
"persona fisica" anche alcune persone giuridiche:
le convivenze di comunita' religiose, le
convivenze militari, le comunità senza fini di
lucro (orfanotrofi, ricoveri per anziani, case
famiglia per handicappati, tossicodipendenti,
ragzze-madri, etc.).


Cordiali saluti
sergio briguglio

11 agosto 2009

circolare sulla regolarizzazione: osservazioni

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-interno-lavoro-7-8-09.pdf del mio sito potrete trovare il testo della circolare dei Ministeri dell'interno e del lavoro sulla regolarizzazione di colf e badanti.

Alcuni elementi di rilievo:

1) entro tre giorni dal ricevimento della e-mail di conferma dell'avvenuta ricezione dell'istanza di regolarizzazione, dal sito del Ministero dell'interno sara' possibile scaricare la corrispondente ricevuta. Copia di tale ricevuta andra' consegnata al lavoratore, quale prova della richiesta di emersione;

2) rimangono validi, ai fini della presentazione delle istanze, i protocolli di intesa stipulati dal Ministero dell'interno con comuni, associazioni e patronati. La cosa e' rilevante per tutti i datori di lavoro impossibilitati ad utilizzare mezzi telematici;

3) in base all'art. 1-ter, co. 8 L. 102/2009, sono sospesi fin dalla data di entrata in vigore della setssa legge, i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, quando si tratti di rapporti di lavoro potenzialmente oggetto del procedimento di emersione (collaborazione domestica o assistenza alla persona). Faccio ammenda, in proposito, di una erronea considerazione svolta in un mio precedente messaggio riguardo al rischio di sanzioni per gli stranieri intercettati nel mese di agosto.

4) resta in piedi, tuttavia, un elemento di ambiguita': il comma 13 esclude dalla regolarizzazione quanti siano stati segnalati al SIS ai fini del divieto di ammissione nello Spazio Schengen. Tra questi - come e' noto - vi sono gli stranieri che siano stati raggiunti da un provvedimento di espulsione per soggiorno illegale, essendo tale provvedimento accompagnato da un divieto di reingresso. Il Governo ha accettato una raccomandazione della Camera mirata a rendere possibile la regolarizzazione di tali espulsi non socialmente pericolosi. Il Prefetto Morcone ha insistito, in interviste radiofoniche, sul fatto che l'espulsione per semplice soggiorno illegale non e' ostativa.

Ne sono contento. Ma non soddisfatto. Ho in mente, infatti, una recentissima decisione, di segno evidentemente contrario, del Consiglio di Stato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sent-cds-3559-2009.pdf), relativa alla regolarizzaizone del 2002. Ve ne riporto uno stralcio, sottolineando come la formulazione del motivo ostativo (segnalazione ai fini della non ammissione) sia la stessa nel provvedimento legislativo di allora e in quello di oggi:

"Infatti, l'art. 1 comma 8 lett. b) del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito in legge dall'art. 1 L. 9 ottobre 2002, n. 222) si limita a stabilire che < Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:Šb) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato>. La lettera della legge dunque esclude chiaramente che l'Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel SIS, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.
Vero è che le fattispecie che, nell'ambito delle disposizioni del Trattato di Schengen, danno luogo a segnalazione nel SIS sono assai variegate tra loro e ricomprendono da un lato fatti penalmente rilevanti (e quindi sicuramente ostativi ai fini della legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari) ma anche semplici irregolarità amministrative (da verificare caso per caso). Ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell'art. 96 della Convenzione di Schengen ove si legge che < I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali e che (3° comma) le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri>.
Nondimeno non par dubbio, sulla base del contenuto letterale della disposizione dianzi riportata, che il legislatore nazionale, con scelta che appare incensurabile sul piano della ragionevolezza (tenuto conto anche del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese), ha congegnato quale atto dovuto il diniego di regolarizzazione di lavoro irregolare, in presenza di una nel SIS del soggetto extracomunitario interessato."

Mi auguro che sia data pubblicamente disposizione per la cancellazione d'ufficio delle segnalazioni al SIS in tutti i casi in cui l'istanza di regolarizzazione riguardi uno straniero espulso per semplice soggiorno illegale. Faccio osservare infatti come l'esito negativo della procedura di regolarizzazione determini l'immediata ripresa del procedimento penale a carico del datore di lavoro e che l'impiego illegale di un lavoratore straniero non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro: se il dubbio sul motivo ostativo permane, nessun datore di lavoro si autodenuncera'.

5) la presentazione dell'istanza di regolarizzazione determina la rinuncia all'eventuale richiesta di nulla-osta all'ingresso, presentata ai sensi degli ultimi decreti di programmazione dei flussi. Legge e circolare fanno riferimento alle sole domande presentate per l'ingresso di colf e badanti. Nessuno impedisce, pero', che l'istanza di regolarizzazione riguardi un lavoratore che si intendeva assumere quale - poniamo - manovale, purche' lo si sia adibito, a partire dall'inizio di aprile, al lavoro domestico o a quello di badante. Che bizzarrie di questo genere possano verificarsi e', del resto, confermato implicitamente dalla brochure preparata dal Ministero del lavoro (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/istr-lavoro-regolarizz.pdf). Vi si puo' facilmente riconoscere, infatti, l'immagine di Mary Poppins; ed e' noto a tutti come l'idea originaria di Mr. Banks fosse quella di assumerla in qualita' di governante - mansione certamente distinta da quella di collaboratrice domestica (affidata invece a Miss Ellen).

Cordiali saluti
sergio briguglio

10 agosto 2009

All'attenzione di Antonio Preziosi: il GR2 e i matrimoni di comodo

Egregio Direttore,
ho avuto modo stamattina di ascoltare il servizio del GR2 delle 7.30 sui matrimoni di comodo (quelli tra un nubendo italiano ed uno straniero, celebrati al solo scopo di far ottenere allo straniero il permesso di soggiorno o la cittadinanza). Vi si affermava che l'entrata in vigore della legge in materia di sicurezza pubblica (Legge 94/2009) ha prodotto un'immediata riduzione di tali matrimoni.

Si affermava anche che negli ultimi dieci anni di matrimoni di questo genere ne sono stati celebrati in Italia, stando alle stime ISTAT e dell'Associazione matrimonialisti italiani, trentamila.

Ora, pero', con l'entrata in vigore della nuova legge - spiegava il servizio - le cose si fanno meno appetibili per questi stranieri truffaldini (l'espressione e' mia, non del GR2): occorre, infatti, pagare 200 euro e aspettare, per la cittadinanza, due anni invece dei soli sei mesi previsti dalla normativa previgente.

Cosi' - sempre nel racconto del Giornale Radio - quattro coppie miste a Verona hanno rinunciato alla celebrazione del matrimonio, e altre hanno dato forfait per i prossimi giorni.

Il servizio e' un esempio luminoso di superficialita'. Provo a spiegarLe perche'.

1) Il fatto che un matrimonio sia "di comodo" e' cosa delicatissima da dimostrare. La rinvio, per questo, alla Comunicazione della Commissione dell'Unione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sulle Linee-guida per una miglior trasposizione ed applicazione della Direttiva 2004/38/CE (COM(2009) 313/4 http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

E' cosa che si presta assai poco alle valutazioni statistiche, quando, almeno, non si voglia trattare la materia con lo stile del Bar Sport. L'Istat, del resto, nel rapporto del 2007 (http://www.stranieriinitalia.it/news/istat13feb2007.pdf), cui il servizio fa implicito riferimento, si guarda bene dall'azzardare stime sulla percentuale dei matrimoni di comodo, dedicando invece grande attenzione al fenomeno - rilevantissimo - dei matrimoni misti.

La stima e' effettuata, piuttosto, dall'Associazione matrimonialisti italiani. Non sembra che si tratti di un soggetto particolarmente autorevole (a Milano conta cinque soci; a Roma, otto: http://www.ami-avvocati.it/regioni-ami.asp ); in ogni caso, per definizione, l'Associazione vede del fenomento solo la porzione "patologica", che non consente di effettuare estrapolazioni, se non - appunto - per gli avventori del Bar Sport.

2) Sono pronto a scommettere che le quattro coppie di Verona che hanno rinunciato al matrimonio (e quelle che lo faranno nei prossimi giorni) non l'hanno fatto per evitare il pagamento dei duecento euro (questo graverebbe, in modo irrilevante, sulla richiesta di cittadinanza, non sulla celebrazione del matrimonio o sul rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea), ne' per il prolungamento a due anni del periodo di residenza richiesto per l'acquisto della cittadinanza (la convenienza di un matrimonio di comodo risiedere intanto nell'ottenimento di un titolo di soggiorno, l'acquisto della cittadinanza essendo questione ovviamente secondaria).

La rinuncia e' stata imposta da altra modifica introdotta dalla Legge 94/2009: la necessita' di dimostrazione di regolarita' del soggiorno ai fini della celebrazione del matrimonio in Italia. Questa disposizione e' una delle grandi porcherie su cui il Governo ha posto la fiducia. Viola in modo grossolano gli art. 29 e 30 della Costituzione, l'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Direttiva 2004/38/CE e una serie di altre norme vincolanti per il nostro sgangheratissimo Legislatore.

A conclusioni analoghe, mutatis mutandis, e' arrivato di recente, a proposito di un simile tentativo di riforma, poi abortito, il Tribunale Costituzionale francese (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/2003/2003-484-dc/decision-n-2003-484-dc-du-20-novembre-2003.871.html).


Il Suo editoriale, stamattina, si concludeva con l'auspicio che si tornasse a dire, in un futuro prossimo, come prova di veridicita' di una notizia: "l'ha detto la Radio". Le suggerisco sommessamente di vigilare sulla qualita' dei servizi che vengono trasmessi, perche' non si debba diffondere, invece, l'adagio "l'ha detto la Radio: una stronzata, quindi".

Con tutta la stima che Ella merita
Sergio Briguglio


dichiarazione nascita; ronde; il telefono e gli ultras

Cari amici,
sabato scorso e' entrata in vigore la L. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Il Ministero dell'interno e' intervenuto, in questi giorni con diverse circolari e con un decreto che disciplina gli ambiti operativi delle associazioni di
osservatori volontari (le cosiddette ronde) e la loro iscrizione in apposito elenco presso la prefettura. Potrete trovare circolari e decreto alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto del mio sito.

Da una lettura molto frettolosa delle circolari ricavo un elemento di grande importanza: non sara' richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio. La cosa e' estremamente positiva, e mette al riparo, limitatamente a questo profilo, la legge appena entrata in vigore dall'accusa di illegittimita' costituzionale;

Il quadro che emerge dalla lettura del decreto e' assai intrigante, anche se certamente di minor rilievo.

Ricordo che, in base all'art. 3, co. 40-44 L. 94/2009, il sindaco puo' avvalersi di tali associazioni per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale.

Le associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c). Ne' possono ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e).

Gli osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente, troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b). Indossano casacconi giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta "osservatore volontario" (che li distingue da tutti coloro che casacconi simili indossano per semplice buon gusto).

Per evitare che gli osservatori, equivocando, si segnalino a vicenda alle forze dell'ordine quali fomiti di insicurezza urbana, il decreto, dopo averli vestiti da fari antinebbia, esclude dal ruolo i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b).

Sempre per evitare che l'attivita' di segnalazione si sviluppi solo in chiave endoassociativa, sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti incalliti e quanti presentino o abbiano presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d).

Gli ossevatori non potranno usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2). Per compensare la limitazione che ne deriva, si richiede loro di avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b).

Quanto alla capacita' visiva, invece, non e' richiesta. Si esige pero' una adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5, co. 1, lettera b), indispensabile - suppongo - per un coordinamento tra osservatori fatto piu' di maschi ammiccamenti che di faticose locuzioni.

Quando sia necessario effettuare una segnalazione (ad esempio, in presenza di persona colta da malore nel piazzale antistante la stazione), gli osservatori devono fare uso di cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art. 2, co. 4). Sembra escluso che, in mancanza di quest'ultima dotazione e di campo o credito per il cellulare, gli osservatori siano legittimati a usare il telefono a gettoni del bar della stazione. In compenso, il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che, almeno alle chiamate fatte col cellulare o con la rice-trasmittente, i viglili urbani rispondano (art. 2, co. 5).

Mi resta un solo dubbio.

Supponiamo che un gruppo di tifosi della curva Di Maio dello stadio di Treviso decida, per ingannare l'attesa del mercoledi' di coppa, di dedicare tutti i martedi' sera ad una perlustrazione del quartiere. Il gruppo e' formato da ventitre diciassettenni. Sette di loro hanno perso quasi completamente l'olfatto per via di un uso di cocaina da villa in Sardegna. Gli stessi, forse per difendersi da possibili rivendicazioni del pusher di fiducia, non si separano mai dal proprio pitbull. Tutti indossano la gloriosa maglia biancoceleste trevigiana, impreziosita da una piccola svastica nera.

E' evidente che mai, per quanto disposto dal decreto in questione, il sindaco di Treviso potra' affidare loro, in convenzione, i compiti di segnalazione degli eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza urbana e delle situazioni di disagio sociale.

E' altrettanto evidente che nessuno potra' impedire al gruppo di svolgere l'attivita' di perlustrazione, di per se' lecita. Almeno fino a quando non venga adottato a carico dei componenti un provvedimento restrittivo per qualcuna delle altre attivita' da loro intraprese.

Mi chiedo: quando gli ultras dovessero imbattersi in una minaccia alla sicurezza urbana o in una situazione di disagio sociale (altre - beninteso - da quelle da loro stessi rappresentate) e dovessero telefonare, a gettoni, alla polizia minicipale, i vigili terranno conto della chiamata o eccepiranno la mancata iscrizione del gruppo nell'albo prefettizio?

Per dirla garbatamente, non e' che tutta questa storia delle ronde e della loro regolamentazione sia un'ulteriore solennissima minchiata?

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 agosto 2009

legge 102/2009; quadro normativa; lettere dichiarazione nascita

Cari amici,

1) e' stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge
78/2009 (decreto anticrisi), che consente la regolarizzazione di colf
e badanti. Si tratta della Legge 102/2009.

Ne trovate il testo alla pagina

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/legge-102-2009.html.


2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/sinottico-normativa-21.html

potrete trovare il testo aggiornato del quadro completo della
normativa in materia di citadini stranieri. Rispetto all'ultima
versione segnalata, ho introdotto le disposizioni rilevanti contenute
nella Legge 88/2009 (Legge comunitaria 2008) e, appunto, nella Legge
102/2009.


3) alle pagine
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/ong-regioni-dich-nascita.html


e

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/ong-governo-dich-nascita.html

troverete il testo delle lettere sul problema della dichiarazione
alla nascita del figlio di stranieri illegalmente soggiornanti,
inviate a Regioni e, rispettivamente, Governo. Vi e' riportato anche
l'elenco delle associazioni firmatarie.

Cordiali saluti
sergio briguglio

3 agosto 2009

approvazione regolarizzazione

Cari amici,
la conversione in legge del decreto anticrisi (decreto-legge 78/2009) e' stata approvata definitivamente dal Senato (A.S. 1724).

Resta quindi inalterato il testo dell'articolo 1-ter, che rende possibile, a certe condizioni, la regolarizzazione di colf e badanti. Lo riporto qui sotto.

E' in corso un dibattito tra le varie componenti della maggioranza sull'opportunita' di estendere il provvedimento a lavoratori stranieri impiegati in altri settori lavorativi. Se questo dibattito avra' esito negativo, molti datori di lavoro riveleranno di aver nei fatti adibito al lavoro domestico, proprio dal primo aprile scorso, il lavoratore che a tutti era sembrato un manovale o un pizzaiolo. Pesce d'aprile!

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo».