31 agosto 2009
due questioni aperte sulla regolarizzazione
28 agosto 2009
circolare; in difesa dell'On. Cota
27 agosto 2009
ancora sulla regolarizzazione
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/faq-interno-regolar-27-8.pdf
troverete una versione aggiornata delle risposte del Ministero
dell'interno alle FAQ sulla regolarizzazione.
Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/istruz-mod-regolarizz.pdf,
troverete le istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta
di regolarizzazione.
Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/com-interno-27-8-2009.html,
infine, un'interessante intervista con il Prefetto Morcone. Di
particolare rilievo mi sembra la risposta relativa alle conseguenze
di un esito negativo della procedura di regolarizzazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
26 agosto 2009
faq mininterno su regolarizzazione
La risposta - a mio parere - non puo' che essere negativa. E' vero infatti che sono sospese fino all'esito finale del procedimento, le sanzioni penali e amministrative associate al rapporto di lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale rapporto proseguisse senza interruzioni dalla data di presentazione dell'istanza fino a quella della stipulazione del contratto di soggiorno, reati e irregolarita' amministrative si estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che sull'esito positivo del procedimento si possono fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse essere negativo, al datore di lavoro verrebbero contestate le infrazioni relative a tutta la durata del rapporto (ad essere sospesi sono i procedimenti penali e amministrativi, non le disposizioni di legge da cui questi originano). Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga una condizione (la prosecuzione del rapporto tra la presentazione dell'istanza e la conclusione del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di un aggravamento dell'illecito.
Dovrebbe allora essere senz'altro possibile procedere alla sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo critico.
12 agosto 2009
circolare inps sulla regolarizzazioni: alcune questioni aperte
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/circ-inps-10-8-2009.pdf
del mio sito troverete la circolare INPS n.
101/2009 sulla regolarizzazione di colf e badanti.
Ne raccomando la lettura, essendo ricca di elementi importanti. Eccone alcuni:
1) vengono date specifiche istruzioni per la
regolarizzazione di rapporti di lavoro intrapresi
con soggetti abilitati allo svolgimento di
attivita' lavorativa in Italia: cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, cittadini stranieri titolari di permesso
di soggiorno che abiliti al lavoro.
A proposito di quest'ultima categoria, osservo
come, in base alla formulazione di art. 1 ter L.
102/2009, dovrebbe essere comunque previsto, ove
sia richiesto dallo straniero interessato, il
rilascio di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. La cosa riguarda, per esempio,
stranieri titolari di permessi piu' "deboli",
benche' abilitanti allo svolgimento di attivita'
lavorativa (per studio, per motivi umanitari, per
assistenza del minore, etc.). Il rilascio del
permesso dovrebbe essere effettuato, in tutti i
casi, senza riguardo per il rispetto delle quote
fissate col decreto-flussi o di altre
disposizioni che, a regime, lo impediscono.
Trovo quindi improprio, almeno nei casi in cui il
lavoratore straniero intenda avvalersi di questa
possibilita', che l'istanza sia presentata
soltanto all'INPS.
Auspico che il Ministero dell'interno provveda a
diramare prontamente disposizioni in materia.
2) vengono dati chiarimenti sulla procedura che
verra' seguita per la determinazione dei
versamenti dovuti per periodi diversi da quello
comune a tutte le istanze (1/4/2009-30/6/2009),
coperto dal contributo forfetario di 500 euro.
Ricordo, in proposito, che il rapporto di lavoro
denunciato deve estendersi, con continuita', per
tutto il periodo che va dall'1/4/2009 alla data
di presentazione dell'istanza.
Rispetto a quet'ultimo punto, la questione di
rilievo e' la seguente: e' necessario che il
rapporto si estenda con continuita' fino alla
stipulazione del contratto di soggiorno (che, se
le istanze di regolarizzazione saranno numerose,
avra' luogo, prevedibilmente, dopo molti mesi)?
La risposta - a mio parere - non puo' che essere
negativa. E' vero infatti che sono sospese fino
all'esito finale del procedimento, le sanzioni
penali e amministrative associate al rapporto di
lavoro illegale; ed e' quindi vero che, ove tale
rapporto proseguisse senza interruzioni dalla
data di presentazione dell'istanza fino a quella
della stipulazione del contratto di soggiorno,
reati e irregolarita amministrative si
estinguerebbero. E' pero' altrettanto vero che
sull'esito positivo del procedimento si possono
fare solo scommesse. Qualora l'esito dovesse
essere negativo, al datore di lavoro verrebbero
contestate le infrazioni relative a tutta la
durata del rapporto (ad essere sospesi sono i
procedimenti penali e amministrativi, non le
disposizioni di legge da cui questi originano).
Non e' pensabile, quindi, che la legge imponga
una condizione (la prosecuzione del rapporto tra
la presentazione dell'istanza e la conclusione
del procedimento) che potrebbe rivelarsi causa di
un aggravamento dell'illecito.
Dovrebbe allora essere senz'altro possibile
procedere alla sospensione del rapporto di lavoro
durante il periodo critico.
Su questo, istruzioni chiare da parte del
Ministero del lavoro sarebbero benvenute.
3) sono equiparati ai datori di lavoro domestico
"persona fisica" anche alcune persone giuridiche:
le convivenze di comunita' religiose, le
convivenze militari, le comunità senza fini di
lucro (orfanotrofi, ricoveri per anziani, case
famiglia per handicappati, tossicodipendenti,
ragzze-madri, etc.).
Cordiali saluti
sergio briguglio
11 agosto 2009
circolare sulla regolarizzazione: osservazioni
10 agosto 2009
All'attenzione di Antonio Preziosi: il GR2 e i matrimoni di comodo
dichiarazione nascita; ronde; il telefono e gli ultras
6 agosto 2009
legge 102/2009; quadro normativa; lettere dichiarazione nascita
1) e' stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge
78/2009 (decreto anticrisi), che consente la regolarizzazione di colf
e badanti. Si tratta della Legge 102/2009.
Ne trovate il testo alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/legge-102-2009.html.
2) alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/sinottico-normativa-21.html
potrete trovare il testo aggiornato del quadro completo della
normativa in materia di citadini stranieri. Rispetto all'ultima
versione segnalata, ho introdotto le disposizioni rilevanti contenute
nella Legge 88/2009 (Legge comunitaria 2008) e, appunto, nella Legge
102/2009.
3) alle pagine
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/agosto/ong-regioni-dich-nascita.html
e
troverete il testo delle lettere sul problema della dichiarazione
alla nascita del figlio di stranieri illegalmente soggiornanti,
inviate a Regioni e, rispettivamente, Governo. Vi e' riportato anche
l'elenco delle associazioni firmatarie.
Cordiali saluti
sergio briguglio
3 agosto 2009
approvazione regolarizzazione
a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo».