Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/agosto/sinottico-normativa-26.html troverete il testo sinottico delle disposizioni vigenti in materia di stranieri (e di cittadini comunitari), aggiornato a seguito della conversione in legge del decreto-legge 89/2011 (Legge 129/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5/8/2011).
Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/agosto/somm-allontan-l-129-2011.html potrete trovare una sintesi delle principali novita' in materia di allontanamento dello straniero. La valutazione complessiva della riforma si puo' sintetizzare cosi', dal mio punto di vista:
a) un generale miglioramento della disciplina delle espulsioni;
b) un peggioramento grave dato dall'estensione a diciotto mesi della durata assima del trattenimento in CIE.
In sede di applicazione, non essendo obbligatoria la proroga del trattenimento, l'amministrazione dell'Interno potrebbe attenuare di molto i danni derivanti da tale estensione (e ridurre anche le spese corrispondenti) limitando il prolungamento del trattenimento ai casi in cui il ritardo nell'allontanamento sia dovuto al comportamento dello straniero (escludendo, cioe', i casi in cui il ritardo sia dovuto al comportamento del suo Stato di appartenenza).
Ricordo che, oltre a questo argomento, il decreto-legge conteneva delle norme (conservate dalla legge di conversione) in materia di cittadini comunitari. A suo tempo, presentando uno schema di decreto (non coincidente col testo poi varato dal governo) avevo segnalato alcuni aspetti in modo impreciso. Inoltre, in sede di conversione, e' stata soppressa (se capisco bene) una disposizione importante: quella che ampliava la possibilita' di circolazione del partner con relazioen stabile, escludendo che tale relazione dovesse essere attestata proprio dallo Stato di appartenenza del cittadino dell'Unione europea. Osservo come la cosa sia rilevante, in particolare, per i partner di cittadini italiani: con la modifica, sarebbero stati facilitati anche quando la loro relazione fosse stata attestata ufficialmente - per esempio - dalla Spagna; senza modifica, dovrebbero ottenere l'attestazione dall'Italia (cosa attualmente impossibile). Su questo punto permane un piccolo mistero: il portale Normattiva include la modifica nel D. Lgs. 30/2007, benche' la dichiari soppressa nell'ambito della legge di conversione.
Tornero' sulla questione in altro messaggio.
Ricordo anche che in sede di conversione in legge il Parlamento ha approvato una modifica all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, che rende di nuovo alternative (sia pue con qualche modifica rispetto alla situazione vigente prima della precedente riforma) le condizioni di "affidamento o sottoposizione a tutela" e di "compimento di percorso di integrazione biennale" ai fini della conversione del permesso ai diciotto anni. E' segno che l'intelligenza ha ancora, talvolta, voce in capitolo in ambito ministeriale. In proposito, appendo qui sotto un messaggio di Elena Rozzi (che ringrazio), che chiarisce bene i termini della questione.
Infine, segnalo come sia stato accettato dal Governo un ordine del giorno (Adamo et al.) che lo impegna a predisporre ed adottare tutte le misure necessarie a consentire ai giornalisti e agli operatori dell'informazione l'accesso ai centri per immigrati e richiedenti asilo, modificando le regole d'accesso.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: conto di mettere sul sito, domani, la versione del manuale sulla normativa aggiornata al 30/6/2011, al link http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/agosto/manuale-normativa-16.html. Notate che l'aggiornamento non include le novita' apportate dalla legge appena pubblicata. Se tra qualche giorno il link continuera' a risultare inattivo vorra' dire che ha prevalso la stanchezza. Buone vacanze!
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Care/i,
ieri il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge n. 89/11.
Oltre ad una serie di altre rilevanti novità, tale legge introduce un'importante modifica all'art. 32 del Testo Unico n. 286/98, che disciplina la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori stranieri non accompagnati.
Prima della modifica approvata ieri, l'art. 32 prevedeva che per ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati dovessero soddisfare entrambi i seguenti requisiti:
a) essere affidati o sottoposti a tutela
b) trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni.
In base a tale norma, dunque, i minori che non potevano dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni (ad esempio perché entrati in Italia a 16 anni compiuti), non potevano ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, anche se erano affidati o sottoposti a tutela.
L'art. 32 modificato dalla legge appena approvata stabilisce invece che possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) essere affidati o sottoposti a tutela e aver ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri
b) oppure trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni.
In base alla nuova norma, dunque, i minori che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri.
Vi preghiamo di girare questa informazione a tutti coloro che possano essere interessati.
Vi aggiorneremo non appena si avranno ulteriori indicazioni in merito all'applicazione della nuova normativa (circolari ecc.).
A presto,
Elena Rozzi
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Art. 32 Testo Unico 286/98, come modificato dalla legge di conversione del d.l. 89/11
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1 commento:
C´é stata aprovata la modificazione del articolo 10,b che consente il registro delle coppie di fatto registrate in un altro paese?: 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
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