European University Institute (EUI)
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Qui trovi i messaggi di Sergio Briguglio
3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il seguente comma:
"9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di' lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."
Se vi comunico una cosa cosi' intima e' per diverse ragioni.
La prima e' che con ciascuno di voi c'e' da tempo un rapporto
comunque personale, anche se con alcuni non c'e' mai stato un
incontro diretto.
La seconda e' che da quanti hanno saputo della malattia di mamma ho
ricevuto affetto e sostegno. Lo stesso affetto e lo stesso sostegno -
lo so - l'avrei ricevuto anche dagli altri, se avessero saputo.
La terza e' che alla base del lavoro - quello sull'immigrazione - per
il quale ci conosciamo c'e', per molti aspetti, mamma. Le devo, tra
le tante, una cosa particolare: mi ha insegnato che cosa significhi
studiare. Mamma aveva potuto fare solo le elementari: al tempo
sembrava normale negare a una bambina la prosecuzione degli studi. Ne
aveva sofferto moltissimo. Ha conservato per tutta la vita la sete
del conoscere, del capire e dell'individuare soluzioni. Da
autodidatta, con pochissimi mezzi.
Un'altra cosa che ha cercato di insegnarmi - con minor successo - e'
stata l'operosita'. Pochi giorni fa, mentre ero seduto accanto al suo
letto, aspettando sue richieste, mi ha domandato, a mo' di
rimprovero: "Perche' non lavori?!".
L'ultima ragione e' che se mi sono occupato di immigrazione lo devo
allo sgomento che ho provato, a diciotto anni, per la mia piccola
migrazione interna, da Messina a Padova. Lasciavo una famiglia -
mamma, papa', mia sorella, i miei fratelli - che era la mia sicurezza
e il mio cuore. Quando, alcuni anni dopo, ho cominciato a incontrare
per strada facce con lo stesso sgomento, mi sono diventate sorelle;
poi, col tempo, figlie.
sergio
"Con il consenso delle parti sociali dovranno essere riformate le istituzioni del mercato del lavoro, per allontanarci da un mercato duale dove alcuni sono fin troppo tutelati mentre altri sono totalmente privi di tutele e assicurazioni in caso di disoccupazione. Le riforme in questo campo dovranno avere il duplice scopo di rendere piu' equo il nostro sistema di tutela del lavoro e di sicurezza sociale e anche di facilitare la crescita della produttivita', tenendo conto dell'eterogeneita' che contraddistingue in particolare l'economia italiana. In ogni caso, il nuovo ordinamento che andra' disegnato verra' applicato ai nuovi rapporti di lavoro per offrire loro una disciplina veramente universale, mentre non verranno modificati i rapporti di lavori regolari e stabili in essere."
Sono aperte fino al 25 novembre 2011 le iscrizioni a TATTIC,
un corso gratuito di formazione giuridico-relazionale sull'immigrazione;diretto a operatori pubblici e privati che sono interessati/e a formarsi per lavorare meglio con i migranti ,il corso è finanziato dal Fondo Europeo (FEI), gestito dalla Provincia di Roma,le lezioni di diritto sono curate da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione),mentre quelle relazionali dall'Associazione Le Barbe della Gioconda.
- il corso si terrà in 4 differenti sedi: Roma, Pomezia, Tivoli e Civitavecchia: ogni corsista può scegliere la sede in cui iscriversi, ma è importante considerare che la sede di Roma Testaccio è molto più richiesta e non è certo che si possa far partecipare tutti.
- Ogni classe sarà composta da 15 corsisti.
- ci saranno 12 incontri di 5 ore, una mattina a settimana a partire da dicembre 2011.
http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/avviso-la-selezione-di-60-partecipanti-alle-attività-formative-previste-dal-pr
Avviso per la selezione di 60 partecipanti alle attività formative previste dal progetto TATTIC
Avviso per la selezione di 60 partecipanti alle attività formative previste dal progetto TATTIC (Territori di Accoglienza, Tutela dei diritti e Integrazione dei Cittadini dei paesi terzi) - finanziato nell'ambito del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini dei Paesi Terzi (FEI) rivolto ad operatori CPI e della rete dei servizi pubblici per l'impiego; dipendenti, collaboratori e volontari dell'associazionismo e del Terzo Settore.
Alle pagine
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-a-dpr-179-2011.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-b-dpr-179-2011.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/novembre/all-c-dpr-179-2011.pdf
troverete gli allegati.
Ringrazio Gianluca Cassuto, che mi ha segnalato la pubblicazione in
G.U. del DPR.
Cordiali saluti
sergio briguglio
"(...) sottolineo (sperando che gli uffici competenti del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro diramino le opportune istruzioni) come il comma 1-bis dell'art. 32, come modificato dalla L. 129/2011, recita, per la parte che qui interessa, come segue:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 etc., etc."
E' evidente come l'adozione di un parere positivo da parte del Comitato per i minori stranieri sia condizione necessaria per il rilascio del permesso, non gia' per la presentazione dell'istanza. Ne deriva che, mentre e' legittimo richiedere, ai fini di tale presentazione, che l'interessato abbia presentato al Comitato per i minori stranieri richiesta di parere, non e' legittimo considerare irricevibile l'istanza di conversione sol perche' il parere medesimo non sia stato ancora adottato."
"Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere esibito dall'interessato gia' dal momento del deposito dell'istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento, infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte del soggetto che ha in carico il minore."
a) per quanto riguarda la mia (e di tanti altri), l'obiettivo e' che il neo-maggiorenne mantenga, fino all'esito del procedimento, piena regolarita' del soggiorno e titolarita' dei diritti associati al possesso del permesso in scadenza. Perche' tutto questo sia garantito e' necessario che la domanda di rinnovo/conversione del permesso sia considerata ricevibile anche se il Comitato per i minori stranieri non ha ancora rilasciato, al momento della presentazione, il parere;
b) per quanto riguarda l'interpretazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, l'obiettivo sembra essere quello della riduzione dei tempi necessari per la definizione del procedimento. Lo si ricava dalla proposizione successiva della lettera:
"Tale procedimento garantirebbe il necessario scambio informativo tra il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri."
Alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/ottobre/dpcm-6-10-2011-2.html,
invece, troverete il DPCM con cui si proroga lo stato di emergenza
relativo allo stesso fenomeno.
Cordiali saluti
sergio briguglio
Vi saro' grato se mi segnalerete eventuali errori od omissioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 etc., etc."
a) "i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati"
b) "quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti-flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province"
c) "i cosiddetti tirocini curriculari" (tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Universita' e degli istituti scolastici).
Art. 11.
(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione.
c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio
2) Restituire spazio alla programmazione dei flussi, con una seria analisi tecnica della potenziale domanda del mercato del lavoro, della sua possibile articolazione, delle capacità di accoglienza, delle risorse disponibili per le politiche di formazione e integrazione. Tale programmazione dovrebbe essere affidata ad un'agenzia indipendente (Agenzia di Programmazione dell'Immigrazione,) le cui proposte sono presentate al Parlamento e sottoposte al Governo per l'adozione (cfr. & 10) Tale Agenzia deve assumere il massimo possibile di autorevolezza: basti pensare che è dai nuovi immigrati che proviene una parte considerevole dei nuovi cittadini del paese. E' giusto perciò che l'origine prima di questo processo di rinnovo - l'immigrazione legale - sia posta nelle mani di un organo alto ed autorevole e non lasciata totalmente alle deliberazioni (inevitabilmente guidate dalle contingenze) dell'esecutivo e dell'amministrazione.
- nessun titolo, 934 (+2,5%);
- licenza elementare, 963 (-5,7%);
- licenza media, 949 (-15,2%);
- diploma superiore, 980 (-23,1%);
- laurea, 1.123 (-29,6%)
4) Sostituire al criterio - oggi prevalente - della "casualità" ("click day") della scelta, quello della scelta "ragionata", basata sulla valutazione dei "profili" individuali ritenuti più adatti a sostenere lo sviluppo ed a preservare la coesione sociale della collettività. La determinazione dei profili, specie per alcune fasce di immigrati, deve tener conto anche di "qualità" personali non necessariamente legate alla immediata capacità di lavoro: l'immigrato è - anzitutto - una persona. Tali profili sono determinati dall'Agenzia, che propone i criteri di valutazione e sintesi. La previsione di una qualificazione più specifica per queste fasce di immigrati potrà affiancarsi, anche in via sperimentale, agli ingressi ordinari per chiamata nominativa da parte del datore: ad esempio, negli ingressi per ricerca di lavoro, un'alta qualificazione può costituire un'indiretta garanzia del risultato dell'incontro tra domanda e offerta.
5) La politica degli ingressi deve basarsi sul principio della "utilità" della migrazione per lo sviluppo economico, sociale e culturale del paese e per la sua buona coesione. Per questa ragione i criteri di ammissione debbono essere "ragionati" e "selettivi" e non casuali. Il Paese deve, nel contempo, rafforzare la sua capacità di accoglienza per persone richiedenti asilo e protezione, in linea con i principi della Costituzione. La finalità e l'azione umanitaria non sono il territorio della politica migratoria, ma bensì delle politiche dell'asilo, oggi in discussione in Italia ed in Europa. La politica migratoria "deve" essere ragionata e selettiva; la politica dell'asilo è, invece, per sua natura, non selettiva.
3) Ingresso con permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia individuale. Le domande d'ingresso dovrebbero essere sottoposte a valutazione comparativa secondo i criteri prioritari stabiliti dall'Agenzia;
a) si e' costruita una rete di servizi di cura a costi moderati, capace di supplire alle carenze del sistema sanitario e assistenziale pubblico;
b) abbiamo una popolazione non italiana proveniente per il 62% da paesi ad alto indice di sviluppo umano, per il 36% da paesi a medio indice di sviluppo umano, e solo per il 2% da paesi a basso indice di sviluppo umano; con eta' mediana di 32.5 anni, contro un'eta' mediana degli autoctoni pari a 44.3 anni (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/luglio/eurostat-popolazione.pdf);
c) a fronte di un tasso di lavoratori italiani "sovraistruiti" rispetto alla mansione in cui sono occupati del 19%, il tasso di sovraistruiti tra i lavoratori non italiani e' del 42.3% (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/rapporto-istat-2011.pdf).
- familiari, amici, conoscenti: 73.3%
- associazioni, Chiese/centri di culto: 6.1%
- sindacati, patronato: 2.9%
- agenzie/intermediari privati: 9.0%
- inserzioni sul giornale/internet: 3.5%
- Centri per l'impiego: 1.9%
- altro: 1.7%
- senza intermediari: 1.6%
Tutte le modalità d'ingresso hanno specifici tetti numerici indicati nei decreti flussi annuali. Per tutte le modalità d'ingresso di cui ai punti 1, 2, 3 e 4) è previsto un contributo da parte del datore di lavoro ad un Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti (FoNIM).
a) rendere piu' spedita la procedura del riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli professionali;
b) consentire l'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. La legge conserva qualche ambiguita' sul punto, cui le amministrazioni si aggrappano per continuare a impedire la partecipazione degli stranieri ai concorsi pubblici. La giurisprudenza e' ormai orientata nel considerare illegittima questa preclusione, e la Corte Costituzionale sembra a un passo dal censurarla definitivamente (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/aprile/ord-corte-cost-139-2011.html);
c) capovolgere la filosofia alla base dell'Accordo di integrazione e del test di italiano per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo: piuttosto che penalizzare la badante che, oltre a fare il lavoro duro per cui e' pagata, non abbia provveduto a maturare una conoscenza della lingua italiana superiore a quella del proprio datore di lavoro, premiare chi dimostri di avere competenze linguistiche superiori a una certa soglia con il rilascio di un permesso a tempo indeterminato o, addirittura, con la concessione facilitata della cittadinanza;
d) stabilizzare la condizione di soggiorno, quanto meno col rilascio di un permesso a tempo indeterminato, dei ragazzi della seconda generazione che frequentino con profitto cicli scolastici e dei loro familiari.
a) si attribuisca correttamente al questore l'onere di acquisire il parere al Comitato (e' il rilascio del permesso ad essere condizionato all'acquisizione del parere positivo, non la sua richiesta, la cui ricevibilita' non deve quindi dipendere dal fatto che il Comitato si sia gia' pronunciato)
b) nelle more della decisione sull'istanza del neo-maggiorenne, questi goda provvisoriamente di tutti i diritti connessi con il possesso del permesso in scadenza, nello spirito della Direttiva del Mininstro dell'interno 5/8/2006 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/direttiva-interno-5-8-2006.html). Non vi e' infatti differenza, sotto il profilo giuridico, tra l'istituto del rinnovo del permesso e quello del rilascio del permesso al 18-enne, di cui all'art. 32 D. Lgs. 286/1998. In proposito, segnalo la recente sentenza del TAR Puglia (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/tar-puglia-licenza-amb.pdf), secondo la quale, ancora piu' drasticamente, il giovane straniero dovrebbe godere dei diritti connessi con la titolarita' del permesso richiesto (salva la possibilita' di revoca dei provvedimenti conseguenti, in caso di esito negativo della richiesta).
"Se la chiedo a Sharon Stone, puo' legittimamente rifiutarmela; ma non puo' vietare a Cindy Crawford di darmela".