7 dicembre 2011

decreto mae; decreto-legge salva-italia; circolare mininterno

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/decr-mae-11-5-2011.html, troverete il Decreto del Ministro degli affari esteri 11/5/2011, che, unitamente al suo allegato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/all-a-decr-mae-11-5-11.html), definisce le tipologie di visto di ingresso e i relativi requisiti, rimpiazzando l'analogo Decreto 12/7/2000 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2000/agosto/decreto-visti.html).


2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/decreto-legge-201-2011.html del mio sito troverete il testo del decreto-legge 201/2011 (decreto salva-Italia, salvo complicazioni).

All'art. 40, il comma 3 stabilisce quanto segue:

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e' inserito il seguente comma:
     "9-bis. In attesa del rilascio o del  rinnovo  del permesso  di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo' legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere temporaneamente l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da notificare anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno. L'attivita' di' lavoro di cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti condizioni:
     a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno  per motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero all'atto  della  stipula  del  contratto  di soggiorno,  secondo  le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
     b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio  la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di rinnovo del permesso."

Si tratta di disposizioni gia' adottate, nella prassi, dal 2006-2007 (vedi

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/direttiva-interno-5-8-2006.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/dir-interno-20-2-2007.pdf).

Ora, a queste disposizioni, viene dato il rango di disposizioni legislative. Un piccolo miglioramento sostanziale potrebbe venire dal fatto che, diversamente da quanto stabilito dalle preesistenti direttive ministeriali, sembra scomparsa la preclusione, nelle more del rilascio del primo permesso, delle attivita' lavorative diverse dal rapporto per il quale e' stato autorizzato l'ingresso. La cosa - se tale preclusione non verra' reintrodotta per via interpretativa - faciliterebbe la sopravvivenza del lavoratore straniero in caso di conclusione prematura o di mancato avvio del primo rapporto di lavoro.


3) per una prassi amministrativa intelligente che viene elevata al rango di disposizione di legge, una disposizione di legge intelligente rischia di essere minata da una prassi amministrativa ottusa (la quantita' di imbecillita' e' evidentemente una costante del sistema). Mi riferisco alla circolare 16/11/2011 del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/dir-interno-20-2-2007.pdf), che conferma quanto paventato, in un precedente messaggio, in relazione all'applicazione delle nuove disposizioni relative alla conversione del permesso di soggiorno, per il minore non accompagnato, al compimento della maggiore eta'.

Si stabilisce che l'interessato debba produrre il parere del Comitato minori stranieri, favorevole al rilascio/conversione del permesso, gia' al momento della presentazione dell'istanza.

L'estensore della circolare sembra poco interessato al dettato della disposizione di legge, come pure alle conseguenze che il tardivo rilascio del parere potra' avere sulla condizione di soggiorno del neo-maggiorenne.

Sarebbe bello se il nuovo Ministro dell'interno promuovesse un po' di dirigenti del suo ministero ad incarichi di prestigio, dall'alto dei quali non possano piu' nuocere.

Cordiali saluti
sergio briguglio

Nessun commento: