Cari amici,
1) ieri ho mandato al Ministero dell'interno il messaggio che appendo qui sotto.
2) la Provincia di Trento ha disposto che gli stranieri per i quali e' stata presentata istanza di regolarizzazione siano iscritti provvisoriamente, in quanto lavoratori, al Servizio sanitario nazionale. Ringrazio Silvia Canciani che me ne ha dato notizia. Potrete trovare la circolare alla pagina di Novembre 2009 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Cari amici del Ministero dell'interno,
sottopongo alla vostra attenzione alcune considerazioni relative
1) al reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale);
2) alla modifica apportata dalla Legge 94/2009 all'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998.
Nel caso che le condividiate, mi auguro che possano essere diramate da Voi istruzioni in materia a beneficio di una corretta applicazione della normativa.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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1) Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/sent-cass-19393-2009.pdf), ha stabilito la competenza del giudice ordinario in materia di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, come pure di quello previsto per i soggetti di cui agli artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998.
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto come in tutti questi casi il rilascio del permesso abbia un carattere meramente ricognitivo di un diritto pre-esistente, e non, invece, natura costitutiva dello stesso diritto.
Ne segue che dal momento in cui si verificano i presupposti perche' lo straniero rientri in una delle categorie in questione (ad esempio, per la donna incinta, da quando ha inizio la gravidanza), lo straniero stesso, benche' formalmente privo di permesso di soggiorno, non viola le disposizioni sul soggiorno in Italia.
Il successivo rilascio del permesso di soggiorno si limitera' a dare formale riconoscimento di questo fatto, ma si dovra' considerare come la legittimita' del soggiorno dello straniero decorra dal momento in cui i presupposti si sono verificati.
Mi risulta che alcune questure (quella di Pistoia, per esempio) seguono un orientamento in netto contrasto con quanto stabilito dalla sentenza citata. Cosi', una straniera incinta che si reca in questura per richiedere il permesso per motivi di cure mediche, lo riceve, ma non senza essere contemporaneamente denunciata per il reato di cui all'art. 10 bis!
Si noti, in particolare, come in un caso del genere, non essendo il provvedimento di espulsione sostitutiva della pena immediatamente eseguibile (in base ad art. 19, co. 2 D. Lgs. 286/1998), la straniera potrebbe solo essere condannata al pagamento di un'ammenda di almeno 5000 euro, con ovvia difficolta' di recupero della somma da parte dello Stato.
Un chiarimento del Ministero dell'interno sul punto sarebbe assai utile.
2) L'art. 6, co. 2 D. Lgs. 286/1998 e' stato modificato dalla Legge 94/2009 in modo tale da rendere necessaria l'esibizione del permesso di sogggiorno per molti dei provvedimenti che l'amministrazione e' chiamata ad adottare in materia di erogazione di servizi o di perfezionamento di atti di stato civile.
Occorre osservare come l'esibizione del permesso abbia, in questo caso, carattere di onere e non di obbligo. La mancata esibizione rende, cioe', non adottabile il provvedimento, ma non e' ulteriormente sanzionata.
Deve essere quindi chiaro ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a meno di esplicite dichiarazioni da parte dello straniero in merito a una sua condizione di soggiorno illegale, tale condizione non deve essere necessariamente presunta in caso di mancata esibizione del permesso. La causa della mancata esibizione potrebbe risiedere infatti nella contingente indisponibilita' del permesso (es.: un permesso dimenticato a casa).
Inoltre, anche in caso di esplicita dichiarazione circa una condizione di permanente indisponibilita' del permesso, per quanto affermato al punto 1), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non potrebbero concludere nulal riguardo alla commissione del reato di soggiorno illegale, se non a seguito di approfondite analisi della situazione, cui non sono legittimati nello svolgimento delle proprie funzioni.
Questo naturalmente non riguarda i pubblici ufficiali appartenenti alle forze dell'ordine.
Sarebbe opportuno, anche allo scopo di evitare una dannosa distanza tra lo straniero in condizioni di soggiorno precario e la pubblica amministrazione, che i funzionari delle pubbliche amministrazioni ricevessero istruzioni in tal senso. Avrebbero cosi' modo di operare senza la minaccia delle sanzioni che gravano sul pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare un reato di cui venga a conoscenza nell'adempimento delle sue funzioni.
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