2 luglio 2009

ddl sicurezza: approvazione

Cari amici,
ieri il Senato ha approvato, con voto di fiducia, due dei tre articoli del ddl sicurezza (A.S. 733-B). Nella seduta di stamattina e' stato approvato anche il terzo articolo e, tra poco, sara' approvato il ddl nel suo complesso.

Si conclude cosi' l'iter parlamentare di una delle peggiori porcherie fatte dal Governo Berlusconi e dalla sua maggioranza (cene escluse).

Richiamo alcuni dei punti piu' gravi contenuti, in materia di immigrazione, nel ddl:

1) Introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale.

2) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno ai fini dell'accesso ai servizi (sanita' e scuola dell'obbligo escluse) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte).

3) Obbligo di dimostrazione della regolarita' del soggiorno per la celebrazione del matrimonio in Italia.

4) Obbligo di certificazione (da parte del Comune) dell'idoneita' abitativa dell'alloggio ai fini del ricongiungimento.

5) Introduzione del permesso a punti ("accordo di integrazione").

6) Condizionamento del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.

7) Introduzione di un contributo (da determinare) tra 80 e 200 euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

8) Condizionamento della conversione del permesso dei minori non accompagnati, al compimento della maggiore eta', alla maturazione di un soggiorno pregresso triennale.

9) Estensione da sei mesi a due anni del periodo di residenza in Italia richiesto ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio.

10) Abolizione del regime di silenzio-assenso ai fini del rilascio di nulla-osta per il ricongiungimento.

11) Legalizzazione delle ronde.


Sul mio sito potrete trovare alcuni documenti utili:

a) il testo del ddl sicurezza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/maggio/as-733-b.pdf)

b) il quadro della normativa in materia di stranieri che si avra' con l'entrata in vigore del ddl sicurezza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/sinottico-normativa-20.html)

c) un sommario delle disposizioni del ddl sicurezza rilevanti in materia di stranieri (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/somm-as-733-b-appr-stran.html)

d) gli appunti per un seminario sulla riforma in materia di stranieri varata in questa legislatura (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/giugno/semin-arezzo-19-6-2009.pdf).


Concludo con un'osservazione.

Il principale scopo dell'introduzione del reato di ingresso e/o soggiorno illegale e', a detta del ministro Maroni, la possibilita' di aggirare le disposizioni (relativamente generose nei confronti dello straniero irregolare) della Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). La stessa Direttiva, infatti, consente di derogare (art. 2, co. 2) a quelle disposizioni nei casi in cui l'espulsione sia decisa da un giudice.

In particolare, in casi di questo genere, sarebbe possibile dar luogo a detenzione e accompagnamento coattivo dello straniero in condizioni di soggiorno illegale, senza offrirgli in prima battuta la possibilita' di un rimpatrio volontario.

In realta', lo stesso trattamento potrebbe essere legittimamente applicato nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che lo straniero possa utilizzare i benefici associati alla procedura di rimpatrio volontario eludendo l'obbligo di allontanamento (art. 15, co. 1 lettera a della direttiva). Ma questo argomento, evidentemente, non riesce a trovare alloggio tra i pensieri di Maroni.

Cosi', con il ddl sicurezza, si introduce un reato contravvenzionale, punito con un'ammenda da 5mila a 10mila euro. Si prevede poi che

a) se la procedura ordinaria di allontanamento e' andata a buon fine prima che il giudice (di pace) si sia pronunciato, lo stesso giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere;

b) in caso contrario, il giudice condanni lo straniero al pagamento dell'ammenda, ovvero, ma - si noti! - solo se e' possibile l'esecuzione immediata dell'accompagnamento in frontiera, sostituisca la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione (ecco l'espulsione decisa dal giudice).

Cosa succedera' quando l'Italia avra' recepito (in modo formalmente corretto - assumiamo) la direttiva rimpatri? Lo straniero illegalmente soggiornante sara' invitato (a piede libero) a lasciare volontariamente il territorio dello Stato entro un certo termine. Nel frattempo, si avviera' il procedimento penale davanti al giudice di pace. Se lo straniero avra' gia' lasciato l'Italia prima che il procedimento si concluda, il giudice di pace pronuncera' sentenza di non luogo a procedere, e tutto si sara' svolto come se il soggiorno illegale non fosse reato.

Se invece il giudice di pace dovesse arrivare alla sentenza di condanna prima che lo straniero abbia lasciato l'Italia, di per se' potrebbe instaurarsi una diversa procedura di rimpatrio. Ove infatti il giudice sostituisse la pena dell'ammenda con l'espulsione, si potrebbe derogare al regime di rimpatrio volontario, e lo straniero potrebbe essere accompagnato alla frontiera coattivamente. In linea di principio, qualora l'accompagnamento immediato non fosse possibile, si potrebbe dar luogo anche al trattenimento in CIE. Tuttavia, per quanto stabilito dal ddl sicurezza, di questa seconda possibilita' lo Stato non potrebbe avvalersi: in caso di accompagnamento immediato non realizzabile, infatti, il giudice non sarebbe autorizzato a sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione; lo straniero sarebbe condannato a pagare l'ammenda, ma questo non inciderebbe sulla procedura di rimpatrio volontario. Ai fini del rimpatrio, tutto si svolgerebbe quindi, ancora, come in assenza del reato.

Si puo' obiettare: se lo straniero ha provveduto ad esibire alla polizia i documenti di viaggio, il rimpatrio coattivo e' comunque praticabile, e il meccanismo architettato da Maroni funziona: rimpatrio coattivo immediato, con buona pace delle procedure soft ipotizzate dalla direttiva.

A fronte di questa giusta constatazione, tuttavia, gli stranieri avranno un motivo in piu' per occultare i documenti di viaggio e per nascondere la loro nazionalita'.

Nuova obiezione pro-Maroni: se lo straniero palesa atteggiamenti di questo genere, l'Amministrazione ha validi motivi per ritenere che egli voglia sottrarsi all'allontanamento. E' allora legittimata ad adottare le procedure afflittive (accompagnamento coattivo e, se serve, trattenimento).

Verissimo. Ma questo e' proprio l'argomento che il cervello di Maroni si ostina a non recepire: se si ritiene che l'applicazione delle misure gentili della direttiva privino di qualunque efficacia l'istituto dell'allontanamento, non c'e' alcun bisogno di istituire un nuovo reato; e' sufficiente una ragionevole presunzione di malafede.

Per l'introduzione del reato, in altri termini (rubati al nostro premier (*)), non c'e' scopo.

Cordiali saluti
sergio briguglio

(*) Berlsuconi sulla D'Addario: "non ce scopo piu'".


p.s.: per altre osservazioni sul ddl e sullo scempio fatto da questa maggioranza in materia di stranieri, vi rimando a precedenti messaggi. Claudio Gatti ed Enrico Cesarini ne hanno reso consultabile una buona porzione della raccolta completa, alla pagina http://briguglio.blogspot.com. Li ringrazio.

9 commenti:

cacioman ha detto...

Decreto sicurezza: essere dei morti di fame è finalmente vietato per legge.

Previste anche norme anti-pizzo: per il permesso di soggiorno sarà direttamente lo stato a chiederlo.

Vibrante protesta di Mons. Marchetto: "porterà dolore tra gli immigrati". Poi è svenuto per lo sforzo.

Ma la legge prevede anche forme di incentivazione: il permesso di soggiorno sarà a punti e i bocchini valgono doppio !

Per un permesso di lungo periodo, i richiedenti dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana, almeno a livello ministeriale.

Per il ricongiungimento familiare sarà richiesta l'idoneità abitativa rilasciata dal Comune. Andrà bene anche un sottoscala, purché alla Padre Pio.

Saverio Fulci ha detto...

Mi son letto il disegno di legge approvato. Concordo sulla sua funzione di spot pubblicitario. Serve solo a burocratizzare il settore dell'immigrazione.
Fra impronte digitali, permesso di soggiorno, Accordo di integrazione, quante volte l'anno il povero migrante regolare dovrà recarsi in Questura?
Mi sa che se ha la pelle bianca ed uno zinzino di fortuna non gli conviene neppure essere regolare.
saveriofulci.blogspot.com

Gigi ha detto...

DDL Sicurezza
‘Na legge pe noantri, fatta apposta
pe toje li probblemi, queli seri:
difesa se la razza ariproposta
p’assicuracce contro li stranieri.

Semo contenti: questa è la risposta
che ce voleva e n’annamo fieri
de tutelà così la nostra costa
da l’attacchi feroci de li neri.

Sta legge inortre a noi ce privileggia.
Nonostante sia spesso ‘n poveraccio,
l’italiano è uno che galleggia

e cià puro ’n notevole ingegnaccio:
a chi sta peggio tira ‘na scoreggia,
poi dice che giocava a fà er pajaccio.

Gigi ha detto...

Riforme
Riforma qui vordì riformatorio,
integrà stà pe: voi sete diverzi.
Si pe casa tenete ‘n dormitorio,
l’artri parenti dateli pe sperzi.

Quanto ar soggiorno: manco transitorio.
Si pagate sò solo sordi perzi:
dovrete aritornà ner purgatorio
da dove co fatica sete emerzi.

Dovete da imparà la lingua nostra,
dato ch’a scola nun ve ce volemo,
st’assioma facirmente ce dimostra

che Maroni è tutt’artro che ‘no scemo.
Si v’ammalate poi sò cazzi vostra:
s’arivedemo ner saluto estremo.

Saverio Fulci ha detto...

Guardate un po' qui:
http://milano.repubblica.it/dettaglio/articolo/1674058
Razzismo allo stato puro, Peggio di "non si affitta ai meridionali"

Anonimo ha detto...

la corte costituzionale può intervenire? come funziona? quali sono i tempi?

sergio briguglio ha detto...

La Corte Costituzionale puo' intervenire solo se la legittimita' costituzionale di una norma viene messa in dubbio da un giudice, nell'ambito di un giudizio. Per la questione del matrimonio, per esempio, occorrerebbe che, di fronte al rifiuto di ricevere le pubblicazioni di matrimonio tra un italiano e una clandestina o al rifiuto di celebrazione dello stesso matrimonio, l'italiano presentasse ricorso al giudice. Il giudice, a quel punto, potrebbe ricorrere alla Corte Costituzionale.

Anonimo ha detto...

queste leggi sono una merda per questo non mi posso più sposare solo giovedi avevamo preparato tutti i documenti siamo andati al comune per mettere le pubblicazioni e ci hanno dato questa notizia.....sono tre anni che cerchiamo di sposarci e non ci siamo mai riusciti perchè mancava sempre qualcosa....viviamo insieme da tre anni e abbiamo un figlio di 16 mesi.... ora che dovremmo fare? è una legge di merda.....

sergio briguglio ha detto...

Se uno di voi due e' italiano, il figlio e' italiano, e l'altro di voi e' genitore di cittadino italiano. Ha quindi diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari, in base ad art. 30, co. 1, lettera d, D. Lgs. 286/1998.

Se vuole delucidazioni, mi scriva all'indirizzo sergio.briguglio@enea.it