Cari amici,
alla pagina di settembre 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio ) troverete il testo ufficioso degli schemi di decreto legislativo inviati dal Governo alla Commissione europea all'inizio di Agosto.
Il testo degli schemi in materia di asilo e di circolazione dei comunitari corrisponde (a parte dettagi e piccole imprecisioni) a quello ricostruito sulla base dei pareri delle commissioni parlamentari competenti.
Lo schema in materia di ricongiungimento se ne discosta sotto diversi aspetti: non viene recepita (positivamente) la questione relativa all'ingresso di genitore del minore soggiornante in Italia; viene recepita solo in parte la ridefinizione del reddito necessario per il ricongiungimento (e, successivamente, per il rinnovo del permesso di soggiorno).
La quantificazione di tale reddito e' la seguente:
"un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".
La modifica e' meno drammatica di quella richiesta dalla commissione aff. cost. della Camera (assegno sociale per numero di familiari), ma aggrava, in media, la situazione attuale, sebbene in modo non drammatico. La normativa vigente prevede infatti
"un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non superiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".
Salvo quindi il tetto previsto dagli ultimi due periodi delle norme proposte o vigenti, la disposizione attuale corrisponde ad un andamento del reddito "a gradini". Quella proposta corrisponde all'andamento di una pedana rettilinea appoggiata ai gradini stessi. Coincidono cioe' i valori previsti per un nucleo familiare di tre o cinque membri, mentre, per nuclei con due, quattro, sei membri o piu', e' piu' alto il valore prodotto dalla modifica.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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