26 giugno 2008

pacchetto sicurezza

Cari amici,


1) alla pagina di giugno 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo aggiornato al 25/6/2008 delle modifiche in materia di condizione dei cittadini stranieri e comunitari apportate dal pacchetto sicurezza. Nel documento si tiene conto delle modifiche al decreto-legge 92/2008 approvate dal Senato.


2) Riporto qui sotto un messaggio che ho inviato ad alcuni membri della Commissione Affari costituzionali del Senato in merito allo schema di decreto legislativo "comunitari".


Cordiali saluti
sergio briguglio




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Egregi Senatori,
desidero proporVi alcune osservazioni in relazione allo schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".


Mi sembra che vi siano alcune disposizioni in insanabile contrasto con quelle della Direttiva 38/2004. In particolare, l'art. 1, co. 1 dello schema di decreto legislativo apporta, tra le altre, le seguenti modifiche al vigente d. lgs. 30/2007:


"b) l'articolo 9, comma 2, è sostituito dal seguente : "Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso. L'ufficio competente rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.";


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e) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente : "1. I familiari del cittadino dell'Unione privi della cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi hanno l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza di richiedere, entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, alla questura competente per territorio di residenza, la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ";


...


h) all'articolo 20 il comma 3 è sostituito dal seguente : "3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono in ogni caso se la persona da allontanare non abbia provveduto alla richiesta di iscrizione di cui all'articolo 9, comma 2, o alla richiesta della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica o alla moralita' pubblica ed il buon costume, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona o contro la moralita' pubblica ed il buon costume, o per uno o piu' reati di cui all'articolo 380, comma 1 e 2, del codice di procedura penale; di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere. ";"




Ritengo che queste disposizioni violino le seguenti della Direttiva 38/2004:


I) art. 8, co. 2:


"2. ... L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato
passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie."




II) art. 9, co. 3:


"3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di
soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate
e non discriminatorie.
"




III) art. 27, co. 2:


"2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità
e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento

personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
...
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non

sono prese in considerazione."






La misura dell'allontanamento, benche' formalmente presentata dallo schema di decreto legislativo quale misura a tutela della sicurezza pubblica, non puo' essere infatti ritenuta una "misura proporzionata", dato che l'allontanamento e' la misura piu' grave che puo' essere adottata nei confronti del cittadino comunitario o dei suoi familiari.


Inoltre, la sanzione e' evidentemente discriminatoria, dato che il cittadino italiano che ometta di adempiere agli obblighi in materia anagrafica e' soggetto al piu' ad una sanzione pecuniaria (vedi art. 11, Legge 1228/1954, riportato qui sotto).


Mi auguro che la Commissione Affari costituzionali del Senato condizioni il proprio parere favorevole alla correzione di tali disposizioni, evitando cosi' che si apra, a carico dell'Italia, un procedimento di infrazione di cui all'art. 226 Trattato CE.


Cordiali saluti
Sergio Briguglio






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Art. 11, Legge 1228/1954

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000 (1).

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (1).

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione (2).

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa (3) per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato, da ultimo, dall'art. 27, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in l. 26 aprile 1983, n. 131.

(2) Vedi, ora, l'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) In origine «ammenda».

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