27 giugno 2008

decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria

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Sent: Friday, June 27, 2008 6:50 PM
Subject: decreto-legge 112/2008: conflitto con la normativa comunitaria


Cari amici,
alla pagina di giugno 2008 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete il testo del decreto-legge 112/2008 (recante disposizioni urgenti in materia economico-finanziaria).


Alemno due disposizioni hanno un effetto diretto sugli stranieri e/o i cittadini comunitari:


1) l'art. 37, co. 2:


2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».





2) l'art. 20, co. 10:


10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel

territorio nazionale.






Della prima disposizione vi ho gia' detto in un precedente messaggio. E' finalizzata in primo luogo a negare l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari che soggiornano di fatto in Italia per tempi lunghi pur essendo privi dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno. Si trattera' di vedere se il trattamento meno favorevole riservato in questo modo ai cittadini comunitari rispetto a quello (codice STP) previsto per cittadini stranieri in condizioni soggettivamente analoghe sia costituzionalmente legittimo.


La seconda disposizione e' mirata in primo luogo ad evitare che i genitori a carico ricongiunti con il cittadino straniero che chieda il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (slp) possano ottenere da subito l'assegno sociale.


Paradossalmente, questa disposizione potrebbe evitare un'altra (piu' dannosa) restrizione: il D. Lgs. 5/2007, infatti, ha soppresso la disposizione che prevedeva esplicitamente che in caso di ricongiungimento con straniero gia' titolare di permesso CE slp (al tempo, "carta di soggiorno") al familiare appena entrato fosse rilasciato analogo permesso. L'ambiguita' creatasi a seguito di tale soppressione sta inducendo molte questure a negare il rilascio del permesso CE slp al familiare appena entrato, imponendogli una autonoma attesa di cinque anni. La ragione di questa scelta (legittima, ma oggettivamente dannosa) e' proprio quella di evitare che lo Stato debba da subito sobbarcarsi un onere assistenziale. Il fatto che ora l'assegno sociale sia esplicitamente negato per tutti i primi cinque anni di soggiorno potrebbe indurre le questure a rilasciare comunque il permesso CE slp, non comportando questo fatto oneri particolari per lo Stato.


(Rileggendo queste ultime righe alla luce dei comportamenti del Governo di questi ultimi tempi resto commosso dalla mia ingenuita'...)


Ringrazio, in ogni caso, Francesca Colecchia e Silvia Canciani per avermi segnalato la disposizione di cui al punto 2).


Osservo infine come l'applicazione di tale disposizione ai cittadini comunitari con diritto di soggiorno in Italia sia in contraddizione con l'art. 10 bis del Regolamento CEE 1408/71 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/reg-cee-1408-1971.pdf), che garantisce la parita' di trattamento anche con riferimento ad alcune prestazioni a carattere non contributivo. Tra queste, per quanto riguarda l'Italia, e' incluso l'assegno sociale (All. II bis al Regolamento). La stessa disposizione dovrebbe quindi essere immediatamente disapplicata con riferimento ai cittadini comunitari e ai loro familiari.


Su queste mie affermazioni chiedo ovviamente il conforto degli esperti.


Cordiali saluti
sergio briguglio






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Regolamento CEE 1408/71:




Articolo 10 bis (10)
Prestazioni speciali a carattere non contributivo

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza ed a suo carico.






Allegato II bis
...
J. Italia
...
h) Assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995)

















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