3 marzo 2008

novita' legislative

Cari amici,
alla pagina di marzo 2008 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete

a) il testo del d. lgs. 32/2008
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/d-lgs-32-2008.html),
che modifica il d. lgs. 30/2007 sulla diritto di circolazione e
soggiorno dei cittadini comunitari (in vigore da ieri);

b) il testo del d. lgs. 30/2007 coordinato con le modifiche apportate
dal d. lgs. 32/2008
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/d-lgs-30-2007-modificato.html);

c) il quadro completo della normativa
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/sinottico-normativa-16.html),
aggiornato alla luce delle modifiche di cui ai punti precedenti e
dell'entrata in vigore del d. lgs. 25/2008 (procedure protezione
internazionale).


Con riferimento al d. lgs. 32/2008, osservo, con piacere, che e'
saltata una delle disposizioni che piu' mi trovavano critico: quella
relativa alla necessita' di dimostrare la liceita' delle risorse ai
fini del diritto di soggiorno per motivi diversi dal lavoro.

Resta invece (ed e' ora pienamente in vigore) la disposizione in base
alla quale il cittadino comunitario e il suo familiare "possono"
effettuare dichiarazione di presenza. In mancanza di tale
dichiarazione, pero', si presume, fino a prova contraria, che il loro
soggiorno si sia protratto per piu' di tre mesi.

Riporto qui sotto alcune osservazioni (tratte da un messaggio di
qualche tempo fa) su questa disposizione - a mio parere assai
censurabile.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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1) In mancanza della dichiarazione (apparentemente facoltativa), il
provare che - poniamo - da due settimane sono registrato in albergo
non prova che io non sia in Italia da oltre tre mesi. Per provare
questo, dovrei dimostrare che meno di tre mesi fa ero all'estero; il
che e' molto piu' difficile.

2) Se e' giusto quanto affermo nel punto 1), allora la dichiarazione
diventa in realta' obbligatoria. La cosa e' legittima in base alla
Direttiva 38. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo
sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni
sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata
dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la
negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e'
assolutamente sproporzionata.

3) Nel caso in esame, per giunta, la sanzione deriverebbe solo
dall'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si
trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di
dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!

4) Se deve esservi sanzione, deve esservi, quindi, quanto meno
l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo
deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la
dichiarazione deve essere presentata (non meno di otto giorni, stante
la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto
di vista pratico, pero', se il comunitario viene intercettato e
interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben
dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare
la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto,
che il comunitario non e' arrivato ieri, se non assumendosi egli
stesso l'onere della prova?

5) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero
turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei
confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama
applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la
discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di
apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia
di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno
breve. E questo e' contro la Direttiva 38.

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