Cari Ministri,
in vista della riproposizione, in separati provvedimenti, di alcune delle norme contenute nel decreto-legge 181/2007, vorrei richiamare i punti che, nel testo approvato dal Senato, destano - a mio parere - grave perplessita':
1) onere della prova di una durata del soggiorno inferiore a tre mesi (possibilita' di presentare all'ingresso dichiarazione di soggiorno; in mancanza, presunzione di durata del soggiorno pregresso superiore a tre mesi, salvo prova contraria);
2) caratteristiche delle risorse economiche richieste per il riconoscimento del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi. E' stabilito, dal testo approvato in Senato, che tali risorse debbano provenire da fonti lecite e dimostrabili.
Riguardo al primo punto, osservo quanto segue:
1.a) In mancanza della dichiarazione (formalmente facoltativa), per provare che non si e' in Italia da oltre tre mesi, non basta dimostrare - poniamo - che si e' registrati in albergo da sole due settimane. E' necessario invece dimostrare che meno di tre mesi prima si era all'estero; il che e' molto piu' difficile.
1.b) Se la difficolta' di cui al punto precedente si rivelasse insormontabile, la dichiarazione diventerebbe, in pratica, obbligatoria. La cosa e' legittima, in linea di principio, in base alla Direttiva 38. Ma la Direttiva stessa prescrive che, ove quest'obbligo sia imposto, la violazione non possa comportare sanzioni sproporzionate o discriminatorie. E' ovvio che se dalla mancata dichiarazione finisce per discendere l'allontanamento (cioe' la negazione del diritto di soggiorno breve) la sanzione e' assolutamente sproporzionata. Per di piu', l'allontanamento sanzionerebbe solo l'incapacita' dell'interessato di dimostrare che tre mesi prima si trovava all'estero, dato che formalmente non vi e' obbligo di dichiarazione. Se questa non e' una sanzione sproporzionata!
1.c) Se deve esservi sanzione, deve esservi quanto meno l'obbligo esplicito della dichiarazione di presenza. Ma quest'obbligo deve prevedere tassativamente una scadenza entro la quale la dichiarazione va presentata (non meno di otto giorni, stante la disciplina vigente per gli stranieri non comunitari). Da un punto di vista pratico, pero', trattandosi per lo piu' di ingressi attraverso frontiera Schengen, questo si risolvera' in un fastidiosissimo obbligo di presentazione al commissariato per tutti i comunitari che siano ospiti di un amico, anziche' di un albergo. Salvo il fatto che sara' molto arduo far valere la disposizione: se il comunitario sara' intercettato e interrogato sulla durata pregressa del suo soggiorno, potra' ben dire: sono arrivato ieri, e programmavo di andare domani a presentare la mia dichiarazione alla polizia. Come dimostrera', il poliziotto, che non e' arrivato ieri, se non assumendosi l'onere della prova?
1.d) Si puo' pensare: la polizia nei fatti non molestera' il povero turista tedesco, ma fara' valere queste disposizioni solo nei confronti del presunto accattone rumeno. Ma questa si chiama applicazione discriminatoria delle norme. E, se anche la discriminazione non fosse effettuata su base etnica, ma su base di apparente censo, si tratta comunque di una introduzione surrettizia di un requisito di disponibilita' di mezzi ai fini del soggiorno breve. E questo e' contro la Direttiva 38.
Riguardo al secondo punto, osservo come si confonda la nozione di risorse con quella di reddito. Le risorse possono consistere anche in risparmi; e provare la legittimita' delle attivita' che hanno prodotto tali risparmi puo' risultare impossibile: davanti alla risposta fornita dal giovane tedesco - "questi seimila euro me li ha dati il babbo" - cosa faremo? indagheremo sulla liceita' delle attivita' del babbo?
Mi sembra che la disciplina che emerge da queste disposizioni in relazione ai casi in cui non vi sia pericolosita' sociale, ma solo dubbio sul possesso dei requisiti richiesti per il diritto di soggiorno, sia all'insegna del sospetto nei confronti del cittadino comunitario: e' lui che deve provare di essere da meno di tre mesi in Italia; ancora lui che deve provare che i soldi di cui dispone non siano frutto di attivita' criminale. Lo Stato, fino a che tale prova non sia stata fornita, presume che il soggiorno sia durato piu' di tre mesi, e che le risorse siano di fonte illecita.
Delle due l'una: o queste norme saranno applicate, senza discriminazione a tutti i comunitari, e allora tedeschi e francesi si arrabbieranno molto; o saranno applicate solo ai comunitari poveri, e allora si arrabbieranno molto i rumeni. In entrambi i casi, queste norme potrebbero incorrere nella censura della Corte di Giustizia.
Cordiali saluti
sergio briguglio
20 dicembre 2007
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