22 dicembre 2003

parere conferenza unificata su regolamenti

Cari amici,

Paolo Bonetti segnala l'emanazione del parere della Conferenza
unificata sugli schemi di regolamento in materia di asilo e
immigrazione.

I pareri, reperibili alla pagina di dicembre 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) sono negativi, per via
del mancato accoglimento, da parte del Governo, degli emendamenti
proposti da Regioni e ANCI.

E' improbabile, a parere di Paolo, che i regolamenti entrino in
vigore prima della fine dell'estate.

Cordiali saluti
sergio briguglio

12 dicembre 2003

conclusioni presidenza; incontro sindacati-mantovano; articolo

Cari amici,
alla pagina di dicembre 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio), troverete le
conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles.

Troverete anche il resoconto di un incontro tra i rappresentanti di
CGIL, CISL e UIL e il sottosegretario Mantovano. Sono stati
affrontati vari punti di interesse per l'applicazione della legge.
Notevole mi sembra, in particolare, la questione relativa alla
possibilita' che in un futuro prossimo il Mininterno informi i
sindacati del contenuto delle circolari adottate in materia di
immigrazione e asilo. Mi auguro che dell'informazione possano
beneficiare, direttamente, tutti i soggetti interessati (in Italia
sono circa due milioni...), senza che l'onere della divulgazione
gravi su un soggetto terzo quale e' il sindacato.

Ringrazio Chiara Favilli, Filippo Miraglia e Piero Soldini, che mi
hanno inviato, direttamente o indirettamente, i due documenti.

Alla stessa pagina troverete il testo di un articolo che ho scritto
per gli atti di un congresso. Nell'articolo espongo il mio punto di
vista sulla politica degli ingressi per lavoro attuata in Italia e su
una possibile alternativa a questa politica (quella della
"conversione turismo-lavoro").

Cordiali saluti
sergio briguglio

11 dicembre 2003

decreto flussi; circolare inps; sentenze e ordinanze; ricongiungimento; detrazioni


Cari amici,
giro diverse notizie diffuse da Silvia Canciani, che ringrazio. I documenti citati sono reperibili alla pagina di dicembre 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Cari amici dell'ASGI,
invio l'aggiornamento sulle recenti novitˆ normative e giurisprudenziali in materia di immigrazione in Italia .
Cari saluti
silvia canciani
collaboratrice ASGI


Legislazione italiana
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Roberto Maroni, ha annunciato, in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi il 5 dicembre 2003, che il Governo sta predisponendo il decreto di programmazione dei flussi migratori, relativo all'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia per il 2004.Il ministro ha reso noto che il decreto dovrebbe essere discusso nel Consiglio dei Ministri la prossima settimana e potrebbe riguardare, oltre alle quote relative agli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali, gia' annunciate in precedenti dichiarazioni alla stampa, anche i nuovi ingressi, per il 2004, di lavoratori immigrati non stagionali.(Fonte ANSA). Ringrazio Alessandra Fantin per la segnalazione.
Segnalo il testo dell'intervento dell'on. Roberto Maroni, in occasione dell'apertura del Seminario europeo "Immigrazione: mercato del lavoro e integrazione", tenutosi a Como il 20 e 21 novembre 2003.
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L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diffuso la circolare n.182 del 1 dicembre 2003 con cui fornisce ulteriori chiarimenti ai datori di lavoro in merito alle posizioni dei lavoratori stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno con la recente regolarizzazione, in attuazione a quanto previsto dal comma 7 dellâart. 1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in Legge 9 ottobre 2002 n. 222.
Ringrazio Francesca Colecchia per la segnalazione.

Giurisprudenza
La prima Sezione Penale della Corte di Cassazione , nella sentenza n.46070 ha respinto il ricorso dell procuratore della Corte di appello di Milano, chiarendo che non commette reato il proprietario di un alloggio che affitta locali a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno purchŽ non applichi loro tariffe pi� elevate di quelle applicate nei confronti degli immigrati regolari.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - con la sentenza n. 585/2003, ha accolto il ricorso presentato dal comune di Reggio Emilia contro il rimpatrio disposto dal Comitato per i minori stranieri di un minorenne, rilevando che, nel caso in esame, non e' apparso che il provvedimento impugnato sia stato adottato a seguito di unâapprofondita istruttoria nei riguardi dell'effettiva situazione della famiglia del minore nel Paese di origine.Dalla motivazione del provvedimento di rimpatrio non e' emerso, secondo il TAR, che siano stati presi in considerazione "elementi di massima rilevanza quali la posizione del minore contraria al rimpatrio, il suo inserimento nella comunitˆ che lo ha ospitato nonchŽ le effettive condizioni economiche e di salute in cui vive la famiglia di origine in Albania."
In allegato trovate la sentenza.
Ringrazio Francesca Colecchia per la segnalazione.
L' avv. Tiziana Pedonese segnala che il Giudice onorario del Tribunale di Pisa Dott. Carlo Andrea Gemignani, a seguito di ricorso ex art. 13 comma 8 D. Lgs 289/98 proposto nell'interesse di un giovane albanese espulso cos" ha disposto " ....ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimitˆ costituzionale, accoglie l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ordina la sospensione del presente giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalitˆ in parte qua dell'art. 1 comma 8 lett. a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione all'art. 3 della Carta Costituzionale...."

In allegato trovate la sentenza del Tribunale Ordinario di Pisa.


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(...) segnalazione (da Ravenna) sulla
prassi in atto in diverse Questure italiane dove, al momento della
presentazione dei documenti per la richiesta di nulla osta al
ricongiungimento familiare, ai cittadini stranieri viene richiesto il
possesso di un permesso di soggiorno che abbia una durata"residua" di almeno
un anno o 11 mesi.Se il permesso ha durata inferiore, viene richiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno.Le spiegazioni da parte dei funzionari degli
uffici si appoggiano al fatto che sono le Rappresentanze diplomatiche
italiane che, in sede di richiesta del visto per motivi di famiglia,
rilasciano i documenti solo se il permesso di soggiorno del familiare
presente in Italia ha una durata residua appunto di almeno 11 mesi o un anno
.
Circolari in merito sembra non ve ne siano, a detta della Questura di Udine,
che, comunque, segue questa prassi segnalata.

un caro saluto
silvia canciani
collaboratrice ASGI

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Cari amici dell'ASGI,
segnalo un'ulteriore disposizione, contenuta nella legge 24 novembre 2003 n.326, pubblicata nella G.U. n.274 del 25 novembre 2003, contenuta all'art.21, al comma 6-bis, che riguarda la documentazione attestante la parentela dei cittadini stranieri che intendono avvalersi della detrazione Irpef per i figli a carico non residenti in Italia.
Art.21
6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

6 novembre 2003

legge biagi; legge spagnola

Cari amici,
il 24 ottobre scorso e' entrato in vigore il D. Lgs. 276/03 che riforma profondamente la disciplina del mercato del lavoro.

Dal momento che la riforma incide in modo particolare sui rapporti di lavoro caratterizzati da maggior precarieta', vi sono molti aspetti in cui questa disciplina puo' interferire (positivamente o negativamente) con quella relativa alla condizione giuridica dello straniero. La questione merita un'analisi approfondita, soprattutto in fase di definizione delle disposizioni regolamentari in attuazione della L. 189/02 (la Bossi-Fini). Temo infatti che il quadro normativo sulla condizione dello straniero risenta (anche nelle parti riformate di recente) di una concezione del mercato del lavoro assolutamente anacronistica.

Faccio solo un esempio: nel Testo Unico e nel Regolamento di attuazione (incluse le modifiche che stanno per essere apportate in attuazione della Bossi-Fini) non c'e' traccia di nozioni quali il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, il contratto di lavoro a progetto, etc. Posso solo immaginare lo sgomento dei funzionari dello Sportello unico di fronte al tentativo di stipula dei relativi contratti di soggiorno...

In attesa che questa analisi venga compiuta o almeno avviata, vi segnalo alcune disposizioni, del decreto legislativo in oggetto, che incidono direttamente sulla condizione dello straniero. Si tratta delle disposizioni relative al cosiddetto "lavoro accessorio". Gli articoli che riporto sotto si spiegano da se'.

L'introduzione di questa fattispecie mi sembra estremamente interessante, perche' da' dignita legale al lavoro saltuario, senza appesantirlo con adempimenti burocratici insostenibili.

Vi e' da dire che, cosi' come sono formulate, le disposizioni sul lavoro accessorio ne limitano grandemente la portata, in particolare, per quanto riguarda gli stranieri. Con riferimento a questi, infatti, la loro applicazione e' ristretta al caso di stranieri che abbiano perduto il lavoro (nei soli sei mesi successivi successivi alla perdita - segno, per inciso, di scarsa conoscenza dell'art. 22, co. 11 del T.U.) e che non totalizzino, con tale modalita' di lavoro, piu' di trenta giornate lavorative e tremila euro di reddito nell'anno solare. Viene inoltre delimitato in modo piuttosto rigido il novero delle attivita' lavorative cui la disciplina si applica.

Altro motivo di preoccupazione e' che non vi e' alcun riferimento, nelle disposizioni, all'obbligo, da parte del committente, di garantire gli standard di sicurezza e di salute del lavoratore. Puo' darsi pero' - ignoro la materia - che questi rapporti di lavoro rientrino comunque nelle previsioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 626/1994 o di altre disposizioni vigenti.

Le lacune evidenziate dalla disciplina del lavoro accessorio (da salutare comunque - a mio parere - come novita' positiva) potrebbero essere colmate in sede di revisione della normativa - revisione programmata dall'art. 86, co. 12 dello stesso Decreto (vedi sotto). A questo fine il ruolo dei sindacati potrebbe essere determinante...

Non sarebbe impossibile allora - lasciatemi fantasticare un po' - ristrutturare la politica di immigrazione per lavoro secondo il seguente schema (che mi e' molto caro):

a) ammissione per un periodo di ricerca di lavoro, sulla base della dimostrazione di risorse iniziali sufficienti;

b) possibilita' di rinnovo del permesso per ricerca di lavoro in presenza di rinnovate risorse (ottenibili attraverso l'esercizio di lavoro accessorio);

c) possibilita' di conversione del permesso in un permesso per lavoro di lunga durata in presenza di attivita' lavorativa consolidata (subordinata o autonoma).

Che la nozione di "ammissione per ricerca di lavoro" (caduta temporanemaente in disgrazia in Italia) possa riprendere piede e' confermato dalla riforma appena varata in Spagna. All'art. 39 della Legge organica riformata, infatti, i commi 4, 5 e 6 (vedi sotto) la rendono possibile, sia pure con molta timidezza.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane,
ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di
volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli
dovuti a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che
coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non
danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro
sempre nel corso di un anno solare.



Art. 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni
di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi
per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di
riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A
seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie
spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.



Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni
per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di
cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a
5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro
accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e
provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2
euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali individua gli enti e le societa'
concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti
autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito
decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui
al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede,
l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente
provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento
del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al
Parlamento.
...


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Art. 86, co. 12:

12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di
cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,
sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione
della sua ulteriore vigenza.


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Dalla Legge organica modificata, in vigore in Spagna:


«Artículo 39.El contingente de trabajadores extranjeros.
1.El Gobierno podra' aprobar un contingente anual de trabajadores extranjeros teniendo en cuenta la situación nacional de empleo al que solo tendran acceso aquellos que no se hallen o residan en Espana.
2.En la determinacion del numero y caracteristicas de las ofertas de empleo, el Gobierno tendra en cuenta las propuestas que eleven las Comunidades Autonomas y las organizaciones sindicales y empresariales mas representativas, asi como un informe sobre la situacion de empleo e integracion social de los integracion social de los inmigrantes elaborado a tal efecto por el Consejo Superior de Politica de Inmigracion.
3.El contingente podra' establecer un numero de visados para busqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de espanol de origen.
4.Asimismo, el contingente podra' establecer un numero de visados para busqueda de empleo dirigidos a determinados sectores de actividad u ocupaciones en las condiciones que se determinen.
5.Los visados para busqueda de empleo autorizaran a desplazarse al territorio espanol con la finalidad de buscar trabajo durante el periodo de estancia de tres meses, en los que podra' inscribirse en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes. Si transcurrido dicho plazo no hubiera obtenido un empleo, el extranjero quedara' obligado a salir del territorio, incurriendo en caso contrario, en la infraccion contemplada en el artículo 53 a) de la presente Ley, sin que pueda obtener una nueva autorizacion para trabajar en el plazo de 2 anos.
6.Las ofertas de empleo realizadas a traves del Contingente se orientaran preferentemente hacia los paises con los que Espana haya firmado Acuerdos sobre regulacion de flujos sin perjuicio de la posibilidad de realizar ofertas de empleo nominativas a traves de este procedimiento en las condiciones que se determinen.»

4 novembre 2003

diritto di voto elezioni europee; riforma legge spagnola

Cari amici,

giro il seguente messaggio di Chiara Favilli, che ringrazio.

Potete trovare il comunicato della Commissione citato alla pagina di
novembre 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/).

Alla stessa pagina potrete trovare il testo della legge di riforma
della normativa in materia di immigrazione, appena approvata
definitivamente dal parlamento spagnolo. Mi e' stata segnalata da
Ferruccio Pastore. Ringrazio anche lui.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Carissimi,

pongo alla vostra attenzione il seguente comunicato stampa della Commissione
relativo alla denuncia spagnola nei confronti del Regno Unito per violazione
del diritto comunitario ai sensi dell'art. 227 T Ce. La Commissione che può
intervenire nel procedimento prima che gli Stati adiscano la Corte di
Giustizia, sebbene non abbia espresso un parere formale come previsto
dall'art. 227 del Trattato Ce, ha comunque svolto alcune considerazioni
interessanti sulla questione del diritto di voto nelle elezioni europee. Il
caso è infatti originato dal riconoscimento di tale diritto ai cittadini del
Commonwealth residenti in Gibilterra e che soddisfano i requisiti previsti
dalla legge del Regno Unito. Tra i tanti aspetti interessanti della vicenda,
nella quale è precedentemente intervenuta anche la Corte europea dei diritti
umani, mi pare rilevante per i "nostri" temi l'affermazione della
Commissione sul non impedimento da parte del diritto comunitario al
riconoscimento del diritto di voto per il Parlamento europeo anche a
cittadini non comunitari laddove ciò sia previsto dalla legislazione
nazionale. In particolare la COrte afferma che "Even if the franchise in
European parliamentary elections is covered by general principles relating
to elections (i.e. elections have to be direct, universal, free and secret),
there is no general principle of Community law according to which the
electorate in European Parliament elections cannot be extended beyond EU
citizens".
Non ho tempo adesso per approfondire ma mi pare che, nonostante sintetico e
non argomentato, sia uno spunto interessante. Ricorderete che personalmente
non sono d'accordo sull'estensione della cittadinanza europea ai residenti
(mentre sono favorevole a rendere più semplice la concessione delle
cittadinanze nazionali). Credo che la presente comunicazione vada nel senso
di estendere il diritto di voto senza passare attraverso l'estensione della
cittadinanza europea (beyond EU citizens) ad esempio valorizzando il
concetto politico (e non giuridico!) di cittadinanza di residenza (sulla
questione del rapporto tra cittadinanza e diritti elettorali si veda
Bonetti, "Ammissione all'elettorato e acquisto della cittadinanza italiana:
le due vie dell'integrazione politica degli immigrati in Italia. Profili
costituzionali e prospettive legislative"
L'articolo si trova al link:
http://www.federalismi.it/federalismi/document/23102003111521.pdf). ma è
probabilmente utilizzabile anche in altro modo attraverso altre
interpretazioni. In altre parole fatene buon uso qualsiasi esso sia!

Saluti,
Chiara F.

31 ottobre 2003

da bonetti: il punto sulla normativa

Cari amici,
ricevo da Paolo Bonetti e giro con piacere.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Segnalo a chi fosse interessato:
1) un mio recente articolo sulla rivista telematica di diritto pubblico e regionale www.federalismi.it su "Ammissione all'elettorato e acquisto della cittadinanza italiana: le due vie dell'integrazione politica degli immigrati in Italia. Profili costituzionali e prospettive legislative"
2) l'interessante audizione della dott.ssa D'ascenzo presso il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione sugli sbarchi a Lampedusa, sulla fase finale della regolarizzazione, sugli sportelli unici, sui regolamenti (assai lontani nel tempo!) e sui nuovi centri di permanenza temporanea da poco istituiti
Il resoconto stenografico dell'audizione del 23/10/2003 � reperibile al link: http://www.camera.it/_bicamerali/nochiosco.asp?pagina=/_bicamerali/leg14/schengen/home.htm
3) La situazione attuale e le prospettive del diritto degli stranieri in Italia mi sembrano riassumibili secondo il seguente schema:
Circa i 3 schemi di regolamenti di attuzione della legge n. 189/2002 il parere della Conferenza Unificata Stato- regioni-autonomie locali sarˆ espresso nella riunione del 13 novembre: parere sarˆ assai complesso, molte richieste di modifica e atteggiamento poco aperto del Governo.
- seguirˆ poi il parere del Consiglio di Stato che dovrˆ essere espresso entro i successivi 45 gg. (fine dicembre)
- seguirˆ poi deliberazione definitiva dei regolamenti da parte del Consiglio dei Ministri sulla base dei pareri (non vincolanti) ricevuti dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato (gennaio 2004)
- vi sarˆ poi l'emanazione dei regolamenti con DPR (fine gennaio 2004/febbraio)
- i regolamenti cos" emanati dovranno essere rinviati alla Corte dei conti per essere sottoposti al controllo di preventivo di legittimitˆ: La Corte hdispone di 45 gg. + eventuali rinvii e chiarimenti e/o rifiuto assoluto di emanazione dei regolamenti (marzo/aprile 2004)
- ammesso e non concesso che i regolamenti ricevano il visto della Corte dei conti (molti sono tuttora i profili di dubbia legittimitˆ di quei testi) i regolamenti potranno essere pubblicati ed entrare in vigore soltanto dopo (aprile/maggio 2004).
- il regolamento in materia di asilo (e l'attivitˆ delle connesse ed istituende Commissioni territoriali) potrebbe entrare in vigore soltanto 90 gg. dopo la sua pubblicazione (luglio/agosto 2004).
Intanto il Governo non ha ancora neppure esaminato il nuovo Documento programmatico delle politiche migratorie per il periodo 2004-2006 (che in base alle norme del T.U. in vigore avrebbe dovuto essere preparato dalla Commissione per le politiche di integrazione mai pi� ricostitutita dal marzo/aprile 2001!). Senza l'approvazione (previo parere della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari) ed emanazione con DPR del nuovo Documento programmatico il Governo non pu˜ adottare eventuali decreti di programmazione delle quote di ingresso di nuovi lavoratori stranieri nel 2004.
Forse in realtˆ si ritiene che non ci sia bisogno di nuove quote di lavoratori extracomunitari, perch� si attende soltanto il 1 maggio 2004, data dalla quale i lavoratori dei nuovi 10 membri dellâUE liberamente potranno entrare, soggiornare e cercare lavoro in Italia a paritˆ di condizioni con i cittadini italiani.
4) La legge comunitaria 2003 (approvata definitivamente il 23 ottobre e non ancora promulgata e pubblicata) delega il Governo ad emanare entro 18 mesi (aprile/maggio 2005) decreti legislativi di attuazione di 2 importanti direttive comunitarie che concernono gli stranieri:

1) la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi;
2) la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Questâultima � di grande importanza e giˆ avrebbe potuto essere attuata con il regolamento in materia di asilo. Al Governo non sono stati posti effettivi criteri e principi direttivi nellâesercizio della delega, sicch� potrˆ liberamente decidere se eventualmente prevedere lâammissione ai rapporti di lavoro dei richiedenti asilo qualora non siano state adottate decisioni entro 1 anno dalla presentazione della domanda.
Tutto ci˜ viola i limiti che devono essere previsti in ogni delega legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost.
Spero di aver fatto cosa utile alle riflessioni collettive
Paolo Bonetti

28 ottobre 2003

direttiva lungo-soggiornanti; legge comunitaria; regolamenti l.189/02

Cari amici,

alla pagina di ottobre 2003 del mio sito
(http://stranieriinitalia.com/briguglio/) potrete trovare un sommario
della proposta di direttiva sullo status di soggiornante di lungo
periodo (nella versione su cui il Consiglio ha raggiunto, in giugno,
un accordo politico).

Troverete anche il testo della Legge comunitaria 2003, approvata
definitivamente il 23 ottobre scorso.

Mi risulta che le proposte di emendamento presentate dalle Regioni,
in relazione ai regolamenti attuativi della Legge 189/02
(Bossi-Fini), nell'ambito della Conferenza unificata, siano state
tutte (o quasi tutte) bocciate dal Governo. Sembra che le Regioni,
che avevano presentato - se capisco bene - un documento approvato
all'unanimita' (a dispetto del diverso colore politico delle
rispettive giunte), siano piuttosto alterate per questa conclusione
della vicenda.

Cordiali saluti
sergio briguglio

16 ottobre 2003

sommario normativa

Cari amici,

alla pagina di ottobre 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete, tra le altre
cose, un sommario della normativa relativa a immigrazione e asilo
(seminario-normativa-6.html), aggiornato sulla base alle disposizioni
contenute negli schemi di regolamento, approvati dal Consiglio dei
Ministri e attualmente all'esame della Conferenza
Stato-Regioni-Citta'. Queste disposizioni non sono ovviamente ancora
in vigore, e potrebbero essere modificate nella stesura definitiva
dei regolamenti medesimi.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 ottobre 2003

direttiva ricongungimento; ambasciata italiana in pakistan

Cari amici,

1) Paolo Bonetti - che ringrazio - mi segnala che la direttiva
relativa al diritto al ricongiungimento familiare e' stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale.
Potete trovarla alla pagina di ottobre 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio).

2) Giro un messaggio di Joseph Walker, della CGIL di Reggio Emilia,
relativo agli ostacoli che incontrano i cittadini pakistani nel
rapporto con la nostra ambasciata a Islamabad.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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La scrivente organizzazione sindacale è con la presente a denunciare la
gravissima situazione che si manifesta ormai da anni presso l'Ambasciata
d'Italia in Islamabad (Pakistan) e a richiedere un intervento, ormai non
più rinviabile, degli organi competenti.
Il modo di operare dei funzionari preposti agli uffici della suddetta
Ambasciata ha ormai reso impossibile per i cittadini pakistani ottenere
legalmente i documenti necessari per i rilascio della CARTA DI SOGGIORNO E
DEL VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.
In primo luogo il sistema di concordare gli appuntamenti per telefono
presenta degli aspetti poco chiari e comporta per gli utenti grandi
difficoltà: gli appuntamenti possono venire programmati anche a 6 mesi di
distanza e pertanto succede spesso che quando l'interessato si presenta
all'Ambasciata il giorno e l'ora concordati telefonicamente gli venga
tranquillamente detto dagli incaricati che a loro non risulta la
prenotazione a suo nome e che comunque i documenti sono già scaduti; se la
persona protesta chiamano gli agenti per farlo allontanare, non accettando
nessun tipo di osservazione a riguardo.
Altre volte accade che per evitare gli inconvenienti di cui sopra
(appuntamento a grande distanza di tempo) all'utente venga richiesto di
pagare un "corrispettivo".
Riuscire ad ottenere un appuntamento per telefono o parlare con un addetto
è difficilissimo: se si pensa che l'orario riservato agli appuntamenti
telefonici è dalle ore 10.00 alle 12.00, per riuscire a prendere solo la
linea, occorreno mediamente mesi di tentativi.
Il nostro ufficio immigrati CGIL di Reggio Emilia può confermare questa
difficoltà per esperienza diretta. Risulta invece che trattando
direttamente con gli agenti al costo di 80.000 Rupie (1200 Euro)
l'appuntamento diventa immediato.
Esiste inoltre da parte dell'Ambasciata la prassi di incaricare Avvocati
del luogo a svolgere indagini circa l'autenticità dei documenti che, si osa
dire fortunosamente, vengono depositati dagli utenti; tali avvocati
richiedono per dare una risposta positiva o comunque in termine utile 20.00
Rupie: se l'utente si rifiuta di pagare viceversa la pratica impiega mesi
per arrivare a destinazione con esito comunque incerto.
Complicata è pure la procedura per ottenere la traduzione e legalizzazione
di documenti: in questo caso i funziuonari preposti al servizio rispondono
che al telefono non possono essere rilasciati appuntamenti e quindi bisogna
recarsi di persona agli uffici.
Ma cosa più grave è che per la tradizione dei certificati, atto d'ufficio
dovuto, i funzionari chiedendo 35.000 rupie (550 Euro).
Per questo motivo i cittadini pakistani regolarmente soggiornati nel nostro
territorio e già in possesso di carta di soggiorno, non sono riusciti ad
ottenere per le loro mogli analogo documento, essendo necessario a tal fine
proprio la suddetta legalizzazione.
In considerazione della descritta situazione non ulteriormente tollerabile,
è nostro convincimento che necessiti un urgente intervento per rimuovere le
cause della stessa.
La scrivente organizzazione sindacale si dichiara sin d'ora pronta ad
adottare tutti i provvedimenti idonei, ivi comprese forme diffuse di
manifestazione di protesta, affinchè i competenti Organi dello Stato diano
una risposta risolutiva alla denunciata situazione.
Certi di cortese attenzione, porgiamo distinti saluti


Reggio Emilia, 3/10/2003


__________________
Joseph Walker
UFFICIO IMMIGRAZIONE
CGIL - REGGIO EMILIA

25 settembre 2003

messaggio mininterno; ricorsi accolti

Cari amici,

alla pagina
http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/settembre/circ-interno-non-retroatt.htm
troverete il testo del Messaggio telegrafico del Mininterno sulla non
retroattivita' o non obbligatorieta' di alcune disposizioni
introdotte dalla L. 189/02.

Alla stesa pagina troverete un'ordinanza del Tribunale di Trento con
cui si accoglie il ricorso contro il provvedimento di espulsione di
uno straniero in possesso dei requisiti sostanziali per il
ricongiungimento con coniuge straniero regolarmente soggiornante in
Italia.

Troverete anche il testo di un'ordinanza del Tribunale di Firenze,
con cui si accoglie il ricorso contro l'espulsione di una cittadina
straniera che, una volta rimpatriata, avrebbe potuto essere oggetto
di persecuzione a causa della denuncia presentata contro un
connazionale che l'aveva costretta a prostituirsi con violenza e
minacce.

Infine, troverete una notizia, tratta dalla Gazzetta del Mezzogiorno,
sull'accoglimento di un ricorso contro il diniego di conversione del
permesso al compimento della maggiore eta', per uno straniero che,
entrato in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 189/02, non
era in possesso dei requisiti relativi alla durata del pregresso
soggiorno da tale legge introdotti.

Ringrazio Silvia Canciani che ha diffuso i diversi documenti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

24 settembre 2003

direttiva ricongiungimento

Cari amici,

il 22 settembre e' stata approvata la direttiva sul ricongiungimento
familiare.

Alla pagina di settembre 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete il testo su
cui era stato raggiunto, il 29 luglio scorso, l'accordo del Consiglio.

Mettero' sul sito il testo definitivo appena sara' disponibile.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 settembre 2003

sommario regolamento asilo


Cari amici,
alla pagina di settembre 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete un sommario
dello schema di regolamento attuativo della Legge 189/02 in materia
di asilo, prodotto in collaborazione con Gabriella Apollonio.
Cordiali saluti
sergio briguglio

26 agosto 2003

regolamenti

Cari amici,
alla pagina di agosto 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/), troverete

a) il testo (sinottico-regolam-immigraz.html) del regolamento
immigrazione (DPR 394/99), con le modifiche apportate dallo schema di
DPR approvato dal Consiglio dei ministri nel Giugno scorso;

b) il testo sinottico (regolam-asilo-consiglio.html) relativo alle
due diverse versioni dello schema di regolamento in materia di asilo:
quella trasmessa al Preconsiglio e quella approvata dal Consiglio dei
ministri.

Cordiali saluti
sergio briguglio

6 agosto 2003

regolamento immigrazione (visioni ulteriori)

Cari amici,

Oroveso, Norma e Adalgisa, tre vecchi (ma molto vecchi...)
conoscenti, mi hanno fatto avere - sfortunatamente solo su pergamena
- il testo dello schema di DPR per la revisione del Regolamento
immigrazione (DPR 399/99), cosi' come approvato nella seduta del
Consiglio dei Ministri di fine giugno.

Alla pagina di agosto 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete un sommario
delle principali modifiche introdotte da questa versione e un
documento contenente le mie osservazioni in proposito (di carattere
logico-formale, piu' che politico).

Le affido alla vostra residua capacita' di concentrazione.

E vi lascio in pace per un paio di settimane.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 luglio 2003

regolarizzazione; art. 700 per asilo; licenziamento individuale

Cari amici,

alla pagina di luglio 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre
cose,

a) un messaggio diramato dal Dipartimento liberta' civili e
immigrazione, in relazione ai casi di mancata presentazione delle
parti, nell'ambito del processo di regolarizzazione, alla
convocazione in prefettura;

b) un provvedimento ex art. 700, con il quale il Tribunale di Roma

- dichiara illegittimo un provvedimento di diniego di riconoscimento
dello status di rifugiato,

- afferma che e' "indirizzo consolidato che la procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato politico e la domanda di
asilo politico deve essere intesa conclusa solamente dopo
l'esaurimento delle procedure amministrative e giurisdizionali
ordinarie e che, fino a tale conclusione, i richiedenti hanno titolo
al soggiorno temporaneo in Italia",

- sospende il provvedimento di espulsione;

- dispone il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno
temporaneo fino alla definizione delle procedure amministrative e a
quelle giurisdizionali ordinarie.

c) una nota su alcune incongruenze della disciplina relativa al
licenziamento individuale.

Ringrazio Silvia Canciani e Alessia Montuori per il primo documento,
Giovanni Bonaccio per il secondo, me per il terzo.

Notate che il messaggio del Mininterno segnala una situazione assai
rischiosa per molti stranieri, e auspica la collaborazione, a
vantaggio di questi, delle associazioni ed enti impegnati nel
settore. Mi auguro che i sindacati - soprattutto - vogliano suggerire
al Mininterno che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, fermo
restando lo sforzo della questura per raggiungere il lavoratore, si
proceda al pacifico rilascio del permesso ex art. 22, piuttosto che
all'emanazione del provvedimento di espulsione.

Notate poi che il provvedimento del Tribunale di Roma, oltre a
riaffermare il diritto al ricorso effettivo per il richiedente asilo
(cosa di drammatica attualita' in questo momento di revisione della
normativa), "dispone il rilascio di un permesso di soggiorno". Mostra
cosi' come non sia affatto impensabile che l'attivita' del giudice
interferisca con quella della pubblica amministrazione, anche quando
questo non e' esplicitamente previsto dalla legge. Cosa che conforta
molto un orecchiante come me.

Notate infine che la nota sul licenziamento individuale e' solo il
frutto di un'incursione, da orecchiante, nel diritto del lavoro,
quasi nulla avendo da spartire con l'immigrazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

22 luglio 2003

san gallicano 3

Cari amici,

ricevo da Aldo Morrone il messaggio riportato qui sotto.

Sono certo - avendo grande stima dell'intelligenza e della
generosita' dei protagonisti di questa vicenda - che le buone notizie
auspicate ci saranno.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Caro Sergio,

ti ringrazio molto per la lettera che hai voluto gentilmente inviarci. Come
ben sai il nostro lavoro si volge ormai da più di vent'anni, in condizioni
sempre difficili.
L'impegno clinico e scientifico a favore degli immigrati clandestini,
zingari, richiedenti asilo politico, vittime di tortura, persone senza
fissa dimora, malati di mente, ex-detenuti e prostitute, all'interno delle
strutture pubbliche non è mai stato particolarmente gradito. La nostra
stessa amministrazione ci percepisce più come un problema che come una
risorsa, eppure solo un anno fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
riconosciuto la nostra struttura come centro di eccellenza mondiale.
Riguardo agli ultimi avvenimenti, nessun primario dell'ospedale conosce il
contenuto dell'accordo fra il ministero della Salute, la Comunità di
Sant'Egidio e gli IFO, che è la nostra amministrazione. Ci è stato solo
consentito di vedere planimetrie che ridistribuiscono gli spazi all'interno
dell'Istituto. Secondo quel documento non sono più a nostra disposizione
gli spazi in cui svolgiamo attività di accoglienza, di mediazione culturale
e di informazione per gli immigrati.
È una grave perdita per noi perché senza quegli spazi saremo costretti a
sospendere questa attività.
Ma sono fiducioso e spero che grazie alla sensibilità della Comunità di
Sant'Egidio e delle Istituzioni coinvolte nell'accordo (Regione Lazio e
Ministero della Salute) si possa continuare ad utilizzare quegli spazi e
soprattutto si possa davvero parlare di rilancio dell'Ospedale San
Gallicano, troppe volte annunciato, ma ancora mai realizzato.
Spero di avere buone notizie nelle prossime settimane da comunicare a te e
agli amici, nel frattempo ti saluto caramente

Aldo Morrone

MD Aldo Morrone
_____________________
Director of Department of Preventive Medicine of Migration,
Tourism and Tropical Dermatology
San Gallicano Institute - IRCCS, Roma
Via di San Gallicano 25/a
00153 Roma, Italy

21 luglio 2003

regolamento immigrazione: visioni e revisioni


Cari amici,
dopo aver sentito le voci, alla maniera di Giovanna d'Arco, durante
il periodo della regolarizzazione, ora sono passato alle visioni.
L'ultima ha avuto per oggetto la revisione del Regolamento in materia
di immigrazione.

Alla pagina di luglio 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete un documento
con le principali modifiche apportate al DPR 394/99. Il documento va
quindi considerato tenendo presente il vecchio regolamento.

Notate che il testo esaminato non quello che e' uscito dal Consiglio
dei ministri, ma quello che e' entrato in Preconsiglio. Su alcune
disposizioni permanevano le riserve del Ministero del lavoro o del
Ministero della Giustizia (evidenziate nel sommario).

Notate anche che nel sommario mancano i contenuti di parte dell'art.
28 quater e di tutto l'art. 28 quinquies, oltre che alcuni elementi
dell'art. 37. I primi, in particolare, sarebbero indispensabili per
avere un quadro chiaro della questione minori non accompagnati.

Nelle note a pie' di pagina troverete alcune osservazioni, la cui lettura
raccomanderei a chi e' vicino agli uffici legislativi dei ministeri
competenti,
nell'ipotesi remota che qualche incongruenza possa essere corretta.

Cordiali saluti
sergio briguglio

18 luglio 2003

conversione maggiore eta'; ricongiungimento; ordnanza pcm; acquisto cittadinanza; master venezia

Cari amici,
alla pagina di luglio 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra gli altri documenti,

a) una sentenza del TAR Calabria con cui si annulla un provvedimento di diniego di conversione del permesso al compimento della maggiore eta' del titolare; ringrazio Francesco Vizza, che me l'ha inviata.

b) una sentenza del Tribunale di Lecco, con cui si ordina al consolato italiano di Casablanca di rilasciare i visti per ricongiungimento (negati sulla base di una presunta scadenza dei nulla-osta - scadenza per altro dovuta all'inerzia del consolato stesso). Sullo stesso argomento, in fondo a questo messaggio troverete due messaggi di Gabriella Friso, che ringrazio.

c) il testo dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 11-7-2003 sul contrasto dell'immigrazione illegale.

Appendo poi il testo di un altro messaggio interessante, sulla risposta data dal Mininterno al quesito relativo alla possibilita' per i titolari di permesso per attesa (rectius: acquisto) cittadinanza di svolgere attivita' lavorativa. La risposta, non riportata nel messaggio, sarebbe negativa. Ringrazio il Centro Servizi per cittadini extracomunitari ACLI CARITAS di Trieste, che me l'ha inviato.

Segnalo infine un avviso del Coordinatore del Master Immigrazione di Venezia (vedi sotto).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Il Giudice del Tribunale di Lecco ha accolto i ricorsi presentati da CGIL e dall'Ufficio Diritti di Les Cultures ( e unificati in un'unica udienza) relativi alla richiesta di concessione dei visti d'ingresso per i congiunti di alcune persone marocchine il cui nulla osta al ricongiungimento famigliare, pur presentato in tempo utile al Consolato d'Italia a Casablanca ,è scaduto per colpa non imputabile ai presentatori.
Il Giudice De Vincenzi, accogliendo le tesi sostenute dalle avvocatesse dei ricorrenti (Maria Grazia Corti e Laura Rota), ha ordinato il rilascio immediato e comunque entro 20 giorni del visto d'ingresso per i famigliari dei ricorrenti.
Naturalmente è stata grande la soddisfazione per queste 7 famiglie che pur essendo titolari di un diritto non hanno, fino ad oggi, potuto esercitarlo nel concreto.

E' a disposizione per chi fosse interessato il testo del ricorso e quello della sentenza.

Ciao
Gabriella Friso

Les Cultures Onlus
C.so Martiri 31,
23900 LECCO - Italy
Tel. 0039 0341 284828
Fax: 0039 0341 370921
informazioni@lescultures.it
www.lescultures.it


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Ricevo da un Amico e vi mando uno stralcio della comunicazione che il
ministero degli affari esteri ha inviato a CGIL CISL UIL nazionali sul
problema dei ricongiungimenti familiari a Casablanca.

"Ho pertanto il piacere di informare che il consolato generale d'Italia in
Casablanca è stato eccezionalmente autorizzato a procedere, dal 15 luglio
fino al 15 ottobre 2003, all'emissione di visti d'ingresso per motivi di
ricongiungimento familiare, sulla base di nulla osta rilasciati dalle
Questure competenti, anche da oltre sei mesi.
Ciò permesso, al fine di riassorbire l'arretrato entro i tempi indicati, si
sta predisponendo una apposita missione, composta da elementi di questo
Ministero e del Ministero dell'Interno, che a breve si recherà a Casablanca"

Vi farò sapere se riuscissi ad avere altre informazioni più complete.
Ciao
Gabriella di Les Cultures-Lecco


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QUESITO MINISTERO DELL'INTERNO P.S. ATTESA CITTADINANZA - TRIESTE
Vi segnalo quanto avvenuto a Trieste in merito ad un caso di una cittadina
(italo) - argentina titolare di un permesso di soggiorno per attesa
cittadinanza.
La suddetta ha trovato un'occupazione a Trieste presso un ristorante, ed il
gestore dopo aver denuciato l'inizio del rapporto di lavoro allo "Sportello
Provinciale del Lavoro" di Trieste si è recato in Questura per fare
altrettanto, ma si è visto respingere la domanda.
Si è quindi rivolto al nostro ufficio per capire se effettivamente il ps
per attesa cittadinanza è abilitante o meno ad instaurare un rapporto di
lavoro - debbo premettere che la cittadina (italo) -argentina quando
soggiornava a Brescia lavorava presso un'azienda e non aveva mai avuto
problemi con la Questura di Brescia in merito al lavoro - .
Dopo un confronto con la Questura di Trieste il ns ufficio a posto un
quesito sull'abilitazione al lavoro del ps per attesa cittadinanza
(...).

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Trieste ha prontamente girato il
quesito al Ministero dell'Interno.

La risposta del Ministero dell'Interno è giunta alcuni giorni or sono (fine
giugno 2003) ed è stata negativa. Purtroppo essendo una comnicazione
interna non ho potuto averne copia, anche se ho appreso il suo contenuto
dalla Questura stessa.


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Borse di studio

Si comunica che in base ad un finanziamento FSE accordato al
Master sull'immigrazione, il Collegio didattico, nella sua seduta
del 10 luglio, ha deliberato di istituire n. 15 borse di studio per
altrettante laureate disoccupate dell'ammontare di 500 euro
ciascuna.


Il Coordinatore del Master
Prof. Pietro Basso

16 luglio 2003

san gallicano 2


Cari amici,
ricevo e diffondo, con molto piacere, questo messaggio di Mario Marazziti, della Comunita' di Sant'Egidio.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Caro Sergio,
ho visto poco fa la tua email a proposito del San Gallicano.
Da qualche giorno sento in giro fibrillazioni che non hanno molto fondamento nella realtà, e penso che qualche eco debba essere arrivata anche a te, per questo la tua email, comunque bella e carica di stima.
L'accordo che è stato fatto prevede in ogni caso più spazio ( e non meno) per le attività che fanno capo all'IFO, nelle quali è inserito il progetto (anzi i progetti) cui ti riferisci a favore degli immigrati.
Non solo: grazie a questo accordo, definitivamente e non solo eccezionalmente queste attività vengono ufficialmente ancorate al luogo San Gallicano (che ci siano sempre state forze che questo non vogliono e non volevano affato penso non possa non esserti noto: certo la Comunità di Sant'Egidio, in questo modo, ha lavorato a favore del fatto che tali attività si stabilizzino e non che vengano ridotte o spostate).
I servizi a favore degli immigrati cresceranno: all'interno dell'IFO se chi ne è in carico lo vorrà, e senz'altro perché la Comunità di Sant'Egidio stessa si farà carico di altri servizi, in aggiunta.
Pertanto, se vorremo dare ancora più forza a quanto già si fa, sarà bene che tutti aiutiamo a ridurre la "fibrillazione" (anche perché chi non ama la solidarietà in genere utilizza tutto).
Un abbraccio
e grazie,
Mario Marazziti

san gallicano


Cari amici,
apprendo che domani, 17 luglio, i locali dell'ospedale San Gallicano di Roma saranno dati in comodato, per un periodo di trent'anni, alla Comunita' di Sant'Egidio.

Non ho dubbi sul fatto che la Comunita' di Sant'Egidio sapra' farne buon uso.

Mi auguro anche - ma e' un augurio che preferirebbe trasformarsi in una assoluta certezza... - che non siano interrotte ne' danneggiate in alcun modo le attivita' di qualita' eccezionale che attualmente vengono effettuate in quei locali.

Mi riferisco ovviamente al lavoro svolto da internisti, infettivologi, pediatri, dentisti, oculisti, ginecologi, dermatologi, etc., a vantaggio degli immigrati.

Ma mi riferisco anche al servizio prestato da decine e decine di mediatori culturali sia presso lo sportello sociosanitario (di orientamento verso i servizi presenti nel territorio), sia, piu' di recente, presso lo sportello dell'UTG.

Cordiali saluti
sergio briguglio

15 luglio 2003

novita'

Cari amici,

riprendo dopo un'interruzione di una decina di giorni dovuta ad
assenze per lavoro.

Alla pagina di luglio 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/) troverete, tra le altre
cose,

a) la newsletter di Elena Rozzi, di save the Children, sui minori
stranieri, in cui viene segnalata la sentenza 198/03 della Corte
Costituzionale, che pone e basi per un'estensione della possibilita'
di stabilizzazione per studio o lavoro al compimento della maggiore
eta';

b) diverse sentenze (Cassazione e tribunali amministrativi regionali)
relative a ricorsi contro provvedimenti di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno;

c) una sentenza del Tar Emilia Romagna con cui si accoglie un ricorso
contro il diniego di regolarizzazione, e si stabilisce che il
legislatore ha posto, come requisito della regolarizzazione, lo
svolgimento di attivita' lavorativa nel corso dei tre mesi precedenti
l'entrata in vigore della Bossi-Fini, non gia' lo svolgimento
ininterrotto per tutto il periodo;

d) il piano sanitario nazionale, approvato con DPR 23-5-03, che
include un capitolo (il sesto) sulla salute degli immigrati (all. 2);

e) il programma del meeting di Cecina, attualmente in corso.

Ringrazio tutti coloro che hanno messo a disposizione il materiale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

4 luglio 2003

circolari regolarizzazione; attesa esito vertenza; convegno acnur

Cari amici,

1) segnalo, alla pagina di Luglio 2003 del mio sito, una circolare
dell'INPS e una dell'INAIL sulla regolarizzazione.


2) Segnalo anche il resoconto della risposta del Governo
(Sottosegretario Mantovano) a un'interrogazione dell'On. Preda,
sempre in materia di regolarizzazione. Con riferimento a un punto che
mi e' stato prospettato in questi giorni, osservo come Mantovano
dichiari:

"Per quanto concerne, infine, le ipotesi in cui il datore di lavoro
abbia rifiutato di presentare domanda di regolarizzazione, voglio
riferire che, a
seguito dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 2002 in materia
di emersione del lavoro irregolare, il dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, con circolare del 31 ottobre
2002, ha consentito, per un periodo limitato, ai cittadini
extracomunitari che si trovassero in tale posizione ed avessero
avviato una vertenza tramite associazioni sindacali o di patronato,
di ottenere, previa esibizione della necessaria documentazione, il
rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della
durata di sei mesi."

Se ne ricava che il rilascio del permesso dovrebbe conseguire alla
certificazione della apertura di una vertenza, non all'esito della
stessa (salva la possibilita', ovviamente, di procedere a revoca del
permesso in caso di esito negativo).

Attualmente, invece, almeno a Roma, chi ha aperto la vertenza ha in
mano solo un cedolino "per attesa esito vertenza", col quale non puo'
stipulare rapporti di lavoro.


3) Segnalo infine il programma di un convegno sul processo di
armonizzazione della politica di asilo, organizzato dall'ACNUR. Il
convegno si terra' a Roma il 10 Luglio.


Ringrazio Silvia Canciani e Jurgen Humburg per avermi inviato il materiale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

30 giugno 2003

schemi di regolamento; spiegazioni semplici

Cari amici,
nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri di venerdi' scorso sono stati approvati gli schemi di regolamento necessari per l'attuazione della Legge 189/02. Il testo di quegli schemi non e' stato ancora diffuso.

Sembra che vi sia stato un forte contrasto tra Ministro dell'interno e Lega riguardo al carattere - custodiale o meno - del trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di identificazione.

La bozza di regolamento del 6 maggio scorso (vedi pagina di giugno 2003 del mio sito) prevedeva un trattenimento non custodiale, con liberta' di uscita quotidiana nella fascia oraria 10-17. E con possibilita', quindi, di allontanamento indebito (sanzionato, in base alla legge, con l'archiviazione per rinuncia della domanda di asilo).

Questo testo sarebbe stato modificato in Consiglo dei Ministri, escludendo la liberta' di uscita. Se capisco bene, quindi, il trattenimento somiglierebbe molto a quello adottato nei CPT.

Se cosi' stanno le cose, bisogna osservare come una misura di questo genere costituisca una limitazione della liberta' personale, che non puo' essere introdotta da un regolamento (la legge 189 non la prevede), ne' puo' essere adottata senza previsione di una corrispondente convalida da parte dell'autorita' giudiziaria.

Delle due l'una: o la notizia e' imprecisa, o stanno cercando di far bocciare il regolamento sull'asilo. In questa seconda ipotesi, i motivi non mi sono affatto chiari. Ma la spiegazione piu' semplice della gran parte delle azioni umane e' la stupidita'. La seconda, tra le piu' semplici, e' quella economica: non ci sono i soldi.

Vi giro un messaggio molto interessante di Paolo Bonetti sulla questione dell'iter cui questi schemi di regolamento devono essere sottoposti.

Mi associo all'invito di Paolo perche' siano esercitate pressioni da parte delle associazioni e degli organismi attivi nel campo dell'immigrazione e dell'asilo, e auspico che, invertendo la tendenza di questi ultimi mesi (anni...), associazioni e organismi sappiano muoversi, sappiano muoversi rapidamente, sappiano muoversi insieme.

Le spiegazioni semplici delle azioni umane si applicherebbero, altrimenti, a meraviglia anche a quelle del mondo non governativo. Religioso o laico che sia.

Cordiali saluti
sergio briguglio



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In considerazione dell'attesa e dell'interesse generale per opportuna conoscenza vi trasmetto uno stralcio del comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Minstri nella seduta di oggi 27 giugno 2003.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10,50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
In apertura dei lavori, il Presidente Berlusconi ha illustrato le linee direttrici del programma per il prossimo semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea che il Consiglio ha approvato e apprezzato.
Successivamente sono stati deliberati i seguenti provvedimenti:
(omissis)
su proposta del Vicepresidente del Consiglio, Fini, del Ministro dell'interno, Pisanu e del Ministro per le riforme istituzionali, Bossi:
- uno schema di regolamento generale di attuazione della legge Fini-Bossi che adegua il regolamento vigente alle nuove disposizioni della legge medesima. Il provvedimento verrà inviato al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata per il parere;
- uno schema di regolamento di attuazione della legge Fini-Bossi che razionalizza l'impiego della telematica nella comunicazione tra le pubbliche amministrazioni in materia di immigrazione. Il provvedimento verrà trasmesso per il parere alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato ed al Garante per la protezione dei dati personali;
- uno schema di regolamento di attuazione della legge Fini-Bossi che regola le procedure in materia di asilo agli stranieri, nonchè il funzionamento delle nuove commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della commissione nazionale per il diritto di asilo; il provvedimento verrà trasmesso al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata per il parere;

- uno schema di regolamento che disciplina i rapporti funzionali tra il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio del testo unico sull'immigrazione presso la Presidenza del Consiglio ed il Gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno; lo schema verrà trasmesso al Consiglio di Stato per il parere.
(omissis)
Mi permetto di fare presente che dal comunicato del Consiglio dei Ministri di oggi è evidente che il Governo non sottoporrà gli schemi di regolamenti di attuazione della legge Bossi Fini al parere delle commissioni parlamentari.
I testi riceveranno sempre soltanto un parere di tipo consultivo e giuridico-amministrativo dal Consiglio di Stato (entro 45 gg.) nonchè, a seconda del tipo di regolamento, dalla Conferenza Unificata stato- regioni- autonome locali o dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il Governo sarà così tenuto ad esaminare soltanto quei pareri e soltanto su quella base potrà eventualmente introdurre modifiche a quei testi quando i regolamenti saranno deliberati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.
Il fatto, pur essendo consentito da una lettura formalistica della legge n. 189/2002 che si richiama soltanto all'art. 17/1988 che il parere parlamentare non richiede, mi sembra assai grave dal punto di vista politico, soprattutto per due regolamenti:
a) per il regolamento generale, che va a modificare il regolamento di attuazione del T.U. del 1998 che in base all'art. 1 di quel T.U. doveva essere invece sottoposto al previo parere parlamentare, ma che riguarda la condizione giuridica dello straniero che è coperta da una riserva relativa di legge ai sensi dell'art. 10, comma 2 Cost.
b) per il regolamento in materia di diritto d'asilo, che riguarda l'esercizio di un diritto fondamentale garantito a livello costituzionale (anche con una riserva relativa di legge prevista dalla'rt. 10, comma 3 Cost.) e a livello internazionale.
Perciò chiunque può e vi abbia interesse dovrebbe almeno presentare di interpellanze urgenti al Governo affinchè sottoponga al parere parlamentare i regolamenti.
Mi pare altrettanto opportuno che chi ne fa parte solleciti vigorosamente la convocazione di una riunione della Consulta nazionale per i problemi degli immigrati per sottoporre ad essa gli schemi ed elaborare delle possibili proposte di modifica.
Qualcuno a cui interessa davvero e in concreto la difesa dei diritti fondamentali delle persone e della democrazia costituzionale raccoglierà in tempo utile queste grida di dolore?
In ogni caso chi, come e quando ci farà almeno pervenire i testi che sono stati oggi deliberati dal Consiglio dei Ministri?
Paolo Bonetti

24 giugno 2003

decreto flussi 2003

Cari amici,

e' stato pubblicato in G.U. il DPCM 6 Giugno 2003, recante la
programmazione transitoria per i flussi del 2003 (a integrazione del
DPCM 20 Dicembre 2002).

Lo riporto qui sotto.

Alla pagina di giugno 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete anche il testo
della corrispondente circolare del Ministero del lavoro e i relativi
allegati.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione
del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso
di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2003 non e' stato ancora emanato;

Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso
di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002
e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi;

Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2003 del 20 dicembre 2002, che ha autorizzato 60.000 ingressi per
lavoro stagionale;

Tenuto conto che e' emerso l'ulteriore fabbisogno di manodopera
extracomunitaria per l'anno 2003 sulla base delle segnalazioni
pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici
periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

Tenuto conto, in particolare, che in alcune regioni e province
autonome le quote di lavoratori stagionali non comunitari assegnate
con il decreto del 20 dicembre 2002 sono risultate insufficienti
rispetto al reale fabbisogno precedentemente segnalato dalle
rispettive amministrazioni regionali;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente
qualificati;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera
straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e
stagionale;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali e della ricerca;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio
2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di
«lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in
Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;

Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha
posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un
elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine
o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;

Considerata la necessita' di stabilire, entro la misura di 19.500
unita' ancora utilizzabili in sede di programmazione transitoria,
ulteriori quote di ingressi al fine di soddisfare il fabbisogno
aggiuntivo di lavoratori extracomunitari;

Decreta:

Art. 1.
1. Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una
quota massima di 19.500 unita'.

Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in
Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 8.500 unita', da ripartire tra le regioni e province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Paesi firmatari del trattato di adesione
all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia,
Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche' dei seguenti Paesi che hanno
sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia,
Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto e altresi' i
cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002.

Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso di 800 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle
categorie di seguito elencate:
ricercatori;
imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale;
liberi professionisti;
soci e amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse le conversioni di permessi
di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in
permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 4.
Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro
autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti
in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi, entro una quota massima di 200 persone.

Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in
Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 10.000
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti
o personale altamente qualificati e 3.600 cittadini di Paesi che
hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia
migratoria, come di seguito ripartiti:
1000 cittadini albanesi;
600 cittadini tunisini;
500 cittadini marocchini;
300 cittadini egiziani;
200 cittadini nigeriani;
200 cittadini moldavi;
500 cittadini srilankesi;
300 cittadini del Bangladesh.
Roma, 6 giugno 2003

p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte del conti il 19 giugno 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 342

23 giugno 2003

decreti attuativi

Cari amici,

alla pagina di giugno 2003 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre
cose,

a) il testo del decreto del Ministro dell'interno sulle attivita' di
contrasto dell'immigrazione illegale via mare;

b) la bozza di regolamento sull'asilo (nella versione piu' recente,
datata 6 Maggio 2003).

Ringrazio coloro che mi hanno fatto avere questi documenti.

Cordiali saluti
sergio briguglio

19 giugno 2003

regolarizzazione (milano); regolamenti

Cari amici,
giro due messaggi interessanti.

Il primo riguarda la possibilita' di ottenere, via Internet, informazioni relative allo status delle richieste di regolarizzazione all'esame della Prefettura di Milano.

Il secondo riguarda la definizione dei regolamenti di attuazione della Bossi-Fini.

Ringrazio Gianluca Cassuto e Paolo Bonetti, che me li hanno mandati.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Segnalo che sul sito della Prefettura di Milano,
http://www.prefettura.mi.camcom.it
è possibile verificare la pratica di regolarizzazione inserendo il codice
della ricevuta dell'assicurata postale,
la finestra si trova in basso a destra nella homepage.
Gianluca Cassuto
(Ufficio Stranieri Comune di San Donato Milanese)



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Per opportuna conoscenza invio a tutti in calce il più preciso resoconto delle importanti notizie concernenti l'approvazione (che - come avviene da molti mesi - resta tuttora quasi sempre futura ed incerta...) dei provvedimenti di attuazione della legge n. 189/2002 (c.d. legge Bossi Fini) comunicate durante la conferenza stampa tenuta oggi dal Ministro dell'Interno Pisanu a Palazzo Chigi dopo la riunione del Consiglio dei Ministri.
Sperando di fare cosa gradita a tutti
Paolo Bonetti
Clandestini: Pisanu, Consegnati Regolamenti Ma Slitta Esame
(AGI) - Roma, 19 giu. - Il Consiglio dei Ministri non ha esaminato i quattro regolamenti che consentono di rendere operativa la legge sull'immigrazione, la Bossi-Fini. La necessita' del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi di recarsi a Salonicco ha fatto slittare l'esame dei provvedimenti che sono gia' stati presentati, nella loro versione definitiva, come ha sottolineato il ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu, alla stessa Presidenza del Consiglio. Il titolare del Viminale, che ha rilasciato ai giornalisti una breve dichiarazione, non ha risposto alla domanda di chi gli chiedeva se Bossi si fosse rammaricato dello slittamento. E' stato pero' approvato il decreto ministeriale anti-sbarchi. "Ho consegnato alla Presidenza del Consiglio i quattro regolamenti di attuazione della legge Bossi-Fini e i tre decreti di attuazione previsti - ha spiegato Pisanu - uno di essi, quello che riguarda le modalita' di intervento e contrasto in mare dell'immigrazione clandestina" oggi ha ricevuto la firma del ministro dell'economia Giulio Tremonti. E dunque, "entra praticamente in vigore". Fra questi decreti "lo dico per amor di precisione", ha detto ancora Pisanu, "ce n'e' uno che riguarda (di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze) la direzione centrale della polizia dell'immigrazione, sul quale manca ancora il parere delle organizzazioni sindacali". Quanto al decreto relativo al programma nazionale d'asilo, questo "sara' sottoposto alla conferenza unificata delle regioni, delle province e dei comuni". I quattro regolamenti attuativi, ha spiegato il titolare del Viminale ai giornalisti, "sono frutto di una concertazione fra diverse amministrazioni. A me e' stato dato il compito di redigere i testi definitivi".

16 giugno 2003

regolarizzazione; seinario asgi; seminario fieri

Cari amici,
giro alcuni messaggi utili. Il primo e' di Mariella Console e riguarda la prassi adottata a Torino, nell'ambito della regolarizzazione, per certe situazioni.

Gli altri due provengono da Silvia Canciani e da Giovanna Zincone, rispettivamente. i programmi delle iniziative segnalate sono alla pagina di giugno 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Cari tutti,
Oggi a Torino si è svolto un incontro tra operatori dei vari servizi di
infornazione rivolti a cittadini stranieri (sindacati, associazioni,etc.) e
la dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura (Dr.ssa Rosanna
Lavezzaro) e la responsabile delll'ufficio polifunzionale per l'immigrazione
della Prefettura di Torino.
Sono emerse alcune indicazioni interessanti
- le dimissioni dovrebbero essere equiparate al licenziamento ai fini del
rilascio di un permesso di soggiorno di sei mesi per attesa occupazione
(dovrebbe essere prossimamente emanata una circolare sul punto: è infatti
stato trovato un accordo tra ministero del lavoro e dell'interno) così come
la mancata presentazione del datore convocato;
- i subentri vengono effettuati anche in sede di convocazione: il lavoratore
licenziato o dimessossi può presentarsi direttamente con il nuovo datore che
in quella sede stipulerà il contratto; il lavoratore avrà un permesso di un
anno;
- è stato chiarito (perchè c'erano state difficoltà)
1)che la ricevuta della richiesta di permesso per attesa occupazione
consente di formalizzare la nuova assunzione;
2) che per le colf può presentarsi anche un parente entro il quarto grado
del datore di lavore con delega in carta semplice e copia di un documento
del datore;
3) che i figli minori di eta' inefriore a 17 anni dei regolarizzandi possono richiedere - con riserva - il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari che sarà rilasciato quando i genitori otterranno il permesso.
Sono poi stati forniti dei dati:
sono giunte in Prefettura al momento circa 29000 pratiche;
sono state inviate18.850 convocazioni fino al 1 luglio;
sono state accolte 12.800 domande,
rigettate 28;
archiviate per licenziamento o dimissioni 1036
archiviate per altri motivi 413.
I regolarizzati più nimerosi sono i rumeni a favore dei quali sono stati
rilasciati 9877 permessi;
1848 i marocchini; 987 i moldavi; 869 i peruviani; 775 gli albanesi.
A presto.
mariella alemari.c@iol.it


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Carissimi amici dell'ASGI,
invio in allegato il programma del Seminario di analisi sulla legge Bossi-Fini, organizzato da ASGI e Magistratura Democratica per il 20-21 giugno 2003 (a partire dalle ore 15:00 di venerdì 20 e dalle ore 9:30 di sabato 21 giugno ) presso il Centro Congressi Ca' Vecchia a Sasso Marconi-Bologna.
La partecipazione al seminario è aperta a tutti.
Le prenotazioni per la sistemazione alloggiativa vanno fatte personalmente a:
Cà Vecchia, via Maranina n.9, Sasso Marconi (Bo). Tel. 051.841444 (fax 051.841420), segnalando che sono collegate al seminario ASGI-MD del 20-21 giugno.
Con preghiera di diffusione.
Un caro saluto
silvia canciani, collaboratrice ASGI


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Caro Sergio, grazie ancora per l'eccelente lavoro che fai a vantaggio della nostra comunità. Vuoi inviare l'invito a partecipare alla Conferenza internazionale, seminario di formazione sulla condizione giuridica dell'Isalm in EU e USA, che ti rivolgo anche agli altri?. Attenzione che bisogna iscriversi, c'è in cima all'attachment, ma forse è meglio ricordarlo.
Un caro saluto Giovanna
PLEASE DO NOT USE THE FUNCTION REPLY BUT ANSWER TO fieri@fieri.it

_______________________________________________________
FIERI
Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione
International and European Forum of Migration Research
Via Ponza, 4/E
10121 Torino - Italy
Tel. +39 011 5160044
Fax +39 011 5591691

12 giugno 2003

sul prossimo decreto flussi

Cari amici,

ricevo da Romana Sansa (che ringrazio) e diffondo.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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LAVORO:COLDIRETTI,DA MARONI DECRETO CON 19.500 NUOVI IMMIGRATI =
(AGI) - Roma, 11 giu. - Pronto il decreto che autorizza i nuovi
ingressi di 19.500 lavoratori extracomunitari: lo ha reso noto
il Presidente della Coldiretti Paolo Bedoni al termine
dell'incontro con il Ministro del Welfare Roberto Maroni dal
quale ha ricevuto copia del DPCM firmato dal Presidente del
Consiglio che autorizza l'ingresso di 19.500 lavoratori
extracomunitari distinti in 8.500 stagionali, 800 autonomi, 200
argentini, 10.000 subordinati non stagionali. "E' importante -
ha sottolineato Bedoni - l'impegno del Ministro del Welfare a
registrare in tempi rapidi presso la Corte dei Conti il DPCM e a
formalizzare la ripartizione su base regionale dei nuovi
ingressi autorizzati, con la possibilita' di trasferimenti tra
Regioni. Bisogna immediatamente affrontare e risolvere le
situazioni di emergenza come quella per la raccolta di tabacco
nella provincia di Caserta dove il Ministro - ha precisato
Bedoni - ha previsto l'assegnazione di 1.500 autorizzazioni".
L'allarme per la mancanza di manodopera nelle campagne per
la raccolta di frutta, tabacco e la vendemmia era stato lanciato
dalla Coldiretti dopo aver verificato l'insufficienza degli
ingressi previsti tempestivamente dal Ministro Roberto Maroni
con il decreto flussi 2003 che prevedeva una quota di 60.000
lavoratori extracomunitari (50 % dei quali la Coldiretti stima
impegnati in agricoltura). Una novita' per il settore agricolo -
conclude la Coldiretti - sono le richieste per l'ingresso dei
lavoratori extracomunitari a tempo indeterminato (circa 1.000) a
dimostrazione che la presenza dei lavoratori extracomunitari e'
divenuta una componente strutturale del lavoro in agricoltura.
111328 GIU 03

6 giugno 2003

Dino Frisullo


Dino Frisullo e' morto stanotte.
Da alcuni mesi combatteva, con grandezza, contro un tumore.

sergio

27 maggio 2003

proposta naga direttiva su assistenza sanitaria

Cari amici,
ricevo e diffondo il seguente messaggio di Pierfranco Olivani.

Potrete trovare i documenti di cui si parla alla pagina di maggio
2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/).

Cordiali saluti
sergio briguglio

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Subject: Proposta di Direttiva europea per il diritto alla salute per
ogni individuo presente sul territorio dell'Unione.
Status:

Caro Sergio,
NAGA di Milano, Area Sanitaria Caritas e Oikos di Bergamo, con il
patrocinio della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, hanno
creato un comitato per fare approvare all'Unione Europea una
direttiva volta all'affermazione del diritto alla salute per ogni
individuo presente sul territorio dell'Unione (sul modello della
Legge già in vigore in Italia).
Stiamo raccogliendo l'adesione delle Associazioni socio-sanitarie in
primis e anche di Enti ed Associazioni comunque interessati.
Ti chiediamo, se ti è possibile, di diffondere il messaggio.
Grazie e a presto.
Pierfranco Olivani

22 maggio 2003

ancora sulla questione nulla-osta

Cari amici,

vi giro ancora due messaggi sulla questione dei nulla-osta
considerati scaduti dal Consolato italiano di Casablanca.

Siamo in presenza di un abuso clamoroso. Mi auguro che giornali e
agenzie ne diano notizia.

Cordiali saluti
sergio briguglio

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Egr. Dott. Briguglio, ho avuto modo di parlare oggi con il Console Generale
a Casablanca. Ho riferito le mie perplessità in merito all'assurda decisione
sui visti per ricongiungimento familiare. Tutto è nato dalle comunicazioni
che le varie Questure hanno inoltrato al Consolato, i nulla osta erano
autentici ma non potevano attestare la permanenza dei requisiti. In base a
questa "pilatesca" risposta il MAE ha dato disposizioni di non rilasciare
visti su nulla osta che avevavo oltrepassato i sei mesi. Il Console
insediato a gennaio, comunque, ha trovato una situazione disastrosa, oltre
20.000 richieste di visto giacenti e mai prese in considerazione. Sta
cercando di fare il possibile per risolvere il tutto. Il Ministero, ben
conscio della situazione che Casablanca viveva da tempo, ha posto rimedio
con ritardo, ed oltre il danno patito c'è anche la beffa. Ribadisco che
sarebbe opportuno incardinare un numero notevole di giudizi.
Avv. Vincenzo Tallarico

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Anche noi, Sportello Stranieri del Comune di Pioltello abbiamo un cittadino
marocchino con lo stesso problema.
E'un anno che cerca di fare ricongiungimento con la moglie.
Lui ha la prova di aver inviato al consolato la documentazione nell'estate
scorsa.
E'responsabilità del consolato se queste domande sono scadute, il consolato
era chiuso e i termini non potevano essere rispettati, perchè il consolato
non ha ricevuto nessuno per mesi.
Secondo me non dobbiamo far fare ricorso a queste persone: dobbiamo firmare
una richiesta a nome di enti locali, associazioni, ecc, per chiedere al
ministero degli esteri di fare il contrario e cioè di considerare valide le
pratiche i cui sei mesi sono scaduti nel 2002.
Sarebbe ora che il Consolato di Casablanca dimostrasse un po'di civiltà:
l'Italia sta coltivandosi una fama di arbitrarietà e prepotenza nel mondo
che lascerà tracce pesanti.E'una vergogna, io non so come altrimenti
chiamarla!
Valentina Pometta