11 dicembre 2003

decreto flussi; circolare inps; sentenze e ordinanze; ricongiungimento; detrazioni


Cari amici,
giro diverse notizie diffuse da Silvia Canciani, che ringrazio. I documenti citati sono reperibili alla pagina di dicembre 2003 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.com/briguglio).

Cordiali saluti
sergio briguglio


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Cari amici dell'ASGI,
invio l'aggiornamento sulle recenti novitˆ normative e giurisprudenziali in materia di immigrazione in Italia .
Cari saluti
silvia canciani
collaboratrice ASGI


Legislazione italiana
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Roberto Maroni, ha annunciato, in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi il 5 dicembre 2003, che il Governo sta predisponendo il decreto di programmazione dei flussi migratori, relativo all'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia per il 2004.Il ministro ha reso noto che il decreto dovrebbe essere discusso nel Consiglio dei Ministri la prossima settimana e potrebbe riguardare, oltre alle quote relative agli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali, gia' annunciate in precedenti dichiarazioni alla stampa, anche i nuovi ingressi, per il 2004, di lavoratori immigrati non stagionali.(Fonte ANSA). Ringrazio Alessandra Fantin per la segnalazione.
Segnalo il testo dell'intervento dell'on. Roberto Maroni, in occasione dell'apertura del Seminario europeo "Immigrazione: mercato del lavoro e integrazione", tenutosi a Como il 20 e 21 novembre 2003.
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L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diffuso la circolare n.182 del 1 dicembre 2003 con cui fornisce ulteriori chiarimenti ai datori di lavoro in merito alle posizioni dei lavoratori stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno con la recente regolarizzazione, in attuazione a quanto previsto dal comma 7 dellâart. 1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in Legge 9 ottobre 2002 n. 222.
Ringrazio Francesca Colecchia per la segnalazione.

Giurisprudenza
La prima Sezione Penale della Corte di Cassazione , nella sentenza n.46070 ha respinto il ricorso dell procuratore della Corte di appello di Milano, chiarendo che non commette reato il proprietario di un alloggio che affitta locali a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno purchŽ non applichi loro tariffe pi� elevate di quelle applicate nei confronti degli immigrati regolari.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - sezione di Parma - con la sentenza n. 585/2003, ha accolto il ricorso presentato dal comune di Reggio Emilia contro il rimpatrio disposto dal Comitato per i minori stranieri di un minorenne, rilevando che, nel caso in esame, non e' apparso che il provvedimento impugnato sia stato adottato a seguito di unâapprofondita istruttoria nei riguardi dell'effettiva situazione della famiglia del minore nel Paese di origine.Dalla motivazione del provvedimento di rimpatrio non e' emerso, secondo il TAR, che siano stati presi in considerazione "elementi di massima rilevanza quali la posizione del minore contraria al rimpatrio, il suo inserimento nella comunitˆ che lo ha ospitato nonchŽ le effettive condizioni economiche e di salute in cui vive la famiglia di origine in Albania."
In allegato trovate la sentenza.
Ringrazio Francesca Colecchia per la segnalazione.
L' avv. Tiziana Pedonese segnala che il Giudice onorario del Tribunale di Pisa Dott. Carlo Andrea Gemignani, a seguito di ricorso ex art. 13 comma 8 D. Lgs 289/98 proposto nell'interesse di un giovane albanese espulso cos" ha disposto " ....ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimitˆ costituzionale, accoglie l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ordina la sospensione del presente giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalitˆ in parte qua dell'art. 1 comma 8 lett. a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione all'art. 3 della Carta Costituzionale...."

In allegato trovate la sentenza del Tribunale Ordinario di Pisa.


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(...) segnalazione (da Ravenna) sulla
prassi in atto in diverse Questure italiane dove, al momento della
presentazione dei documenti per la richiesta di nulla osta al
ricongiungimento familiare, ai cittadini stranieri viene richiesto il
possesso di un permesso di soggiorno che abbia una durata"residua" di almeno
un anno o 11 mesi.Se il permesso ha durata inferiore, viene richiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno.Le spiegazioni da parte dei funzionari degli
uffici si appoggiano al fatto che sono le Rappresentanze diplomatiche
italiane che, in sede di richiesta del visto per motivi di famiglia,
rilasciano i documenti solo se il permesso di soggiorno del familiare
presente in Italia ha una durata residua appunto di almeno 11 mesi o un anno
.
Circolari in merito sembra non ve ne siano, a detta della Questura di Udine,
che, comunque, segue questa prassi segnalata.

un caro saluto
silvia canciani
collaboratrice ASGI

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Cari amici dell'ASGI,
segnalo un'ulteriore disposizione, contenuta nella legge 24 novembre 2003 n.326, pubblicata nella G.U. n.274 del 25 novembre 2003, contenuta all'art.21, al comma 6-bis, che riguarda la documentazione attestante la parentela dei cittadini stranieri che intendono avvalersi della detrazione Irpef per i figli a carico non residenti in Italia.
Art.21
6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

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