7 luglio 2013

autocertificazione

Cari amici,
il 30 giugno scorso dovrebbe essere entrata in vigore le disposizioni, contenute nell'art. 17 co. 4-bis e seguenti L. 35/2012, che completano l'equiparazione del cittadino straniero al cittadino italiano riguardo alla possibilita' di ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il termine del 30 giugno era frutto del rinvio operato, rispetto al termine originale dell'1 gennaio scorso, art. 1 co. 388 L. 228/2012. Quella che ci interessa era solo una delle disposizioni la cui entrata in vigore era stata rinviata, l'elenco completo essendo contenuto nella Tabella 2 allegata alla L. 228/2012 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/all2-legge-228-2012.pdf).

Ieri si e' diffusa la notizia che il DPCM 26/6/2013 aveva disposto un ulteriore rinvio di sei mesi.

A me sembra pero' che il DPCM 26/6/2013, almeno nella forma in cui appare sul sito del Ministero delle finanze (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/luglio/dpcm-26-6-2013.pdf) non includa il termine di cui stiamo parlando tra quelli prorogati. Potete voi stessi controllare confrontando i due documenti dei quali ho inserito il link.

Salvo quindi che il testo del DPCM 26/6/2013 da me indicato sia diverso da quello ufficiale, o che sia stato disposto il rinvio con un altro provvedimento, la parificazione tra stranieri e italiani ai fini dell'autocertificazione dovrebbe essere pienamente in vigore.

Saro' grato a chi mi segnalera' l'eventuale erroneita' di questa conclusione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

30 giugno 2013

decreto-legge 76/2013

Cari amici, alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/giugno/decreto-legge-76-2013.pdf troverete il testo del decreto-legge 76/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/6/2013.

L'art. 9 contiene alcune disposizioni in materia di immigrazione.

Il comma 10 riguarda la regolarizzazione varata l'anno scorso con D. Lgs. 109/2012. Stabilisce che, in caso di esito negativo della procedura di regolarizzazione per motivi imputabili al solo datore di lavoro o di cessazione del rapporto prima che la procedura sia stata completata, la posizione del lavoratore sia comunque salva (rilascio di un permesso per attesa occupazione, ed estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al soggiorno illegale).

Il comma 8 rende triennale la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio.

Il comma 7 sposta l'accertamento di indisponibilita' di manodopera gia' legalmente presente in Italia, ai fini dell'assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito delle quote fissate dal decreto-flussi, dalla fase di esame della richiesta di nulla-osta presentata dal datore di lavoro (art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, soppresso dalla disposizione appena varata) alla fase precedente alla presentazione della stessa richiesta (art. 22 co. 2). In altri termini, il datore di lavoro che voglia presentare richiesta di nulla-osta deve preventivamente chiedere al Centro per l'impiego di verificare l'indisponibilita' "di un lavoratore presente nel territorio dello Stato" e di documentare in modo idoneo tale indisponibilita'. Natrualmente, in questo contesto, "lavoratore presente" non puo' che significare "lavoratore legalmente presente" (che' altrimenti il povero Centro per l'impiego non avrebbe modo di procedere).

L'accertamento di indisponibilita' era stato introdotto in modo vincolante dalla L. 943/1986, e aveva formalmente impedito, fino al 1998, ingressi per tutte le attivita' lavorative per le quali all'epoca era obbligatoria l'assunzione dalle liste di collocamento. Avevano fatto eccezione le chiamate relative al lavoro domestico, per il quale era ammessa l'assunzione diretta con esonero dalla considerazione di tali liste e, corrispondentemente, dall'accertamento di indisponibilita'.

La legge Turco-Napolitano aveva soppresso l'accertamento di indisponibilita' per tutti i rapporti di lavoro, coerentemente con la riforma del collocamento, che aveva rimosso l'obbligatorieta' dell'assunzione dalle liste.

La legge Bossi-Fini, nel 2002, lo aveva ripristinato. Ma questa scelta era stata saggiamente svuotata di significato dalle disposizioni regolamentari corrispondenti, in base alle quali l'esito dell'accertamento non avrebbe avuto comunque carattere vincolante. Si trattava, in pratica, di un semplice appesantimento burocratico, che avrebbe potuto essere rimpiazzato, senza alterazione della sostanza, da un torneo di un-due-tre-stella da parte dei funzionari del Centro per l'impiego.

Cosi' come e' formulata, pero', la disposizione sembra ripristinare il carattere vincolante dell'accertamento di indisponibilita'. Se cosi' fosse, si tornerebbe agli anni '90, come se nulla fosse mutato rispetto alle norme sul collocamento. Peggio: vi sarebbe un'estensione del vincolo a tutti i rapporti di lavoro, inclusi quelli di collaborazione domestica (negli anni '90 esonerati - come detto - dall'obbligo di accertamento). Provate a spiegare al vostro parente invalido che deve accettare come badante il manovale disoccupato inviato dal Centro per l'impiego perche' cosi' vuole il Governo del Fare...

Se teniamo presente, poi, che le richieste di nulla-osta all'ingresso sono normalmente presentate - come tutti sanno - con riferimento a lavoratori stranieri presenti illegalmente in Italia e gia' occupati in nero (trattandosi cosi' di regolarizzazioni mascherate), riconosciamo come i datori di lavoro opteranno semplicemente per mantenere il rapporto in nero, senza alcun vantaggio per il manovale disoccupato.

E se prima di varare un Governo si procedesse all'accertamento di indisponibilita' di persone di buon senso legalmente residenti?

Cordiali saluti
sergio briguglio




23 giugno 2013

art. 33 decreto-legge 69/2013

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/giugno/decreto-legge-69-2013.pdf troverete il decreto-legge cosiddetto "del fare".

L'articolo 33 introduce due disposizioni importanti in materia di acquisto della cittadinanza iure soli. Non si tratta di una vera riforma, per la quale bisognera' attendere gli sviluppi del lavoro parlamentare, ma di un impulso all'applicazione efficace delle norme vigenti.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al neo-diciottenne nato in Italia, non sono imputabili, ai fini dell'integrazione del requisito di residenza legale ininterrotta per tutta la minore eta', inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito puo' essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.

Questa disposizione recepisce un orientamento univoco della giurisprudenza recente, e consente ai Comuni di accogliere la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori, di rigetto illegittimo da parte dell'Ufficio anagrafe della richiesta di iscrizione, etc.

Un caso esemplare, in proposito, l'avevo segnalato nel marzo scorso col messaggio che appendo qui sotto.

Il comma 2 dell'articolo 33 e' altrettanto importante. Impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero la possibilita', in presenza dei requisiti, di eleggere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'eta'. In mancanza di tale comunicazione, il diritto di elezione puo' essere esercitato anche oltre tale limite.

Confido che, ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, venga data indicazione ai Comuni perche' accettino di riesaminare in autotutela le richieste precedentemente rigettate sulla base di un'interpretazione del requisito di residenza legale piu' restrittivo di quella ora adottata. L'applicazione retroattiva di una norma piu' favorevole dovrebbe essere applicabile, infatti, in deroga al principio del tempus regit actum in tutti i casi in cui il rapporto tra l'interessato e il Comune non sia "irretrattabilmente definito" (vedi http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/maggio/sent-cds-7-2011.pdf). E questo vale sia quando rislti ancora pendente un ricorso, sia quando si tratti, come in questo caso, di un diritto soggettivo, "giustiziabile" senza termini di decadenza (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/gennaio/sent-cass-4466-2009.pdf).

Ringrazio Elena Rozzi per la segnalazione.

Cordiali saluti
Sergio Briguglio




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... alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/lett-ndoja-cittadinanza.html troverete la lettera aperta inviata da una ragazza albanese, Monnalisa Ndoja, nata in Italia, che si e' vista rigettare la dichiarazione di elezione della cittadinanza iure soli per il fatto che la sua iscrizione anagrafica e' avvenuta alcuni anni dopo la nascita.

Il caso e' emblematico della situazione che vivono molti stranieri neo-diciottenni. Al momento della nascita di Monnalisa, la madre era legalmente soggiornante per motivi di studio. Aveva tentato, prima ancora che Monnalisa nascesse, di iscriversi all'anagrafe, ma la richiesta era stata respinta (illegittimamente e solo verbalmente...) perche', a detta del funzionario d'anagrafe, il permesso per studio non consentiva di procedere all'iscrizione.

Nata Monnalisa, la dichiarazione di nascita era stata prontamente effettuata, da persona pero' (la madre) non iscritta all'anagrafe. Non vale quindi appellarsi alla Circolare del Ministero dell'interno del 2007, che "sana" le situazioni in cui una iscrizione anagrafica tardiva del minore e' compensata da una dichiarazione di nascita tempestiva ad opera di un genitore "legalmente residente" (ossia, legalmente soggiornante e iscritto all'anagrafe).

La lettera non si limita pero' a lamentare un formalismo anacronistico (che meriterebbe, ovviamente, una rapida riforma). Osserva - ed e' su questo punto che richiamo la vostra attenzione - come anche a normativa invariata il rigetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza di Monnalisa e' da considerare illegittimo.

L'argomento e' il seguente: art. 1 co. 2 DPR 572/1993 stabilisce che "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana (...) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica". Ora - prosegue la lettera - trattandosi di un diritto soggettivo della persona (l'acquisto della cittadinanza iure soli), le condizioni che lo integrano non possono che riguardare dati e comportamenti del neo-diciottenne richiedente. [E] non esiste alcun adempimento in materia anagrafica al quale il minorenne sia tenuto, spettando a chi esercita la patria potesta' di rendere le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13 DPR 223/1989. Non si puo' quindi ritenere inadempiente il neo-diciottenne in relazione ad obblighi che non gli spettavano."

Questa tesi mi sembra perfettamente condivisibile e dovrebbe - a mio parere - tradursi in istruzioni ministeriali che evitino di rendere necessario il ricorso al giudice, anche - lo ripeto - a normativa invariata.

5 giugno 2013

anniversario

Cari amici,
oggi e' il decimo anniversario della morte di Dino Frisullo.

Una persona di qualita' veramente speciale.

Cordiali saluti
sergio briguglio

p.s.:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/maggio/premio-frisullo-2013.pdf

27 maggio 2013

accesso dello straniero al pubblico impiego

Cari amici,
e' stato assegnato alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il disegno di legge 588 (Legge europea 2013).

Il disegno di legge contiene, tra l'altro, disposizioni sull'accesso dello straniero al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Precisamente, l'art. 8 del disegno di legge recita:

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».

Oggi la giurisprudenza di merito e' decisamente orientata a riconoscere il diritto di partecipazione ai concorsi pubblici allo straniero titolare di un permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa.

Resistono, in senso contrario, un'isolata sentenza della Corte di Cassazione (n. 24170/2006), un parere del Consiglio di Stato (n. 2592/2003) e un parere del Dipartimento della Funzione pubblica (n. 196/2004). L'orientamento della Cassazione e quello del Consiglio di Stato potrebbero, paradossalmente, restare immutati per il fatto che sulla materia decidono oggi i giudici ordinari, a seguito di azioni giudiziarie contro la discriminazione. Trattandosi di decisioni stabilmente orientate a favore dello straniero, e non impugnate dall'amministrazione pubblica, la Cassazione non e' piu' chiamata a pronunciarsi sulla materia (ne' lo e', ovviamente, il Consiglio di Stato).

La Corte Costituzionale, per parte sua, con l'Ordinanza 139/2011 ha rigettato per inammissibilita' un ricorso in materia, invitando il giudice ad adottare un'interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, e questo invito e' stato interpretato giustamente, da successive sentenze di merito, come un implicito sostegno all'orientamento "aperto".

L'argomento forte in favore del diritto di accedere al pubblico impiego e' che la restrizione ai cittadini puo' ritenersi ancora vigente solo per i posti e le funzioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Al di fuori di quest'ambito (precluso anche al cittadino UE), infatti, vi sono precise disposizioni di legge che consentono l'accesso alle seguenti categorie di stranieri (extra UE):

- familiari stranieri di cittadini UE (art. 19, co. 1 D. Lgs. 30/2007)

- rifugiati (art. 25 co. 2 D. Lgs. 251/2007)

- familiari di rifugiati (art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007)

- titolari (a titolo principale o come familiari ricongiunti) di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, co. 12 lettera b) D. Lgs. 286/1998)

- titolari di Carta Blu UE (art. 27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998)

Ora, salvo i titolari a titolo principale di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, di tutte le altre categorie possono far parte anche stranieri appena arrivati in Italia, per i quali non si puo' neanche immaginare che sussista un rapporto di "fedelta'" particolare nei confronti dello Stato.

L'unica novita' introdotta (positivamente) dalle modifiche contenute nel disegno di legge in discussione al Senato e' la previsione esplicita del diritto di accesso al pubblico impiego per il destinatario di protezione sussidiaria. Per il resto, siamo di fronte alla mera ripetizione di cio' che la legge gia' dice (vedi riferimenti sottolineati, riportati sopra).

Il rischio, pero', e' che questa ripetizione venga interpretata come un intervento del Legislatore mirato ad escludere tutte le categorie non esplicitamente incluse. E questo, farebbe retrocedere la situazione allo stato che si aveva prima che si affermasse l'orientamento giurisprudenziale aperto.

Naturalmente, un'interpretazione di questo genere risulterebbe non conforme all'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui impone che le leggi dello Stato rispettino i vincoli posti dagli obblighi internazionali (in questo caso, dagli artt. 10, 12 e 14 della Convenzione OIL 143/1975). Ma sarebbe difficile spiegarlo alle amministrazioni pubbliche, e il diritto di accesso dovrebbe essere fatto valere, per molto tempo ancora, a seguito di azione giudiziaria e a titolo individuale.

Mi auguro che si prenda spunto dall'esame del disegno di legge per ottenere che l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza sia recepito da un atto del Governo (es.: un nuovo parere del Dipartimento della Funzione pubblica), o che il testo dell'art. 8 del disegno di legge sia emendato modificando nel modo seguente il comma 3-bis aggiunto:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attivita' lavorativa».


Cordiali saluti
sergio briguglio

4 aprile 2013

ordinanza cgue c-522/11

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/aprile/ord-cgue-c-522-11.html del mio sito troverete l'Ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-522/11. La Corte, riprendendo la questione della compatibilita' del reato di soggiorno illegale (e dell'espulsioen ad esso potenzialmente connessa) con la Direttiva 2008/115/CE, gia' affrontata nella Sentenza C-430/11 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/dicembre/sent-cgue-c-430-11.html), afferma che

a) lo straniero condannato per reato di soggiorno illegale non puo' essere, per questo solo motivo, sottratto all'ambito di applicazione della Direttiva (benche' si tratti di espulsione irrogata da un giudice);

b) la sanzione dell'ammenda e' sostituibile con l'espulsione coattiva, ma solo se ricorrono le circostanze che rendono in generale possibile  derogare alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario (ad esempio, quando sussiste il rischio di fuga).

Quest'ultima affermazione riscatta il carattere pilatesco di quella contenuta, al riguardo, nella precedente sentenza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

23 marzo 2013

emergenza nord-africa (scadenza dei termini); flusso stagionali

Cari amici,

1) ricordo che il 31 marzo prossimo scade il termine per la presentazione, da parte di coloro che, giunti in Italia  prima del 5/4/2011, abbiano beneficiato del particolare regime di protezione temporanea (Emergenza Nord-Africa), della domanda

a) di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso per lavoro, motivi familiari, studio o formazione, ovvero

b) di rimpatrio assistito.

Nel caso in cui non venga presentata nessuna di queste due domande, lo straniero potra' essere allontanato dal territorio dello stato, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

i) sussistano gravi motivi di salute o di carattere umanitario che ostino all'allontanamento;
ii) si tratti di minore o di familiare entro il secondo grado di cittadino italiano;
iii) si tratti di donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, ovvero del coniuge di una donna in questa situazione;
iv) si tratti di uno straniero nel cui nucleo familiare sia presente un minore che frequenti la scuola (questa condizione puo' essere fatta valere fino alla fine dell'anno scolastico in corso).

In questo senso dispone il DPCM 28/2/2013 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/dpcm-28-2-2013.html)


2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/circ-interno-lavoro-19-3-13.pdf troverete la circolare Mininterno-Minlavoro 19 Marzo 2013 relativa all'imminente pubblicazione del DPCM 15/2/2013 (allegato alla circolare), con cui si autorizza l'ingresso per lavoro stagionale di 30.000 lavoratori.


Cordiali saluti
sergio briguglio

11 marzo 2013

acquisto cittadinanza iure soli; premio Giorgetti

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/marzo/lett-ndoja-cittadinanza.html troverete la lettera aperta inviata da una ragazza albanese, Monnalisa Ndoja, nata in Italia, che si e' vista rigettare la dichiarazione di elezione della cittadinanza iure soli per il fatto che la sua iscrizione anagrafica e' avvenuta alcuni anni dopo la nascita.

Il caso e' emblematico della situazione che vivono molti stranieri neo-diciottenni. Al momento della nascita di Monnalisa, la madre era legalmente soggiornante per motivi di studio. Aveva tentato, prima ancora che Monnalisa nascesse, di iscriversi all'anagrafe, ma la richiesta era stata respinta (illegittimamente e solo verbalmente...) perche', a detta del funzionario d'anagrafe, il permesso per studio non consentiva di procedere all'iscrizione.

Nata Monnalisa, la dichiarazione di nascita era stata prontamente effettuata, da persona pero' (la madre) non iscritta all'anagrafe. Non vale quindi appellarsi alla Circolare del Ministero dell'interno del 2007, che "sana" le situazioni in cui una iscrizione anagrafica tardiva del minore e' compensata da una dichiarazione di nascita tempestiva ad opera di un genitore "legalmente residente" (ossia, legalmente soggiornante e iscritto all'anagrafe).

La lettera non si limita pero' a lamentare un formalismo anacronistico (che meriterebbe, ovviamente, una rapida riforma). Osserva - ed e' su questo punto che richiamo la vostra attenzione - come anche a normativa invariata il rigetto della dichiarazione di elezione della cittadinanza di Monnalisa e' da considerare illegittimo.

L'argomento e' il seguente: art. 1 co. 2 DPR 572/1993 stabilisce che "Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana (...) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica". Ora - prosegue la lettera - trattandosi di un diritto soggettivo della persona (l'acquisto della cittadinanza iure soli), le condizioni che lo integrano non possono che riguardare dati e comportamenti del neo-diciottenne richiedente. [E] non esiste alcun adempimento in materia anagrafica al quale il minorenne sia tenuto, spettando a chi esercita la patria potesta' di rendere le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13 DPR 223/1989. Non si puo' quindi ritenere inadempiente il neo-diciottenne in relazione ad obblighi che non gli spettavano."

Questa tesi mi sembra perfettamente condivisibile e dovrebbe - a mio parere - tradursi in istruzioni ministeriali che evitino di rendere necessario il ricorso al giudice, anche - lo ripeto - a normativa invariata.


2) Alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/febbraio/premio-marisa-giorgetti.pdf troverete il manifesto relativo alla premiazione della prima edizione del Premio internazionale Marisa Giorgetti, intitolato alla mamma di Gianfranco Schiavone. Mi sembra un'iniziativa bellissima, e sono felice di segnalarvela. Altre informazioni sul Premio potete trovarle sul sito http://www.premiogiorgetti.org.


Cordiali saluti
sergio briguglio

26 febbraio 2013

versione aggiornata del manuale sulla normativa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/febbraio/manuale-normativa-26.html
troverete la versione aggiornata al 31/1/2013 del mio manuale sulla
normativa in materia di cittadini stranieri e comunitari.

Saro' grato a chi vorra' segnalarmi errori o imprecisioni.

Cordiali saluti
sergio briguglio

19 febbraio 2013

circolare mininterno chiusura emergenza nord africa

Cari amici,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/febbraio/circ-interno-18-2-2013.pdf
troverete la circolare del Ministero dell'interno relativa alla
chiusura dell'Emergenza Nord Africa.

Cordiali saluti
sergio briguglio