23 febbraio 2012

Fwd: ASGI - Caso Hirsi vs Italy - Condanna all'Italia

Cari amoci,
alla pagina
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/sent-cedu-hirsi-c-italia.pdf
troverete la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
relativa al caso Hirsi contro Italia.

La Corte condanna l'Italia per il respingimento in mare di cittadini
somali ed eritrei avvenuto al largo di lampedusa il 6 maggio 2009. In
particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 (divieto di
trattamenti inumani e degradanti) e art. 13 ( diritto ad un ricorso
effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, e
dell'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione medesima
(divieto di espulsioni collettive).

Ringrazio Jurgen Humburg, Silvia Canciani e Gianfranco Schiavone per
la segnalazione.

Cordiali saluti
sergio briguglio

14 febbraio 2012

diritto di soggiorno del coniuge dello stesso sesso

Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/trib-re-coniuge-omosex.pdf troverete un'importantissima ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia.

Il Tribunale accoglie il ricorso di un cittadino uruguayano contro il provvedimento dell'amministrazione italiana con sui si nega il riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 30/2007.

Il cittadino uruguayano - e qui sta l'importanza del provvedimento del Tribunale - ha contratto matrimonio in Spagna con un cittadino italiano dello stesso sesso.

Il D. Lgs. 30/2007, che da' attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, riconosce il diritto di soggiorno ai familiari (anche stranieri) dei cittadini dell'Unione europea (inclusi i cittadini italiani) purche' rientrino in determinate categorie:

1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione italiana equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione del nostro paese;
 
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
 
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Finora, il diritto dei compagno dello stesso sesso di un cittadino comunitario o italiano aveva trovato un ostacolo insormontabile nella condizione che ho evidenziato in grassetto: non essendo equiparate al matrimonio dalla normativa italiana le unioni registrate, l'aver contratto una tale unione in altro Stato membro non consentiva al cittadino straniero di risiedere in Italia, per questo solo motivo, col compagno comunitario o italiano.

Ora, il Tribunale di Reggio Emilia riconosce come, quando sia stato celebrato il matrimonio tra persone dello stesso sesso in uno Stato che, come la Spagna, lo ammetta, coloro che l'hanno celebrato devono essere considerati coniugi anche in Italia, ai fini del diritto di libera circolazione (non non dal punto di vista del diritto di famiglia). Il diritto di soggiorno al cittadino uruguayano ricorrente viene cosi' riconosciuto perche' questi rientra nella categoria di coniuge, non in quella, meno tutelata, di partner registrato.

Notate che non e' rilevante che il matrimonio sia stato celebrato in uno Stato membro: la Commissione europea, in proposito, ha affermato come, ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, debbano essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).

Ringrazio Gabriella Friso e Giulia Perin, che mi hanno segnalato l'ordinanza.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 febbraio 2012

permesso per donna incinta: esonero dal contributo?

Cari amici,
mi viene posto il seguente quesito: il contributo per il permesso di soggiorno deve essere pagato anche quando si tratti di un permesso per cure mediche rilasciato, in base ad art. 28 DPR 394/!999 alla donna inespellibile perche' incinta o perche' abbia partorito da meno di sei mesi?

La categoria non e' esplicitamente inclusa tra quelle esonerate dal pagamento, benche' risultino evidenti le affinita' sia con chi abbia fatto ingresso per cure mediche, sia con chi richieda un permesso per motivi umanitari.

Mi pare, comunque, che si possa invocare una ragione piu' forte in favore dell'esonero. Art 5, co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 - ossia la disposizione di legge che impone il pagamento del contributo - recita (in grassetto e' mio):

"La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro..."

D'altra parte, art. 28, co. 1 DPR 394/1999 dispone che

"Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno..."

Non siamo quindi di fronte a una richiesta di rilascio di permesso, ma a un rilascio d'ufficio. Da questo segue, a mio parere, che il contributo non puo' essere richiesto in corrispondenza a permessi di questo tipo.

Mi spingerei anzi ad affermare - chiedendo pero' il conforto di chi ha competenze in materia - che lo stesso argomento motivi l'esonero dall'imposta di bollo di 14,62 euro.

Se il mio ragionamento e' corretto, un analogo esonero dall'imposta di bollo deve applicarsi, in particolare, al caso del permesso per richiesta asilo (anche questo rilasciato d'ufficio).

Il fatto poi che il rilascio o il rinnovo di questi permessi sia nei fatti stimolato da una esplicita richiesta avanzata dal cittadino straniero non puo' che essere visto come atto di cortesia dello straniero stesso, che soccorre il questore nell'adempimento del suo dovere. Qualcosa di simile alla cortesia che chiediamo a un amico, dicendogli: "ricordami che devo restituirti 100 euro".

Cordiali saluti
sergio briguglio