19 dicembre 2011

bandi del migration policy centre di fiesole

Cari amici,
dati gli anni di vacche magre (absit iniuria verbis), vi giro la segnalazione di tre bandi molto interessanti proposti dal Migration Policy Centre di Fiesole.

Cordiali saluti
sergio briguglio


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The Migration Policy Centre (MPC) at the European University Institute is seeking to appoint the three following academic staff:
·         Research Fellow in migration studies
·         Statistician
·         Policy analyst
Details and application information are provided in the attached files or through the link below: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/AcademicPosts.aspx#ResearchAssistants
 
Please, share this announcement with qualified candidates.
 
Sincerely,
 
Prof. Philippe Fargues
Director of the Migration Policy Centre
Robert Schuman Centre for Advanced Studies
European University Institute (EUI)
Via delle Fontanelle, 19
50014 San Domenico di Fiesole - Italy
Tel.: +39-055-4685.783 / 817
http://www.carim.org/

16 dicembre 2011

sentenze della corte costituzionale

Cari amici,
alle pagine

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/sent-corte-cost-329-2011.html

e

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/sent-corte-cost-331-2011.html

del mio sito, troverete due sentenze della Corte Costituzionale, con le quali si dichiara, rispettivamente,

1) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione ai minori stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990 (in materia di assistenza economica agli invalidi);

2) l'illegittimita' costituzionale di art. 12, co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, aggiunto da L. 94/2009, nella parte in cui - nel prevedere l'applicazione della custodia cautelare in carcere - non fa salva l'ipotesi in cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Di particolare interesse la prima delle due sentenze. Sul solco della Sentenza della Corte n. 187/2010, si censura l'imposizione di un requisito di soggiorno  quinquennale ai fini del godimento di misure a tutela di diritti fondamentali (all'istruzione, alla salute e al lavoro) del minore disabile. Tale imposizione lascia infatti scoperto tale minore, anche regolarmente soggiornante, per un consistente lasso di tempo, con violazione dell'art. 14 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (e, quindi di art. 117 Cost.), come pure degli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 Cost.

Ci si trova a questo punto di fronte a una bella competizione tra la Legge 388/2000 (centrosinistra) e il pacchetto sicurezza (centrodestra), per la conquista del titolo "provvedimento normativo piu' censurato dalla Corte Costituzionale".

Cordiali saluti
sergio briguglio

7 dicembre 2011

decreto mae; decreto-legge salva-italia; circolare mininterno

Cari amici,

1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/decr-mae-11-5-2011.html, troverete il Decreto del Ministro degli affari esteri 11/5/2011, che, unitamente al suo allegato (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/all-a-decr-mae-11-5-11.html), definisce le tipologie di visto di ingresso e i relativi requisiti, rimpiazzando l'analogo Decreto 12/7/2000 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2000/agosto/decreto-visti.html).


2) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/dicembre/decreto-legge-201-2011.html del mio sito troverete il testo del decreto-legge 201/2011 (decreto salva-Italia, salvo complicazioni).

All'art. 40, il comma 3 stabilisce quanto segue:

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e' inserito il seguente comma:
     "9-bis. In attesa del rilascio o del  rinnovo  del permesso  di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo' legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere temporaneamente l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da notificare anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno. L'attivita' di' lavoro di cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti condizioni:
     a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno  per motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero all'atto  della  stipula  del  contratto  di soggiorno,  secondo  le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
     b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio  la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di rinnovo del permesso."

Si tratta di disposizioni gia' adottate, nella prassi, dal 2006-2007 (vedi

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/agosto/direttiva-interno-5-8-2006.html

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/dir-interno-20-2-2007.pdf).

Ora, a queste disposizioni, viene dato il rango di disposizioni legislative. Un piccolo miglioramento sostanziale potrebbe venire dal fatto che, diversamente da quanto stabilito dalle preesistenti direttive ministeriali, sembra scomparsa la preclusione, nelle more del rilascio del primo permesso, delle attivita' lavorative diverse dal rapporto per il quale e' stato autorizzato l'ingresso. La cosa - se tale preclusione non verra' reintrodotta per via interpretativa - faciliterebbe la sopravvivenza del lavoratore straniero in caso di conclusione prematura o di mancato avvio del primo rapporto di lavoro.


3) per una prassi amministrativa intelligente che viene elevata al rango di disposizione di legge, una disposizione di legge intelligente rischia di essere minata da una prassi amministrativa ottusa (la quantita' di imbecillita' e' evidentemente una costante del sistema). Mi riferisco alla circolare 16/11/2011 del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/febbraio/dir-interno-20-2-2007.pdf), che conferma quanto paventato, in un precedente messaggio, in relazione all'applicazione delle nuove disposizioni relative alla conversione del permesso di soggiorno, per il minore non accompagnato, al compimento della maggiore eta'.

Si stabilisce che l'interessato debba produrre il parere del Comitato minori stranieri, favorevole al rilascio/conversione del permesso, gia' al momento della presentazione dell'istanza.

L'estensore della circolare sembra poco interessato al dettato della disposizione di legge, come pure alle conseguenze che il tardivo rilascio del parere potra' avere sulla condizione di soggiorno del neo-maggiorenne.

Sarebbe bello se il nuovo Ministro dell'interno promuovesse un po' di dirigenti del suo ministero ad incarichi di prestigio, dall'alto dei quali non possano piu' nuocere.

Cordiali saluti
sergio briguglio

1 dicembre 2011

mia mamma

Mia mamma e' morta stanotte.

Se vi comunico una cosa cosi' intima e' per diverse ragioni.

La prima e' che con ciascuno di voi c'e' da tempo un rapporto
comunque personale, anche se con alcuni non c'e' mai stato un
incontro diretto.

La seconda e' che da quanti hanno saputo della malattia di mamma ho
ricevuto affetto e sostegno. Lo stesso affetto e lo stesso sostegno -
lo so - l'avrei ricevuto anche dagli altri, se avessero saputo.

La terza e' che alla base del lavoro - quello sull'immigrazione - per
il quale ci conosciamo c'e', per molti aspetti, mamma. Le devo, tra
le tante, una cosa particolare: mi ha insegnato che cosa significhi
studiare. Mamma aveva potuto fare solo le elementari: al tempo
sembrava normale negare a una bambina la prosecuzione degli studi. Ne
aveva sofferto moltissimo. Ha conservato per tutta la vita la sete
del conoscere, del capire e dell'individuare soluzioni. Da
autodidatta, con pochissimi mezzi.

Un'altra cosa che ha cercato di insegnarmi - con minor successo - e'
stata l'operosita'. Pochi giorni fa, mentre ero seduto accanto al suo
letto, aspettando sue richieste, mi ha domandato, a mo' di
rimprovero: "Perche' non lavori?!".

L'ultima ragione e' che se mi sono occupato di immigrazione lo devo
allo sgomento che ho provato, a diciotto anni, per la mia piccola
migrazione interna, da Messina a Padova. Lasciavo una famiglia -
mamma, papa', mia sorella, i miei fratelli - che era la mia sicurezza
e il mio cuore. Quando, alcuni anni dopo, ho cominciato a incontrare
per strada facce con lo stesso sgomento, mi sono diventate sorelle;
poi, col tempo, figlie.

sergio