Cari amici,
alla pagina di gennaio 2011 del mio sito (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio), troverete, tra gli altri documenti,
1) la circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/circ-interno-lavoro-3-1-11.pdf) sull'applicazione del decreto-flussi. Viene segnalato, in particolare, come sara' possibile compilare le domande dal sito del Mininterno a partire dal 17 gennaio.
2) la circolare del Ministero dell'interno 17/12/2010 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/gennaio/circ-interno-17-12-2010.html) sulle procedure da adottare, in materia di espulsione, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva sui rimpatri (Direttiva 2008/115/CE).
Ringrazio chi me l'ha fatta avere.
E' una circolare piuttosto strana. Per un verso si raccomanda ai questori di adeguare le procedure di espulsione al dettato della Direttiva. Per l'altro, non si evidenziano i punti della normativa vigente evidentemente in contrasto con la stessa Direttiva.
La questione cruciale e' la determinazione dell'esistenza di un eventuale rischio di fuga. Se questo rischio e' accertato, sono sostanzialmente applicabili tutte le norme vigenti (a condizione che le motivazioni dei diversi provvedimenti facciano riferimento all'esistenza di tale rischio). Fa eccezione la durata del divieto di reingresso, che, in base al D. Lgs. 286/1998, e' di norma di 10 anni; in base alla Direttiva non puo' invece superare i 5 anni, salvo che lo straniero sia un soggetto pericoloso. Manca, nella circolare, una precisa istruzione a questori e prefetti perche' evitino nel modo piu' assoluto di irrogare divieti di reingresso di durata superiore a 5 anni quando non vi sia pericolo per l'orinde pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato.
Se il rischio di fuga non sussiste (ne' sussistono condizioni di pericolo pubblico o responsabilita' dello straniero in relazione a richieste di permesso infondate o fraudolente), la normativa vigente NON PUO' essere applicata: si deve ricorrere infatti, anche per soggetti che non abbiano mai chiesto un permesso di soggiorno, ad un'esecuzione dell'allontanamento analoga a quella oggi prevista per il solo overstayer (intimazione a lasciare l'Italia entro un certo lasso di tempo). A rigore, il trattenimento e il divieto di reingresso sono ancora applicabili (a costo di uno sforzo sovrumano di motivazione da parte di questori e prefetti), dal momento che le disposizioni della Direttiva sono formulate in modo ambiguo e tale da lasciare un largo margine di discrezionalita' agli Stati. Mi aspetto che questi margini saranno molto ridotti, tra qualche tempo, dalle sentenze della Corte di Giustizia, ma al momento non si puo' esigere una disapplicazione delle disposizioni nazionali sulla base del dettato della Direttiva. Anche in questo caso, pero', la circolare non cava dai guai questori e prefetti: riguardo al trattenimento, si dice ai questori che possono applicarlo nei casi in cui e' previsto dalla normativa vigente, si raccomanda loro di motivare la scelta del trattenimento rispetto ad altre meno afflittive, ma non si da' alcun suggerimento su come impostare una tale motivazione acrobatica (i suggerimenti dati nella circolare, nella nota 37 a pie' di pagina, riguardano solo i casi in cui sussista il rischio di fuga). Riguardo al divieto di reingresso, viene detto solo che la sua durata deve essere motivata; nessuna indicazione pero' su quando disapplicare del tutto le disposizioni vigenti (che prevedono un minimo di cinque anni!).
Come stabilire se esita o meno il rischio di fuga? La circolare fornisce dei criteri che richiedono un esame approfondito della condizione dello straniero. Il questore dovrebbe escludere che vi sia rischio di fuga quando siano verificate tutte le seguenti condizioni (senza che emergano altri indizi di segno contrario), da accertare anche tramite colloquio con lo straniero e sulla base di documentazione da questi fornita:
- disponibilita' di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo ;
- possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validita';
- utilizzabilita' di un alloggio stabile non precario, ove lo straniero possa essere rintracciato senza alcuna difficolta';
- linearita' della condotta pregressa dello straniero;
- concreto interesse dello straniero a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu' prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano.
Mi sembrano indicazioni ragionevoli. Mi aspetto che gli stranieri in posizione di soggiorno illegale si attrezzeranno per avere sempre con se' ogni documento utile a dimostrare il soddisfacimento di tali condizioni.
Un'ultima considerazione: nella circolare non si fa cenno all'esistenza, nella normativa italiana, del reato di soggiorno illegale. Di per se', lo straniero cui venga asegnato un termine per lasciare volontariamente l'Italia, sara' comunque processato per quel reato e, ove il suo accompagnamento coattivo alla frontiera sa possibile al momento in cui viene emessa la sentenza, condannato all'espulsioen sostitutiva della pena dell'ammenda. Tale espulsione, essendo sanzione penale, non cade nell'ambito di applicazione della Direttiva, ed e' quindi eseguibile in tutti i casi, anche di natura coattiva. Resta vero pero' che non si puo' dar luogo, ai fini dell'esecuzione del provvedimento, a trattenimento (la sostituzione dell'ammenda e' adottabile solo quando l'accomagnamento sia immediatamente eseguibile). Quanto al divieto di reingresso, invece, ritengo che possa sopravvivere quello spropositato (fino a dieci anni) previsto dalla legislazione vigente.
Credo che sul tema occorrera' un approfondimento.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: in questi giorni potrebbero esserci problemi di accesso al sito di Stranieriinitalia (che ospita il mio archivio), dovuti al gran numero di richieste da parte di chi e' interessato al decreto-flussi. Con un po' di pazienza, pero', si ha successo.
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