Le mando il testo di una circolare appena emanata dal Ministero dell'interno, a seguito della pubblicazione in G.U. del D. Lgs. 160/2008 (ricongiungimento familiare).
Nella circolare viene esplicitamente fissata la soglia minima di risorse di cui il cittadino comunitario (non lavoratore ne' studente) che intenda soggiornare in Italia per piu' di tre mesi deve disporre per se' e per i familiari.
Il motivo per cui la circolare fa seguito alla pubblicazione del D. Lgs. 160/2009 e' che l'art. 9, co. 3 D. Lgs. 30/2008 (che ha dato attuazione alla Direttiva 38/2004) aggancia tale soglia a quella prevista per il ricongiungimento familiare dello straniero (appena modificata, appunto, dal D. Lgs. 160/2008):
"Art. 9.
Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
...
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
...
b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
..."
Mi sembra evidente come si configuri (meglio: si rafforzi) un'ulteriore violazione del diritto comunitario. Precisamente, risulta violato l'art. 8, co. 4 Direttiva 38/2004:
"Articolo 8
Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione
...
4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato. In ogni caso, tale importo non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, qualora non possa trovare applicazione tale criterio, alla pensione minima sociale
erogata dallo Stato membro ospitante.
erogata dallo Stato membro ospitante.
..."
Per un verso, infatti, si procede ad una quantificazione precisa delle risorse. Per l'altro, non viene dato alcun rilievo alla situazione personale dell'interessato (ad esempio, alla disponibilita' di risorse "in natura", difficilmente quantificabili, quali la fruizione di ospitalita' da parte terzi, e simili).
Mi auguro che queste considerazioni possano risultare utili al lavoro della Commissione.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio